Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 settembre 2022
Modifica degli allegati IV e VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e ortive.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante» ed in particolare l'art. 1, comma 1, che attribuisce al suddetto gruppo di lavoro compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione deli fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta, ed in particolare definisce il modello per il Passaporto delle piante (PP), che puo' essere unificato all'etichetta di certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato», di cui alla direttiva 2014/96/UE;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'unione in materia di materiali di moltiplicazione;
Visto l'art. 58, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che attribuisce al Servizio fitosanitario nazionale la definizione della forma grafica delle etichette, da apporre ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato»;
Visto l'art. 79, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che prevede che la forma grafica delle etichette, da apporre ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato», prodotte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, sia conforme alle previsioni del titolo VI, capo I, ed in particolare all'art. 58, e riporti la dicitura «Qualita' Vivaistica Italia»;
Visto l'art. 85 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;
Visto l'art. 36, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ai sensi del quale «alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei»;
Visto l'allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «forma grafica e dimensioni etichette UE e documento di commercializzazione»;
Visto l'allegato VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «forma grafica e dimensioni etichette Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3 che identifica tra le attivita' di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'art. 5 che individua le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;
Vista la registrazione del marchio «QVI Qualita' Vivaistica Italia», presso The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in data 29 marzo 2021, con il n. 1591088, che deve essere apposto ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» prodotte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
Vista la registrazione del marchio «QVI Qualita' Vivaistica Italia», presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale in data 19 agosto 2021, con il n. 018435512, che deve essere apposto ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» prodotte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
Considerata la necessita' di dare applicazione alle previsioni normative del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione e pertanto stabilire il formato grafico delle etichette da apporre ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» in cui sia integrato il Passaporto delle piante;
Considerata la necessita' di riportare il marchio «QVI Qualita' Vivaistica Italia» sulle etichette da apporre ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» prodotte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
Sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali», espresso nella seduta del 6 settembre 2021;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo, nella riunione del 15 settembre 2021;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 30 giugno 2022;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 «Forma grafica e dimensioni etichette UE e documento di commercializzazione», e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.
2. L'allegato VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 «Forma grafica e dimensioni etichette Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale», e' sostituito dall'allegato II del presente decreto.
Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1045
 
ALLEGATO I (articolo 1, comma 1)
(sostituisce l'Allegato IV del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 18)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO II (articolo 1, comma 2)
(sostituisce l'Allegato VII del decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 18)

Parte di provvedimento in formato grafico