Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2022
Istituzione e funzionamento del Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e, in particolare, l'art. 7-bis;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, e, in particolare, l'art. 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 6 e 7;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e, in particolare, l'art. 14;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'art. 5;
Visto il decreto del Presidente del. Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, recante «Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento per il coordinamento della politica economica», come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 28;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, concernente il «Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici», in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante «Disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante «Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2021 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022, con il quale e' stata istituita la struttura di missione denominata «Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione»;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2020, recante «Determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;
Ravvisata l'esigenza di assicurare al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi un supporto tecnico continuativo in tema di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione, nonche' la valutazione degli impatti economici e sociali delle iniziative normative, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 7-bis del decreto-legge n. 36 del 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato Presidente Roberto Garofoli e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1

Istituzione del Nucleo di valutazione dell'impatto
della regolamentazione - NUVIR

1. E' istituito il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione, di seguito «NUVIR», presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito «Dipartimento», con il compito di assicurare ad esso il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attivita' di analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative del Governo.
2. Il NUVIR e' un organismo tecnico posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento. In conformita' a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il NUVIR svolge la propria attivita' in piena autonomia di giudizio, organizzativa e funzionale, in posizione di indipendenza, al fine di assicurare l'imparzialita' delle funzioni valutative cui e' preposto.
 
Art. 2

Funzioni del NUVIR

1. Il Dipartimento si avvale del NUVIR per la verifica della qualita' dei processi valutativi e delle relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR), nonche' per la definizione delle metodologie in materia di AIR e di VIR e per il rafforzamento delle competenze delle amministrazioni nelle predette materie.
2. Il NUVIR formula, pareri relativi alle richieste di esenzione dall'AIR e cura la valutazione degli impatti economici e sociali delle iniziative normative del Governo segnalate dal Dipartimento.
3. Il NUVIR fornisce, inoltre, supporto tecnico al Dipartimento con riferimento alle seguenti attivita':
a) programmazione dell'attivita' normativa, con riferimento agli aspetti relativi all'AIR, alla VIR e alla consultazione;
b) esame dei «Piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione» trasmessi dalle amministrazioni statali per la pianificazione delle VIR;
c) svolgimento di riunioni di coordinamento con le amministrazioni statali, volte ad approfondire aspetti relativi alle analisi e alle verifiche di impatto;
d) redazione della «Relazione annuale sullo stato di attuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione», di cui all'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;
e) programmazione e svolgimento delle consultazioni curate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) definizione e realizzazione di percorsi formativi dedicati all'AIR, alla VIR e alle consultazioni, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione.
4. Il NUVIR, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, opera in raccordo con l'Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, con particolare riferimento alle verifiche d'impatto della regolamentazione, anche al fine di garantire maggiore qualita', coerenza ed efficacia della normazione.
 
Art. 3

Composizione del NUVIR

1. Il NUVIR e' composto da cinque esperti, incluso il coordinatore, appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici, anche economici, ovvero esterni all' amministrazione.
2. I componenti del NUVIR sono selezionati secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra esperti dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale ed esperienza pluriennale nel campo della valutazione, qualitativa e quantitativa, di atti normativi o di politiche pubbliche, con particolare riferimento ai profili economici e sociali.
3. I componenti del NUVIR sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento e restano in carica per un periodo di quattro anni, rinnovabili, a decorrere dalla data dell'effettiva presa di servizio.
4. I componenti del NUVIR non possono, per il periodo di permanenza nel NUVIR, assumere incarichi o prestare consulenze che possano porli in situazioni di conflitto di interesse. Qualora conferiti a dipendenti pubblici, gli incarichi di componente del Nucleo sono autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza secondo la normativa vigente. I componenti del NUVIR rilasciano apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilita' con l'incarico assunto ovvero l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in ordine all'attivita' del NUVIR. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilita' o di condizioni di conflitto di interesse, costituisce causa di decadenza dall'incarico.
5. I componenti del NUVIR hanno obbligo di riservatezza e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, hanno interesse.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' causa di decadenza dall'incarico.
 
Art. 4

Coordinatore del NUVIR

1. Il coordinatore del NUVIR svolge i seguenti compiti:
a) coordina e organizza i lavori del NUVIR, assegna specifici incarichi individuali o di gruppo e assicura il coordinamento con il Dipartimento;
b) propone le attivita' di formazione e aggiornamento per i componenti del NUVIR;
c) rappresenta all'esterno il NUVIR, anche per quanto concerne i rapporti con corrispondenti strutture operanti presso istituzioni dell'Unione europea o di altri Paesi.
2. Nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere temporaneamente le proprie funzioni, il coordinatore delega in sua vece un componente del NUVIR.
 
Art. 5

Trattamento economico e di missione

1. Il trattamento economico spettante ai componenti del NUVIR e il relativo aggiornamento sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento, in ragione dell'impegno temporale, delle attivita' richieste e della funzione esercitata, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze possedute. In sede di prima applicazione, spettano, sulla base dei criteri indicati al primo periodo e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione ed eventuale IVA se dovuta:
a) al coordinatore del NUVIR un compenso annuo lordo non superiore a euro 79.416,98;
b) ai restanti componenti del NUVIR:
1) a una unita' un compenso annuo lordo non superiore a euro 69.721,42;
2) a una unita' un compenso annuo lordo non superiore a euro 59.831,42;
3) a due unita' un compenso annuo lordo non superiore a euro 50.149,91.
2. Ai componenti del NUVIR e' corrisposto il rimborso delle spese di missione preventivamente autorizzate dal Capo del Dipartimento e debitamente documentate. Ai membri del NUVIR e' attribuito il trattamento di missione riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 6

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, si provvede a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 7

Abrogazioni

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, il comma 1-bis e' abrogato;
b) all'art. 3, comma 2, la parola: «diciotto» e' sostituita dalla seguente: «tredici» e le parole da «, e cinque» fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) all'art. 3, comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
d) all'art. 3, comma 5, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
 
Art. 8

Disposizioni finali

Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2022

p. Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Garofoli

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2989