Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2022
Modifica degli allegati V e VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e ortive.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante» ed in particolare l'art. 1, comma 1, che attribuisce al suddetto gruppo di lavoro compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'unione in materia di materiali di moltiplicazione;
Visto l'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 che attribuisce al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale la definizione dei disciplinari di produzione per la qualificazione nazionale delle singole specie o dei gruppi di specie;
Visto l'art. 85 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente, istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
Visto l'art. 36, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ai sensi del quale «alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei»;
Visto l'allegato V del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Disciplinari di produzione Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale»;
Visto l'allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Scheda pomologica e fitosanitaria della candidata pianta madre di pre-base nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625» ed in particolare l'art. 3 che identifica tra le attivita' di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'art. 5 che individua le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;
Considerata la necessita' di uniformare sotto il profilo tecnico i disciplinari di produzione per la qualificazione nazionale delle singole specie o dei gruppi di specie nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
Considerata la necessita', altresi', di modificare i requisiti tecnici e le informazioni da fornire relativamente agli aspetti pomologici e fitosanitari che le nuove accessioni di varieta' di piante devono rispettare per poter essere riconosciute idonee per le attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
Sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali», espresso nella seduta del 6 settembre 2021;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo, nella riunione del 15 settembre 2021;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 30 giugno 2022;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato V del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, «Disciplinari di produzione Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale», e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.
2. L'allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, «Scheda pomologica e fitosanitaria della candidata pianta madre di pre-base nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale», e' sostituito dall'allegato II del presente decreto.
Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1046
 
ALLEGATO I (articolo 1, comma 1)
(sostituisce l'Allegato V del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 18)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO II (articolo 1, comma 2)
(sostituisce l'Allegato VI del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 18)

Parte di provvedimento in formato grafico