Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2022
Ricognizione degli interventi per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;
Visto in particolare la parte terza del predetto decreto legislativo n. 152/2006, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 31 maggio 2018 nella causa C - 251/17, che ha condannato l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione degli articoli numeri 3, 4 e 10 della direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014 nella causa C - 85/13, che ha condannato l'Italia per violazione degli articoli numeri 3, 4, 5 e 10 della direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2021 nella causa C - 668/19, che ha condannato l'Italia per violazione degli articoli numeri 3, 4, 5 e 10 della direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Visto il parere motivato del 25 luglio 2019 depositato dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia nella procedura di infrazione n. 2017/2181 per violazione dell'Italia agli articoli 3, 4, 5, 10 e 15 della direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 e in particolare l'art. 2 che prevede la nomina di un commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, con il quale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Enrico Rolle, commissario straordinario unico, per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa 565/10 e 85/13);
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti»;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, normativa attuativa del codice unico di progetto;
Visto l'art. 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:
il comma 4, ai sensi del quale «Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere la cui progettazione e' stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione»;
il comma 5 il quale stabilisce che «I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in particolare il comma 1 dell'art. 4-septies, che attribuisce al sopra citato commissario straordinario unico i compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento dei sistemi fognari-depurativi, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 ed in particolare l'art. 5, comma 6, che prevede la nomina di un commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, il quale cessa dal proprio incarico dalla data di nomina del nuovo commissario;
Visto il comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 che prevede che il commissario unico possa avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MiTE) e il Ministro per il sud e la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, con il quale sono stati nominati, ai sensi, dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Maurizio Giugni, quale commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa 565/10 e 85/13) nonche' degli ulteriori interventi previsti all'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44, e l'ing. Riccardo Costanza e il sen. Stefano Vaccari quali sub commissari;
Visto il documento redatto, ai sensi del comma 3 dell'art. 4-septies decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dall'ex commissario straordinario unico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, e trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora MiTE) in data 24 gennaio 2020 (prot. U-CU0126), sulla ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti agli interventi per il superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, effettuata, sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi e una prima valutazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili;
Vista la condivisione espressa e l'aggiornamento svolto dal commissario straordinario prof. Maurizio Giugni sul documento di cui al punto precedente e trasmesso, cosi' rivisto, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 24 luglio 2020 (ora MiTE) (prot. UCU1175);
Visto quanto affermato nella premessa del documento finale sulla ricognizione ossia che l'analisi della documentazione acquisita dalle regioni ha consentito di fare una prima ipotesi in ordine agli interventi che potrebbero ricadere nella gestione commissariale e che per alcune regioni le informazioni acquisite non hanno consentito di svolgere in modo completo l'esame dello stato di attuazione degli interventi e per questo sara' necessario acquisire ulteriori integrazioni;
Considerato che la finalita' del presente decreto, cosi' come stabilito al comma 4 dell'art. 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e':
l'individuazione degli interventi, tra quelli per cui non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore;
l'individuazione delle risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarie anche al completamento degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (ex causa C 565/10, ora causa C 251/17) e il 10 aprile 2014 (causa C 85/13);
l'estensione delle competenze del commissario unico anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione;
lo stabilire la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del commissario unico nonche' la dotazione finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico;
Considerato che il commissario unico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020, ha provveduto a suddividere gli interventi, per i quali non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, in «interventi definiti o parzialmente definiti» e «interventi non definiti», intendendo con quest'ultimo termine quegli interventi per i quali non si sono avute informazioni sufficienti come la denominazione, il livello di progettazione, il cronoprogramma dello stato di avanzamento, le risorse finanziarie programmate e disponibili;
Ritenuto comunque necessario, pur nelle more della completezza delle informazioni, procedere alla emanazione del provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 4-septies decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per avere un primo quadro di riferimento in merito agli interventi necessari al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, e in particolare, per gli interventi per i quali non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, il ruolo attribuito al commissario unico quale coordinatore o soggetto attuatore e il fabbisogno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche per l'esame del provvedimento, svoltesi in data 3 marzo 2021, 6 dicembre 2021, 25 luglio 2022 e 22 settembre 2022, nonche' le osservazioni e/o integrazioni presentate dalla Ragioneria generale dello Stato e dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 28 settembre 2022;
Su proposta del Ministro della transizione ecologica:

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua, all'esito della ricognizione svolta dal commissario unico, ai sensi del comma 3 dell'art. 4-septies, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli interventi, tra quelli per cui non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore o coordinatore, nonche' l'indicazione delle risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente, necessarie, anche, al completamento degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (ex causa C 565/10, ora causa C 251/17) e il 10 aprile 2014 (causa C 85/13).
 
Art. 2

Obiettivi del commissario unico

1. Al commissario unico, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' attribuito, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure d'infrazione in corso n. 2014/2059 e 2017/2181, il ruolo di soggetto attuatore o di coordinatore con l'obiettivo della realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea per superare le suddette procedure d'infrazione.
2. Agli esiti sia della ricognizione citata al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto, che delle successive modifiche/aggiornamenti presentati dalle regioni a valle della conferenza tecnica di marzo 2021, il commissario unico assume, per gli interventi sopra menzionati relativi alle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181 e per i quali non risulti gia' intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, il ruolo di:
a) soggetto attuatore, come definito al comma 1, art. 17, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;
b) soggetto coordinatore, come definito al comma 3, art. 20, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
3. Tra gli interventi di cui al comma 2, quelli completamente finanziati sono individuati nelle tabelle A e B, riguardanti rispettivamente interventi per i quali il commissario unico assume la funzione di soggetto attuatore ovvero soggetto coordinatore. Le tabelle A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
4. Il commissario unico avvia la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui alla tabella A.
5. A titolo meramente ricognitivo, negli elenchi 1 e 2, allegati al presente decreto, sono individuati gli interventi non completamente finanziati necessari al superamento delle procedure di infrazione di cui all'art. 1 e che potranno essere realizzati previo reperimento di integrale copertura finanziaria.
6. Nell'ambito degli elenchi di cui al comma 5 del presente articolo, con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla individuazione degli interventi per i quali, a seguito dell'individuazione della integrale copertura finanziaria, il commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore/coordinatore. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, con uno o piu' decreti, il Ministro della transizione ecologica, su indicazione del commissario unico, puo' individuare, nell'ambito delle opere inserite negli elenchi di cui al comma 5 del presente articolo, gli interventi la cui progettazione puo' essere affidata, entro il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55.
Gli interventi, presenti nei predetti decreti, dovranno essere identificati dal codice unico di progetto (CUP), cosi' come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati nell'ambito dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
7. La durata degli interventi previsti al comma 3 del presente articolo, e' da ritenersi stimata secondo le durate standard delle diverse fasi della realizzazione, in accordo con l'esperienza accumulata dal commissario unico. Entro centottanta giorni dalla data del presente decreto il commissario unico, sulla base della documentazione progettuale eventualmente gia' disponibile, delle singole criticita' progettuali e della sequenzialita' dei tempi dei procedimenti autorizzativi, determina il quadro, d'insieme stimato per la durata degli interventi, indicando per ciascun agglomerato la data prevista per il raggiungimento della conformita'.
 
Art. 3

Aspetti finanziarzi

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, per gli interventi di cui alla tabella A, per i quali il commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore, tutte le risorse finanziarie pubbliche disponibili, da destinare ai medesimi interventi confluiscono nella disponibilita' del commissario unico con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014.
2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del decreto legge n. 243/2016, entro sessanta giorni dalla richiesta del commissario unico, ai sensi del comma 7-ter dell'art. 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla tabella A allegata al presente decreto dai rispettivi bilanci regionali. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita' derivante dall'inadempimento, il commissario unico, in qualita' di commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti, ovvero provvede, attraverso ordinanza, al diretto trasferimento delle risorse.
3. Per gli interventi di cui alla tabella A per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato o gli enti del Governo dell'ATO, con le modalita' previste dalla delibera ARERA 16 marzo 2017 169/2017/R/idr, ovvero la regione per le relative risorse come previsto dal comma 2 del presente articolo, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilita' speciale del commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
4. Per il completamento degli interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciate il 31 maggio 2018 (causa C-251/17) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in applicazione dell'art. 4-septies, comma 4, del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019, sono trasferite al commissario unico le risorse, a tale scopo destinate, allocate nel capitolo n. 7648 PG 2, 3 e 4, pari, per le annualita' 2020/2022, a complessivi euro 482.330.444,00. Le risorse relative alla annualita' 2023, pari a. complessivi euro 112.786.113,00, saranno trasferite nel corso del relativo esercizio finanziario.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferite al commissario unico, secondo quanto previsto dalle delibere CIPE di riferimento, risorse pari a euro 33.091.999,11, a valere su Fondi sviluppo e coesione 2014/2020 del MITE.
6. In tabella C, allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, sono elencati gli interventi destinatari delle risorse di cui ai commi 4 e 5 sopra citati.
 
Art. 4

Economie

1. Le risorse provenienti da eventuali economie restano finalizzate all'intervento fino al completamento dello stesso, al fine di garantire la copertura di eventuali imprevisti.
2. Le risorse di cui al comma 1 che residuano a seguito del completamento dell'investimento possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui al comma 5, dell'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2815

__________
Avvertenza:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2022 reca la ricognizione degli interventi di cui all'art. 4-septies comma 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
Gli allegati al suddetto decreto sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al seguente indirizzo: https://www.mite.gov.it/aree/acqua