Gazzetta n. 281 del 1 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 26 settembre 2022, n. 184
Regolamento recante criteri e modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in Ministero della cultura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 19, comma 5;
Visto l'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha stabilizzato, a decorrere dall'anno 2022, il riconoscimento della Carta elettronica in favore dei diciottenni per l'acquisto di beni e servizi culturali, prevedendo che: «Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.»;
Visto l'articolo 1, comma 358, della sopra citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale: «Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»;
Tenuto conto dell'attuazione delle analoghe misure annuali di riconoscimento di una Carta elettronica ai neo-diciottenni gia' realizzate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e, in particolare, della realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e della definizione e implementazione delle modalita' di registrazione dei beneficiari e degli operatori commerciali, della emissione e validazione dei buoni di spesa, nonche' della fatturazione;
Rilevato che beneficiari e beni acquistabili con la Carta elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle precedenti analoghe misure attuate nei predetti anni e regolate dai sopra citati regolamenti;
Ritenuto opportuno continuare ad utilizzare la Carta elettronica, al fine di assicurare la migliore continuita' delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per l'Amministrazione, ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla predetta piattaforma informatica dedicata;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022 e del 7 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 29 agosto 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 dicembre 2019, n. 169 (Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese (554), anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014,
produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai
servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica altresi' in caso di identificazione
elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite
canali fisici. L'identita' digitale, verificata ai sensi
del presente articolo e con livello di sicurezza almeno
significativo, attesta gli attributi qualificati
dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di
abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero
stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e
la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente
le identita' digitali SPID, la carta di identita'
elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire
l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri
servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c)
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la
carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line.
3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del
rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica,
verificano i dati identificativi del richiedente, ivi
inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'art. 62, anche tramite la piattaforma prevista
dall'art. 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche
successivamente al rilascio dell'identita' digitale, con
cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.».
- Si riporta il comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.».
- Si riportano i commi 357 e 358 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita',
e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo
anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230
milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta
elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli
dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche
in formato digitale, musica registrata, prodotti
dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei,
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree
archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i
costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto
funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi
difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo'
provvedere alla disattivazione della Carta, alla
cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o
esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o
al recupero delle somme non rendicontate correttamente o
eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche'
in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli
accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o
reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti
accreditati. Le somme assegnate con la Carta non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non
rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con
decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti gli importi nominali da
assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma, nonche' i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta.
358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il
Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza
stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le
modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi
all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica,
per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle
autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai
sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2014 (Definizione delle caratteristiche del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle
modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2017, n. 169, reca: «Regolamento recante
disciplina sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione, la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE del
4.5.2016 n. L 119.

Note all'art. 1:
- Si riportano i commi 357 e 358 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i
residenti nel territorio nazionale in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita',
e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo
anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230
milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta
elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli
dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche
in formato digitale, musica registrata, prodotti
dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei,
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree
archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i
costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto
funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi
difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo'
provvedere alla disattivazione della Carta, alla
cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o
esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o
al recupero delle somme non rendicontate correttamente o
eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche'
in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli
accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o
reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti
accreditati. Le somme assegnate con la Carta non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non
rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con
decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti gli importi nominali da
assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al
presente comma, nonche' i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta.
358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il
Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza
stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le
modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi
all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica,
per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle
autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai
sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.».
 
Art. 2

Carta elettronica

1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario ne' rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.
2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7.
4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Note all'art. 2:
- Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1
 
Art. 3

Beneficiari della Carta

1. La Carta e' riconosciuta ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', nell'anno del compimento di diciotto anni di eta' ed e' utilizzabile nell'anno successivo, secondo le modalita' definite dall'articolo 6.
2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identita' elettronica, di seguito «CIE». In fase di registrazione, e' acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari che l'Amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta.
 
Art. 4

Soggetti responsabili
per la realizzazione della Carta

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente regolamento e' il Ministero della cultura, di seguito «MIC». A tal fine, il MIC si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
2. Il MIC cura l'attivita' di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, e fornisce assistenza all'utenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 350.000 annui, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1.

Note all'art. 4:
- Si riporta il comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi,
nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.».
 
Art. 5

Attivazione della Carta

1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che mantiene la titolarita' del trattamento dei dati personali. La registrazione e' consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta'.
2. L'avvenuta registrazione, previa accettazione delle condizioni d'uso, implica l'obbligo di utilizzo della Carta secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento.
3. A ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di lingua straniera.
 
Art. 6

Uso della Carta

1. La Carta e' utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.
2. La Carta e' usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa e' individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell'identita' da parte dell'esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere stampati.
4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.
5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.

Note all'art. 6:
- Per il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 7

Registrazione di strutture, imprese e esercizi
commerciali ed accettazione dei buoni

1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare la Carta, sono inseriti, a cura del MIC, in un apposito elenco consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo https://www.18app.italia.it/, e su eventuali altre applicazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali e' previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal MIC.
3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIC puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.
4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione prevede l'indicazione della partita IVA, del codice ATECO compatibile con i beni e i servizi acquistabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.
5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente regolamento, nonche' l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformita' a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la Carta, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 1, comma 357, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 8

Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalita' di cui all'articolo 2, e' riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito e' registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, redatta in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata, nonche' dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
 
Art. 9

Controlli e sanzioni

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, il MIC, nell'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori ai sensi dell'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, puo', con provvedimento motivato sulla base della gravita' degli usi difformi e delle violazioni delle disposizioni attuative, disattivare la Carta dei beneficiari, nonche' cancellare i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, oppure, nei confronti degli stessi, negare l'accredito o recuperare le somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. In via cautelare, puo' disporre nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco la sospensione dell'erogazione dagli accrediti e, in presenza di condotte particolarmente gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco.
2. Il MIC e il Corpo della guardia di finanza collaborano ai fini di cui al comma 1, secondo le modalita' previste da un protocollo d'intesa appositamente stipulato anche per regolare le modalita' di accesso ai dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 1, commi 357 e 358, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art.
1.
 
Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Il MIC assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta di cui al presente regolamento. SOGEI e CONSAP sono Responsabili del trattamento dei dati personali cui il MIC, in qualita' di Titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIC provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonche' gli obblighi e le responsabilita' reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono altresi' disciplinate la tipologia dei dati trattati con il «registro vendite» di cui all'articolo 7, comma 5, la finalita' di tale trattamento e le relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Note all'art. 10:
- Per il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 11

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in misura pari a 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate entro il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere spese entro i successivi due anni.
3. SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri e trasmette al MIC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e da' tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio.
4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 1, comma 357, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 12

Monitoraggio e VIR

1. Il MIC provvede al monitoraggio delle modalita' di utilizzo della Carta e dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 357 e 358, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Sulla base dei monitoraggi di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11, comma 3, il MIC effettua la verifica dell'impatto della regolamentazione (di seguito: VIR) avvalendosi di appositi questionari da somministrare, su base volontaria, a beneficiari ed esercenti, anche potenziali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. La VIR di cui al comma 2 e' trasmessa dal MIC, oltre che al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento per le politiche giovanili della medesima Presidenza, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 1, commi 357 e 358, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art.
1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2017, n. 169, reca: «Regolamento recante
disciplina sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione, la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione».
 
Art. 13

Disposizioni finali

1. La registrazione da parte di esercenti strutture, imprese e esercizi commerciali gia' effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, e successive modificazioni, sulla piattaforma https://www.18app.italia.it/ resta valida, previa accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 settembre 2022

Il Ministro della cultura
Franceschini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2878

Note all'art. 13:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2016, n. 187, reca: «Regolamento recante i
criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta elettronica, prevista dall'art. 1, comma 979, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 agosto 2017, n. 136, e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018, n.
138.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, reca:
«Regolamento recante i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica,
prevista dall'art. 1, comma 604, della legge 30 dicembre
2018, n. 145», come modificato dal decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali e per il turismo 22
dicembre 2020, n. 192, e dal decreto del Ministro della
cultura 20 dicembre 2021, n. 244.