Gazzetta n. 271 del 19 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 novembre 2022
Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione - anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2021.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 17 novembre 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2021 e valore definitivo per l'anno 2020»;
Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero;
Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante disposizioni in materia di «Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022»;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 3 novembre 2022, dalla quale si rileva che:
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2020 ed il periodo gennaio-dicembre 2021 e' risultata pari a +1,9;
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre 2022 e' risultata pari a +7,3 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +3,1, -2,0 e -2,0;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 e' determinata in misura pari a +1,9 dal 1° gennaio 2022.
 
Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 e' determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
 
Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2020

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone