Gazzetta n. 267 del 15 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 ottobre 2022
Modalita' di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

ed

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante «Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza»;
Vista la legge 20 aprile 1999, n. 120, recante «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», di seguito CAD, e, in particolare, l'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, l'art. 64, commi 2-quater, 2-nonies e 2-duodecies nonche' l'art. 64-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, concernente le modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di seguito ANPR, e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 252 del 21 luglio 2022;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 12 ottobre 2022;
Acquisito il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente decreto sono definiti, in prima applicazione, l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per la sua integrazione con le liste elettorali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e dei dati relativi all'iscrizione nelle suddette liste.
 
Allegato 1

Dati liste elettorali

I dati registrati in ANPR di cui all'art. 2 del presente decreto, resi disponibili dall'ufficio elettorale del comune, sono i seguenti per ogni cittadino: 1. Godimento elettorato attivo.

===========================================
| Nome campo | Descrizione |
+=================+=======================+
| Elettore | si/no |
+-----------------+-----------------------+
2. Dati per ogni elettore di cittadinanza italiana registrato in ANPR.
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | +====================================+==============================+ | |Denominazione del comune di | |Comune di iscrizione elettorale |iscrizione elettorale nella | |nella lista generale ordinaria |lista generale ordinaria | +------------------------------------+------------------------------+ |Sezione elettorale di iscrizione |Numero della sezione | |(numero) |elettorale di iscrizione | +------------------------------------+------------------------------+ | |Indirizzo e denominazione | |Sezione elettorale di iscrizione |della sede della sezione | |(sede) |elettorale di iscrizione | +------------------------------------+------------------------------+
3. Eventuale iscrizione nelle liste generali aggiunte regionali/comunali per ogni elettore di cittadinanza italiana registrato in ANPR.
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | +========================================+==========================+ |Iscrizione nella lista aggiunta per i | | |residenti in Provincia di Bolzano (art. | | |5, decreto del Presidente della | | |Repubblica n. 50 del 1973) - regionali e| | |comunali |si/no | +----------------------------------------+--------------------------+ |Iscrizione nella lista aggiunta per i | | |residenti in Provincia di Trento (art. | | |3, decreto del Presidente della | | |Repubblica n. 50 del 1973) - solo | | |regionali |si/no | +----------------------------------------+--------------------------+ |Iscrizione nella lista aggiunta per i | | |residenti in Valle d'Aosta (art. 5 del | | |decreto legislativo n. 320 del 1994) - | | |solo regionali |si/no | +----------------------------------------+--------------------------+ | Per ciascuna di queste liste, in caso di «si», sono inseriti: | +----------------------------------------+--------------------------+ | |Denominazione del comune | | |di iscrizione nella lista | |Comune di iscrizione elettorale |elettorale aggiunta | +----------------------------------------+--------------------------+ |Sezione elettorale di iscrizione |Numero della sezione | |(numero) |elettorale di iscrizione | +----------------------------------------+--------------------------+ | |Indirizzo e denominazione | | |della sede della sezione | |Sezione elettorale di iscrizione (sede) |elettorale di iscrizione | +----------------------------------------+--------------------------+
4. Eventuale iscrizione nelle liste generali aggiunte UE per ogni elettore cittadino di altro Stato dell'Unione europea registrato in ANPR.
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | +=======================================+===========================+ |Iscrizione nella lista aggiunta UE per | | |le elezioni comunali e circoscrizionali| | |(decreto legislativo n. 197 del 1996, | | |art. 1, comma 1) |si/no | +---------------------------------------+---------------------------+ |Iscrizione nella lista aggiunta UE per | | |le elezioni dei membri del Parlamento | | |europeo spettanti all'Italia | | |(decreto-legge n. 408 del 1994, art. 2,| | |comma 1) |si/no | +---------------------------------------+---------------------------+ | Per ciascuna di queste liste, in caso di «si», sono inseriti: | +---------------------------------------+---------------------------+ | |Denominazione del comune di| | |iscrizione nella lista | |Comune di iscrizione elettorale |elettorale aggiunta | +---------------------------------------+---------------------------+ |Sezione elettorale di iscrizione |Numero della sezione | |(numero) |elettorale di iscrizione | +---------------------------------------+---------------------------+ | |Indirizzo e denominazione | | |della sede della sezione | |Sezione elettorale di iscrizione (sede)|elettorale di iscrizione | +---------------------------------------+---------------------------+
5. Ulteriori dati sullo status di elettore per i vari tipi di consultazioni.
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | +=======================================+===========================+ |Referendum nazionali |si/no | +---------------------------------------+---------------------------+ |Elezione dei membri del Parlamento | | |europeo spettanti all'Italia |si/no | +---------------------------------------+---------------------------+ | |Indicazione circoscrizione | | |(ove elezione dei membri | |Circoscrizione per l'elezione dei |del Parlamento europeo | |membri del Parlamento europeo spettanti|spettanti all'Italia e' | |all'Italia |«si») | +---------------------------------------+---------------------------+ |Senato della Repubblica |si/no | +---------------------------------------+---------------------------+ | |Indicazione circoscrizione | | |del territorio nazionale | |Circoscrizione del territorio |ovvero ripartizione della | |nazionale/ripartizione della |circoscrizione Estero (ove | |circoscrizione Estero per il Senato |Senato della Repubblica e' | |della Repubblica |«si») | +---------------------------------------+---------------------------+ | |Indicazione collegio | |Collegio plurinominale e collegio |plurinominale e collegio | |uninominale per il Senato della |uninominale (ove Senato | |Repubblica |della Repubblica e' «si») | +---------------------------------------+---------------------------+ |Camera dei deputati |si/no | +---------------------------------------+---------------------------+ | |Indicazione circoscrizione | | |del territorio nazionale | |Circoscrizione del territorio |ovvero ripartizione della | |nazionale/ripartizione della |circoscrizione Estero (ove | |circoscrizione Estero per la Camera dei|Camera dei deputati e' | |deputati |«si») | +---------------------------------------+---------------------------+ | |Indicazione collegio | | |plurinominale e collegio | |Collegio plurinominale e collegio |uninominale (ove Camera dei| |uninominale per la Camera dei deputati |deputati e' «si») | +---------------------------------------+---------------------------+ |Regionali |si/no | +---------------------------------------+---------------------------+ | |Indicazione circoscrizione | |Circoscrizione delle elezioni regionali|(ove regionali e' «si») | +---------------------------------------+---------------------------+ |Comunali |si/no | +---------------------------------------+---------------------------+ |Circoscrizionali |si/no | +---------------------------------------+---------------------------+ | |Indicazione circoscrizione | |Circoscrizione delle elezioni |(ove circoscrizionali e' | |circoscrizionali |«si») | +---------------------------------------+---------------------------+

 
Allegato 2

Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche

Il presente documento descrive i servizi e le relative specifiche tecniche che ANPR assicura sia ai comuni per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, sia ai cittadini per la certificazione relativa al godimento dell'elettorato attivo in modalita' telematica. Servizi per i comuni.
I servizi sono erogati in modalita' web service (ove le richieste di servizio sono elaborate in file XML o altri formati aperti, mentre la risposta del sistema puo' avere formato XML, ASCII o PDF o altri formati aperti) ovvero attraverso una web application.
Di seguito si riporta una descrizione dei servizi resi disponibili da ANPR ai comuni e in particolare all'ufficiale elettorale. 1. Registrazione degli utenti ed individuazione degli strumenti di accesso.
Il servizio consente le operazioni di censimento e la registrazione dell'ufficiale elettorale di ciascun comune.
L'ufficiale elettorale potra' accedere mediante smart card dedicata, ovvero mediante le modalita' di cui ai commi 2-quater e 2-nonies dell'art. 64, nonche' dell'art. 64-bis del CAD, con livello di sicurezza almeno pari a 2.
Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identita' SPID ad uso professionale anche ai sensi dell'art. 64, comma 2-duodecies, del CAD, e' ammesso l'utilizzo di identita' SPID ad uso personale da parte dell'ufficiale elettorale, escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (quali, ad esempio, e-mail personali, numeri di cellulare personali, domicilio privato, etc.) forniti dai gestori dell'Identita' digitale (Identity provider).
Esclusivamente l'ufficiale elettorale potra' aggiornare i dati elettorali dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del proprio comune e consultare i dati anagrafici associati ai dati elettorali dei cittadini registrati in ANPR, assicurando cosi' la segregazione del dato elettorale e, al contempo, garantendo ed agevolando comunque l'esercizio dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelati. 2. Registrazione dei dati ai fini della tenuta delle liste elettorali.
I servizi di registrazione consentono le operazioni di inserimento dei dati di competenza dell'ufficiale elettorale (descritti nell'allegato 1 - «Dati liste elettorali») in tempo reale. 3. Consultazione ed estrazione.
I servizi di consultazione consentono all'ufficiale elettorale di consultare i dati contenuti nell'ANPR descritti nell'allegato 1 - «Dati liste elettorali», secondo i seguenti parametri:
per campi o combinazioni di campi, come descritti nell'allegato 1 - «Dati liste elettorali»;
per tipo di operazione;
per intervalli temporali.
In esito alla richiesta, il sistema visualizza i dati di competenza dell'ufficiale elettorale.
I servizi di estrazione consentono all'ufficiale elettorale di estrarre i dati di ANPR necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, anche al fine di rilasciare i certificati ai cittadini a prescindere dal comune di residenza dell'elettore. 4. Rilascio certificati.
Il servizio consente al comune di rilasciare un certificato relativamente al godimento dell'elettorato attivo per un cittadino iscritto in ANPR.
Il servizio viene erogato al comune in modalita' web service ovvero attraverso una web application, secondo le modalita' tecniche di richiesta e rilascio dei certificati descritte nel decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, recante «Modalita' di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalita' telematica attraverso l'Anagrafe nazionale popolazione residente».
I certificati disponibili sono i seguenti:
certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
certificato di godimento dei diritti politici.
La lista dei certificati disponibili e i relativi modelli sono pubblicati sul sito web di ANPR.
Il comune puo' rilasciare i certificati ai cittadini a prescindere dal comune di residenza dell'elettore, ai fini di garantire e agevolare l'esercizio dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelati. 5. Aggiornamento delle liste elettorali.
Il servizio consente ai comuni l'aggiornamento dei dati relativi alle liste elettorali, ma non mantiene traccia dello «storico» precedente la modifica, non conservando piu' in ANPR i dati antecedenti l'aggiornamento. Servizi per i cittadini. 1. Accesso ai servizi.
L'accesso ai servizi da parte del cittadino e' possibile dall'area riservata del sito web di ANPR, previa identificazione mediante le modalita' di cui ai commi 2-quater e 2-nonies dell'art. 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD, con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2.
Prima di consentire l'accesso alle funzionalita' presenti in quest'area, oltre al completamento dell'identificazione del cittadino richiedente con CIE - CNS - SPID, il sistema verifichera', mediante il codice fiscale, l'effettiva iscrizione del cittadino in ANPR.
Il cittadino potra' infatti accedere al servizio solo nel caso in cui sia iscritto in ANPR. 2. Servizio per la consultazione, verifica ed eventuale richiesta di rettifica dei propri dati.
Il cittadino puo' consultare, verificare ed eventualmente richiedere una rettifica dei propri dati di cui all'allegato 1 - «Dati liste elettorali». 3. Servizio per la richiesta di certificati.
Il cittadino puo' richiedere in via telematica il rilascio di un certificato con riferimento esclusivo alla propria posizione, secondo le modalita' tecniche di richiesta e rilascio dei certificati descritte nel decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, recante «Modalita' di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalita' telematica attraverso l'Anagrafe nazionale popolazione residente».
Il cittadino di altro Stato dell'Unione europea residente in Italia puo' presentare in via telematica domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali nonche' domanda per l'iscrizione nelle liste aggiunte per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
I certificati disponibili sono i seguenti:
certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
certificato di godimento dei diritti politici.
La lista dei certificati disponibili e i relativi modelli sono pubblicati sul sito web di ANPR. Sul sito web di ANPR saranno resi disponibili eventuali aggiornamenti.
I cittadini possono comunque richiedere i certificati per il tramite dei comuni a prescindere dal comune di residenza dell'elettore. a. Rilascio di certificati elettorali in via telematica.
Il servizio consente al cittadino di richiedere il rilascio di un certificato con riferimento esclusivo alla propria posizione. Per richiedere un certificato, il cittadino stesso puo' visualizzare la propria scheda personale.
Il servizio consente:
di scegliere il tipo di certificato da richiedere;
di ottenere il certificato digitale. b. Scelta del certificato elettorale.
Il cittadino puo' scegliere il tipo di certificato che intende richiedere.
Nel caso in cui detto cittadino sia residente in un comune ove vige il «Multilinguismo», il sistema ANPR emette il certificato multilingue. c. Anteprima del certificato elettorale.
Prima della formazione del certificato, il sistema ANPR visualizza un'anteprima per dar modo di verificare che i dati siano corretti.
Nell'anteprima non e' riportato il contrassegno e in diagonale e' apposta la dicitura: Anteprima. d. Formazione ed emissione del certificato elettorale.
A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, il sistema ANPR produce il certificato in formato .pdf, conforme al modello disponibile sul sito web di ANPR:
riportando il logo del Ministero dell'interno e la dicitura: «Anagrafe nazionale della popolazione residente»;
apponendo il contrassegno;
apponendo il sigillo elettronico cosi' come previsto dall'art. 62, comma 3, del CAD, relativo alla Direzione centrale per i servizi elettorali.
In caso di mancata emissione del certificato, verra' restituito un apposito codice di errore.
A scelta del cittadino, il certificato prodotto sara' disponibile nell'area riservata del cittadino per il download, per il periodo di validita' del certificato stesso, e/o altresi' inviato al suo domicilio digitale, laddove disponibile, e/o reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD.
Al fine di garantire una migliore fruibilita' del servizio, il certificato potra', a scelta del cittadino, essere trasmesso anche all'indirizzo e-mail disponibile nel suo profilo utente.
Al termine del periodo di validita' del certificato, lo stesso sara' cancellato. Ulteriori specifiche tecniche dei servizi di certificazione. 1. Registrazione degli accessi ai servizi di certificazione.
Il sistema registra gli accessi ai servizi di certificazione e l'esito dell'operazione.
Per ciascuna transazione effettuata, saranno registrati i seguenti dati relativi alla richiesta del servizio e all'esito dell'operazione:
codice fiscale;
data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta;
operazione richiesta;
esito della richiesta;
identificativo della richiesta;
modalita' di autenticazione.
I log degli accessi cosi' descritti sono storicizzati e conservati secondo la normativa vigente. 2. Contrassegno.
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CAD, al fine di consentire di verificare la conformita' della copia analogica del certificato all'originale informatico, sulla predetta copia analogica e' apposto un contrassegno che consente di visualizzare l'originale informatico munito di sigillo elettronico. 3. Verifica del certificato elettorale tramite contrassegno.
Per i soggetti in possesso di una copia analogica, dotata di contrassegno, del certificato prodotto da ANPR, e' prevista una specifica funzione che permette di verificare la corrispondenza con il certificato digitale tramite lettura del QR-code apposto sulla predetta copia cartacea.
Sono previste due modalita':
a) tramite smartphone:
l'accesso alla pagina web e' effettuato automaticamente;
il cittadino deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;
con il pulsante «Conferma», si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.
b) tramite PC:
il cittadino deve scannerizzare il QR-code ed effettuare l'upload dell'immagine;
il cittadino deve inserire il captcha suggeritogli dall'applicazione web;
con il pulsante «Conferma», si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal QR-code.
L'applicazione di verifica legge il QR-code contenente il link (URL) che permette di risalire, sul portale ANPR, all'esatta copia digitale del certificato, verificabile con confronto visivo rispetto alla copia cartacea, garantita anche dalla presenza del sigillo elettronico del Ministero dell'interno.
L'accesso alla funzionalita' sopra descritta e' presente nell'area pubblica del sito web di ANPR.
 
Allegato 3

Misure di sicurezza

L'infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema ANPR deve garantire:
l'integrita' e la riservatezza dei dati;
la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi;
il tracciamento delle operazioni effettuate. 1. Integrita' e riservatezza dei dati.
L'integrita' (la protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, che siano accidentali oppure effettuate volontariamente da una terza parte) e il non ripudio (condizione secondo la quale non si puo' negare la paternita' e la validita' del dato) devono essere garantiti dall'apposizione di firma ai messaggi scambiati nell'interazione tra comune ed ANPR.
Nel caso di servizi fruiti tramite un'applicazione web, il non ripudio deve essere garantito sia dalla non modificabilita' dei log di tracciamento, sia dall'identificazione certa dell'utente da parte del sistema informatico, mediante un meccanismo di autenticazione forte (metodo di autenticazione basato sull'utilizzo di piu' di un fattore di autenticazione) per l'accesso al servizio erogato dalla pubblica amministrazione (Ministero dell'interno). 2. Sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi.
Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilita', devono essere rispettate le seguenti tecnologie e/o procedure:
a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema e hardening delle macchine;
b) adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion prevention system), che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto nonche' di azioni in tempo reale, quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante;
c) esecuzione di WAPT (Web application penetration test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilita' sul codice sorgente;
d) adozione di meccanismi, tipo captcha, sull'applicazione web e di sistemi di rate-limit sui web services (limitanti il numero di transazioni nell'unita' di tempo), al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni, che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio;
e) presenza di sistemi di backup e disaster recovery per i log di accesso applicativo. Tali sistemi devono essere previsti anche per i dati, in quanto la perdita delle informazioni registrate potrebbe pregiudicare l'utilizzo e l'efficienza dei servizi, non permettendo di raggiungere le finalita' stesse dei servizi. 3. Tracciamento delle operazioni effettuate.
Deve essere previsto un sistema di log analysis per l'analisi periodica delle informazioni registrate degli accessi applicativi, tale da individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (alert), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti.
I file di log registrano le informazioni riguardanti le operazioni per la verifica della correttezza e legittimita' del trattamento dei dati, presentando le caratteristiche di integrita' e inalterabilita', ed essendo protetti attraverso idonee misure contro ogni uso improprio.
Sulla base di quanto monitorato dal sistema di log analysis, devono essere generati periodicamente dei report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.).
 
Art. 2

Modalita' di integrazione

1. I dati dei cittadini iscritti nelle liste elettorali sono contenuti in ANPR.
2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti nell'allegato 1 - «Dati liste elettorali», che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Servizi ANPR per l'ufficio elettorale
del comune

1. L'ufficiale elettorale di cui all'art. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nonche' il responsabile dell'ufficio elettorale di cui all'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che agisce nella veste di ufficiale elettorale nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti - di seguito tutti definiti «ufficiale elettorale» - registrano in ANPR i dati di cui all'art. 2 tramite i servizi dell'ANPR.
2. ANPR mette a disposizione dell'ufficiale elettorale i servizi per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali descritti nell'allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - Specifiche tecniche», che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. L'accesso ai servizi di cui al comma 2 e' consentito anche mediante identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalita' di cui all'art. 64 del CAD.
4. Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identita' SPID ad uso professionale anche ai sensi dell'art. 64, comma 2-duodecies, del CAD, e' ammesso l'utilizzo di identita' SPID ad uso personale da parte dell'ufficiale elettorale, escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto, forniti dai gestori dell'identita' digitale.
 
Art. 4

Servizi per i cittadini registrati in ANPR

1. ANPR consente ai cittadini la consultazione, la verifica e l'eventuale richiesta di rettifica dei propri dati di cui all'art. 2.
2. ANPR consente ai cittadini ivi registrati di richiedere, con esclusivo riferimento alla propria posizione, la certificazione relativa al godimento dell'elettorato attivo in modalita' telematica, mediante l'emissione on-line di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, secondo le modalita' descritte nell'allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche».
3. ANPR consente ai cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia di presentare la domanda di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 nonche' quella di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.
4. Le funzionalita' di ANPR di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assicurate attraverso il sito web di ANPR, previa identificazione informatica con le modalita' di cui all'art. 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD, con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2.
 
Art. 5

Misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza implementate per l'erogazione dei servizi devono garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate, in linea con quanto previsto dall'allegato 3 - «Misure di sicurezza», che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 6

Titolarita' del trattamento dei dati

1. La titolarita' del trattamento dei dati contenuti in ANPR e' attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza nonche' al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati di cui all'allegato 1 - «Dati liste elettorali» e allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche» del presente decreto, limitatamente alla sezione «Servizi per i comuni». I suddetti dati sono trattati dall'ufficiale elettorale, nonche' dai cittadini con esclusivo riferimento alla propria posizione, per le finalita' specifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, garantendo ed agevolando l'esercizio dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelati, conformemente agli articoli 6, par. 1, lettera e) e 6, par. 3, lettera b) del regolamento (UE) 2016/679.
2. La societa' generale d'informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura, e' nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
3. PagoPA S.p.a., per il trattamento dei dati necessari per l'utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del CAD, e' nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Entro dodici mesi dalla comunicazione del Ministero dell'interno dell'attivazione del servizio, i comuni registrano in ANPR i dati di cui all'allegato 1 - «Dati liste elettorali».
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194.
3. Ove necessario, l'allegato 1 - «Dati liste elettorali», l'allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche» e l'allegato 3 - «Misure di sicurezza» saranno aggiornati con decreti direttoriali del Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2022

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale
Colao

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2667