Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/008374/XVJ/CE/C dell'11 ottobre 2022, gli esplosivi denominati «SMP224» e «SMP226» sono classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0161 1.3C, assegnato dall'istituto «VTSU» (Repubblica Slovacca) in data 16 settembre 2021.
Per i citati esplosivi il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» con sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 1019-140/V/2022 del 27 aprile 2022, rilasciato dall'organismo notificato «VVUU, a.s.» (Repubblica Ceca).
Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «St. Marks Powder Inc.» presso il proprio stabilimento sito in 7121 Coastal Highway, Crawfordwille, Florida (U.S.A.).
Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.