Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2022 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del movimento politico «Radicali Italiani»


Art. 1.
Il Movimento

1. «Radicali Italiani», movimento liberale, liberista, libertario e' un organismo politico costituito dagli iscritti al Movimento.
2. Il simbolo del Movimento consiste in un elemento grafico rappresentante una rosa rossa stilizzata con le parole «radicali italiani» in carattere stampatello minuscolo.
3. Gli organi del Movimento sono: il congresso degli iscritti, il comitato nazionale, la direzione, la giunta, il presidente del Movimento, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori dei conti, il presidente del comitato e il collegio di garanzia statutaria e di trasparenza. Tutti gli organi durano in carica un anno da congresso a congresso.
4. Il Movimento promuove la parita' di genere nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, cosi' come nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle persone indipendentemente dal sesso, dall'eta', dall'orientamento sessuale, dalle convinzioni religiose, dalle disabilita', dalla cittadinanza, dalle origini familiari o da qualunque altra condizione personale.
5. Il Movimento, che ha sede in Roma, via Angelo Bargoni n. 32-36, ha lo scopo di rafforzare le lotte liberali, liberiste e libertarie per la Rivoluzione liberale e per gli Stati Uniti d'Europa con metodo democratico e nel rispetto dei principi costituzionali.
6. L'attivita' del Movimento e' regolata dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione.

 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2.
Gli iscritti

1. Puo' iscriversi al Movimento chiunque, senza distinzione di eta' e di nazionalita'.
2. L'iscrizione e' compatibile con qualsiasi appartenenza, politica, sociale, confessionale.
3. Gli iscritti sono tenuti al rispetto dello statuto e dei regolamenti di esecuzione e godono, a parita' di condizioni e senza discriminazioni, del diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche statutarie interne.
4. Gli iscritti possono presentare ricorsi al collegio di garanzia statutaria e di trasparenza circa la corretta interpretazione e applicazione dello statuto.
5. L'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota annuale, che vale da accettazione del presente statuto.

 
Art. 3.
Le associazioni riconosciute

1. Gli iscritti, rappresentanti di associazioni territoriali o tematiche, possono proporre il riconoscimento delle stesse da parte di Radicali Italiani, con richiesta al segretario, ferme restando le rispettive autonomie giuridiche e patrimoniali.
2. Il riconoscimento alle associazioni avviene attraverso il rispetto dei requisiti richiesti dalle «Disposizioni di raccordo tra Radicali Italiani e le associazioni riconosciute». Qualora vengano meno i requisiti, il riconoscimento puo' essere revocato in qualunque momento. Il riconoscimento o la revoca delle associazioni spettano al segretario in accordo con tesoriere e presidente.
3. Le associazioni riconosciute sono tenute a comunicare entro sette giorni eventuali modifiche dello statuto, degli organi dirigenti e dei recapiti e profili telematici.
4. Gli iscritti a Radicali Italiani possono iscriversi a piu' associazioni riconosciute.
5. Ogni associazione riconosciuta costituita da almeno dieci iscritti a Radicali Italiani per l'anno in corso, puo' indicare tra i propri componenti un rappresentante al comitato nazionale. Ai fini di questo requisito, l'iscritto a piu' associazioni riconosciute deve optare per una sola di esse, senza possibilita' di modifica per l'anno in corso, salvo che sopraggiunga lo scioglimento dell'associazione stessa.

 
Art. 4.
Assemblea delle associazioni radicali riconosciute

1. Il segretario, d'intesa con il tesoriere, puo' convocare l'assemblea delle associazioni, anche su richiesta della maggioranza delle associazioni stesse.
2. L'assemblea non ha potere di deliberare indirizzi politici, puo' esprimere pareri a maggioranza, non vincolanti; partecipano con diritto di voto tre rappresentanti per ogni associazione radicale riconosciuta.
3. E' un organo organizzativo e consultivo che fa riferimento al segretario, al comitato e al congresso, con lo scopo di coordinare e promuovere le iniziative di carattere nazionale e/o locale.

 
Art. 5.
Il congresso degli iscritti

1. Il congresso degli iscritti:
a) e' annuale e si tiene a data fissa nella prima decade di dicembre; la convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare via e-mail contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della convocazione, almeno trenta giorni prima dell'adunanza;
b) stabilisce gli orientamenti e l'indirizzo politico annuale del Movimento, anche attraverso l'approvazione di atti d'indirizzo che impegnano gli organi esecutivi secondo le modalita' previste dal regolamento del congresso;
c) delibera sulla quota minima di iscrizione per l'anno successivo;
d) delibera a maggioranza semplice dei votanti sulle richieste di prosecuzione del rapporto di adesione avanzate da gruppi o associazioni non radicali, previo parere favorevole del segretario entrante;
e) provvede all'elezione del presidente del Movimento, del segretario, del tesoriere, di quaranta membri del comitato nazionale e del collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal regolamento;
f) approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo statuto, che entreranno in vigore dopo la ratifica definitiva da parte del comitato nazionale; le modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito sono eseguite per atto pubblico e in conformita' all'art. 4, comma 4, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149;
g) approva a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti le modifiche del simbolo e la denominazione del Movimento;
h) approva il regolamento e l'ordine del giorno del congresso, proposti dal comitato nazionale.
2. Al congresso partecipano con diritto di voto gli iscritti.
3. I lavori del congresso sono pubblici.

 
Art. 6.
Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il tesoriere deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare al comitato nazionale che lo approva entro il 30 aprile di ciascun anno.

 
Art. 7.
Il congresso straordinario

1. Il congresso straordinario e' convocato:
a) dal segretario, d'intesa con il tesoriere; la convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviare via e-mail contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della convocazione, almeno trenta giorni prima dell'adunanza;
b) dal presidente del Movimento quando lo richieda un terzo degli iscritti;
c) dal presidente del comitato, quando lo richieda il comitato nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 
Art. 8.
Il comitato nazionale

1. Il comitato nazionale:
a) dibatte e delibera a maggioranza semplice dei votanti su iniziative del Movimento e sulle decisioni e sulle proposte degli organi dirigenti; tali deliberazioni sono vincolanti per gli organi dirigenti se adottate dal comitato con la maggioranza dei due terzi dei votanti, quando partecipi al voto almeno la meta' dei suoi componenti;
b) ratifica a maggioranza semplice dei votanti, entro novanta giorni, modifiche allo statuto approvate dal congresso;
c) approva a maggioranza semplice dei votanti le modifiche allo statuto proposte dal segretario o da un terzo dei membri del comitato nazionale;
d) delibera a maggioranza semplice dei votanti, previo parere favorevole del segretario, sulle richieste di adesione avanzate da associazioni o gruppi non radicali, quando partecipi al voto almeno la meta' dei suoi componenti;
e) elegge a maggioranza semplice dei votanti il collegio di garanzia statutaria e di trasparenza, in conformita' con l'art. 1, comma 4;
f) approva, a maggioranza semplice dei votanti, la proposta di regolamento e di ordine del giorno, proposti dal segretario, da sottoporre all'approvazione del congresso;
g) approva, a maggioranza semplice dei votanti, il rendiconto d'esercizio presentato dal tesoriere;
h) approva le «Disposizioni di raccordo tra Radicali Italiani e le associazioni riconosciute» proposte dal segretario in accordo con tesoriere e presidente.
2. Il comitato nazionale e' convocato almeno una volta ogni tre mesi:
a) dal segretario, in via ordinaria, o in via straordinaria, anche di concerto con il presidente del comitato, quando ritenga che vi siano condizioni di necessita' e urgenza;
b) dal presidente del comitato in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il comitato Nazionale e' composto:
a) da quaranta membri eletti dal congresso sulla base di candidature individuali e da un numero minimo di cinque e massimo di dieci membri estratti a sorte tra chi e' iscritto almeno due volte negli ultimi tre anni, in modo da garantire complessivamente una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%, secondo le modalita' stabilite dal regolamento del congresso;
b) da un membro in qualita' di rappresentante di ogni associazione radicale riconosciuta che abbia almeno dieci iscritti al Movimento per l'anno in corso;
c) dai parlamentari italiani ed europei e dai consiglieri regionali iscritti al Movimento per l'anno in corso. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o per scadenza del mandato elettorale, i parlamentari e i consiglieri suddetti continuano a far parte a pieno titolo del comitato nazionale fino alla tenuta del congresso successivo.
4. Nelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda maggioranze qualificate, votano e rilevano ai fini del quorum i componenti del comitato eletti dal congresso, gli estratti a sorte e i rappresentanti delle associazioni radicali riconosciute con dieci iscritti al Movimento per l'anno in corso.
5. I membri del comitato nazionale devono rinnovare la propria iscrizione a Radicali italiani entro quarantacinque giorni dalla loro elezione o entro quindici giorni dal loro subentro, a pena di decadenza.
6. Il presidente del Movimento, il segretario, il tesoriere e gli invitati alla direzione partecipano alle riunioni del comitato nazionale senza diritto di voto.
7. Le riunioni del comitato nazionale sono pubbliche.

 
Art. 9.
Il presidente del comitato

1. Il comitato, nella prima riunione successiva al congresso, elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice dei votanti, il presidente. L'elezione e' valida quando partecipi al voto almeno la meta' dei componenti del comitato. In caso il presidente eletto fosse membro di direzione, a questi in direzione subentrera' il successivo membro di comitato, cosi' come previsto al comma 2 dell'art. 10.
2. Il presidente del comitato puo' nominare, tra i componenti del comitato stesso, due vicepresidenti, che lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni secondo le modalita' previste dal regolamento di assemblea. In caso i vicepresidenti fossero membri di direzione, a questi in direzione subentreranno i successivi membri di comitato, cosi' come previsto al comma 2 dell'art. 10.
3. Il presidente del comitato assicura il buon andamento delle riunioni e la corretta applicazione del regolamento; assicura la circolazione delle informazioni, organizza e garantisce il confronto tra i membri del comitato, con i mezzi di comunicazione messi a disposizione dal Movimento, e ne definisce le regole.
4. In applicazione delle norme del regolamento, il presidente da' la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
5. Il presidente del comitato puo' essere sfiduciato quando lo richieda la maggioranza dei componenti; la mozione di sfiducia e' approvata a maggioranza semplice dei votanti; se approvata, subentra il vicepresidente anziano o, in caso di ruolo vacante, il presidente del Movimento, e il comitato elegge un nuovo presidente alla sua successiva riunione.

 
Art. 10.
La direzione

1. La direzione collabora con il segretario e con il tesoriere nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria e organizzativa del Movimento e ha una funzione consultiva.
2. E' composta dal presidente del Movimento, dal segretario, dal tesoriere e dai primi dieci membri eletti al comitato nazionale, in modo da garantire complessivamente una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%, a tal fine si seguira' l'ordine di elezione dei membri del comitato. In caso di ex aequo la posizione viene assegnata mediante sorteggio, secondo le modalita' previste dal regolamento del congresso. In caso di rinuncia subentra il successivo membro di comitato, in ordine di elezione, nel rispetto della proporzione di genere. La rinuncia alla direzione non comporta la decadenza dal comitato.
I membri di direzione espressione del comitato ne rimangono membri effettivi; si decade dalla direzione se viene meno il requisito di membro di comitato.
3. Alle riunioni di direzione partecipano come invitati:
a) gli ex segretari del Partito Radicale e di Radicali Italiani iscritti al Movimento;
b) i parlamentari italiani, i parlamentari europei, i consiglieri regionali iscritti al Movimento;
c) i membri di giunta;
d) il presidente e i vicepresidenti del comitato nazionale;
e) i revisori dei conti.
4. Il segretario, d'intesa con il tesoriere, puo' integrare gli inviti alle riunioni della direzione.
5. Le riunioni della direzione sono pubbliche. La trattazione riservata di una riunione o di un punto all'ordine del giorno e' decisa a maggioranza dei presenti.

 
Art. 11.
La giunta

1. Il segretario e il tesoriere possono dotarsi di una giunta esecutiva, composta complessivamente da non oltre dieci membri da loro nominati, che possono essere sostituiti.

 
Art. 12.
Il presidente del Movimento

1. Presiede il congresso e la prima riunione del comitato nazionale fino all'elezione del presidente del comitato nazionale.
2. Convoca il congresso straordinario quando lo richieda un terzo degli iscritti.
3. Il presidente del Movimento fa parte di diritto della direzione.

 
Art. 13.
Il segretario

1. Il segretario e' il responsabile politico del Movimento, di cui ha la rappresentanza legale, sia nei rapporti con i terzi che in giudizio, con il potere di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.
2. Il segretario adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalita' e gli obiettivi del Movimento, secondo le modalita' e i termini previsti dallo statuto, e ne assicura il buon andamento.
3. Il segretario convoca il congresso degli iscritti.

 
Art. 14.
Il tesoriere

1. Il tesoriere ha la responsabilita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Movimento e della fissazione dei relativi criteri, improntati ai principi di trasparenza e di correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilita', predispone il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo, cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili e amministrativi a legislazione vigente, apre e gestisce i conti correnti bancari e postali e trasmette entro il 15 giugno alla «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» il rendiconto di esercizio redatto secondo il modello previsto dalla legge, il relativo verbale di approvazione e la relazione della societa' di revisione o del revisore dei conti di cui all'art. 15, nonche' gli ulteriori allegati previsti dalla legge.
2. Il tesoriere pubblica entro il 15 luglio sul sito internet del Movimento il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della societa' di revisione o del revisore e ogni altra informazione dettagliata utile per la loro comprensione, segnalando gli eventuali elementi di criticita'.
3. Il tesoriere nomina il responsabile del trattamento e il responsabile della protezione dei dati ai sensi degli articoli 28 e 37 del regolamento UE 2016/679.
4. Il tesoriere puo' adottare iniziative di natura commerciale per il finanziamento del Movimento, purche' di carattere residuale.
5. Il tesoriere trasmette trimestralmente al comitato nazionale un rendiconto delle attivita' svolte, delle entrate e delle spese sostenute.

 
Art. 15.
I revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile interno, e' eletto dal congresso ed e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.
2. Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione o da un revisore iscritti nell'albo speciale tenuto dalla «Commissione nazionale per le societa' e la borsa» ai sensi dell'art. 161 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La societa' di revisione o il revisore svolgono le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

 
Art. 16.
Il collegio di garanzia statutaria e di trasparenza

1. Il collegio di garanzia statutaria e di trasparenza vigila, garantendo a ciascun iscritto piena liberta' di espressione delle proprie ragioni, sul rispetto dello statuto e dei regolamenti, risolve i conflitti tra gli iscritti inerenti alla corretta interpretazione e applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Movimento, ai rapporti fra associati e al corretto utilizzo delle risorse economiche.
2. Il collegio garantisce la piena possibilita' di conoscenza da parte di ogni iscritto o interessato delle informazioni e dei documenti, anche attraverso il sito internet del Movimento, delle modalita' di gestione delle risorse economiche a sostegno dell'iniziativa politica e delle dichiarazioni patrimoniali. Il collegio stabilisce le modalita' con i quali gli iscritti possono esercitare i diritti previsti dallo statuto attraverso internet, di cui all'art. 19, che devono essere approvate a maggioranza dei votanti dal comitato nazionale, e promuove lo sviluppo di un democratico utilizzo degli strumenti digitali per rafforzare la partecipazione anche telematica ai processi decisionali del Movimento, eventualmente avvalendosi di un comitato di esperti che fornisca la sua consulenza a titolo gratuito.
3. Il collegio e' costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal comitato nazionale tra chi e' iscritto almeno tre volte negli ultimi cinque anni, che eleggono il presidente tra i propri componenti effettivi. I membri del collegio non possono ricoprire cariche statutarie a livello nazionale o all'interno delle associazioni radicali riconosciute. L'elezione deve garantire la rappresentanza di un membro effettivo e di uno supplente appartenente al genere meno rappresentato.
4. Il collegio adotta a maggioranza il proprio regolamento, che deve essere approvato a maggioranza semplice dei presenti dal comitato nazionale, nel quale sono definite le modalita' d'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, compresi i termini entro i quali deve adottare le sue decisioni.

 
Art. 17.
Misure disciplinari

1. Non sono previste misure disciplinari nei confronti degli iscritti.

 
Art. 18. Durata delle cariche e sostituzione degli eletti in caso di
dimissioni o morte

1. Gli eletti a cariche statutarie restano in carica fino al primo congresso successivo alla loro elezione.
2. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente degli eletti a cariche statutarie si procede alla loro elezione con le seguenti modalita':
a) per quanto riguarda il segretario, si convoca entro sessanta giorni il congresso straordinario e nelle more i suoi poteri sono esercitati dal presidente;
b) per quanto riguarda il tesoriere, si convoca entro sessanta giorni il congresso straordinario e nelle more i suoi poteri sono esercitati dal segretario;
c) per quanto riguarda il presidente, i suoi poteri sono esercitati dal presidente del comitato nazionale fino allo svolgimento del congresso;
d) per quanto riguarda il presidente del comitato nazionale, subentra il vicepresidente anziano o, in caso di ruolo vacante, il presidente del Movimento, e il comitato elegge un nuovo presidente alla sua successiva riunione;
e) per quanto riguarda gli organi che prevedono membri supplenti, i membri effettivi sono sostituiti da questi ultimi;
f) per quanto riguarda gli eletti al comitato nazionale, sono sostituiti dai primi non eletti.

 
Art. 19.
Radicali Italiani in rete

1. I diritti connessi allo status di iscritto possono essere esercitati anche via internet, con le modalita' e i limiti stabiliti dal collegio di garanzia statutaria e di trasparenza.
2. Le deliberazioni del congresso degli iscritti, del comitato nazionale e del collegio di garanzia statutaria e di trasparenza si perfezionano con la pubblicazione immediata sul sito http://www.radicali.it/ - I documenti ufficiali e i bilanci devono essere pubblicati sullo stesso sito, a cura del segretario e del tesoriere, entro cinque giorni dalla loro approvazione.
3. I dati personali degli iscritti a Radicali Italiani che lo richiedano sono pubblicati sul sito http://www.radicali.it/
4. Il presidente del comitato verifica che sul sito http://www.radicali.it/ sia sempre disponibile l'elenco completo e aggiornato dei membri del comitato nazionale. Eventuali variazioni della composizione devono essere pubblicate sullo stesso sito entro tre giorni dal loro verificarsi.
5. Nel rispetto del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e delle autorizzazioni generali adottate dal Garante per la protezione dei dati personali ciascun iscritto sara' dotato di credenziali personali per accedere ad apposita sezione del sito di Radicali Italiani nella quale saranno pubblicati e tenuti aggiornati il nome, cognome ed email di contatto di tutti gli iscritti al Movimento. L'accesso a tali informazioni e' autorizzato esclusivamente per favorire la vita associativa e il perseguimento degli obiettivi del Movimento, ogni uso improprio rientra nelle responsabilita' personali dell'iscritto responsabile.
6. Coloro che partecipano alle riunioni degli organismi previsti da questo statuto, sia on-line che in presenza, autorizzano a rendere pubblica la loro partecipazione alla riunione medesima.

 
Art. 20.
Competizioni elettorali

1. Il segretario, sentita la direzione, assume le determinazioni circa le modalita' di partecipazione alle elezioni, le sottopone al comitato nazionale e comunica i criteri con i quali sono state selezionate le candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma, in particolare perche' sia assicurata la parita' di genere, attraverso la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 40%.
2. Il comitato nazionale, sentite le relazioni di segretario, tesoriere e presidente del Movimento, puo' respingere la proposta:
a) con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, in caso di presentazione con il nome e il simbolo del Movimento;
b) con il voto espresso dalla maggioranza dei due terzi dei componenti, in caso di presentazione non diretta.

 
Art. 21.
Cause di ineleggibilita'

1. E' ineleggibile alla carica di segretario e di tesoriere del Movimento chi ricopre cariche politiche elettive nel Parlamento europeo, nel Parlamento nazionale e nei consigli regionali.

 
Art. 22.
Il rinvio alle leggi vigenti

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.

Igor Boni

Vincenzo Carbonelli, notaio