Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2022, n. 148
Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra in data 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, e, in particolare, l'articolo 30, comma 3-ter, lettera b), il quale prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «modifica, secondo criteri di semplificazione, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, e, in particolare, l'articolo 11, comma 3-bis, secondo cui restano ferme le competenze dell'autorita' marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione effettuata all'interno della laguna veneta;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 24 maggio 1967, recante approvazione delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 14 luglio 1967;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, recante certificati di abilitazione all'uso degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016;
Vista la legge della regione Veneto 11 luglio 2008, n. 5, recante norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione marittima e addette al trasporto di persone all'interno della laguna veneta;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 marzo 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2022;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il punto 1, e' inserito il seguente: «1-bis) Acque protette della laguna di Venezia: le acque portuali di Venezia e di Chioggia ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366;»;
b) il punto 6 e' sostituito dal seguente: «Autorita' marittima: organo periferico del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, all'estero, l'autorita' consolare e, ai fini dell'applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto pubblico locale lagunare, le Capitanerie di porto di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive circoscrizioni;»;
c) dopo il punto 6, e' inserito il seguente: «6-bis) Colreg 1972: la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;»
d) al punto 20, le parole «della Marina Mercantile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto»;
e) dopo il punto 31, sono inseriti i seguenti: «31-bis) Nave lagunare: nave che naviga esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia e che effettua trasporto pubblico locale lagunare o trasporto pubblico non di linea, la cui propulsione dipende da motore endotermico o elettrico o combinazione degli stessi, in grado di imprimere una velocita' non inferiore a sette nodi all'andatura corrispondente al regime di servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico in condizione di mare calmo;
31-ter) Nave lagunare esistente: una nave lagunare diversa dalla nave lagunare nuova;
31-quater) Nave lagunare nuova: una nave lagunare la cui chiglia sia stata impostata o si trovi a un equivalente stadio di costruzione alla data del 1° gennaio 2023 o successivamente;»;
f) dopo il punto 41, e' inserito il seguente: «41-bis) Navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia: la navigazione effettuata con le navi lagunari nelle acque di cui al punto 1-bis;».

NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168.
- La legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative
alle lagune di Venezia e di Marano-Grado) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1963, n. 89.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio
1992, n. 18.
- Si riporta il comma 3-ter dell'articolo 30, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214:
«3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Governo, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le
norme del titolo I del libro sesto del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il
personale navigante, anche ai fini dell'istituzione di
specifiche abilitazioni professionali per il trasporto
pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, delimitando l'ambito di
applicazione delle relative norme con riguardo al trasporto
pubblico locale lagunare.».
- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
gennaio 1992, n. 18.
- Si riporta il comma 3-bis dell'articolo 11 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell'autorita'
marittima previste dalla vigente normativa in materia di
sicurezza della navigazione e disciplina del traffico
nell'ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto
pubblico di persone e cose, effettuate all'interno della
laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformita'
alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia
di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che
interessi le zone di acque interne e quelle di acque
marittime nell'ambito della laguna veneta, il numero
massimo delle unita' adibite al servizio di trasporto
pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e
la sicurezza della navigazione lagunare, e' stabilito
d'intesa tra l'autorita' marittima e l'ente locale
competente. In caso di disaccordo detto numero viene
determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal
prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della
provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto
competenti.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2007, n. 261, S.O.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2016, n.
163.
- Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della L.
3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n.
281.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n.
121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che
abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58.
- Il decreto del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni 24 maggio 1967 (Approvazione delle norme
tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli
impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e
lusorie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio
1967, n. 175, S.O.
- Il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo
2005 (Certificati di abilitazione all'uso degli apparati
radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca
costiera, locale e ravvicinata) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2005, n. 68.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per
gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione
STCW) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016,
n. 183.
- La legge della Regione Veneto 11 luglio 2008, n. 5
(Norme sulla sicurezza delle navi adibite alla navigazione
marittima e addette al trasporto di persone all'interno
della laguna veneta) e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto 15 luglio 2008, n. 58.
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«4. La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di
interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei
ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche
su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le
denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi
atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di
sollevarla sulla superficie del mare;
1-bis) Acque protette della laguna di Venezia: le
acque portuali di Venezia e di Chioggia ricadenti
all'interno della conterminazione della laguna di Venezia
di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
2) Aliscafo: una nave avente strutture alari,
parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel
moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di
sollevarne lo scafo sulla superficie del mare;
3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante
(che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di
salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per
l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un
salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di
persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la
sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il
suo impiego in acqua;
4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore
automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato
da un segnale radiotelegrafico di allarme;
5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore
automatico di allarme che entra in azione quando eccitato
dal segnale di allarme radiotelefonico;
6) Autorita' marittima: organo periferico del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, all'estero, l'autorita' consolare e, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto
pubblico locale lagunare, le Capitanerie di porto di
Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive
circoscrizioni;
6-bis) Colreg 1972: la convenzione sul regolamento
internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare,
con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972,
ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1085;
7) Convenzione: la convenzione internazionale per
la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato,
aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e relativo
protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente
con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n.
438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a
tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel
presente regolamento si intendono fatti alla convenzione
sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo;
8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare:
dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro
un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di
emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino
in acqua;
9) Ente tecnico: l'ente definito dall'Art. 3,
lettera f) della legge;
10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a
tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni
rispettivamente per la radiotelegrafia e per la
radiotelefonia (vedi punto 53);
11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo
della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento
considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve
essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano
di costruzione;
12) Installazione radioelettrica esistente: un
impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di
una nave anteriormente al 1° luglio 1986, oppure un
impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una
nave prima della predetta data e completato poi con parti
identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi
alle prescrizioni del presente regolamento;
13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi
impianto radioelettrico che non sia una «installazione
radioelettrica esistente»;
14) Larghezza (della nave): la massima larghezza
della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta.
Se la nave e' soggetta a norme di compartimentazione si
deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei
computi relativi alla compartimentazione, quella massima
fuori ossatura al massimo galleggiamento di
compartimentazione o al di sotto di esso;
15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76
millimetri al di sotto della linea d'intersezione della
faccia superiore del ponte delle paratie con la murata;
17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le
perpendicolari. Se la nave a soggetta a norme di
compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei
computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere
quella misurata tra le perpendicolari condotte alle
estremita' del massimo galleggiamento di
compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve
essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del
piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle
norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della
convenzione 1974 sia all'Art. 173 del presente regolamento,
e' quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di
prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa;
quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va
misurata all'asse del timone;
18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio
di una nave, che abbia un certificato di idoneita'
rilasciato secondo le disposizioni del presente
regolamento;
19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e
relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia
rispettivamente con Legge 29 settembre 1980 n. 662 e Legge
4 giugno 1982 n. 438 ed emendamenti adottati dall'Italia
posteriormente a tale data.
20) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili - Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto;
21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende
da motore endotermico o elettrico o combinazione degli
stessi;
22) Motoveliero: una nave a propulsione mista,
meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione
meccanica e' capace di imprimerle una velocita' non
inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime
per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno
carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele;
23) Nave a vela (veliero): una nave la cui
propulsione dipende da vele;
24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi,
diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro;
25) Nave da passeggeri: una nave adibita al
trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici;
26) Nave da pesca (nave peschereccia,
peschereccio): una nave adibita alla cattura di pesci,
delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri
viventi del mare;
27) Nave da salvataggio: una nave munita di
attrezzature particolari per il servizio di soccorso a
navi;
28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad
uso privato, da passeggeri o da pesca;
29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita
o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di
prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla
convenzione;
30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o
adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi
di natura infiammabile;
31-bis) Nave lagunare: nave che naviga
esclusivamente all'interno delle acque protette della
laguna di Venezia e che effettua trasporto pubblico locale
lagunare o trasporto pubblico non di linea, la cui
propulsione dipende da motore endotermico o elettrico o
combinazione degli stessi, in grado di imprimere una
velocita' non inferiore a sette nodi all'andatura
corrispondente al regime di servizio continuativo, al
dislocamento di pieno carico in condizione di mare calmo;
31-ter) Nave lagunare esistente: una nave lagunare
diversa dalla nave lagunare nuova;
31-quater) Nave lagunare nuova: una nave lagunare
la cui chiglia sia stata impostata o si trovi a un
equivalente stadio di costruzione alla data del 1° gennaio
2023 o successivamente;
32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed
impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti,
come definita dalla convenzione;
33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto
ad energia nucleare;
34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature
particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili
ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle
proprie ruote;
35) Navigazione internazionale lunga: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla
costa;
36) Navigazione internazionale breve: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
di 200 miglia da un porto o da una localita' ove
l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio,
sempreche' la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello
Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di
destinazione non superi 600 miglia;
37) Navigazione internazionale costiera: una
navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati
diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu'
di 20 miglia dalla costa;
38) Navigazione nazionale: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla
costa;
39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione
che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale
la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa;
40) Navigazione litoranea: una navigazione che si
svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave
non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa;
41) Navigazione locale: una navigazione che si
svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari,
canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave
non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa;
41-bis) Navigazione nelle acque protette della
laguna di Venezia: la navigazione effettuata con le navi
lagunari nelle acque di cui al punto 1-bis;
42) Navigazione speciale: una navigazione i cui
limiti sono indicati nel singolo caso;
43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme
emanate con decreto del Ministro per le Poste e le
Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la
Marina Mercantile, relative agli impianti e agli apparati
radioelettrici a bordo delle navi mercantili;
44) Operatore radiotelefonista: una persona
titolare di un certificato per tale qualifica, conforme
alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
rilasciato dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni;
45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla
nave che non sia:
a) il comandante od un membro dell'equipaggio o
altra persona per i suoi servizi;
b) un bambino di eta' inferiore ad un anno;
46) Permeabilita': la percentuale del volume
(calcolato fuori ossatura) di uno spazio che puo' essere
occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea
limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale
linea;
47) Perpendicolare addietro: la linea verticale
condotta, sul piano di simmetria della nave, in
corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del
dritto di poppa o dritto del timone col piano di
galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi
munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha
dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della faccia
poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del
timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso
considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di
costruzione;
48) Perpendicolare avanti: la linea verticale
condotta, sul piano di simmetria della nave, in
corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del
dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico
(centro disco per le navi munite di certificato di bordo
libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni
caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di
costruzione;
49) Personale industriale: tutte le persone
imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri
dell'equipaggio, o personale speciale e che siano
normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;
50) Personale speciale: tutte le persone che non
siano ne' passeggeri ne' membri dell'equipaggio e che siano
trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi
speciali cui la nave e' destinata o a causa di lavori
speciali svolti sulla nave;
51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende
da macchina a vapore acqueo;
52) Ponte di coperta: il ponte continuo piu' alto
della nave;
53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche
predisposte dal Registro Italiano Navale in base a quanto
previsto dal DLCPS del 22.1.1947 n. 340 e dal decreto
ministeriale 10 giugno 1947 relativo all'applicazione
dell'art. 3 del citato DLCPS.
54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il
regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato
come annesso, alla convenzione internazionale delle
telecomunicazioni in vigore;
55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita
ed attrezzata per operazioni di rimorchio;
56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il
segnale di allarme stabilito dal regolamento delle
radiocomunicazioni;
57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio):
il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle
radiocomunicazioni;
58) Stazione di governo: il posto dal quale viene
manovrato un apparecchio di governo;
59) Stazione radiotelegrafica: uno o piu'
trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori
e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari
per effettuare un servizio di comunicazioni
radiotelegrafiche
60) Stazione radiotelefonica: uno o piu'
trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori
e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari
per effettuare un servizio di comunicazioni
radiotelefoniche;
61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo
o un materiale dichiarato di «tipo approvato» ai sensi
dell'art. 11 della legge;
62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona
titolare di un certificato per tale qualifica, conforme
alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
rilasciato dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni;
63) Veliero: vedi nave a vela;
64) Veliero con motore ausiliario: una nave a
propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di
propulsione meccanica non e' capace di farle raggiungere
una velocita' di 7 nodi, all'andatura corrispondente al
regime per il servizio continuativo, al dislocamento di
pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela;
65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si
effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in
qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale
effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali
sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che
sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, e' considerato come paese autonomo;
66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel
corso del quale una nave non si allontana piu' di 200
miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e
l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale
la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il
viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non
supera 600 miglia;
67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante,
che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio
galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o
un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero
di persone fuori dall'acqua.».
 
Allegato

(articolo 24)
"ALLEGATO I
(articolo 106-bis

CONTENUTO DEL MANUALE OPERATIVO
+-------------------------------------------------------------------+ |1. POLITICA PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE | | | |1.1 La societa' definisce l'indirizzo e la politica da seguire per | |il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell'esercizio in | |sicurezza delle navi lagunari e della prevenzione | |dell'inquinamento. | +-------------------------------------------------------------------+ |2. RESPONSABILITA' E COMPITI DELLA SOCIETA' | +-------------------------------------------------------------------+ |2.1 La societa', anche attraverso la predisposizione di un | |organigramma o mansionario, definisce le responsabilita', | |l'autorita' e le interrelazioni fra il personale che gestisce, | |esegue e verifica le attivita' che riguardano o incidono sul | |servizio, la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento, assicura| |le risorse necessarie per l'espletamento delle suddette attivita' e| |per il mantenimento dell'efficienza dei mezzi aziendali. | +-------------------------------------------------------------------+ |3. RESPONSABILE OPERATIVO | +-------------------------------------------------------------------+ |3.1 Il responsabile operativo rappresenta un collegamento tra la | |societa' e il personale di bordo. La societa' designa una o piu' | |persone reperibili, ove possibile a terra. La responsabilita' e i | |compiti del responsabile operativo comprendono gli aspetti di | |esercizio delle navi connessi con la sicurezza e la prevenzione | |dell'inquinamento nonche' la garanzia della disponibilita' di | |adeguate risorse e supporto da terra a seconda delle necessita'. Il| |responsabile operativo puo' essere individuato nel responsabile di | |turno in centrale operativa o in altra persona responsabile della | |societa'. | +-------------------------------------------------------------------+ |4. RESPONSABILITA' E AUTORITA' DEL COMANDANTE | +-------------------------------------------------------------------+ |4.1 La societa' definisce le responsabilita' del comandante | |relativamente alla verifica che le procedure predisposte dalla | |societa' siano attuate e sia effettuata una adeguata rapportazione | |delle deficienze al responsabile operativo. | | | |4.2 La societa' e' tenuta ad assicurare le condizioni per lo | |svolgimento dei compiti del comandante definendone l'autorita' e la| |responsabilita' dello stesso di assumere decisioni relativamente | |alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento e di richiedere| |assistenza, prioritariamente alla societa', laddove necessario. | +-------------------------------------------------------------------+ |5. RISORSE E PERSONALE | +-------------------------------------------------------------------+ |La societa' assicura che: | | | |5.1. il comandante abbia adeguata esperienza, sia a conoscenza | |delle procedure della societa' e riceva il necessario supporto per | |lo svolgimento dei propri compiti in sicurezza; | | | |5.2. la nave sia dotata, ai sensi della normativa applicabile, di | |equipaggio qualificato, certificato, formato, familiarizzato a | |bordo e fisicamente idoneo; | | | |5.3. siano stabilite procedure per assicurare che il personale | |neo-assunto e quello a cui vengono assegnati nuovi incarichi | |inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano | |adeguata formazione e familiarizzazione per l'assolvimento dei loro| |compiti; | | | |5.4. sia verificata periodicamente la necessita' di formazione e | |aggiornamento del personale. | +-------------------------------------------------------------------+ |6. PREPARAZIONE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA | +-------------------------------------------------------------------+ |La societa' predispone procedure adeguate attraverso le quali e', | |tra l'altro: | | | |6.1 garantita la continua disponibilita' di almeno due navi, con | |relativo equipaggio, per intervento rapido e pronte a muovere | |all'occorrenza. Tali navi sono dotate di due zattere autogonfiabili| |di capacita' non inferiore a 12 persone ciascuna, attrezzature di | |prima assistenza tecnica e meccanica, dotazioni minime antincendio | |e antinquinamento, pompa barellabile; | | | |6.2 previsto un programma di esercitazioni con periodicita' non | |superiore a ventiquattro mesi, da concordare con l'autorita' | |marittima, al fine di verificare la capacita' e l'efficienza | |dell'organizzazione d'emergenza a far fronte alle differenti | |tipologie di eventi e di confermare la permanenza dei requisiti | |iniziali di efficacia e rapidita' delle misure equivalenti | |autorizzate. | +-------------------------------------------------------------------+ |7. RAPPORTO E ANALISI DI NON CONFORMITA', DI INCIDENTI E DI | |SITUAZIONI PERICOLOSE | +-------------------------------------------------------------------+ |7.1 La societa' prevede procedure per assicurare che le non | |conformita', gli incidenti e le situazioni pericolose siano | |rapportate dal personale di bordo, sottoposte a indagine e | |analizzate dalla stessa societa' allo scopo di migliorare la | |sicurezza, la prevenzione dell'inquinamento ed evitare il ripetersi| |di situazioni critiche. La societa' stabilisce altresi' procedure | |per l'attuazione delle azioni correttive. | +-------------------------------------------------------------------+ |8 MANUTENZIONE DELLE NAVI | +-------------------------------------------------------------------+ |8.1 La societa' assicura che le navi siano manutenute in | |conformita' alle indicazioni fornite dal costruttore, alle | |pertinenti disposizioni, alle norme e ai regolamenti nonche' agli | |eventuali requisiti che possono essere stabiliti dalla societa' | |stessa. L'efficacia delle procedure previste nel manuale operativo | |e' verificata almeno una volta l'anno dall'ente certificatore se la| |societa' e' certificata ISO 9001 o, diversamente, dall'autorita' | |marittima. La societa' notifica all'autorita' marittima eventuali | |non conformita' e adotta azioni correttive concordate con | |l'autorita' stessa. La societa' programma, con cadenza biennale e | |di concerto con l'autorita' marittima, un'esercitazione finalizzata| |alla verifica dell'intera organizzazione. | +-------------------------------------------------------------------+

 
Art. 2
Modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le navi lagunari non possono essere esonerate dall'osservanza delle specifiche disposizioni ad esse applicabili contenute nel presente regolamento.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Esenzioni). - 1. Il Ministero, salve le
speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se
ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli
della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o
non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente
regolamento relative alla compartimentazione, alla
stabilita', ai mezzi di esaurimento, alle installazioni e
macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed
ai mezzi di salvataggio, puo' esonerare dalle prescrizioni
stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico, singole navi
o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si
applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio,
non si allontanino piu' di 20 miglia dalla costa.
2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le
imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere
di pronta utilizzazione, in conformita' alle disposizioni
del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile
una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo.
3. Le navi nucleari non possono essere esonerate
dall'osservanza delle prescrizioni del presente
regolamento.
3-bis. Le navi lagunari non possono essere esonerate
dall'osservanza delle specifiche disposizioni ad esse
applicabili contenute nel presente regolamento.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 12 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 12, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia (NAV.A.P.LV.);».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Specie di navigazione). - 1. Le specie di
navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le
seguenti:
a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.);
b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.);
c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.);
d) navigazione nazionale (Nav. N.);
e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.);
f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.);
g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.);
g-bis) navigazione nelle acque protette della
laguna di Venezia (NAV.A.P.LV.);
h) navigazione speciale (Nav. S.).
2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui
esse possono essere abilitate sono quelle relative alle
categorie di pesca indicate nell'Art. 408, e successive
modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, nonche' ai tipi di pesca di cui all'Art.
1 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
3. Fermo quanto disposto al libro III titolo VI, le
navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a
propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione
diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a
navigazioni piu' estese di quella nazionale litoranea; e'
consentita eccezionale autorizzazione a navigazione
nazionale costiera da parte dell'autorita' marittima,
sentito l'ente tecnico.
4. La specie di navigazione viene annotata nei
documenti di bordo di cui all'art. 169 del codice della
navigazione.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 32 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 32 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, al responsabile da esso delegato, le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza, i quali provvedono senza ritardo alla loro sostituzione.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Mantenimento delle condizioni dopo le
visite). - 1. Dopo che una delle visite di cui all'art. 17
e' stata compiuta, nessun cambiamento puo' essere apportato
alle sistemazioni strutturali, al macchinario,
all'armamento e in generale a tutto cio' ha formato oggetto
della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a
visita occasionale.
2. L'autorita' marittima, sentito, ove lo ritenga
opportuno, l'ente tecnico, puo' ammettere i cambiamenti
che, a suo giudizio, siano di lieve entita'.
3. Le condizioni della nave e delle sue
apparecchiature devono essere mantenute conformi alle
prescrizioni del presente regolamento, allo scopo di
assicurare che la nave sotto tutti gli aspetti si conservi
idonea ad affrontare il mare senza rischi per la nave
stessa e per le persone imbarcate.
4. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire
immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che
presentino deterioramenti o deficienze tali da
compromettere l'efficienza.
4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala
all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo
106-bis, al responsabile da esso delegato, le dotazioni che
presentano deterioramenti o deficienze tali da
comprometterne l'efficienza, i quali provvedono senza
ritardo alla loro sostituzione.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono tenuti in originale presso la sede della societa' armatrice e in copia a bordo e sono aggiornati a cura dell'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, di un suo delegato. I piani delle navi lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate possono essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato dall'ente tecnico, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere e) e g).».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 35 (Piani da presentare alla commissione di
visita). - 1. Almeno sette giorni prima della visita
iniziale della nave gli interessati devono mettere a
disposizione della commissione di visita, con il visto di
approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi,
salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente
tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o
al servizio cui essa e' destinata riguardanti:
a) la compartimentazione di galleggiabilita', per
le navi che vi sono soggette;
b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte
stagne, se esiste;
c) l'impianto di esaurimento sentina;
d) la compartimentazione tagliafuoco, per le navi
che vi sono soggette;
e) tutte le sistemazioni antincendio mobili e
fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e
l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne
dotate;
f) i mezzi di sfuggita;
g) la sistemazione dei mezzi di salvataggio;
h) la sistemazione degli organi di governo;
i) la sistemazione delle bussole;
l) la sistemazione dei fanali;
m) le trasmissioni degli ordini;
n) i computi relativi alla stabilita' a nave
integra e in condizioni di allagamento, per le navi che
sono soggette a norme su tali condizioni, nonche' gli
elementi delle carene diritte.
Nel corso delle procedure per l'approvazione
suddetta, che attesta la corrispondenza di detti piani e
computi alle norme della convenzione e del presente
regolamento, l'ente tecnico provvede altresi' alla verifica
della corrispondenza ai seguenti requisiti ricorrenti nella
convenzione: «efficace», «soddisfacente», «accettabile»,
«prescritto dall'amministrazione», «approvato
dall'amministrazione» e simili di materiali, sistemazioni,
impianti e apparecchiature di cui ai disegni relativi ai
punti suddetti.
2. I piani ed i computi di cui al comma precedente
devono essere tenuti a bordo ed aggiornati a cura del
comandante o di un ufficiale responsabile ed ogni modifica
vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine;
in occasione delle visite periodiche, intermedie o
occasionali essi devono essere messi a disposizione degli
organi che effettuano le visite stesse ogni qualvolta da
questi ritenuto necessario.
2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono
tenuti in originale presso la sede della societa' armatrice
e in copia a bordo e sono aggiornati a cura dell'armatore
o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, di
un suo delegato. I piani delle navi lagunari nuove di
stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate possono
essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato
dall'ente tecnico, contenente le informazioni di cui al
comma 1, lettere e) e g).
3. Deve essere messo a disposizione della commissione
ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o
richiesto dall'ente tecnico.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 52 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni:
a) i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda uguale o superiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo in originale o in copia fotostatica non autenticata;
b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 168-septies, i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo o presso la sede della societa' armatrice; in tale ultimo caso devono essere prodotti, a richiesta, agli organi di controllo entro il termine dagli stessi indicato.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 52 (Affissione a bordo dei certificati). - 1.
Gli originali o le copie conformi dei certificati di
sicurezza devono essere affissi in un punto della nave ben
visibile e di facile accesso.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per
le navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni:
a) i certificati di sicurezza e i documenti
relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda
uguale o superiore alle venticinque tonnellate sono
conservati a bordo in originale o in copia fotostatica non
autenticata;
b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
168-septies, i certificati di sicurezza e i documenti
relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda
inferiore alle venticinque tonnellate sono conservati a
bordo o presso la sede della societa' armatrice; in tale
ultimo caso devono essere prodotti, a richiesta, agli
organi di controllo entro il termine dagli stessi
indicato.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 57 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 57 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole «abilitate a navigazione locale» sono inserite le seguenti: «e le navi lagunari»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le navi lagunari iscritte nelle matricole o nei registri nazionali posteriormente all'8 agosto 1973 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono mantenere il grado di compartimentazione richiesto alla data di impostazione chiglia.».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 57 (Compartimentazione di galleggiabilita' delle
navi da passeggeri). - 1. Le navi da passeggeri devono
avere efficace compartimentazione di galleggiabilita' da
stabilire in funzione della loro lunghezza, del numero dei
passeggeri e della navigazione cui sono abilitate in modo
che il piu' alto grado di compartimentazione di
galleggiabilita' corrisponda alle navi di maggior lunghezza
e che trasportano maggior numero di passeggeri nei viaggi
piu' lunghi, secondo quanto appresso stabilito.
2. Le navi abilitate alla navigazione internazionale
devono soddisfare alle norme di compartimentazione della
convenzione pertinenti, in relazione alla data di
costruzione delle navi stesse.
3. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o
minore, costruite a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, devono avere
compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati:
a) le navi abilitate alla navigazione nazionale
devono soddisfare alle norme della convenzione pertinenti
in relazione alla data di costruzione delle navi stesse;
b) le navi abilitate alla navigazione costiera o
litoranea devono soddisfare alle norme seguenti:
(i) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri
uguale o superiore a 1000 deve essere compartimentata in
modo da non immergere la linea limite quando sono allagati
due qualunque compartimenti adiacenti;
(ii) ogni nave che trasporti un numero di
passeggeri minore di 1000 e superiore a 50 deve essere
compartimentata in modo da non immergere la linea limite
con un qualunque compartimento allagato; inoltre se il
numero di passeggeri supera 400 devono essere soddisfatte
le condizioni addizionali seguenti:
se il numero di passeggeri e' compreso tra 800 e
1000 la compartimentazione deve essere tale da non far
immergere la linea limite quando sono allagati due
qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro il
60 per cento della lunghezza nave calcolata dalla
perpendicolare avanti;
se il numero di passeggeri e' compreso tra 600 e
800 la compartimentazione deve essere tale da non far
immergere la linea limite quando sono allagati due
qualunque compartimenti adiacenti compresi almeno entro il
40 per cento della lunghezza nave calcolata dalla
perpendicolare avanti;
se il numero di passeggeri e' compreso tra 400 e
600 la compartimentazione deve essere tale da non far
immergere la linea limite quando il gavone di prua e il
compartimento adiacente sono entrambi allagati;
(iii) ogni nave che trasporti un numero di
passeggeri minore di 150 entro aree ristrette in viaggi
durante i quali non si allontani da porti piu' di quanto
corrisponde ad un'ora circa di navigazione ed ogni nave che
trasporti un numero di passeggeri minore di 50 non ha
obbligo di compartimentazione di galleggiabilita';
(iv) le navi abilitate a navigazione nazionale
costiera o litoranea, per le quali la necessita' di
trasportare notevoli quantitativi di merci non permette in
pratica di richiedere una compartimentazione con piu' di un
compartimento allagato, puo' essere applicata, in
alternativa alle norme di cui ai punti (i), (ii), (iii)
precedenti, la regola 5 (e) (ii) del capitolo II-1 della
convenzione 1974;
(v) ai fini dei calcoli di compartimentazione
richiesti ai punti (i), (ii), (iii) precedenti devono
essere usati i seguenti valori di permeabilita':
cisterne, casse catene, spazi che nella
condizione di pieno carico sono normalmente riempiti di
carico, provviste, bagagli o posta: 60%
locali macchine: 85%
tutti gli altri spazi: 95%
c) le navi abilitate a navigazione locale e le navi
lagunari che trasportino piu' di 350 passeggeri devono
essere compartimentate in modo da non immergere la linea
limite con un qualunque compartimento allagato.
4. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o
minore, costruite anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento nonche' costruite o
iscritte nelle matricole o registri nazionali a decorrere
dall'8 agosto 1973, devono avere compartimentazione
conforme ai criteri sotto riportati:
a) alle navi abilitate alla navigazione nazionale si
applicano le norme della convenzione pertinenti in
relazione alla data di costruzione delle navi stesse;
b) le navi abilitate alla navigazione costiera e
litoranea, che trasportino piu' di 50 passeggeri, devono
essere compartimentate in modo da non immergere la linea
limite con un qualunque compartimento allagato a meno che
non effettuino viaggi, entro aree ristrette, durante i
quali non si allontanino da porti piu' di quanto
corrisponde ad un'ora circa di navigazione. In tale caso
non e' fatto obbligo di compartimentazione di
galleggiabilita';
c) alle navi abilitate alla navigazione costiera o
litoranea, che trasportino fino a 50 passeggeri nonche' a
quelle abilitate alla navigazione locale non e' fatto
obbligo di compartimentazione di galleggiabilita'.
5. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o
minore, costruite od iscritte nelle matricole o nei
registri nazionali anteriormente all'8 agosto 1973 devono
mantenere il grado di compartimentazione che esse avevano
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5-bis. Le navi lagunari iscritte nelle matricole o nei
registri nazionali posteriormente all'8 agosto 1973 e
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento devono mantenere il grado di compartimentazione
richiesto alla data di impostazione chiglia.
6. Le navi costruite anteriormente all'8 agosto 1973,
per poter essere abilitate ad una navigazione piu' estesa
di quella posseduta, devono soddisfare alle norme di
compartimentazione stabilite per la nuova specie di
navigazione nei commi precedenti di questo articolo per le
navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 59 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 59, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «navigazione nazionale locale» sono inserite le seguenti: «o in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 59 (Doppio fondo). - 1. Le navi da passeggeri
costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 devono essere
provviste di doppio fondo come previsto dalla convenzione
eccetto le navi abilitate a navigazione nazionale locale o
in navigazione nelle acque protette della laguna di
Venezia, oppure a navigazione nazionale costiera o
litoranea entro aree ristrette ed in viaggi di durata tale
che esse non si allontanino da porti piu' di quanto
corrisponde ad un'ora circa di navigazione, per le quali
non e' richiesto il doppio fondo.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 60 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 60 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le navi lagunari che, in base all'articolo 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere, nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro secondo i regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato.».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 60 (Stabilita' della nave allo stato integro).
- 1. Tutte le navi devono avere, allo stato integro,
caratteristiche di stabilita' adeguate al servizio cui sono
destinate, e tali caratteristiche devono comunque
soddisfare ai regolamenti dell'ente tecnico.
2. Tutte le navi che in base all'art. 13 comma 5 e
all'art. 57 devono soddisfare a norme di
compartimentazione, devono avere nelle diverse condizioni
di esercizio, stabilita' allo stato integro tale da
resistere alla situazione finale di allagamento nelle
ipotesi di falla per esse prescritte dalla convenzione.
2-bis. Le navi lagunari che, in base all'articolo 57
devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono
avere, nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita'
allo stato integro secondo i regolamenti dell'ente tecnico
per la navigazione nelle acque protette della laguna di
Venezia, tale da resistere alla situazione finale di
allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non
immergere la linea limite con un qualunque compartimento
allagato.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 67 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 67 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 67 (Obblighi delle navi non soggette
all'assegnazione della linea di massimo carico). - 1. Le
navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo
carico devono, a giudizio dell'ente tecnico:
a) avere le scale delle immersioni di cui all'art.
17 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1967, n. 579, senza obbligo di indicazioni in piedi
inglesi;
b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte II
ovvero all'art. 120 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, a seconda che non
esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle navi lagunari.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni:
a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'articolo 19 della legge, e' apposta in maniera permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle condizioni piu' gravose, verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilita' approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri. L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza;
b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui alla lettera a) e' apposta alla prima visita speciale di classe o di rinnovo del certificato di navigabilita' in scadenza dopo il 1° gennaio 2023;
c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 69 (Accertamenti per il massimo carico delle
navi prive di certificato di bordo libero). - 1. Per le
navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il
disposto dell'Art. 19 della legge, l'autorita' marittima o
consolare ha facolta' di accertare, in qualunque momento,
che la caricazione non abbia superato i limiti della
normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilita'
della nave, della natura del viaggio da compiere e delle
relative condizioni della navigazione.
2. Ai fini dei suddetti accertamenti e della
determinazione dell'eventuale eccesso di carico da
sbarcare, l'autorita' marittima o consolare puo' richiedere
anche l'intervento dell'ente tecnico, rifiutando le
spedizioni alla nave sino a quando l'eccesso di carico non
sia stato sbarcato.
2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi
lagunari si applicano le seguenti disposizioni:
a) sulle navi non munite di certificato di bordo
libero, fermo il disposto dell'articolo 19 della legge, e'
apposta in maniera permanente e visibile la linea di
massimo carico relativa alle condizioni piu' gravose,
verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilita'
approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico ha
lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri.
L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di
rispondenza;
b) per le navi esistenti, la linea di massimo
carico di cui alla lettera a) e' apposta alla prima visita
speciale di classe o di rinnovo del certificato di
navigabilita' in scadenza dopo il 1° gennaio 2023;
c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della
linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi
dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio
dei passeggeri.».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 70 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o paranchi a mano, se non vi e' una ridondanza sulla manovra del timone.».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 70 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 70 (Mezzi di governo). - 1. I mezzi di governo
principale ed ausiliario e le loro sistemazioni devono
corrispondere alle norme della convenzione, per le navi ad
essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti
dell'ente tecnico.
2. Il mezzo di governo principale delle navi di
stazza lorda inferiore a 200 tonnellate puo' avere manovra
a braccia sempre che, a giudizio dell'ente tecnico, la
grandezza del timone e la velocita' della nave rendano
possibile tale manovra.
3. Sulle navi a vela o a propulsione mista, quando
sia possibile manovrare direttamente a braccia la barra del
timone, la manovra stessa puo' essere realizzata senza
l'intervento di apparecchi di governo.
4. Nei casi in cui la manovra del timone sia
effettuata a braccia direttamente sulla barra del timone,
deve esservi a bordo una barra di rispetto per sostituire,
in caso di avaria, quella in uso.
4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di
rispetto o paranchi a mano, se non vi e' una ridondanza
sulla manovra del timone.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 71 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 71 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento marinaresco secondo le seguenti modalita':
a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate: quattro cavi in manila aventi diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico;
b) navi traghetto: due cavi di acciaio con diametro di 18 millimetri o di fibra con carico di lavoro equivalente e uno di rispetto di lunghezza non inferiore a 18 metri e due cavi in manila con lunghezza non inferiore a 12 metri e diametro di 26 millimetri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico;
c) navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e uguale o superiore a 25 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta con cavo avente caratteristiche meccaniche corrispondenti a quelle della catena;
d) navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate ma uguale o superiore a 5 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 22 millimetri e lunghezza di 5 metri;
e) navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate: almeno due cavi le cui caratteristiche tecniche sono determinate dall'ente tecnico.
1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis, le dotazioni di armamento marinaresco sono collaudate dall'ente tecnico.».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 71 Armamento marinaresco). - 1. Tutte le navi
devono essere munite di armamento marinaresco secondo i
regolamenti dell'ente tecnico.
1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni
di armamento marinaresco secondo le seguenti modalita':
a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 150
tonnellate: quattro cavi in manila aventi diametro di 26
millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta
completa di due lunghezze di catena, secondo le norme
dell'ente tecnico;
b) navi traghetto: due cavi di acciaio con diametro
di 18 millimetri o di fibra con carico di lavoro
equivalente e uno di rispetto di lunghezza non inferiore a
18 metri e due cavi in manila con lunghezza non inferiore a
12 metri e diametro di 26 millimetri e un'ancora di posta
completa di due lunghezze di catena, secondo le norme
dell'ente tecnico;
c) navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate
e uguale o superiore a 25 tonnellate: quattro cavi in
manila con diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12
metri e un'ancora di posta con cavo avente caratteristiche
meccaniche corrispondenti a quelle della catena;
d) navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate
ma uguale o superiore a 5 tonnellate: quattro cavi in
manila con diametro di 22 millimetri e lunghezza di 5
metri;
e) navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate:
almeno due cavi le cui caratteristiche tecniche sono
determinate dall'ente tecnico.
1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1-bis, le dotazioni di armamento marinaresco sono
collaudate dall'ente tecnico.».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari nuove, cui si applicano le seguenti disposizioni:
a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore sono azionati a motore;
b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, le operazioni di ormeggio e tonneggio sono eseguite, a prora e a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore;
c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e dedicati con arredi portuali diversi non sono tenute a conformarsi alla prescrizione di cui alla lettera b), purche' ne sia data evidenza nel manuale di cui all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 72 (Obbligo della manovra a motore per gli
argani o mulinelli delle ancore e per gli argani o
verricelli di ormeggio e tonneggio). - 1. Nelle navi da
carico a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o
superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per
la manovra delle ancore devono essere azionabili a motore.
2. Nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda
uguale o superiore a 300 tonnellate le operazioni di
ormeggio e tonneggio devono potersi eseguire
sollecitamente, a prora ed a poppa, impiegando argani o
verricelli azionabili a motore.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle navi lagunari nuove, cui si applicano le
seguenti disposizioni:
a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza
lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il
mulinello per la manovra delle ancore sono azionati a
motore;
b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza
lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, le operazioni di
ormeggio e tonneggio sono eseguite, a prora e a poppa,
impiegando argani o verricelli azionabili a motore;
c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e
dedicati con arredi portuali diversi non sono tenute a
conformarsi alla prescrizione di cui alla lettera b),
purche' ne sia data evidenza nel manuale di cui
all'articolo 106-bis, comma 1, lettera a).».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 73 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 73 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Tutte le navi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate,»;
b) al comma 2, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Per le navi lagunari, devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali e' stabilito, dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale e ausiliaria. I mezzi di comunicazione, che devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico, possono non essere installati quando, a soddisfazione dell'Autorita' marittima, e' possibile comunicare agevolmente a voce tra le posizioni di comando delle macchine e la plancia.»;
c) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Per le navi lagunari, detto sistema di comunicazione dal ponte di comando ai locali interni della nave e' previsto solo per le navi a piu' ponti.»;
d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le navi lagunari di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza personale di guardia in macchina se non in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia, possono essere munite, in luogo di quanto previsto dal comma 1, di un portavoce ovvero di un telefono a cuffia, indipendente da altri impianti telefonici di bordo o di un dispositivo sonoro di trasmissione di ordini di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma e indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo.»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Per le navi lagunari di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate, dove timoniere e motorista sono a vista reciproca non e' richiesto alcun dispositivo di trasmissione di ordini di cui al comma 5. Il dispositivo di trasmissione ordini non e' altresi' richiesto per le navi lagunari bielica di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate.».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 73 (Trasmissione d'ordini dal ponte di
comando). - 1. Tutte le navi, ad eccezione delle navi
lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, devono
avere almeno due mezzi indipendenti per comunicare gli
ordini dal ponte di comando al posto, nel locale macchine o
nella centrale di comando, dal quale le macchine sono
normalmente comandate; uno di tali mezzi deve essere un
telegrafo di macchina, dotato di suoneria, che fornisca
un'indicazione visiva degli ordini trasmessi e delle
risposte fornite sia nei locali predetti sia sul ponte di
comando; l'altro deve essere un portavoce ovvero un
telefono rispondente alle norme dell'ente tecnico.
Devono essere sistemati appropriati mezzi di
comunicazione con ogni altra posizione dalla quale le
macchine possono essere comandate.
2. Devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra
la plancia e le posizioni dalle quali e' stabilito, dalla
convenzione e dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando
della macchina di governo principale e ausiliaria.
Tali mezzi di comunicazione devono essere conformi ai
regolamenti dell'ente tecnico. Essi possono non essere
installati per piccole navi, quando e' possibile comunicare
agevolmente a voce con la plancia. Per le navi lagunari,
devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la
plancia e le posizioni dalle quali e' stabilito, dai
regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di
governo principale e ausiliaria. I mezzi di comunicazione,
che devono essere conformi ai regolamenti dell'ente
tecnico, possono non essere installati quando, a
soddisfazione dell'Autorita' marittima, e' possibile
comunicare agevolmente a voce tra le posizioni di comando
delle macchine e la plancia.
3. Quando non sia agevole altra segnalazione diretta,
deve essere assicurata, conformemente ai regolamenti
dell'ente tecnico, la possibilita' di comunicazione degli
ordini tra il ponte di comando ed i posti di manovra a
prora ed a poppa; deve anche essere previsto un efficace
sistema di comunicazione dal ponte di comando ai locali
interni della nave. Per le navi lagunari, detto sistema di
comunicazione dal ponte di comando ai locali interni della
nave e' previsto solo per le navi a piu' ponti.
4. Le navi non soggette alla convenzione di stazza
lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza personale
di guardia in macchina se non in manovra o in caso di
avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia, possono
essere provviste, in luogo del telegrafo, di un portavoce,
ovvero di un telefono a cuffia, indipendente da altri
impianti telefonici di bordo e, in aggiunta, di un
dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza
adeguata alla rumorosita' del locale macchine, provvisto di
mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte
di energia autonoma, ed indipendente da altri mezzi di
comunicazione di bordo.
4-bis. Le navi lagunari di stazza lorda superiore o
uguale a 200 tonnellate, senza personale di guardia in
macchina se non in caso di avaria dei telecomandi dei
motori dalla plancia, possono essere munite, in luogo di
quanto previsto dal comma 1, di un portavoce ovvero di un
telefono a cuffia, indipendente da altri impianti
telefonici di bordo o di un dispositivo sonoro di
trasmissione di ordini di potenza adeguata alla rumorosita'
del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma
dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia
autonoma e indipendente da altri mezzi di comunicazione di
bordo.
5. Le navi non soggette alla convenzione, se di
stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ma superiore o
uguale a 25 tonnellate, possono essere provviste dei
seguenti mezzi di trasmissione ordine:
a) Navi senza personale di guardia in macchina se
non in manovra o in caso di avaria dei telecomandi dei
motori dalla plancia:
telegrafo oppure dispositivo sonoro di
trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita'
del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma
dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia
autonoma, ed indipendente da altri mezzi di comunicazione
di bordo;
b) Navi con personale di guardia in macchina:
telegrafo e portavoce o telefono; in luogo del
telegrafo puo' essere sistemato un dispositivo sonoro di
trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosita'
del locale macchine e provvisto di mezzo di conferma
dell'ordine ricevuto.
5-bis. Per le navi lagunari di stazza inferiore a 200
tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate, dove
timoniere e motorista sono a vista reciproca non e'
richiesto alcun dispositivo di trasmissione di ordini di
cui al comma 5. Il dispositivo di trasmissione ordini non
e' altresi' richiesto per le navi lagunari bielica di
stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a
25 tonnellate.
6. Le navi non soggette alla convenzione, se di
stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, possono essere
provviste dei seguenti mezzi di trasmissione ordini:
a) per le navi di cui al comma 5 punto a): un
dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza
adeguata alla rumorosita' del locale macchine e provvisto
di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto;
b) per le navi di cui al comma 5 punto b): un
portavoce ed un dispositivo sonoro di trasmissione ordini
di potenza adeguata alla rumorosita' del locale macchine e
provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto;
c) per le navi i cui motori possono essere
comandati solo dal timoniere oppure ove timoniere e
motorista siano a vista reciproca non e' richiesto alcun
dispositivo di trasmissione ordini.
7. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento,
abilitate a navigazione nazionale, devono avere a bordo un
mezzo di comunicazione di emergenza costituito da un
apparecchio ricetrasmittente fisso o portatile, o di
ambedue i tipi, per le comunicazioni tra le stazioni di
comando ed i punti di riunione e di imbarco delle persone
sui mezzi collettivi di salvataggio.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 82 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 82, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole: «Tutte le navi», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle navi lagunari,».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 82 (Progetto di navi costruite a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e
loro costruzione). - 1. Le installazioni elettriche devono
essere tali che:
i servizi ausiliari necessari per mantenere la nave
nelle condizioni di funzionamento ed abitabilita' ordinarie
siano assicurati senza ricorso alla fonte di energia di
emergenza;
i servizi essenziali per la sicurezza siano
assicurati nelle varie condizioni di emergenza.
2. Tutte le navi, con esclusione delle navi lagunari,
sulle quali l'energia elettrica costituisce l'unico mezzo
per azionare piu' di un utente ausiliario indispensabile
alla propulsione od alla sicurezza della nave devono essere
provviste di due gruppi elettrogeni principali.
3. Le installazioni elettriche devono inoltre essere
tali da garantire la sicurezza dei passeggeri,
dell'equipaggio e della nave da pericoli di natura
elettrica derivanti da corto circuiti, sovraccorrenti,
difetti di isolamento e presenza di sorgenti di ignizione
in luoghi ove possano crearsi atmosfere esplosive.».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 86 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «o locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale o nelle acque protette della laguna di Venezia,»;
b) al comma 2, lettera c), le parole «e le navi in navigazione nazionale locale» sono sostituite dalle seguenti: «, le navi in navigazione nazionale locale e in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, lettera b) e 2, lettera c), alle navi lagunari si applicano le seguenti diposizioni:
a) per le navi esistenti rimangono in vigore i provvedimenti di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022;
b) per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 200 tonnellate puo' essere omessa la sistemazione di un impianto idrico antincendio qualora siano presenti:
1) impianto elettrico a tensione di sicurezza come definita dai regolamenti dell'ente tecnico;
2) sedili e materiali di rivestimento certificati non combustibili o aventi caratteristiche non inferiori a «limitata attitudine a propagare la fiamma»;
3) impianto fisso di estinzione incendi per il locale apparato motore;
4) estintori portatili equamente distribuiti a bordo in quantita' non inferiore al 150 per cento del minimo previsto dai regolamenti dell'ente tecnico;
5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui ponte di comando non sia a livello del ponte principale.».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 86 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 86 (Navi da passeggeri). - 1. Le navi costruite
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale
e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500
tonnellate in navigazione nazionale costiera devono
soddisfare le norme della convenzione e dei regolamenti
dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere
dal 1° luglio 1986;
b) le navi di stazza lorda inferiore a 500
tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di
qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea, locale
o nelle acque protette della laguna di Venezia, devono
soddisfare le norme dei regolamenti dell'ente tecnico
relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento. Per le materie
concernenti la protezione antincendio non trattate nei
suddetti regolamenti devono essere applicate le norme della
convenzione per navi costruite a decorrere dal 1° luglio
1986, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per
quanto ritenuto pratico e ragionevole in relazione alla
navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse.
2. Le navi costruite anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando
il disposto dell'art. 2, comma 7, devono soddisfare le
seguenti prescrizioni:
a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale
e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500
tonnellate abilitate a navigazione nazionale costiera
devono soddisfare le norme della convenzione e dei
regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla data di
costruzione delle stesse;
b) le navi di stazza lorda inferiore a 500
tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di
qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea,
eccetto quelle al punto c) devono soddisfare le norme della
convenzione in relazione alla data di costruzione delle
stesse, per quanto ritenuto pratico e ragionevole dall'ente
tecnico in relazione alla riduzione del rischio di innesco
e propagazione di incendi derivante da opportuna ubicazione
dei locali di alloggio rispetto agli altri locali della
nave e dalla riduzione del numero delle potenziali sorgenti
di ignizione;
c) le navi in navigazione nazionale costiera o
litoranea, entro aree ristrette in viaggi durante i quali
non si allontanino da porti piu' di quanto corrisponde ad
un'ora circa di navigazione, le navi in navigazione
nazionale locale e in navigazione nelle acque protette
della laguna di Venezia, aventi stazza lorda uguale o
superiore a 100 tonnellate o di qualsiasi stazza che
trasportino piu' di 350 passeggeri devono essere dotate di
un impianto fisso di estinzione incendio nel locale
macchine corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico
ovvero, se cio' non e' ritenuto possibile dall'ente
tecnico, di una pompa incendio di emergenza ubicata
esternamente al locale macchine.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo
alle navi in navigazione speciale, il Ministero, sentito
l'ente tecnico, stabilisce a quale navigazione tra quelle
sopra citate la singola navigazione speciale deve essere
assimilata sulla base delle caratteristiche dei mari
attraversati e della distanza dai porti di rifugio e di
soccorso.
3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1,
lettera b) e 2, lettera c), alle navi lagunari si applicano
le seguenti diposizioni:
a) per le navi esistenti rimangono in vigore i
provvedimenti di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022;
b) per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a
200 tonnellate puo' essere omessa la sistemazione di un
impianto idrico antincendio qualora siano presenti:
1) impianto elettrico a tensione di sicurezza
come definita dai regolamenti dell'ente tecnico;
2) sedili e materiali di rivestimento certificati
non combustibili o aventi caratteristiche non inferiori a
"limitata attitudine a propagare la fiamma";
3) impianto fisso di estinzione incendi per il
locale apparato motore;
4) estintori portatili equamente distribuiti a
bordo in quantita' non inferiore al 150 per cento del
minimo previsto dai regolamenti dell'ente tecnico;
5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui
ponte di comando non sia a livello del ponte principale.».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 89 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 89 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «dall'8 agosto 1973» sono inserite le seguenti: «e sulle navi lagunari nuove»;
b) al comma 2, lettera b), punto iv), dopo le parole «non deve essere inferiore a 25 centimetri» sono inserite le seguenti: «, mentre sulle navi lagunari nuove gli scalini delle scale devono avere un'alzata non superiore a 20 centimetri e una pedata adeguata all'alzata e tali da ottenere un'inclinazione non superiore a 45°»;
c) al comma 2, lettera c), dopo le parole «di lunghezza inferiore a 30 metri,» sono inserite le seguenti: «e per le navi lagunari nuove indipendentemente dalla loro lunghezza,»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le navi lagunari esistenti restano soggette alla osservanza della sola normativa riguardante scale, corridoi e porte di sfuggita in vigore alla data della loro costruzione.».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 89 (Scale, corridoi e porte di sfuggita). - 1.
In tutti i locali di alloggio per passeggeri ed equipaggio,
nei locali in cui l'equipaggio presta normalmente servizio,
in quelli dell'apparato motore e delle caldaie e nelle
gallerie assi devono essere previste scale, scalette,
corridoi e porte idonei ad assicurare un rapido mezzo di
sfuggita per raggiungere il ponte delle imbarcazioni.
2. Sulle navi costruite a decorrere dall'8 agosto
1973 e sulle navi lagunari nuove:
a) il numero dei mezzi di sfuggita dai locali deve
soddisfare alle norme della convenzione. Tuttavia per
locali o gruppi di locali aventi superficie inferiore a
circa 50 metri quadrati l'ente tecnico, in sede di
approvazione del piano sui mezzi di sfuggita di cui
all'art. 35, puo' accettare un solo mezzo di sfuggita se
cio' e' giustificato dal tipo e dall'ubicazione dei locali
interessati e dal numero delle persone che normalmente
possono esservi alloggiate o prestarvi servizio;
b) le dimensioni dei mezzi di sfuggita ed il numero
delle scale in tutti i locali di alloggio e servizio per
passeggeri ed equipaggio, salvo quanto precisato alla
successiva lettera c), devono soddisfare alle norme
seguenti:
(i) devono esserci:
almeno 1 scala per ogni locale, o gruppo di
locali, destinati a 50 persone o meno;
almeno 2 scale per ogni locale, o gruppi di
locali, destinati ad oltre 50 e fino a 120 persone;
almeno 3 scale per ogni locale, o gruppo di
locali, destinati ad oltre 120 e fino a 200 persone;
almeno 3 scale, piu' tante altre scale quante
sono le centinaia (o frazione) di persone oltre le 200, per
ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 200
persone;
(ii) per le scale esterne si ammette una portata di
persone doppia di quella sopra indicata;
(iii) non sono ammesse scale, corridoi e porte per
la sfuggita di larghezza inferiore a 65 centimetri. Una
scala di larghezza uguale o superiore a 120 centimetri puo'
essere considerata una scala doppia in quanto percorribile
da due persone affiancate;
(iv) gli scalini delle scale devono avere un'alzata
non superiore a 20 centimetri ed una pedata adeguata
all'alzata, che per le navi costruite a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento non deve
essere inferiore a 25 centimetri, mentre sulle navi
lagunari nuove gli scalini delle scale devono avere
un'alzata non superiore a 20 centimetri e una pedata
adeguata all'alzata e tali da ottenere un'inclinazione non
superiore a 45°. In ogni caso i passaggi devono essere
realizzati in modo che la loro ampiezza sia, a giudizio
dell'ente tecnico, sufficiente quando, ad una stessa scala
o corridoio o porta debbano affluire simultaneamente, in
caso di allarme, le persone provenienti da diversi locali
inferiori per raggiungere i ponti superiori.
Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare
un numero di scale inferiore a quello sopra indicato,
tenuto conto della posizione e della larghezza delle scale
stesse.
c) i mezzi di sfuggita dai locali ove l'equipaggio
presta normalmente servizio, dal locale apparato motore,
dal locale caldaie e dalle gallerie assi, nonche' dai
locali di alloggio di navi da carico e assimilabili, di
lunghezza inferiore a 30 metri, e per le navi lagunari
nuove indipendentemente dalla loro lunghezza, devono avere
larghezza non inferiore a 400 millimetri e scalini con
pedata e alzata adeguate al tipo prescelto di scala o di
scaletta;
d) le scale interne ed i relativi sostegni devono
essere di acciaio o di altro materiale idoneo in
conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico.
3. Sulle navi costruite anteriormente all'8 agosto
1973, fermo il disposto dell'Art. 2, comma 7, le scale
interne ed i relativi sostegni delle navi da passeggeri che
trasportano piu' di 150 passeggeri, nonche' quelli sotto il
ponte esposto delle navi da carico aventi stazza lorda
maggiore di 4000 tonnellate devono essere di acciaio o
altro materiale idoneo in conformita' ai regolamenti
dell'ente tecnico.
3-bis. Le navi lagunari esistenti restano soggette
alla osservanza della sola normativa riguardante scale,
corridoi e porte di sfuggita in vigore alla data della loro
costruzione.
4. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo'
autorizzare sistemazioni di mezzi di sfuggita diverse da
quelle sopraindicate che abbiano efficacia equivalente al
fine di cui al comma 1 del presente articolo.».
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 90 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, che devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco di tipo approvato.».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 90 (Equipaggiamenti da vigile del fuoco). - 1.
Ogni equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere
un corredo individuale ed un apparecchio di respirazione
aventi le caratteristiche prescritte dalla convenzione.
2. Tutte le navi da passeggeri devono avere a bordo
equipaggiamenti da vigile del fuoco secondo le norme della
convenzione, salvo quelle di stazza lorda inferiore a 200
tonnellate, senza cabine per passeggeri, abilitate a
navigazione non piu' estesa di quella nazionale costiera,
che possono non avere gli equipaggiamenti predetti.
3. Sulle navi da carico di stazza lorda superiore a
400 tonnellate devono essere sistemati equipaggiamenti da
vigile del fuoco in numero corrispondente a quanto sotto
specificato:
1 su navi di stazza lorda inferiore a 500
tonnellate
2 su navi di stazza lorda compresa tra 500
tonnellate e 30000 tonnellate
3 su navi di stazza lorda maggiore di 30000
tonnellate.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alle navi lagunari di stazza lorda uguale o
superiore a 200 tonnellate, che devono avere a bordo due
equipaggiamenti da vigile del fuoco di tipo approvato.».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono di tipo approvato e rispondono alle norme del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico;
b) quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve non piu' di sei zattere;
c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e sono sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del presente regolamento;
d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio gia' a bordo possono essere mantenuti fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetusta' o deterioramento, a condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti, comprese le strisce retroriflettenti;
e) se nel corso dell'impiego della nave si rende necessaria la sostituzione di un equipaggiamento, esso e' immediatamente sostituito con altro che abbia analoga destinazione d'uso e caratteristiche nuove.».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 94 (Caratteristiche e requisiti dei mezzi di
salvataggio). - 1. I requisiti, le caratteristiche di
costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e
collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi
dispositivi di messa a mare, devono rispondere alle norme
della convenzione per le navi ad essa soggette, del
presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico,
salvo quanto stabilito al successivo articolo 96.
2. Sui mezzi collettivi e individuali di salvataggio
devono essere sistemati elementi costituiti da materiale
retroriflettente per facilitare il loro ritrovamento,
secondo i regolamenti dell'ente tecnico. Per le navi
costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, tali dispositivi devono essere
sistemati entro il 1° luglio 1991.
3. Quando sono previsti dispositivi per la messa a
mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi non
deve servire piu' di sei zattere. Per le navi costruite
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sulle quali detti dispositivi servono un numero
maggiore di zattere, il Ministero, sentito l'ente tecnico,
puo' aumentare tale numero a sette in relazione alle
caratteristiche della nave e della sua navigazione.
4. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento di lunghezza
superiore a 24 metri, abilitate alla navigazione piu'
estesa della locale, che non hanno a bordo battelli di
emergenza, almeno una imbarcazione di salvataggio deve
essere a motore e deve poter essere recuperata rapidamente.
4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e
le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di
salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di
messa a mare, sono di tipo approvato e rispondono alle
norme del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente
tecnico;
b) quando sono previsti dispositivi per la messa a
mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve
non piu' di sei zattere;
c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e
sono sistemati a bordo in conformita' alle disposizioni del
presente regolamento;
d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di
salvataggio gia' a bordo possono essere mantenuti fino a
quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per
vetusta' o deterioramento, a condizione che siano dotati,
ove previsto, degli accessori richiesti, comprese le
strisce retroriflettenti;
e) se nel corso dell'impiego della nave si rende
necessaria la sostituzione di un equipaggiamento, esso e'
immediatamente sostituito con altro che abbia analoga
destinazione d'uso e caratteristiche nuove.».
 
Art. 21
Modifiche all'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 e' verificata dall'ente tecnico;
b) in occasione della visita iniziale di cui all'articolo 22 e delle visite periodiche di cui all'articolo 25, comma 1, viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di conservazione;
c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello d'emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 97 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 97 (Controlli iniziali e visite). - 1. La
rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova
installazione alle prescrizioni dell'Art. 94 e' verificata
dall'ente tecnico.
2. In occasione della visita iniziale di cui all'Art.
22 e delle visite periodiche e intermedie di cui all'Art.
47 viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio
ed il loro buono stato di conservazione.
3. In occasione di ogni visita di rinnovo dei
certificati di sicurezza o di idoneita' per navi da
passeggeri e di sicurezza dotazione o di idoneita' per navi
da carico, gli accertamenti di cui al precedente comma 2
sono integrati da una prova di ammaino eseguita con i
criteri seguenti: ogni imbarcazione di salvataggio viene
ammainata fino a lambire la superficie dell'acqua ed e'
quindi caricata con pesi costituiti da oggetti distribuiti
su tutta la lunghezza, di entita' in chilogrammi pari al
numero di persone che l'imbarcazione e' autorizzata a
trasportare moltiplicato per 75 piu' il 5 per cento;
successivamente, l'imbarcazione viene ammainata in acqua e
sganciata dai paranchi.
In alternativa, la prova puo' essere eseguita
caricando l'imbarcazione prima dell'ammaino senza la
maggiorazione del 5 per cento.
Qualora la prova sia eseguita caricando
l'imbarcazione dopo averla ammainata a pelo d'acqua, e'
ammesso l'uso di acqua alla rinfusa adottando particolari
precauzioni per evitare l'eventuale sovraccarico sulle gru
derivante dalla presenza di specchi liquidi.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non
si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o
di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli 94
e 95 e' verificata dall'ente tecnico;
b) in occasione della visita iniziale di cui
all'articolo 22 e delle visite periodiche di cui
all'articolo 25, comma 1, viene controllata l'adeguatezza
dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di
conservazione;
c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di
salvataggio e del battello d'emergenza sono soggetti alle
ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.».
 
Art. 22
Modifiche all'articolo 105 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 105 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi sono provviste di mezzi collettivi di salvataggio in numero tale da poter accogliere tutte le persone per le quali le stesse sono certificate;
b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura ridotta:
1) pari al 50 per cento del numero massimo delle persone trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri uguale o superiore a 250;
2) pari al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri inferiore a 250;
c) indipendentemente da quanto disposto alle lettere a) e b), le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura non inferiore al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili;
d) le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio se trasportano un numero di persone inferiore a venti;
e) la dotazione di mezzi collettivi di salvataggio e' costituita da imbarcazioni di salvataggio ovvero da zattere autogonfiabili, eventualmente asservite ai dispositivi di evacuazione marini (MES), ovvero da apparecchi galleggianti ovvero da salvagenti anulari conteggiati nella misura di uno ogni due persone;
f) fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c), d) ed e), sono presenti a bordo salvagenti anulari secondo le seguenti modalita':
1) navi di lunghezza superiore a 24 metri, escluse le navi traghetto: quattro salvagenti anulari di cui almeno due dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari e' dotato di boetta fumogena, da attivarsi prima del lancio e collegata con sagola galleggiante di lunghezza adeguata;
2) navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri ma superiore a 10 metri: due salvagenti anulari, entrambi dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari e' dotato di boetta fumogena da attivarsi prima del lancio. E' consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio;
3) navi di lunghezza inferiore a 10 metri: un salvagente anulare dotato di boetta luminosa, sagola galleggiante e boetta fumogena da attivarsi prima del lancio. E' consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio;
4) navi traghetto: quattro salvagenti anulari, di cui due ubicati sulle alette del ponte di comando e dotati di segnale di tipo combinato. Tale dotazione e' obbligatoria per le navi lagunari di nuova costruzione e sostituisce l'attuale dotazione, per le navi esistenti, alla prima visita di sicurezza dopo il 31 dicembre 2022;
g) i salvagenti anulari di cui al comma 5, utilizzati in sostituzione degli apparecchi galleggianti, non sono computabili tra quelli prescritti dalla lettera f);
h) le navi sono dotate di mezzi per la risalita fissi o manovrabili da bordo se l'altezza dell'opera morta, al minimo galleggiamento, e' maggiore di 50 centimetri.».

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'articolo 105 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 105 (Mezzi di salvataggio delle navi da
passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea,
locale e nelle acque protette della laguna di Venezia). -
1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a
navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di
zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo.
Le navi da passeggeri, costruite anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento
abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere
dotate di zattere di salvataggio per la meta' delle persone
a bordo e di apparecchi galleggianti per coloro che non
trovano posto nelle zattere.
2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo'
consentire in considerazione della natura dei viaggi e del
periodo stagionale nonche' delle caratteristiche di
galleggiabilita' della nave, la sostituzione delle zattere
di salvataggio con apparecchi galleggianti.
3. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24 metri,
deve essere imbarcato un battello per l'impiego nei casi di
emergenza.
4. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale
devono essere dotate di apparecchi galleggianti sufficienti
per tutte le persone a bordo. In sostituzione possono
essere ammessi per non piu' della meta' delle persone a
bordo, salvagente anulari in ragione di uno ogni due
persone.
5. Nel caso di piccole navi abilitate al trasporto di
passeggeri per breve durata entro porti o lagune chiuse, la
dotazione di apparecchi galleggianti, o di salvagente
anulari in sostituzione, puo' essere ridotta a giudizio
dell'autorita' marittima locale.
5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) le navi sono provviste di mezzi collettivi di
salvataggio in numero tale da poter accogliere tutte le
persone per le quali le stesse sono certificate;
b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo
106-bis, le navi possono essere dotate di mezzi collettivi
di salvataggio in misura ridotta:
1) pari al 50 per cento del numero massimo delle
persone trasportabili, per le navi che trasportano un
numero di passeggeri uguale o superiore a 250;
2) pari al 25 per cento del numero massimo di
persone trasportabili, per le navi che trasportano un
numero di passeggeri inferiore a 250;
c) indipendentemente da quanto disposto alle
lettere a) e b), le navi di stazza lorda inferiore a 25
tonnellate possono essere dotate di mezzi collettivi di
salvataggio in misura non inferiore al 25 per cento del
numero massimo di persone trasportabili;
d) le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate
non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi collettivi di
salvataggio se trasportano un numero di persone inferiore a
venti;
e) la dotazione di mezzi collettivi di salvataggio
e' costituita da imbarcazioni di salvataggio ovvero da
zattere autogonfiabili, eventualmente asservite ai
dispositivi di evacuazione marini (MES), ovvero da
apparecchi galleggianti ovvero da salvagenti anulari
conteggiati nella misura di uno ogni due persone;
f) fermo restando quanto disposto dalle lettere a),
b), c), d) ed e), sono presenti a bordo salvagenti anulari
secondo le seguenti modalita':
1) navi di lunghezza superiore a 24 metri,
escluse le navi traghetto: quattro salvagenti anulari di
cui almeno due dotati di boetta luminosa e sagola
galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari e' dotato
di boetta fumogena, da attivarsi prima del lancio e
collegata con sagola galleggiante di lunghezza adeguata;
2) navi di lunghezza uguale o inferiore a 24
metri ma superiore a 10 metri: due salvagenti anulari,
entrambi dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante.
Almeno uno dei salvagenti anulari e' dotato di boetta
fumogena da attivarsi prima del lancio. E' consentito il
posizionamento della boetta fumogena nella cabina di
pilotaggio;
3) navi di lunghezza inferiore a 10 metri: un
salvagente anulare dotato di boetta luminosa, sagola
galleggiante e boetta fumogena da attivarsi prima del
lancio. E' consentito il posizionamento della boetta
fumogena nella cabina di pilotaggio;
4) navi traghetto: quattro salvagenti anulari, di
cui due ubicati sulle alette del ponte di comando e dotati
di segnale di tipo combinato. Tale dotazione e'
obbligatoria per le navi lagunari di nuova costruzione e
sostituisce l'attuale dotazione, per le navi esistenti,
alla prima visita di sicurezza dopo il 31 dicembre 2022;
g) i salvagenti anulari di cui al comma 5,
utilizzati in sostituzione degli apparecchi galleggianti,
non sono computabili tra quelli prescritti dalla lettera
f);
h) le navi sono dotate di mezzi per la risalita fissi o
manovrabili da bordo se l'altezza dell'opera morta, al
minimo galleggiamento, e' maggiore di 50 centimetri.».
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le navi lagunari e' determinata come segue:
a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio sufficienti per:
1) tutti i passeggeri trasportabili, piu' il 10 per cento per bambini;
2) tutto l'equipaggio;
b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad almeno il 10 per cento dei passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50 per cento di tali cinture e' della categoria bambini.».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 106 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 106 (Cinture di salvataggio). - 1. Le navi da
passeggeri devono avere a bordo una cintura di salvataggio,
conforme alle norme della convenzione, per ogni persona
imbarcata e devono avere inoltre:
a) cinture di salvataggio per bambini in numero
uguale ai bambini imbarcati e comunque non inferiore al 10
per cento del numero dei passeggeri;
b) cinture di salvataggio sufficienti per il
personale di guardia;
c) cinture di salvataggio da sistemare vicino ai
mezzi collettivi di salvataggio ubicati in posizione
decentrata.
2. Le cinture di salvataggio devono essere sistemate
in posizione facilmente accessibile, che deve essere
chiaramente indicata. Qualora, a causa di particolari
sistemazioni della nave, tale accessibilita' venga a
mancare, devono essere adottati provvedimenti alternativi,
non escluso un aumento del numero delle cinture di
salvataggio.
3. Il piano di sistemazione delle cinture di
salvataggio e' approvato dall'autorita' marittima che
procede alla misurazione degli spazi ai fini del computo
dei passeggeri trasportabili.
4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale
locale sono ammessi, in sostituzione, salvagente anulari in
ragione di uno ogni due persone.
4-bis. La dotazione numerica delle cinture di
salvataggio per le navi lagunari e' determinata come segue:
a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio
sufficienti per:
1) tutti i passeggeri trasportabili, piu' il 10
per cento per bambini;
2) tutto l'equipaggio;
b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo
106-bis, le navi possono essere dotate di un numero di
cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in
misura ridotta, pari ad almeno il 10 per cento dei
passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50
per cento di tali cinture e' della categoria bambini.».
 
Art. 24

Sistemazioni ridotte per le navi lagunari

1. Dopo l'articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono inseriti i seguenti:
«Art. 106-bis (Sistemazioni ridotte per le navi lagunari). - 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 5-bis, lettera b) e all'articolo 106, comma 4-bis, lettera b), e' consentita alle societa' affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale lagunare che sono in possesso di un manuale operativo, approvato dall'autorita' marittima, contenente le informazioni richieste dall'allegato I e a condizione che le navi lagunari:
a) se di portata uguale o superiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato;
b) se di portata inferiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilita' allo stato integro in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato o, se il requisito nell'ipotesi di falla non e' rispettato, siano impiegate esclusivamente in percorsi nei quali non si allontanano piu' di quanto corrisponde a dieci minuti di navigazione dal piu' vicino approdo.
2. Le navi lagunari esistenti che alla data del 31 dicembre 2022 godono di una riduzione dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio continuano a godere di tale riduzione, fermo restando l'obbligo di soddisfare i requisiti di cui al comma 1.
Art. 106-ter (Passeggeri trasportabili sulle navi lagunari). - 1. Il numero massimo di passeggeri trasportabili e' determinato dall'autorita' marittima e corrisponde al minore dei valori individuati in base ai parametri del computo di stabilita', degli spazi disponibili per i passeggeri e della consistenza dei mezzi collettivi e individuali di salvataggio presenti a bordo. La consistenza minima dei posti a sedere non puo' in ogni caso essere inferiore al 20 per cento del numero massimo di passeggeri trasportabili. Il numero massimo di passeggeri trasportabili e' documentato dall'autorita' marittima attraverso il verbale di idoneita' al trasporto passeggeri.
2. I computi di stabilita' sono approvati dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti e le disposizioni contenute nell'articolo 60, per quanto applicabile.
3. Gli spazi disponibili per ogni passeggero in piedi, indipendentemente dal tonnellaggio, sono determinati attraverso i seguenti criteri di calcolo:
a) navi nuove, considerando gli spazi disponibili chiusi e aperti per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e soltanto gli spazi disponibili chiusi per il restante periodo dell'anno:
1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33;
2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25.
b) navi esistenti, considerando gli spazi chiusi e aperti durante l'intero arco dell'anno:
1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33;
2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, sono considerati:
a) spazi aperti, quelli non protetti dalle intemperie mediante tettoie o coperture idonee a tal fine;
b) per le navi aventi stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, spazi disponibili per tutto l'anno le zone scoperte di imbarco e prospicienti la cabina di pilotaggio, se la sistemazione di riparo e' di ostacolo al transito sotto i ponti o puo' compromettere l'imbarco in sicurezza dei passeggeri.
5. Sono esclusi dal computo dei metri quadrati destinati ai passeggeri in piedi gli spazi occupati:
a) da panche e sedili con relativo spazio di calpestio antistante la seduta di profondita' non inferiore a metri 0,25;
b) dai boccaporti di transito per accesso a locali su ponti inferiori durante l'ordinaria navigazione;
c) dalla timoneria;
d) dalle zone destinate alla manovra delle ancore;
e) dalle zone destinate alle manovre di ormeggio, la cui area e' calcolata in relazione alla lunghezza del barcarizzo per una profondita' non inferiore a metri 0,50 per lato;
f) dai mezzi di salvataggio;
g) dalle scale, quando esse mettono in comunicazione piu' ponti, compresa una superficie di calpestio adiacente il primo gradino, sia in salita che in discesa, di profondita' non inferiore a metri 0,50.
6. Ai fini del calcolo del numero massimo di passeggeri trasportabili di cui al comma 1, al numero dei passeggeri calcolati secondo i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5, deve essere aggiunto il numero dei passeggeri che possono usufruire dei posti a sedere.».
2. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito l'allegato I di cui all'allegato annesso al presente decreto.
 
Art. 25
Modifiche all'articolo 107 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 107 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 107 (Salvagente anulari e relative boette
luminose). - 1. Le navi da passeggeri abilitate alla
navigazione nazionale devono avere salvagente anulari
secondo la seguente tabella:
===================================================================== | | Numero dei | | Lunghezza della nave in metri | salvagente anulari | +==============================================+====================+ | inferiore o uguale a 60 | 8 | | da oltre 60 a 120 incluso | 12 | | » » 120 a 180 » | 18 | | » » 180 a 240 » | 24 | | oltre 240 | 30 | +----------------------------------------------+--------------------+

2. Le navi abilitate a navigazione nazionale
costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero
di salvagente anulari, ma non meno di:
6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40
metri;
4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 24
metri ma non superiore a 40 metri;
2 salvagente per navi di lunghezza uguale o
inferiore a 24 metri.
3. Meta' dei salvagente deve essere munita di boetta
luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due dei
salvagente muniti di boetta luminosa (una solo quando i
salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di
segnale fumogeno.
4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei
precedenti Artt. 105 e 106 in sostituzione degli apparecchi
galleggianti o delle cinture di salvataggio non sono
computabili tra quelli prescritti dal presente articolo.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle navi lagunari.».
 
Art. 26
Modifiche all'articolo 109 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 109, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «inferiore a 200 tonnellate» sono inserite le seguenti: «, delle navi lagunari».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 109 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 109 (Apparecchio lanciasagole). - 1. Tutte le
navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio
lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda
inferiore a 200 tonnellate, delle navi lagunari e di quelle
abilitate a navigazione nazionale locale.».
 
Art. 27
Modifiche all'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione:
a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando secondo le seguenti modalita':
1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto e su navi abilitate al trasporto di piu' di 250 passeggeri;
2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi;
b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972. Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non sono dotate di strutture idonee all'installazione dei fanali e dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso, le navi sono dotate di illuminazione idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera sagoma;
c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972:
1) obbligatorio per le navi nuove;
2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione.
5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 5-bis, lettera b), puo' non essere conforme alle prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall'ente tecnico che la sistemazione regolamentare e' incompatibile con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto e con i percorsi che la nave e' destinata a effettuare. Di tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella predisposizione del piano di cui all'articolo 35.».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 110 (Segnali di soccorso sul ponte di comando).
- 1. Tutte le navi da passeggeri devono avere la seguente
dotazione di segnali di soccorso sul ponte di comando,
rispondenti ai requisiti stabiliti al punto b) del comma 1
dell'art. 10:
6 razzi a paracadute a luce rossa;
6 segnali a mano a stelle rosse;
6 fuochi a mano a luce rossa.
2. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale
sono esentate dall'obbligo di avere i 6 razzi a paracadute.
3. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate
sono esentate dall'obbligo di avere i 6 fuochi a mano a
luce rossa.
4. Per le navi di stazza lorda inferiore a 25
tonnellate sono richiesti 3 segnali a mano a stelle rosse e
3 fuochi a mano a luce rossa.
5. Per le navi di stazza lorda inferiore a 5
tonnellate ed a scafo non pontato se abilitate soltanto a
navigazione diurna, non sono richiesti segnali di soccorso
del ponte di comando.
5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a
5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione:
a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte
di comando secondo le seguenti modalita':
1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi
traghetto e su navi abilitate al trasporto di piu' di 250
passeggeri;
2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre
navi;
b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972.
Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non sono
dotate di strutture idonee all'installazione dei fanali e
dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso,
le navi sono dotate di illuminazione idonea a rendere
possibile una immediata percezione della loro intera
sagoma;
c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972:
1) obbligatorio per le navi nuove;
2) a giudizio degli organi di esecuzione delle
visite e degli accertamenti, per le navi esistenti e,
comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione.
5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le
navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono
definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al
comma 5-bis, lettera b), puo' non essere conforme alle
prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall'ente
tecnico che la sistemazione regolamentare e' incompatibile
con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto
e con i percorsi che la nave e' destinata a effettuare. Di
tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi della
regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella
predisposizione del piano di cui all'articolo 35.».
 
Art. 28
Modifiche all'articolo 112 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 112, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «navigazione nazionale locale» sono inserite le seguenti: «o nelle acque protette della laguna di Venezia».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 112 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 112 (Disposizioni per le navi costruite
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento). - 1. Le navi da passeggeri costruite
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ad eccezione di quelle abilitate alla
navigazione nazionale locale o nelle acque protette della
laguna di Venezia, devono avere a bordo il dispositivo di
sganciamento di cui all'art. 111.
2. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19
novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3
anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente
regolamento che le imbarcazioni di salvataggio aventi
capacita' compresa tra 61 e 100 persone non siano ne'
imbarcazioni di salvataggio a motore ne' imbarcazioni a
propulsione meccanica diversa dal motore.
3. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19
novembre 1952 puo' essere consentito per un periodo di 3
anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente
regolamento che le pompe a mano delle imbarcazioni di
salvataggio non siano di tipo approvato purche' le pompe di
cui tali imbarcazioni sono dotate fossero gia' in opera
alla data predetta e risultino efficienti.».
 
Art. 29
Modifiche all'articolo 119 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 119 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole «navigazione locale» sono inserite le seguenti: «o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia»;
b) al comma 3, lettera b), dopo le parole «navigazione locale» sono inserite le seguenti: «o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 119 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 119 (Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro
segnali di soccorso). - 1. Le dotazioni dei mezzi di
salvataggio delle navi da carico non soggette alla
convenzione devono essere quelle prescritte dalla
convenzione e possedere i requisiti di cui al punto a) del
comma 1 dell'art. 10.
2. I segnali di soccorso per le imbarcazioni di
salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi a
mano a luce rossa, i segnali fumogeni galleggianti, le
(torce elettriche e gli specchi per segnalazioni diurne)
sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti
attenuazioni:
a) per le navi abilitate a navigazione
internazionale sono sufficienti 2 segnali a paracadute in
luogo di 4;
b) per le navi abilitate a navigazione costiera
(internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale
litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la
torcia elettrica per le segnalazioni Morse;
c) per le navi abilitate a navigazione locale o a
navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia
non e' richiesto alcun segnale di soccorso.
3. I segnali di soccorso per le zattere di
salvataggio (torce elettriche, specchio per segnalazioni
diurne, fischietto per segnali, razzi a paracadute e fuochi
a mano a luce rossa) sono quelli richiesti dalla
convenzione, con le seguenti attenuazioni:
a) per le navi abilitate a navigazione costiera
(internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale
litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la
torcia elettrica per segnalazioni Morse;
b) per le navi abilitate a navigazione locale o a
navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia
non e' richiesto alcun segnale di soccorso.».
 
Art. 30
Modifiche all'articolo 131 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 131 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate sono dotate di un impianto radar in banda X di tipo approvato, il cui indicatore e' sistemato sul ponte di comando;
b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che intendono navigare in condizioni di visibilita' ridotta sono dotate di apparato radar;
c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli apparati di cui alla lettera b) sono determinate dal Ministero.».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 131 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 131 (Radar). - 1. Le navi di stazza lorda
uguale o superiore a 500 tonnellate costruite a decorrere
dal 1° settembre 1984 e le navi di stazza lorda uguale o
superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente alla
suddetta data devono essere dotate di un impianto radar il
cui indicatore deve essere sistemato sul ponte di comando,
dove devono esservi dei mezzi di tracciamento per
l'estrapolazione grafica dei dati rilevati (plotting).
Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600
tonnellate, costruite a decorrere dal 1° settembre 1984, i
mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno quanto
un tracciatore a riflessione.
2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 10000
tonnellate devono essere munite di due impianti radar
idonei a funzionare indipendentemente l'uno dall'altro.
3. a) Un apparecchio automatico di ausilio alla
estrapolazione grafica dei dati radar («ARPA») deve essere
sistemato a bordo di:
(i) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o
superiore a 10000 tonnellate, costruita a decorrere dal 1°
settembre 1984;
(ii) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o
superiore a 10000 tonnellate costruita anteriormente al 1°
settembre 1984;
(iii) ogni nave non cisterna di stazza lorda uguale
o superiore a 15000 tonnellate costruita anteriormente al
1° settembre 1984.
b) Gli apparecchi automatici di ausilio alla
estrapolazione grafica dei dati radar («ARPA») sistemati a
bordo anteriormente al 1° settembre 1984 le cui prestazioni
non rispondano pienamente ai requisiti richiesti dalle
norme dell'ente tecnico, possono, a giudizio del Ministero,
essere mantenuti a bordo fino al 1° gennaio 1991.
c) il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo'
esentare dall'applicazione delle prescrizioni dei paragrafi
a) e b) precedenti le navi per cui la sistemazione
dell'apparecchio di plottaggio automatico dei dati radar e'
considerata non ragionevole o non necessaria e le navi che
saranno messe in disarmo entro i due anni successivi alla
pertinente data dalla quale decorre l'obbligo di
sistemazione dell'apparecchiatura.
3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore
a 500 tonnellate sono dotate di un impianto radar in banda
X di tipo approvato, il cui indicatore e' sistemato sul
ponte di comando;
b) le navi di stazza lorda inferiore a 500
tonnellate che intendono navigare in condizioni di
visibilita' ridotta sono dotate di apparato radar;
c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli
apparati di cui alla lettera b) sono determinate dal
Ministero
.».
 
Art. 31
Modifiche all'articolo 133 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 133 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio;
b) se si verifica un malfunzionamento dell'ecoscandaglio la cui riparazione comporti la messa a secco della nave, la stessa puo' rimanere in servizio sino alla naturale scadenza della visita alla carena, a condizione che il comandante della nave sia considerato dalla societa' armatrice esperto conoscitore delle tratte di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato su tali tratte.».

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 133 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 133 (Ecoscandaglio). - 1. Tutte le navi di
stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui
chiglia e' stata impostata dopo l'8 agosto 1973 devono
essere dotate di un ecoscandaglio.
2. Il Ministero puo' esentare da tale obbligo le navi
di cui al precedente comma 1 abilitate a viaggi nazionali,
tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei
propri viaggi.
2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o
superiore a 500 tonnellate devono essere dotate di un
ecoscandaglio;
b) se si verifica un malfunzionamento
dell'ecoscandaglio la cui riparazione comporti la messa a
secco della nave, la stessa puo' rimanere in servizio sino
alla naturale scadenza della visita alla carena, a
condizione che il comandante della nave sia considerato
dalla societa' armatrice esperto conoscitore delle tratte
di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo
maturato su tali tratte.».
 
Art. 32
Modifiche all'articolo 135 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 135 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Alle navi lagunari non e' consentito l'utilizzo del pilota automatico.».

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 135 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 135 (Uso del pilota automatico). - 1. Nelle
zone con alta densita' di traffico, in condizioni di
visibilita' limitata e in altre situazioni di navigazione
pericolose in cui viene usato il pilota automatico, deve
essere possibile ristabilire immediatamente, per il governo
della nave, il comando a mano.
2. Nelle circostanze quali quelle sopra indicate deve
essere possibile all'ufficiale di guardia avere a
disposizione senza ritardi i servizi di un timoniere
qualificato che deve essere pronto in ogni momento ad
assumere il comando del timone.
3. La commutazione tra il governo automatico e quello
manuale e viceversa deve essere effettuata da un ufficiale
responsabile o sotto la sua sorveglianza.
3-bis. Alle navi lagunari non e' consentito
l'utilizzo del pilota automatico.».
 
Art. 33
Modifiche all'articolo 136 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 136 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi sono dotate di carta nautica edita da servizi idrografici di Stato aggiornata dal personale di coperta in relazione alla navigazione effettuata;
b) possono essere esentate dalla tenuta della carta nautica di cui alla lettera a) le sole navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare, a condizione che i comandanti siano istruiti e aggiornati sulla conformazione della laguna e dei canali nonche' sulle linee esercite e siano a tal fine valutati dalla societa' armatrice anche attraverso adeguate procedure inserite nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis.».

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 136 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 136 (Carte, istruzioni e pubblicazioni
nautiche). - 1. Tutte le navi devono essere dotate delle
carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai
naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione
nautica di cui all'art. 142 che possono essere necessari
nel corso del viaggio.
2. Le predette dotazioni devono essere edite da
servizi idrografici di Stato e devono essere costituite da
copie dell'ultima edizione valida e quelle in uso devono
essere tenute constantemente e tempestivamente aggiornate
con le modalita' da questi previste.
3. La tenuta e l'aggiornamento delle carte ed altre
pubblicazioni nautiche deve essere affidata con incarico
permanente ad un ufficiale di coperta; la tenuta e
l'aggiornamento delle pubblicazioni relative ai
radioservizi deve essere affidata all'ufficiale addetto
alle radiocomunicazioni.
4. Il comandante, ovvero, su sua richiesta l'armatore
cureranno che ci siano a bordo le necessarie pubblicazioni
di aggiornamento.
4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) le navi sono dotate di carta nautica edita da
servizi idrografici di Stato aggiornata dal personale di
coperta in relazione alla navigazione effettuata;
b) possono essere esentate dalla tenuta della carta
nautica di cui alla lettera a) le sole navi che effettuano
il trasporto pubblico locale lagunare, a condizione che i
comandanti siano istruiti e aggiornati sulla conformazione
della laguna e dei canali nonche' sulle linee esercite e
siano a tal fine valutati dalla societa' armatrice anche
attraverso adeguate procedure inserite nel manuale
operativo di cui all'articolo 106-bis.».
 
Art. 34
Modifiche all'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari sono dotate di bussola magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di bussola magnetica di governo principale;
b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza.
6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione del presente articolo.».

Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 137 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 137 (Tabelle bussole). - 1. Le navi devono
essere dotate di bussole magnetiche secondo le seguenti
tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico

____
NOTE: [a] Sulle piccole navi prive di ponte di comando e'
sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di
normale e di governo principale. Sulle navi governate
direttamente sulla barra, la bussola puo' essere portatile.
[b] Puo' essere omessa se esiste bussola giroscopica e se
il timoniere puo' governare con la bussola normale munita
di sistema di lettura a riflessione.
[c] Puo' essere omessa se il timoniere puo' governare con
la bussola normale munita di sistema di lettura a
riflessione.
[d] La bussola normale puo' essere omessa sulle navi di
stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate quando esiste
una bussola magnetica di rotta avente buon dominio
orizzontale (110° per lato, partendo da prora).
[e] Puo' essere omessa quando non esiste stazione di
governo ausiliaria.
[f] Puo' essere omessa quando esiste una ripetitrice
della girobussola.

2. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale,
lunga o breve, ed a navigazione nazionale, che sono dotate
di una sola bussola magnetica, deve essere sistemata una
bussola di rispetto completa, ad eccezione della chiesuola,
uguale a quella esistente a bordo.
3. Sulle navi dotate di due o piu' bussole magnetiche
almeno una deve essere intercambiabile con la bussola
normale.
4. Quando su una nave e' ammessa una sola bussola
magnetica, questa deve essere considerata come bussola
normale, e rispondere per quanto pratico e ragionevole,
alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 del successivo Art.
138, anche se funziona da bussola di rotta.
5. Tutte le bussole magnetiche devono essere munite
di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di
rispetto per l'illuminazione di emergenza.
6. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale
lunga, le chiesuole delle bussole magnetiche devono essere
dotate dell'apposito alloggio per la sbarra di flinders.
6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) le navi lagunari sono dotate di bussola
magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di
bussola magnetica di governo principale;
b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo
principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per
l'illuminazione di emergenza.
6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
tonnellate sono esentate dall'applicazione del presente
articolo.».
 
Art. 35
Modifiche all'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) la bussola normale e' sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e ha una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri;
b) la bussola normale e' sistemata, per quanto possibile, nel piano di simmetria della nave ed e' facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Di cio' si tiene conto nella compensazione. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale e' sistemato un efficiente portavoce;
c) la bussola normale e' sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente a evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico;
d) la bussola normale e' dotata di cerchio azimutale su navi aventi stazza lorda superiore a 500 tonnellate, se non dotate di radar;
e) la bussola normale e' sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non sia inferiore a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 139, comma 4-bis.».

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 138 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 138 (Bussola magnetica normale). - 1. La
bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto
nelle vicinanze della stazione principale di governo e deve
avere una visuale dell'orizzonte quanto piu' possibile
ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti
terrestri o di corpi celesti; per settori di orizzonte la
cui visuale risultasse sostanzialmente interrotta da
sovrastrutture, alberi, gru, carri ponte, ecc. si dovra'
provvedere con altri sistemi di rilevamento opportunamente
disposti.
2. Sulle navi per le quali, in base alla tabella del
precedente Art. 137 e' ammesso che la bussola di rotta
abbia funzione anche di bussola normale, non e' necessario
che sia assicurato il rilevamento dei corpi celesti ed e'
consentita l'interruzione dell'orizzonte fra finestrino e
finestrino della stazione di governo ridotta al minimo
indispensabile.
Devono essere previsti mezzi che permettano di
prendere rilevamenti su un'area di orizzonte il piu'
prossimo possibile a 360°.
3. La bussola normale deve essere sistemata nel piano
di simmetria della nave e deve essere facilmente
accessibile dalla stazione di governo principale. Fra la
bussola normale e la stazione di governo principale deve
essere sistemato un efficiente portavoce.
Per piccole navi abilitate a navigazione entro 20
miglia dalla costa, puo' essere ammesso di sistemare la
bussola normale fuori del piano di simmetria della nave. Di
cio' si dovra' tenere conto nella compensazione.
4. La bussola normale deve essere sistemata su una
piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza
sufficiente ad evitare vibrazioni ritenute eccessive
dall'ente tecnico.
5. La bussola normale deve essere dotata di cerchio
azimutale.
6. La bussola normale deve essere sistemata in modo
che le parti ferrose costituenti la struttura della nave
risultino il piu' possibile simmetricamente disposte
rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa
dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non
siano inferiori a quelle stabilite, in rapporto alla
lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente
tecnico ferme restando le prescrizioni del successivo art.
140.
6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non
si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) la bussola normale e' sistemata su ponte
scoperto nelle vicinanze della stazione principale di
governo e ha una visuale dell'orizzonte quanto piu'
possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti
di oggetti terrestri;
b) la bussola normale e' sistemata, per quanto
possibile, nel piano di simmetria della nave ed e'
facilmente accessibile dalla stazione di governo
principale. Di cio' si tiene conto nella compensazione. Fra
la bussola normale e la stazione di governo principale e'
sistemato un efficiente portavoce;
c) la bussola normale e' sistemata su una
piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza
sufficiente a evitare vibrazioni ritenute eccessive
dall'ente tecnico;
d) la bussola normale e' dotata di cerchio
azimutale su navi aventi stazza lorda superiore a 500
tonnellate, se non dotate di radar;
e) la bussola normale e' sistemata in modo che le
parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino
il piu' possibile simmetricamente disposte rispetto alla
bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti
ferrose e dalle grandi masse ferrose non sia inferiore a
quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto
della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico, ferme
restando le prescrizioni di cui all'articolo 139, comma
4-bis.».
 
Art. 36
Modifiche all'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le bussole di governo principale (di rotta) sono, di regola, sistemate sul piano di simmetria della nave, in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento;
b) l'alloggiamento entro cui e' sistemata la bussola di rotta e' di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture siano disposte, per quanto possibile, simmetricamente rispetto alla bussola. La distanza tra l'alloggiamento e il materiale ferroso e' preferibilmente non inferiore a un metro o comunque tale da non influire sul funzionamento della bussola stessa. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso sono disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.».

Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 139 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 139 (Bussole magnetiche di governo). - 1. Le
bussole di governo principale (di rotta) devono, di regola,
essere sistemate sul piano di simmetria della nave: sono
ammesse deroghe di lieve entita' per quelle bussole di
rotta che non esplicano la funzione di bussola normale.
Esse devono essere sistemate in posizione tale che il
timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza
lente di ingrandimento.
2. La sovrastruttura entro cui e' sistemata la
bussola di rotta deve essere di materiale amagnetico nella
zona circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di
materiale ferroso a condizione che le strutture, sia dal
ponte di sostegno della sovrastruttura sia di quest'ultima,
siano disposte per quanto possibile simmetricamente
rispetto alla bussola e ad una distanza da essa non
inferiore al 65 per cento di quella prescritta per la
bussola normale; tale distanza non deve essere comunque
inferiore ad un metro.
3. Le parti mobili dell'apparecchio di governo
costruite con materiale ferroso devono essere disposte in
modo da non influenzare la bussola di rotta.
4. Le bussole magnetiche che sono situate presso
stazioni di governo ausiliarie devono essere sistemate ad
una distanza da parti ed oggetti di ferro non inferiore al
50 per cento di quella prescritta per la bussola normale;
tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un
metro.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non
si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) le bussole di governo principale (di rotta)
sono, di regola, sistemate sul piano di simmetria della
nave, in posizione tale che il timoniere possa agevolmente
leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento;
b) l'alloggiamento entro cui e' sistemata la
bussola di rotta e' di materiale amagnetico nella zona
circostante la bussola stessa. E' ammesso l'impiego di
materiale ferroso a condizione che le strutture siano
disposte, per quanto possibile, simmetricamente rispetto
alla bussola. La distanza tra l'alloggiamento e il
materiale ferroso e' preferibilmente non inferiore a un
metro o comunque tale da non influire sul funzionamento
della bussola stessa. Le parti mobili dell'apparecchio di
governo costruite con materiale ferroso sono disposte in
modo da non influenzare la bussola di rotta.».
 
Art. 37
Modifiche all'articolo 140 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 140 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dalle prescrizioni riguardanti le apparecchiature magnetiche ed elettriche e le linee elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo;
b) l'assenza di influenza di cui alla lettera a) e' verificata dal compensatore prima dell'entrata in esercizio e in occasione delle compensazioni periodiche.».

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 140 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 140 (Precauzioni e prescrizioni per le
apparecchiature in materiale ferroso e per le
apparecchiature e linee elettriche nei riguardi delle
bussole magnetiche). - 1. Le apparecchiature di materiale
ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori
di corrente continua devono essere sistemati ad opportuna
distanza dalle bussole magnetiche, in modo da non provocare
in esse deviazioni.
2. Per ciascuna apparecchiatura deve essere
determinata la distanza minima dalla bussola normale
(distanza di protezione) alla quale puo' essere installata
l'apparecchiatura stessa. Nel caso di grandi
apparecchiature e' ammesso che le grandi masse ferrose, la
cui sostituzione comporterebbe un lavoro considerevole,
siano considerate come parte integrante dello scafo e che,
pertanto, la determinazione della distanza di protezione
sia limitata alle sole parti facilmente smontabili.
3. La distanza di protezione e' stabilita dal
costruttore ed e' debitamente riportata in modo indelebile
sull'apparecchiatura.
4. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza
di protezione non possono essere installati a distanza
inferiore a 7 metri dalla bussola normale, salvo per le
navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 60 metri, per le
quali tale distanza puo' essere ridotta a 5 metri.
5. Le distanze di protezione possono essere ridotte,
per la bussola di rotta, al 75 per cento dei valori
determinati nei riguardi della bussola normale, ed al 50
cento dei valori stessi, per le bussole di governo
secondarie.
6. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza
di protezione devono distare non meno di 5 metri dalla
bussola di rotta e 3,50 metri dalle bussole di governo
ausiliarie.
7. Il complesso di cavi elettrici conduttori di
corrente continua, esclusi i solenoidi usati per la
compensazione, installati a meno di 5 metri dalle bussole
magnetiche, deve essere sistemato in modo non induttivo. Le
gaffe di sostegno delle condutture elettriche ed i
rivestimenti di queste, nelle vicinanze delle bussole
magnetiche, devono essere di materiale non ferroso.
8. Le navi di stazza lorda inferiore a 200
tonnellate, abilitate a navigazione non superiore alla
costiera, possono essere esentate dalle prescrizioni
inerenti apparecchiature magnetiche ed elettriche e linee
elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo
attivate, non influenzano in maniera anomala il
funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo.
8-bis. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200
tonnellate sono esentate dalle prescrizioni riguardanti le
apparecchiature magnetiche ed elettriche e le linee
elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo
attivate, non influenzano in maniera anomala il
funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo;
b) l'assenza di influenza di cui alla lettera a) e'
verificata dal compensatore prima dell'entrata in esercizio
e in occasione delle compensazioni periodiche.».
 
Art. 38
Modifiche all'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo approvato corrispondente alle norme in vigore e sono ispezionate a bordo dall'ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in piu' o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni;
b) la compensazione delle bussole magnetiche e' ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della curva delle deviazioni residue. I controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi:
1) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave;
2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica;
3) quando la nave sia stata colpita da fulmini;
4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali alle bussole normali o di rotta;
5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche e radioelettriche;
6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi;
c) il controllo periodico e la compensazione delle bussole magnetiche di bordo sono effettuati da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A compensazione avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, che sono controfirmate dall'autorita' marittima e mantenute a disposizione presso la societa' armatrice. Una copia delle tabelle e' conservata a bordo.».

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 141 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 141 (Sistemazione e collaudi delle bussole
magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle
stesse). - 1. Per le navi a scafo metallico la posizione e
la sistemazione delle bussole magnetiche devono essere
approvate dall'ente tecnico sulla base di disegni
sottopostigli in fase di costruzione della nave.
2. Le bussole magnetiche non devono essere sistemate
a meno di 2 metri una dall'altra, salvo per navi lunghe
fuori tutto meno di 60 metri, per le quali tale distanza
puo' essere ridotta a 1,80 metri.
3. Le bussole magnetiche di dotazione, che devono
essere di tipo corrispondente alle norme in vigore, devono
essere collaudate dall'ente tecnico prima della loro messa
in opera, essere quindi ispezionate a bordo almeno ogni due
anni e verificate almeno ogni quattro anni.
4. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve
essere effettuata la compensazione completa delle bussole
magnetiche.
5. La compensazione delle bussole magnetiche deve
essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni anno per
le navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e ogni
due anni per le rimanenti navi, con la determinazione della
curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno
comunque essere ripetuti nei seguenti casi:
a) dopo una notevole trasformazione che abbia
alterato la massa magnetica della nave;
b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto
uso di saldatura elettrica;
c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine;
d) quando alle bussole normali o di rotta vengano
comunque rilevate deviazioni anormali;
e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature
elettriche e radioelettriche;
f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi.
6. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo
deve essere effettuata da persone particolarmente
competenti, autorizzate dall'autorita' marittima. A
compensazione avvenuta, devono essere rilasciate le tabelle
delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state
controfirmate dall'autorita' marittima, devono essere
esposte in punto ben visibile sul ponte di comando.
7. Il Ministero puo' concedere esenzioni
dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo
approvato corrispondente alle norme in vigore e sono
ispezionate a bordo dall'ente tecnico almeno ogni trenta
mesi (con una tolleranza in piu' o in meno di sei mesi) e
collaudate almeno ogni cinque anni;
b) la compensazione delle bussole magnetiche e'
ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con
la determinazione della curva delle deviazioni residue. I
controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi:
1) dopo una notevole trasformazione che abbia
alterato la massa magnetica della nave;
2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto
uso di saldatura elettrica;
3) quando la nave sia stata colpita da fulmini;
4) quando vengono comunque rilevate deviazioni
anormali alle bussole normali o di rotta;
5) dopo modifiche alla rete e alle
apparecchiature elettriche e radioelettriche;
6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre
mesi;
c) il controllo periodico e la compensazione delle
bussole magnetiche di bordo sono effettuati da persone
particolarmente competenti, autorizzate dall'autorita'
marittima. A compensazione avvenuta, sono rilasciate le
tabelle delle deviazioni residue, che sono controfirmate
dall'autorita' marittima e mantenute a disposizione presso
la societa' armatrice. Una copia delle tabelle e'
conservata a bordo.».
 
Art. 39
Modifiche all'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni:
a) un orologio, anche digitale;
b) uno scandaglio a mano;
c) la tabella del codice internazionale dei segnali;
d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di utilizzo dell'apparecchiatura sono determinate dal Ministero. Non e' necessario che l'apparecchiatura sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».

Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 142 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 142 (Strumenti, dotazioni di rotta e
pubblicazioni). - 1. Le navi abilitate a viaggi
internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi devono
essere dotate di:
a) un cronometro;
b) un orologio di confronto (mostra o cronografo);
c) due orologi da parete: uno nella stazione di
governo principale e uno nel locale macchine;
d) un barometro e un barografo;
e) un termometro e uno psicrometro;
f) due binocoli di tipo prismatico;
g) per le navi non munite di girobussola due
semicerchi graduati con alidada di rilevamento sistemati
sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio, o
semicerchio, sistemati sul ponte di comando in posizione
centrale, purche' abbia libera la visione almeno nei due
quartieri prodieri della nave;
h) uno scandaglio con sagola sufficiente per
fondali di 40 metri, debitamente graduata e piombo di peso
circa 8 chilogrammi;
i) uno scandaglio con sagola sufficiente per
fondali di 100 metri, debitamente graduata e piombo di peso
circa 15 chilogrammi;
l) ripetitori dell'angolo di barra e contagiri
delle eliche indicanti anche il senso di marcia con
quadranti opportunamente illuminati, sistemati sul ponte di
comando ed in sala macchine nonche' sulle alette di plancia
delle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento aventi lunghezza 25 metri o
piu';
m) un solcometro meccanico per navi costruite
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nonche' uno elettromeccanico con indicatori
sul ponte di comando ed in sala macchine per navi costruite
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento;
n) carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche di
cui al precedente Art. 136, come portolani, effemeridi
astronomiche, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti
marittimi, annuari delle maree, tavole nautiche,
radioservizi, pubblicazioni varie di aggiornamento, norme
per la tenuta ed aggiornamento delle pubblicazioni nautiche
edite dai servizi idrografici di Stato;
o) compasso, parallele e rapportatore: doppia
dotazione per tutte le navi abilitate a viaggi
internazionali lunghi o brevi;
p) codice dei segnali per tutte le navi abilitate a
navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per tutte le navi
munite di apparato radioelettrico;
q) una serie completa delle bandiere prescritte dal
codice dei segnali ed inoltre le bandiere del proprio
nominativo internazionale;
r) lampada per segnalazioni diurne con le
prescritte lampadine di rispetto;
s) due sestanti;
t) codice della navigazione e relativo regolamento,
codice civile, presente regolamento; regolamento per
evitare gli abbordi in mare, legge n. 616 del 6 giugno 1962
sulla sicurezza della navigazione, convenzione.
2. Le navi abilitate a navigazione nazionale devono
avere le dotazioni di cui al precedente comma 1, con le
seguenti varianti:
se non e' imbarcato almeno un diplomato capitano di
lungo corso non sono prescritti il sestante, il cronometro,
l'orologio di confronto, le effemeridi astronomiche e gli
annuari delle maree;
non e' prescritta la dotazione del codice civile;
e' sufficiente la dotazione di:
a) un binocolo di tipo prismatico;
b) uno scandaglio con sagola debitamente graduata
per fondali di 40 metri.
3. Le navi abilitate a navigazione costiera
(internazionale o nazionale) devono avere le seguenti
dotazioni:
a) un orologio, un barometro, uno scandaglio per
piccole profondita', un binocolo;
b) due semicerchi di rilevamento sulle ali del
ponte di comando, oppure un cerchio o semicerchio, con
buona visibilita' nei settori prodieri;
c) carte nautiche, portolani, elenchi dei fari,
fanali e segnalamenti marittimi, in relazione ai viaggi da
effettuare;
d) compasso, parallele e rapportatore;
e) codice della navigazione e relativo regolamento,
regolamento per evitare gli abbordi in mare e codice dei
segnali nei casi previsti dal precedente comma 1;
f) le bandiere del proprio nominativo
internazionale, per le navi alle quali e' stato assegnato.
4. Le navi abilitate a navigazione nazionale
litoranea e locale devono avere le seguenti dotazioni:
a) un orologio;
b) uno scandaglio;
c) carte nautiche della zona;
d) bandiere del nominativo, se assegnato;
e) codice dei segnali, nei casi previsti dal
precedente comma 1.
4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni:
a) un orologio, anche digitale;
b) uno scandaglio a mano;
c) la tabella del codice internazionale dei
segnali;
d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se
di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le
caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di
utilizzo dell'apparecchiatura sono determinate dal
Ministero. Non e' necessario che l'apparecchiatura sia
interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».
 
Art. 40
Modifiche all'articolo 145 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 145 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali vale la seguente:
a) le navi lagunari a propulsione meccanica, oltre agli strumenti e alle dotazioni di cui agli articoli 71, comma 1-bis e 142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali di servizio:
1) alberatura, secondo i piani della nave;
2) un altoparlante autonomo portatile, se di stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate.
2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 145 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 145 (Materiali di servizio e dispensa dai
materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica
abilitate a navigazione costiera, internazionale o
nazionale, litoranea, locale e nelle acque protette della
laguna di Venezia). - 1. Le navi a propulsione meccanica
abilitate a navigazione costiera, internazionale o
nazionale e a navigazione litoranea devono essere dotate
dei materiali di servizio di cui al precedente art. 144. Le
navi abilitate a navigazione locale devono essere dotate
dei materiali di servizio di cui al precedente art. 144
punti a), b), c), d) e).
2. Per le navi di cui al precedente comma non sono
prescritti i materiali di rispetto, salvo che per le navi
abilitate a navigazione costiera.
2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali vale la
seguente:
a) le navi lagunari a propulsione meccanica, oltre
agli strumenti e alle dotazioni di cui agli articoli 71,
comma 1-bis e 142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali
di servizio:
1) alberatura, secondo i piani della nave;
2) un altoparlante autonomo portatile, se di
stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate.
2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
tonnellate sono esentate dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.».
 
Art. 41

Esclusione per le navi lagunari

1. Nel titolo VII del libro II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, all'articolo 148 e' premesso il seguente:
«Art. 147-bis (Esclusione per le navi lagunari). - 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle navi lagunari.».
 
Art. 42

1. Dopo il titolo VII del libro II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito il seguente:

«Titolo VII-bis
Stazione radioelettrica per le navi lagunari

Art. 168-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle navi lagunari.

Capitolo I
Prescrizioni

Art. 168-ter (Dotazione radioelettrica). - 1. Le navi di cui al presente titolo sono dotate di un apparato VHF in DSC (Digital Selective Calling) almeno in classe D di tipo fisso, interfacciato con un ricevitore GPS conforme alla normativa vigente.
2. L'impianto di cui al comma 1 e' soggetto a collaudo iniziale e a ispezione periodica secondo la normativa vigente.
3. Gli apparati sono installati in modo che siano prontamente accessibili per l'ispezione e la manutenzione a bordo.

Capitolo II
Requisiti tecnici e manutenzione

Art. 168-quater (Requisiti tecnici e manutenzione). - 1. La stazione radio e' sistemata in modo che:
a) nessuna interferenza pericolosa di origine sia meccanica che elettrica o di altro tipo possa comprometterne il corretto funzionamento;
b) sia assicurata la compatibilita' elettromagnetica e sia evitata l'interazione pericolosa con altri apparati e impianti;
c) sia assicurato il maggior grado possibile di sicurezza e disponibilita' operativa;
d) sia protetta dagli effetti dannosi dell'acqua, delle temperature esterne e delle condizioni ambientali avverse;
e) sia provvista di illuminazione idonea a evidenziare in modo adeguato i comandi relativi all'uso della dotazione radioelettrica.
2. La stazione radio e' contrassegnata con il nominativo internazionale, l'identita' della stazione della nave e il codice MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3. Il comando dei canali radiotelefonici VHF richiesti al fine della sicurezza della navigazione e' immediatamente disponibile in plancia e comodo dalla posizione di governo.
4. Le antenne sono di tipo chiuso alla corrente continua.
Art. 168-quinquies (Alimentazione). - 1. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale o, in alternativa, da una sorgente di energia elettrica dedicata. Se la sorgente di alimentazione dedicata e' costituita da batterie di accumulatori, esse sono in grado di assicurare un'autonomia minima di 3 ore di funzionamento ed e' presente a bordo un sistema che garantisca la loro ricarica. La linea di alimentazione della stazione radioelettrica e' diretta e dedicata e protetta da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature.
2. L'alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda superiore o uguale 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale e da una sorgente di energia elettrica di riserva costituita da batterie di accumulatori. La sorgente di energia elettrica di riserva e':
a) in grado di assicurare una autonomia minima di 3 ore di funzionamento;
b) indipendente e dedicata;
c) di agevole e facile inserzione;
d) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte piu' elevata della nave in vicinanza e almeno allo stesso livello degli impianti da alimentare;
e) connessa direttamente a un sistema che ne garantisca la ricarica;
f) provvista di voltmetro e amperometro.
3. Le linee di alimentazione della stazione radioelettrica di cui al comma 2 sono protette da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione e' rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature.
Art. 168-sexies (Precauzioni speciali contro gli incendi). - 1. E' vietato porre materiali facilmente infiammabili nei locali dove sono ubicati apparati radioelettrici.
2. I locali di cui al comma 1 sono dotati di un solo estintore portatile ubicato nelle vicinanze degli apparati radioelettrici.
3. L'estintore di cui al comma 2 e' di tipo approvato. Esso e' aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, lettera b), numero 4), se le navi hanno stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate.
4. Le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono essere conformi alle prescrizioni dell'ente tecnico.

Capitolo III Documentazione relativa alla stazione radioelettrica, impianti
facoltativi e corrispondenza pubblica

Art. 168-septies (Documenti relativi alla stazione radio). - 1. La stazione radio e' corredata della licenza della stazione radioelettrica.
2. All'atto del collaudo o della visita periodica sono presentati a bordo i seguenti documenti:
a) manuale d'uso della dotazione radioelettrica;
b) dichiarazione di conformita' dell'apparato radio;
c) dichiarazione di assegnazione del codice MMSI;
d) contratto di gestione della stazione radio, stipulato con la societa' titolare di autorizzazione generale;
e) verbale di collaudo e ultimo verbale di ispezione della stazione radioelettrica.
3. A seguito di richiesta, il titolo di operatore radiotelefonista e lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo sono inviati agli organi di controllo.
Art. 168-octies (Impianti facoltativi). - 1. Gli impianti radioelettrici adibiti al servizio mobile marittimo, se installati in via facoltativa, soddisfano quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. E' fatto obbligo di assicurare che gli impianti e gli apparati elettronici non adibiti al servizio di cui al comma 1 non arrechino interferenze al corretto funzionamento della dotazione radioelettrica di cui all'articolo 168-ter.
Art. 168-nonies (Operatore radiotelefonista). - 1. L'operatore radiotelefonista dell'apparato di cui all'articolo 168-ter e' in possesso almeno della specifica abilitazione conseguita sulla base della disciplina prevista, secondo criteri di semplificazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui rilascio e' di competenza dello stesso Ministero.
Art. 168-decies (Corrispondenza pubblica). - 1. Le navi non hanno l'obbligo della installazione della cabina telefonica per il servizio di corrispondenza pubblica di cui alla parte I, sezione II, punto 1.2.4, delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie, approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 14 luglio 1967.
Art. 168-undecies (Applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 168-duodecies, alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies. 168-nonies e 168-decies si adeguano sia le navi nuove che le navi esistenti.
Art. 168-duodecies (Disposizione transitorie). -1. Le navi lagunari si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies e 168-nonies entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies. Fino alla data di adeguamento, che coincide con il collaudo di cui all'articolo 168-ter, comma 2, e comunque non oltre il termine di trentasei mesi di cui al primo periodo, alle navi lagunari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo VII.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all'articolo 168-nonies, i titolari del certificato di abilitazione all'esercizio degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005, sono abilitati anche all'esercizio delle stazioni delle navi di cui all'articolo 168-ter.».
 
Art. 43
Modifiche all'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di societa' che adottano il manuale di cui all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta della societa' stessa, previo accertamento dell'idoneita' anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis. L'idoneita' e' riportata sui documenti di sicurezza.
1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale.
1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo.
1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui all'articolo 106-bis e verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.».

Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 180 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 180 (Navi usate occasionalmente come
rimorchiatori). - 1. L'autorita' marittima, sentito l'ente
tecnico, puo' autorizzare navi diverse dai rimorchiatori ad
eseguire operazioni di rimorchio occasionali qualora ne sia
accertata la specifica idoneita' per il viaggio
prestabilito anche in relazione all'unita' da rimorchiare.
1-bis. Nel caso di societa' che adottano il manuale
di cui all'articolo 106-bis, l'autorita' marittima, sentito
l'ente tecnico, puo' abilitare navi lagunari a eseguire
operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta
della societa' stessa, previo accertamento dell'idoneita'
anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e
alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il
disposto di cui all'articolo 110, comma 5-bis. L'idoneita'
e' riportata sui documenti di sicurezza.
1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma
1-bis si intendono le operazioni di rimorchio
esclusivamente laterale.
1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma
1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo.
1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al
comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui
all'articolo 106-bis e verificate durante le esercitazioni
previste dallo stesso.».
 
Art. 44

Esclusione per le navi lagunari

1. Nel titolo VI del libro III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, all'articolo 187 e' premesso il seguente:
«Art. 186-bis (Esclusione per le navi lagunari). - 1. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle navi lagunari.».
 
Art. 45
Modifiche all'articolo 201 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 201 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, l'autorita' marittima, ai fini della determinazione della composizione dell'equipaggio, tiene conto che la navigazione e' effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del carattere promiscuo di tali acque.».

Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'articolo 201 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 201 (Composizione e forza minima
dell'equipaggio). - 1. Fermo il disposto dell'art. 164 del
codice della navigazione, nell'attuazione degli art. 317
dello stesso codice e 426 del relativo regolamento di
esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta
presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia
numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo ad
assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni
contenute nel presente libro.
1-bis. Per le navi lagunari, l'autorita' marittima, ai
fini della determinazione della composizione
dell'equipaggio, tiene conto che la navigazione e'
effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del
carattere promiscuo di tali acque.».
 
Art. 46
Modifiche all'articolo 203 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 203 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione del personale per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, il nominativo del membro dell'equipaggio puo' essere sostituito dalla mansione di bordo e il ruolo d'appello puo' essere redatto e aggiornato a cura della societa' armatrice. Il rispetto della verifica della copertura dei ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo.
5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di equipaggio, sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 203 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 203 (Ruolo di appello). - 1. Su ogni nave deve
essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante
e su modello approvato dal Ministero, il ruolo di appello,
per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio
nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a
bordo e l'abbandono della nave. Copie del ruolo di appello
devono essere affisse nei punti piu' frequentati della nave
ed in particolare sul ponte di comando, nel locale apparato
motore e nei locali dell'equipaggio.
Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del
comandante in dipendenza di qualsiasi modifica della
composizione dell'equipaggio.
2. Sul ruolo di appello devono essere indicati, per
ogni persona dell'equipaggio, il punto da raggiungere, il
posto da occupare e le consegne da eseguire per:
a) la chiusura delle porte stagne, la manovra dei
dispositivi per il bilanciamento e per la chiusura delle
valvole, degli ombrinali, degli scarichi fuoribordo, dei
portellini di murata, degli osteriggi, dei portelli ed
altre simili aperture della nave, delle porte tagliafuoco e
delle serrande della ventilazione, l'arresto della
ventilazione meccanica, l'intercettazione dell'energia
elettrica;
b) la preparazione in generale dei mezzi di
salvataggio;
c) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio,
comprese le sistemazioni radioelettriche e gli apparecchi
radio portatili, ove esistano;
d) l'imbarco delle persone sulle imbarcazioni di
salvataggio e l'ammaino di queste;
e) l'armamento e la messa in mare delle zattere e
degli apparecchi galleggianti, l'imbarco delle persone
sulle zattere di salvataggio;
f) l'estinzione degli incendi;
g) l'uso dei mezzi di comunicazione.
3. Sulle navi che trasportano passeggeri, il ruolo
d'appello deve indicare, inoltre, i punti di riunione dei
passeggeri nei casi di emergenza e deve stabilire le
consegne di ciascun componente del personale del servizio
di camera con speciale riguardo ai seguenti adempimenti:
a) avvisare i passeggeri;
b) curare che i passeggeri siano convenientemente
vestiti e che indossino in modo appropriato le cinture di
salvataggio, assicurandosi che nessuno sia rimasto nelle
cabine od altri locali di alloggio;
c) tenere l'ordine nei passaggi e nelle scale e, in
generale, regolare il movimento dei passeggeri;
d) radunare i passeggeri ai punti di riunione;
e) disciplinare l'imbarco dei passeggeri sui mezzi
di salvataggio;
f) curare che una conveniente provvista di coperte
sia collocata nelle imbarcazioni;
g) impiegare la squadra di pronto intervento.
4. Nel ruolo d'appello debbono essere specificati,
oltre ai segnali per i casi di allarme previsti dall'art.
247, i particolari segnali per richiamare l'equipaggio ai
propri posti per le imbarcazioni e per le zattere e per i
casi d'incendio. Tutti questi segnali devono essere
azionati dal ponte di comando.
5. Il ruolo di appello deve specificare i nominativi
degli ufficiali e dei loro sostituti incaricati di
assicurare che i mezzi di salvataggio ed i mezzi
antincendio siano mantenuti in buone condizioni e pronti
per l'impiego immediato.
5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione del
personale per la particolare organizzazione del lavoro a
bordo, il nominativo del membro dell'equipaggio puo' essere
sostituito dalla mansione di bordo e il ruolo d'appello
puo' essere redatto e aggiornato a cura della societa'
armatrice. Il rispetto della verifica della copertura dei
ruoli rimane sotto la responsabilita' del comando di bordo.
5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di
equipaggio, sono esentate dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo.».
 
Art. 47
Modifiche all'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 204 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 204 (Libretto o scheda personale). - 1. Prima
della partenza della nave, il comando di bordo deve munire
ogni componente dell'equipaggio di un libretto o scheda
personale che contenga oltre alle generalita':
a) la qualifica relativa allo specifico servizio
assegnatogli a bordo;
b) le destinazioni nei casi di emergenza e le
relative consegne da seguire.
2. Tutti i componenti l'equipaggio devono conoscere
il contenuto del proprio libretto o scheda personale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle navi lagunari.».
 
Art. 48
Modifiche all'articolo 208 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 208 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle navi lagunari.».

Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'articolo 208 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 208 (Manutenzione ed ispezione da parte del
personale di bordo). - 1. I mezzi di salvataggio devono
essere mantenuti in condizioni di efficienza mediante
adeguata manutenzione in modo da essere pronti all'uso
immediato. Le navi costruite a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento devono essere
dotate di manuali di manutenzione preparati dal costruttore
allo scopo di facilitare il compito suddetto.
2. I manuali di manutenzione di cui al precedente
comma devono essere redatti in modo semplice e chiaro,
illustrati quanto piu' possibile, e devono includere, in
relazione al singolo mezzo di salvataggio:
un elenco delle operazioni di controllo per
l'effettuazione delle ispezioni prescritte al successivo
comma 5;
istruzioni per le manutenzioni e le riparazioni;
programma delle manutenzioni periodiche;
schema dei punti di lubrificazione e lubrificanti
consigliati;
elenco delle parti che possono essere sostituite;
elenco dei fornitori dei pezzi di rispetto;
registro per annotare le ispezioni e le
manutenzioni effettuate.
3. Il Ministero puo' consentire che, in luogo del
manuale di cui al comma precedente, vengano forniti alla
nave programmi di manutenzione che contengano gli elementi
dettagliatamente indicati nello stesso comma.
4. Al fine di effettuare le riparazioni dei mezzi di
salvataggio e dei relativi componenti soggetti a rapida
usura e che necessitano di periodica sostituzione, devono
essere disponibili a bordo i pezzi di rispetto e le
dotazioni all'uopo necessari.
5. Le seguenti prove ed ispezioni devono essere
eseguite:
a) settimanalmente
(i) i mezzi collettivi di salvataggio, i battelli
di emergenza ed i dispositivi per la loro messa a mare
devono essere controllati visivamente per assicurarsi che
siano pronti all'uso;
(ii) i motori delle imbarcazioni di salvataggio e
dei battelli di emergenza devono essere messi in moto,
inserendo la marcia avanti e quella indietro, e mantenuti
in funzione per almeno 3 minuti complessivamente. Tale
prova non deve essere eseguita quando la temperatura
ambiente e' inferiore a quella minima stabilita per la loro
messa in moto;
b) mensilmente l'ispezione dei mezzi di salvataggio
sulla base degli elementi dettagliatamente indicati al
precedente comma 2, incluse le dotazioni delle imbarcazioni
di salvataggio, per accertare che siano al completo ed in
buono stato di conservazione. Il risultato dell'ispezione
deve essere annotato sul giornale di bordo.
6. I cavi tiranti in acciaio dei paranchi di ammaino
devono essere riposizionati, in modo da invertirne le
estremita', almeno ogni 30 mesi ed essere rinnovati, quando
necessario, in relazione al loro deterioramento, e comunque
ogni 5 anni.
7. Le riparazioni e le manutenzioni dei battelli di
emergenza gonfiabili devono essere effettuate secondo le
istruzioni fornite dal costruttore. A bordo della nave
possono essere eseguite, in caso di necessita', riparazioni
di emergenza; in tal caso le riparazioni definitive devono
avere luogo presso una stazione di servizio autorizzata dal
costruttore.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si
applicano alle navi lagunari.».
 
Art. 49
Modifiche all'articolo 211 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 211 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Sulle navi lagunari, alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi e' destinato personale particolarmente addestrato e in numero adeguato in relazione alla tipologia della nave e all'organizzazione di emergenza di bordo.».

Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'articolo 211 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 211 (Personale per la manovra degli impianti
fissi antincendio). - 1. Alla manovra degli impianti fissi
per l'estinzione degli incendi devono essere destinati
gruppi fissi particolarmente addestrati e guidati da un
ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina.
2. I gruppi devono essere costituiti da almeno due
uomini e la loro composizione deve essere regolata in modo
che sia assicurato in ogni caso l'immediato impiego degli
impianti suddetti.
2-bis. Sulle navi lagunari, alla manovra degli
impianti fissi per l'estinzione degli incendi e' destinato
personale particolarmente addestrato e in numero adeguato
in relazione alla tipologia della nave e all'organizzazione
di emergenza di bordo.».
 
Art. 50
Modifiche all'articolo 216 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 216 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sulle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero di passeggeri inferiore a 400 l'addestramento dell'equipaggio e' curato dalla societa' armatrice.».

Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'articolo 216 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 216 (Addestramento del personale sulle navi
senza stazione antincendio). - 1. Sulle navi che non hanno
l'obbligo della stazione antincendio e quindi della squadra
vigili del fuoco spetta all'ufficiale addetto alla
sicurezza di curare l'addestramento di tutte le persone
dell'equipaggio ai sensi dell'art. 215 e di esplicare, in
quanto applicabili, gli altri compiti dello stesso articolo
attribuiti all'ufficiale addetto alla squadra.
1-bis. Sulle navi lagunari di stazza lorda inferiore
a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero di
passeggeri inferiore a 400 l'addestramento dell'equipaggio
e' curato dalla societa' armatrice.».
 
Art. 51
Modifiche all'articolo 217 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 217 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni ronda, e' fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che provvede alla relativa annotazione sul giornale di bordo.».

Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'articolo 217 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 217 (Ronda). - 1. Su tutte le navi da
passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in
modo che tutti i locali ove puo' svilupparsi un incendio,
nonche' i locali accessibili al servizio stesso vengano
visitati il piu' frequentemente possibile, in relazione al
tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di
incendio possa essere prontamente rivelato.
2. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle
sistemazioni della nave e sull'ubicazione e funzionamento
di tutte le apparecchiature che puo' essere chiamato ad
usare.
3. Deve essere effettuata almeno una ronda dalla
mezzanotte alle quattro.
4. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili
del fuoco, questi partecipano alle ronde, che devono essere
effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre
volte durante la notte.
5. Alla fine di ogni ronda, deve essere fatto
rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che
ne prende nota nel giornale nautico.
6. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere
convenientemente vigilati durante la notte da apposito
personale di guardia.
6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni ronda,
e' fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di
comando, che provvede alla relativa annotazione sul
giornale di bordo.».
 
Art. 52
Modifiche all'articolo 225 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 225 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le navi lagunari, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a nave ormeggiata.».

Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'articolo 225 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 225 (Chiusura delle boccaporte, portellini ed
altre aperture). - 1. Prima della partenza della nave,
tutti i portellini di murata e i controportellini che
devono rimanere chiusi durante la navigazione devono essere
controllati da personale di bordo permanentemente designato
a tale incarico, e possibilmente da ufficiali, per
accertare che essi siano chiusi in modo stagno e sicuro.
2. La stessa verifica deve essere fatta per la
chiusura del portelloni di murata, delle boccaporte, dei
barcarizzi, dei portelloni da merci e di ogni altra
apertura che deve rimanere chiusa durante la navigazione,
in applicazione delle norme del presente regolamento.
3. Il personale incaricato deve darne notizia, a
verifica ultimata, al proprio capo servizio, che deve
provvedere a sua volta ad informarne il comandante.
4. All'arrivo della nave in porto, le aperture di cui
sopra devono essere aperte soltanto da personale
autorizzato, il quale deve riferirne al proprio capo
servizio. Di tali operazioni deve essere tempestivamente
informato l'ufficiale di coperta di servizio.
4-bis. Per le navi lagunari, le disposizioni di cui
al comma 4 si applicano a nave ormeggiata.
5. Opportune istruzioni devono essere date dal
comando di bordo perche' durante la navigazione i
portellini e le altre aperture che devono rimanere chiusi
non siano aperti all'insaputa del comandante; personale
specificatamente incaricato deve controllare giornalmente,
in navigazione, lo stato di chiusura degli stessi.».
 
Art. 53
Modifiche all'articolo 226 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 226 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al comma 1 si effettuano almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Note all'art. 53:
- Si riporta il testo dell'articolo 226 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 226 (Controlli delle chiusure stagne). - 1.
Tutti i mezzi di chiusura stagna di passaggi attraverso
paratie e ponti stagni devono essere mantenuti in perfetto
stato ed ispezionati da un ufficiale di macchina che ne
abbia l'incarico permanente, prima di ogni partenza, per
accertarne la buona manutenzione e la sicura
manovrabilita'. Il direttore di macchina deve riferire al
comandante sull'esito dell'ispezione.
1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al
comma 1 si effettuano almeno una volta al giorno
antecedentemente la prima partenza giornaliera.».
 
Art. 54
Modifiche all'articolo 227 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 227 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di cui al comma 1, lettera h), si effettua almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Note all'art. 54:
- Si riporta il testo dell'articolo 227 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 227 (Precauzioni per prevenire gli incendi). -
1. Il comando di bordo deve vigilare affinche':
a) sia osservato il divieto di fumare:
in coperta, durante l'imbarco dei combustibili
liquidi, in prossimita' dei punti d'imbarco e degli sfoghi
d'aria dei depositi di riempimento;
nelle stive, durante le operazioni di carico e
scarico;
in prossimita' delle pompe per combustibili;
in tutti i locali nei quali fumare sia pericoloso
e nei quali apposite targhe devono segnalare il divieto di
fumare;
b) non siano abbandonati o gettati fuori bordo,
ancora accesi, fiammiferi e mozziconi di sigari o
sigarette, che devono essere, invece, in qualunque modo
spenti in appositi portacenere distribuiti per tutta la
nave;
c) i liquidi combustibili e le sostanze pericolose
in genere non siano conservati in magazzini, depositi,
cambuse e armadi personali, ma collocati nell'apposito
locale infiammabili;
d) gli apparecchi elettrodomestici, quali stufe,
ferri da stiro, bollitori e simili, il cui uso deve sempre
essere autorizzato dal comando di bordo, non siano lasciati
sotto tensione in assenza di coloro che li adoperano;
e) gli stracci, i rifiuti, gli imballaggi e simili
non siano lasciati abbandonati ma tempestivamente rimossi e
raccolti in speciali recipienti;
f) l'impianto elettrico non sia arbitrariamente
modificato o manomesso;
g) non si faccia uso, per le porte di accesso a
qualsiasi locale, di serrature, lucchetti o chiusure
personali, a meno che un duplicato della chiave non venga
depositato nella custodia di emergenza di bordo;
h) prima della partenza sia effettuato un accurato
controllo su tutta la nave nei riguardi di possibili
pericoli d'incendio, specialmente se la nave e' stata
sottoposta a lavori.
1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di cui al
comma 1, lettera h), si effettua almeno una volta al giorno
antecedentemente la prima partenza giornaliera.».
 
Art. 55
Modifiche all'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) e' verificato, durante l'esercizio, il rispetto della portata massima stabilita dai documenti di stabilita';
b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, puo' essere effettuato senza l'autorizzazione del comandante o del personale, appositamente dedicato, della societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1;
c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi delle societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, per le quali e' consentita la possibilita' di attuare una procedura equivalente.».

Note all'art. 55:
- Si riporta il testo dell'articolo 228 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 228 (Altri controlli). - 1. I mezzi di
esaurimento e di bilanciamento, nonche' le condotte di
ventilazione con le relative serrande devono essere
controllati con la massima frequenza consentita dal loro
numero, con opportuno criterio di rotazione, in modo che
gli intervalli fra una verifica e l'altra siano piu' brevi
possibile.
2. Per le navi da passeggeri devono essere inoltre
accertati giornalmente gli elementi variabili per la
determinazione della stabilita'.
3. Per la navi da carico il controllo degli elementi
di stabilita' deve essere effettuato ogni qualvolta si
verifichino notevoli variazioni nelle condizioni di carico.
4. Nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi
(acqua, anche di zavorra, o combustibili) puo' essere
effettuato senza l'autorizzazione del comandante.
5. I sondaggi delle sentine, delle intercapedini e
dei depositi di liquidi devono essere eseguiti almeno una
volta al giorno e annotati su apposito registro.
5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) e' verificato, durante l'esercizio, il rispetto
della portata massima stabilita dai documenti di
stabilita';
b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi,
quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, puo' essere
effettuato senza l'autorizzazione del comandante o del
personale, appositamente dedicato, della societa' di cui
all'articolo 106-bis, comma 1;
c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei
depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al
giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi
delle societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, per le
quali e' consentita la possibilita' di attuare una
procedura equivalente.».
 
Art. 56
Modifiche all'articolo 229 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 229 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Note all'art. 56:
- Si riporta il testo dell'articolo 229 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 229 (Mezzi di governo: verifiche e prove). - 1.
Nelle 12 ore precedenti l'inizio delle prevista manovra di
arrivo o di partenza, la timoneria deve essere verificata e
provata dall'equipaggio sotto il controllo di un ufficiale
di coperta e di un ufficiale di macchina. La procedura di
prova deve includere, ove applicabile, una prova di
funzionamento di quanto segue.
a) la macchina di governo principale ed ausiliaria;
b) i sistemi di telecomando della macchina di
governo;
c) le apparecchiature di comando in plancia;
d) la fonte di emergenza di alimentazione di
potenza;
e) la correttezza delle informazioni fornite dagli
indicatori degli angoli di barra;
f) gli allarmi per interruzione dell'alimentazione
dell'energia al sistema di comando della macchina di
governo;
g) gli allarmi per avarie alle unita' di potenza
della macchina di governo.
2. Le verifiche e prove devono includere:
a) lo spostamento completo del timone secondo le
prestazioni che la macchina di governo deve dare;
b) un esame visivo della macchina di governo e suoi
collegamenti meccanici;
c) il funzionamento dei mezzi di comunicazione tra
la plancia ed il locale macchina di governo.
3. In plancia e nel locale macchina di governo devono
essere permanentemente disponibili semplici manuali di
istruzioni operative con diagramma a blocchi che mostrino
le procedure di passaggio dall'uno all'altro sistema di
telecomando e di unita' di potenza.
3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le prove
di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima
partenza giornaliera.».
 
Art. 57
Modifiche all'articolo 230 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 230 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Note all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'articolo 230 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 230 (Controlli e prove di funzionamento prima
dell'arrivo e prima della partenza). - 1. Nelle 12 ore
precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di
partenza dovranno essere eseguite a cura di un ufficiale di
coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale
addetto alle radiocomunicazioni, per quanto di loro
competenza, le seguenti prove di funzionamento:
a) strumenti nautici;
b) mezzi di radiocomunicazione;
c) telegrafo di macchina, sistemi di comunicazione
interna e ordini manovra;
d) sistemi di allarme di emergenza ottici ed
acustici;
e) generatore di riserva e generatore di emergenza
(ove esiste);
f) parallelo tra i generatori principali;
g) batterie e circuito elettronico di emergenza
compresi i dispositivi automatici;
h) prove di avviamento marcia avanti/indietro della
motrice principale (o del passo variabile);
i) prova delle luci esterne, dei fanali e mezzi
acustici di segnalamento marittimo;
l) prova delle eliche laterali di manovra (ove
esistano);
m) prova salpancore e tonneggi.
1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove
di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima
partenza giornaliera.».
 
Art. 58
Modifiche all'articolo 233 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 233 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni ha luogo:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse.
3-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Note all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'articolo 233 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 233 (Appello per esercitazioni di abbandono
nave). - 1. Sulle navi da passeggeri l'appello
dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni
deve avere luogo, se possibile, almeno una volta alla
settimana; in ogni caso tale appello deve avere luogo
quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un
viaggio internazionale lungo.
2. Per le navi da carico abilitate a navigazione
nazionale o piu' estesa ogni membro dell'equipaggio deve
partecipare mensilmente ad almeno una esercitazione di
abbandono nave. Le esercitazioni dell'equipaggio devono
essere effettuate entro le 24 ore successive la partenza
della nave da un porto se piu' del 25 per cento
dell'equipaggio non ha partecipato, nel mese precedente, ad
una esercitazione di abbandono nave.
3. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione
internazionale lunga deve essere fatto un appello dei
passeggeri per esercitazione di abbandono nave entro 24 ore
dalla partenza.
Tale esercitazione deve comprendere:
la chiamata dei passeggeri e dell'equipaggio ai
punti di riunione, mediante l'allarme prescritto e la
verifica che essi siano consapevoli dell'ordine di
abbandono nave specificato nel ruolo di appello;
la presentazione delle persone ai punti di riunione
e la preparazione per i compiti descritti nel ruolo di
appello;
la verifica che passeggeri ed equipaggio siano
vestiti in modo appropriato;
il controllo che le cinture di salvataggio siano
indossate correttamente;
la preparazione per la messa a mare, la messa in
moto ed il funzionamento del motore e l'ammaino di almeno
una imbarcazione di salvataggio;
la manovra delle gru delle zattere di salvataggio
ammainabili;
la prova dell'illuminazione di emergenza dei punti
di riunione e di abbandono nave.
3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per le
esercitazioni delle imbarcazioni ha luogo:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale
alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di
equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150
tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio,
almeno ogni 6 mesi;
b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma
1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella
preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle
eventuali non conformita', adottano le azioni correttive
ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano
le attivita' inerenti i controlli effettuati a seguito
delle stesse.
3-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono
esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».
 
Art. 59
Modifiche all'articolo 234 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 234 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per esercitazione antincendio ha luogo:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) nel corso della esercitazione le istruzioni riguardanti l'equipaggio sono chiaramente illustrate; a tal fine e' rivolta particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarita' con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che puo' essere chiamato a usare e, piu' in generale, di conoscere il proprio compito e di sapere assolverlo;
c) nel corso delle esercitazioni, e' scaricato almeno un estintore portatile, il quale e' immediatamente ricaricato o sostituito con altro di riserva. E' ammesso, in alternativa, l'uso di un estintore portatile caricato ad aria compressa per esercitazione, sul quale e' apposto, in modo evidente, un adeguato contrassegno;
d) sono provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza quali, ad esempio, combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio;
e) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti i controlli effettuati a seguito delle stesse.
5-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Note all'art. 59:
- Si riporta il testo dell'articolo 234 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 234 (Appello per esercitazione antincendio). -
1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per
esercitazione antincendio deve avere luogo, quando
possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso
tale esercitazione deve avere luogo quando la nave lascia
l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale
lungo. Nel corso della esercitazione le istruzioni
interessanti l'equipaggio devono essere chiaramente
illustrate, rivolgendo particolare attenzione ai marittimi
che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano
di recente imbarcati e verificando che ogni persona
dell'equipaggio conosca il proprio compito e sappia
assolverlo. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare
familiarita' con le sistemazioni, le apparecchiature e le
attrezzature della nave che puo' essere chiamato ad usare.
2. Sulle navi da carico l'esercitazione predetta deve
avere luogo ad intervalli non superiori ad 1 mese.
3. Se una nave parte da un porto dove sia stato
sostituito piu' del 25 per cento dell'equipaggio, una
esercitazione di incendio deve avere luogo entro 24 ore
dalla partenza.
4. Sulle navi, sia da passeggeri sia da carico, nel
corso delle esercitazioni, deve essere scaricato almeno un
estintore portatile, il quale deve essere immediatamente
ricaricato o sostituito con altro di riserva. Quando il
numero degli estintori di bordo e' inferiore
rispettivamente a 52 per le navi da passeggeri e a 12 per
le altre navi, e' sufficiente che ogni estintore portatile
sia scaricato una volta ogni 2 anni nel corso delle
esercitazioni.
5. Prima della partenza della nave, ed ogni 7 giorni
nel caso di viaggi di durata superiore ad una settimana,
devono essere provate le manovre a distanza delle valvole
di intercettazione di sicurezza (combustibile liquido,
ventilazione, impianti fissi antincendio, ecc.).
5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) sulle navi l'appello dell'equipaggio per
esercitazione antincendio ha luogo:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale
alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di
equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150
tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio,
almeno ogni 6 mesi;
b) nel corso della esercitazione le istruzioni
riguardanti l'equipaggio sono chiaramente illustrate; a tal
fine e' rivolta particolare attenzione ai marittimi che
abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di
recente imbarcati. Ogni membro dell'equipaggio deve
dimostrare familiarita' con le sistemazioni, le
apparecchiature e le attrezzature della nave che puo'
essere chiamato a usare e, piu' in generale, di conoscere
il proprio compito e di sapere assolverlo;
c) nel corso delle esercitazioni, e' scaricato
almeno un estintore portatile, il quale e' immediatamente
ricaricato o sostituito con altro di riserva. E' ammesso,
in alternativa, l'uso di un estintore portatile caricato ad
aria compressa per esercitazione, sul quale e' apposto, in
modo evidente, un adeguato contrassegno;
d) sono provate le manovre a distanza delle valvole
di intercettazione di sicurezza quali, ad esempio,
combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi
antincendio;
e) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma
1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella
preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle
eventuali non conformita', adottano le azioni correttive
ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano
le attivita' inerenti i controlli effettuati a seguito
delle stesse.
5-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono
esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».
 
Art. 60
Modifiche all'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» e' fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi;
b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformita', adottano le azioni correttive ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse.
2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Note all'art. 60:
- Si riporta il testo dell'articolo 235 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 235 (Esercitazioni per l'«uomo in mare»). - 1.
L'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» deve
essere fatta con frequenza sufficiente affinche' il comando
della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne
presenti il bisogno, il personale destinato ad armare ed
ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al
proprio posto. Tale esercitazione comunque deve essere
effettuata almeno con frequenza mensile.
2. I passeggeri devono essere preventivamente
informati dell'esercitazione.
2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) l'esercitazione per l'emergenza di «uomo in
mare» e' fatta con frequenza sufficiente affinche' il
comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se
ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e
ammainare l'imbarcazione si trovi nel piu' breve tempo al
proprio posto. L'esercitazione e' comunque effettuata:
1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale
alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di
equipaggio, almeno una volta al mese;
2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150
tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio,
almeno ogni 6 mesi;
b) le societa' di cui all'articolo 106-bis, comma
1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella
preparazione dell'equipaggio verificano le cause delle
eventuali non conformita', adottano le azioni correttive
ritenute piu' efficaci per la loro rettifica e registrano
le attivita' inerenti ai controlli effettuati a seguito
delle stesse.
2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono
esentate dall'applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».
 
Art. 61

Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari

1. Dopo l'articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' inserito il seguente:
«Art. 235-bis (Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari). - 1. Il personale di nuova assunzione e il personale stagionale partecipa, prima dell'imbarco sulle navi lagunari, alle esercitazioni di cui agli articoli 232, 233, comma 3-bis, 234, comma 5-bis e 235, comma 2-bis ed e' familiarizzato con la nave e le procedure di sicurezza all'atto dell'imbarco.».
 
Art. 62
Modifiche all'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, per le quali l'esercitazione e' effettuata con cadenza almeno semestrale;
b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un compartimento, nonche' alle valvole il cui funzionamento e' necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria.».

Note all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'articolo 236 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 236 (Manovra delle porte stagne e di altri
meccanismi di chiusura). - 1. Su tutte le navi deve essere
effettuata giornalmente la manovra delle porte stagne
azionate da energia meccanica e delle porte stagne a
cerniera situate nelle paratie trasversali principali,
quando tali porte vengano usate in navigazione.
2. Su tutte le navi si deve procedere settimanalmente
ad esercitazione di manovra delle porte stagne a
scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte
stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei
meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi
delle ceneri e dei rifiuti.
3. Ispezioni settimanali devono essere fatte alle
porte stagne ed ai meccanismi ed indici ad esse connessi, a
tutte le valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere
stagno un compartimento, nonche' a tutte le valvole il cui
funzionamento sia necessario per la manovra di
bilanciamento in caso di avaria.
4. Sulle navi che effettuano viaggi di durata
superiore ad una settimana una esercitazione completa di
tutti i meccanismi di cui al precedente comma 3 deve essere
fatta prima di lasciare il porto; altre esercitazioni
devono essere fatte almeno una volta alla settimana durante
la navigazione.
4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) sulle navi si procede almeno mensilmente a
esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento
azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne
azionate da energia meccanica, delle valvole e dei
meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi
delle ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di
stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu'
di due persone d'equipaggio, per le quali l'esercitazione
e' effettuata con cadenza almeno semestrale;
b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte
stagne e ai meccanismi e indici a esse connessi, alle
valvole la cui chiusura e' necessaria per rendere stagno un
compartimento, nonche' alle valvole il cui funzionamento e'
necessario per la manovra di bilanciamento in caso di
avaria.».
 
Art. 63
Modifiche all'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 e' eseguita con la seguente frequenza:
a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;
b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio, almeno ogni 6 mesi.
1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Note all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'articolo 239 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 239 (Verifiche ed esercitazioni per la manovra
dei mezzi di governo). - 1. Ad intervalli non superiori ad
1 mese deve essere eseguita, allo scopo di far acquisire
esperienza all'equipaggio con tali procedure, una manovra
di emergenza dei mezzi di governo comprendente:
a) una prova di manovra della stazione di governo
di poppa (ove esiste);
b) una prova del comando diretto del locale
macchine di governo;
c) le procedure di comunicazione con la plancia e,
dove applicabile, il funzionamento dell'alimentazione
alternativa.
1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al
comma 1 e' eseguita con la seguente frequenza:
a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale
alle 150 tonnellate o con piu' di due persone di
equipaggio, almeno una volta al mese;
b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150
tonnellate o con non piu' di due persone d'equipaggio,
almeno ogni 6 mesi.
1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5
tonnellate sono esentate dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.».
 
Art. 64
Modifiche all'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo;
b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul registro delle esercitazioni, vidimato dall'autorita' marittima;
c) quando i controlli, le esercitazioni e le verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte;
d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilita' della nave. Le societa' che fruiscono delle previsioni di cui all'articolo 106-bis possono adottare una metodologia di registrazione equivalente;
e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) sono approvati dall'autorita' marittima.».

Note all'art. 64:
- Si riporta il testo dell'articolo 245 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 245 (Annotazioni sul giornale nautico). - 1.
Sul giornale generale e di contabilita' e sugli altri
giornali di bordo per la sola parte di competenza, devono
essere annotati tutti i controlli, esercitazioni, verifiche
ecc. prescritti dal presente regolamento.
2. Quando i controlli, esercitazioni, verifiche ecc.
non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono
eseguiti solo parzialmente, devono essere annotate le
ragioni della mancata effettuazione o dell'effettuazione
ridotta nonche' descritte le operazioni effettuate.
3. Sul giornale generale e di contabilita' e sul
giornale di macchina devono essere altresi' annotati i
controlli giornalieri ed occasionali relativi alla
determinazione degli elementi di stabilita' della nave.
4. Gli ufficiali o il personale incaricato della
tenuta in efficienza delle manutenzioni, ispezioni,
controlli, verifiche, prove ed esercitazioni da eseguirsi
in conformita' al presente regolamento, devono, per quanto
di loro competenza, redigere apposito verbale ad ogni
esecuzione dell'incarico loro affidato.
4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150
tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e
verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte
sul giornale di bordo;
b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a
150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni
e verifiche prescritte dal presente regolamento sono
apposte sul registro delle esercitazioni, vidimato
dall'autorita' marittima;
c) quando i controlli, le esercitazioni e le
verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o
vengono eseguiti solo parzialmente, ne sono annotate le
relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte;
d) sono altresi' annotati i controlli giornalieri e
occasionali relativi alla determinazione degli elementi di
stabilita' della nave. Le societa' che fruiscono delle
previsioni di cui all'articolo 106-bis possono adottare una
metodologia di registrazione equivalente;
e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e
b) sono approvati dall'autorita' marittima.».
 
Art. 65
Modifiche all'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della societa' armatrice:
1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;
2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
3) le visite e i controlli dell'autorita' marittima;
4) le altre indicazioni ritenute opportune;
b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave;
c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita' marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento;
d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell'autorita' marittima, se richiesto;
e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera b) e' mantenuto a bordo.».

Note all'art. 65:
- Si riporta il testo dell'articolo 246 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 246 (Giornale del servizio antincendio e
inventario dei relativi mezzi). - 1. Su tutte le navi
devono essere tenuti a cura del comando, un giornale
antincendio ed un inventario dei mezzi antincendio.
2. Sul primo devono essere registrati:
a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei
mezzi antincendio;
b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
c) le visite ed i controlli dell'autorita'
marittima;
d) l'elenco completo dei componenti, effettivi e
riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste;
e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune.
3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le
apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell'intera
nave.
4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono
essere numerate e firmate dall'autorita' marittima; nella
prima pagina devono essere indicate il numero delle pagine
e le date del rilascio del documento.
5. Il giornale e l'inventario debbono essere
disponibili per il controllo dell'autorita' marittima ad
ogni approdo.
5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si
applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le
seguenti:
a) sul giornale di bordo o sul registro delle
esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale
a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della
societa' armatrice:
1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni
dei mezzi antincendio;
2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;
3) le visite e i controlli dell'autorita'
marittima;
4) le altre indicazioni ritenute opportune;
b) nell'inventario sono elencate le apparecchiature
antincendio, fisse e portatili, dell'intera nave;
c) le pagine del registro delle esercitazioni e
dell'inventario sono numerate e firmate dall'autorita'
marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle
pagine e la data di rilascio del documento;
d) il giornale di bordo e il registro delle
esercitazioni sono resi disponibili per il controllo
dell'autorita' marittima, se richiesto;
e) un estratto dell'inventario di cui alla lettera
b) e' mantenuto a bordo.».
 
Art. 66
Modifiche all'articolo 254 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All'articolo 254 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Note all'art. 66:
- Si riporta il testo dell'articolo 254 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, come modificato dal presente decreto:
«Art. 254 (Squadra di pronto intervento). - 1. Sulle
navi da passeggeri deve esistere una squadra di pronto
intervento guidata da un ufficiale o, in mancanza, da un
sottufficiale di macchina, composta di idoneo personale ed
opportunamente attrezzata, con il compito di intervenire
prontamente per effettuare speciali operazioni quali, ad
esempio, l'apertura di porte o la rimozione di lamiere allo
scopo di liberare persone rimaste bloccate nell'interno dei
locali, puntellamenti e blocco di vie d'acqua.
2. L'attrezzatura e le dotazioni della squadra
suddetta per l'esecuzione di tali operazioni sono stabilite
dal Ministero.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle navi lagunari.».
 
Art. 67

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 luglio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Speranza, Ministro della salute

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Lamorgese, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2022 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, foglio n. 2525