Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022
Determinazione delle percentuali, spettanti alle regioni a statuto speciale, del contributo di cui all'articolo 330, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 330, comma 2, il quale dispone che alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attivita' militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione dei sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali;
Visto, altresi', l'art. 330, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale dispone che il contributo e' corrisposto alle singole regioni sulla base dell'incidenza dei vincoli e delle attivita' di cui al comma 2 del medesimo articolo, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2017, con il quale sono stati determinati i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni per il quinquennio 2010-2014;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, con il quale sono state determinate le percentuali, spettanti alle regioni a statuto speciale, del contributo di cui all'art. 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2021, con il quale sono stati determinati i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni per il quinquennio 2015-2019;
Considerato che i suddetti parametri risultano invariati rispetto alle percentuali di ripartizione dei contributi fissate, per il quinquennio 2010-2014, con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 maggio 2017;
Vista la lettera prot. n. M_D SSMD REG2018 146656 del 25 settembre 2018, con la quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato, a seguito di specifici approfondimenti, la nuova situazione percentuale dell'incidenza militare rilevata nelle regioni a statuto speciale relativamente al periodo 2010-2014;
Ravvisata la necessita', pertanto, di operare una rettifica delle percentuali fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017 in riferimento al quinquennio 2010-2014;
Considerato, pertanto, che la citata rettifica delle percentuali relative al quinquennio 2010-2014 viene operata sulla base dei dati profferti dalle tabelle di cui all'allegato 1 che costituiscono parte integrante del presente decreto;
Ravvisata l'opportunita' che, al fine di assicurare la tempestivita' del versamento dei citati contributi alle regioni interessate, la ripartizione dei contributi relativi alle annualita' successive al 2019, possa essere effettuata in applicazione del meccanismo della spesa storica e salvo conguaglio;
Considerato che per determinare l'incidenza dei vincoli e delle attivita' militari sono stati utilizzati i parametri di cui al citato decreto interministeriale in data 7 dicembre 2021 e i criteri di calcolo riportati nelle tabelle di cui all'allegato 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto;
Sentito il Ministro della difesa;
Sentite le regioni a statuto speciale;

Decreta:

Art. 1

1. Per il quinquennio 2015-2019, il contributo dello Stato previsto dall'art. 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' corrisposto, in applicazione dei parametri di cui al decreto interministeriale 7 dicembre 2021 citato in premessa, alle regioni a statuto speciale nella percentuale di seguito indicata calcolata sullo stanziamento destinato allo scopo:

===============================================
| Regione  | Percentuale  |
+===================+=========================+
| Friuli Venezia | |
| Giulia  | 15,61  |
+-------------------+-------------------------+
| Sardegna  | 56,02  |
+-------------------+-------------------------+
| Sicilia  | 2,43  |
+-------------------+-------------------------+
| Trentino Alto | |
| Adige  | 20,08  |
+-------------------+-------------------------+
| Valle d'Aosta  | 5,86  |
+-------------------+-------------------------+
| Totale  | 100,00 |
+-------------------+-------------------------+

2. Per il quinquennio 2020-2024, si provvede, a titolo di anticipazione e salvo eventuale conguaglio al termine del quinquennio, in applicazione del criterio della spesa storica e in ragione delle percentuali di cui al comma 1.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Per il quinquennio 2010-2014, il contributo dello Stato previsto dall'art. 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' corrisposto, in applicazione dei parametri cosi' come di seguito rettificati, a parziale modifica di quanto stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, e le dovute compensazioni sono a valere sulla misura del contributo dovuta per il quinquennio 2020-2024:

===============================================
| Regione  | Percentuale  |
+===================+=========================+
| Friuli Venezia | |
| Giulia  | 13,65  |
+-------------------+-------------------------+
| Sardegna  | 60,80  |
+-------------------+-------------------------+
| Sicilia  | 0,0  |
+-------------------+-------------------------+
| Trentino Alto | |
| Adige  | 20,49  |
+-------------------+-------------------------+
| Valle d'Aosta  | 5,06 |
+-------------------+-------------------------+
| Totale  | 100,00  |
+-------------------+-------------------------+

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2512