Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 29 luglio 2022
Riparto e modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita'.


IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», e, in particolare, l'art. 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», e, in particolare, l'art. 34, che introduce «misure a tutela delle persone con disabilita'», come modificato dall'art. 1, commi 183 e 184, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-quater, che ha istituito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022;
Considerata la rilevazione effettuata dall'Istat relativamente ai dati della popolazione residente in ciascuna delle regioni al 1° gennaio 2022;
Considerato che le risorse di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono state iscritte sul capitolo n. 270, «Fondo inclusione delle persone con disabilita'», esercizi finanziari 2022 e 2023, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Tenuto conto che, ai fini dell'adozione del decreto recante disposizioni in tema di cura delle persone con disturbo dello spettro autistico, l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prescrive l'acquisizione dei concerti del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 6 luglio 2022;
Acquisiti i concerti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 giugno 2022 con nota prot. n. 6117 e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2022 con nota prot. n. 6125;

Decreta:

Art. 1

Risorse finanziarie dedicate alle persone
con disturbo dello spettro autistico

1. Il «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita'», di cui all'art. 34, commi 1, 2, e 2-bis, lettera b-bis), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trasferito nello stato di previsione del Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede una dotazione pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per un totale di 100 milioni di euro, destinata a finanziare interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.
 
Tabella 1

===================================================================== | | Popolazione | | | | residente al 1° | | | | gennaio 2022 in | | | Regione o Provincia |percentuale (dati | | | autonoma | Istat) | Quota spettante | +========================+==================+=======================+ |Abruzzo | 2,16| 2.160.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Basilicata | 0,92| 920.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Calabria | 3,13| 3.130.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Campania | 9,48| 9.480.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Emilia-Romagna | 7,51| 7.510.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Friuli-Venezia Giulia | 2,03| 2.030.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Lazio | 9,69| 9.690.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Liguria | 2,55| 2.550.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Lombardia | 16,89| 16.890.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Marche | 2,53| 2.530.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Molise | 0,49| 490.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Piemonte | 7,21| 7.210.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Puglia | 6,63| 6.630.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Sardegna | 2,68| 2.680.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Sicilia | 8,14| 8.140.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Toscana | 6,23| 6.230.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Umbria | 1,46| 1.460.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Valle d'Aosta | 0,21| 210.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Veneto | 8,23| 8.230.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Provincia autonoma | | | |Bolzano | 0,91| 910.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Provincia autonoma | | | |Trento | 0,92| 920.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+ |Totali | 100,00| 100.000.000,00| +------------------------+------------------+-----------------------+

 
Allegato A
+-------------------------------------------------------------------+ | | +-+-------------------------------------------------+---------------+ | | | - | | | | - | |1| TIPOLOGIA DI INTERVENTI DA ATTUARE | - | | | | - | | | | - | | | | - | +-+-------------------------------------------------+---------------+ | | | - | | | | - | |2| RIPARTO SOMME PER CIASCUNA TIPOLOGIA | - | | | | - | | | | - | | | | - | +-+-------------------------------------------------+---------------+ | | | - | | | | - | |3| SOGGETTI INTERESSATI | - | | | | - | | | | - | | | | - | +-+-------------------------------------------------+---------------+ | | | - | | | | - | |4| MODALITÀ ATTUATIVE DEI PROGETTI (v. Allegato B) | - | | | | - | | | | - | | | | - | +-+-------------------------------------------------+---------------+ | | | - | | | | - | |5| BENEFICI ATTESI | - | | | | - | | | | - | | | | - | +-+-------------------------------------------------+---------------+ | | | - | | | | - | |6| PLATEE DI BENEFICIARI STIMATI | - | | | | - | | | | - | | | | - | +-+-------------------------------------------------+---------------+ | | | - | | | DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI GIÀ PREVISTI DALLA | - | |7| PROGRAMMAZIONE REGIONALE E RELATIVE FONTI DI | - | | | FINANZIAMENTO | - | | | | - | | | | - | +-+-------------------------------------------------+---------------+

 
Art. 2

Soggetti destinatari

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate province autonome, per finanziare interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, attuati da soggetti pubblici e privati, negli ambiti di intervento di cui all'art. 4, comma 2.
2. A tal fine a ciascuna regione o provincia autonoma e' attribuita una quota di risorse secondo il riparto di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale residente al 1° gennaio 2022, secondo i dati Istat.
 
Art. 3

Riparto delle risorse del Fondo

1. Ciascuna regione o provincia autonoma e' destinataria del finanziamento previa richiesta accompagnata da un atto di programmazione regionale degli interventi, redatto secondo le modalita' di cui all'art. 6 ed in base alle finalita' previste dall'art. 4 in coerenza con i bisogni e le peculiarita' del territorio, nonche' dalla copia della delibera di giunta di cui all'art. 6, comma 2.
2. Ciascuna regione o provincia autonoma provvede al riparto della quota di risorse assegnata ai soggetti beneficiari, per finanziare iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico negli ambiti di cui all'art. 4.
3. E' prevista, in ogni caso, la possibilita' di rimodulare il riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al fine di evitare residui finanziari.
 
Art. 4

Finalita' e criteri per l'utilizzazione
delle risorse del Fondo

1. La programmazione regionale e' redatta nel rispetto delle finalita' e degli elementi qualificanti di cui al presente articolo. L'attuazione dei progetti e' volta alla promozione del benessere e della qualita' della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto piu' ampio di inclusione sociale.
2. Le regioni e le province autonome, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili:
a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanita', anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni;
b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'eta' di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite voucher;
c) progetti volti a prestare assistenza agli enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attivita' scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI;
d) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attivita' in ambiente esterno (gruppi di cammino, attivita' musicale, attivita' sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento;
e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attivita' sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l'inclusione;
f) progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa;
g) interventi volti alla formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico;
h) progetti sperimentali di residenzialita' e per l'abitare supportato finalizzati alla promozione del benessere e alla qualita' della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico.
3. Le regioni e le province autonome provvedono ad adottare procedure semplificate per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 2, al fine di garantirne una celere fruibilita'.
 
Art. 5

Utilizzo del logo
della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i soggetti beneficiari di utilizzare, per tutte le attivita' di comunicazione e promozione, il logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la dicitura «Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilita'» sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.
 
Art. 6

Trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione o provincia autonoma viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', secondo gli importi indicati nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, a seguito di specifica richiesta contenente le indicazioni di cui all'allegato (Allegato A).
2. A tal fine ciascuna regione o provincia autonoma adotta una delibera di giunta, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, in cui siano indicati:
a) la tipologia di interventi che si intendono attuare, anche evidenziando come tali interventi si coniugano/si inseriscono con il progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia;
c) i soggetti interessati (comuni, enti del terzo settore, etc.);
d) le modalita' di attuazione e il relativo cronoprogramma;
e) i benefici attesi, con l'indicazione delle platee di beneficiari stimati;
f) le risorse destinate a interventi gia' previsti dalla programmazione regionale.
3. La richiesta di cui al comma 1, corredata da copia della delibera di giunta di cui al comma 2, deve essere inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, all'erogazione delle risorse destinate a ciascuna regione o provincia autonoma, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 4.
5. Le risorse destinate alle regioni e alle province autonome che non inviano la richiesta di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 3 restano nella disponibilita' dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', che procede alla ripartizione alle restanti regioni secondo il criterio di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le regioni e le province autonome provvedono quindi all'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione degli interventi secondo le modalita' stabilite con propria delibera.
7. L'erogazione delle risorse per l'annualita' 2023 e' condizionata alla verifica della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 7, comma 2 dalle regioni e dalle province autonome.
 
Art. 7

Monitoraggio

1. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1 e la corretta destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, le regioni e le province autonome comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', le informazioni necessarie al monitoraggio dello stato del procedimento degli interventi finanziati e della effettiva realizzazione degli stessi.
2. Ciascuna regione o provincia autonoma, entro nove mesi dal trasferimento delle risorse assegnate, trasmette:
a) l'elenco dei singoli interventi oggetto del finanziamento recante il relativo costo e cronoprogramma;
b) l'indicazione dei soggetti responsabili dell'attuazione;
c) la tempistica di conclusione delle attivita';
d) le modalita' di verifica delle attivita' progettuali adottate dalla regione.
3. In caso di rinunce, revoche ed economie delle risorse assegnate, le regioni e le province autonome, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', possono riassegnarle.
 
Art. 8

Rendicontazione

1. Alla conclusione delle attivita', le regioni e le province autonome rendicontano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' circa l'utilizzo delle risorse assegnate.
2. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette all'UPFPD, entro sei mesi dalla conclusione degli interventi, una relazione di rendicontazione finale che contenga i seguenti elementi:
a) l'importo effettivamente erogato ai soggetti attuatori ed eventuali rimodulazioni effettuate a seguito di rinunce, revoche o economie, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3;
b) il numero degli interventi realizzati e i risultati conseguiti;
c) l'indicazione del costo finale di ogni singolo intervento con le relative voci di spesa.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', nell'ambito della funzione di vigilanza, provvede al recupero delle risorse erogate in caso di mancata realizzazione dell'intervento previsto.
4. Le regioni e le province autonome provvedono alla restituzione delle risorse a qualunque titolo non utilizzate per le finalita' di cui al presente decreto secondo le istruzioni comunicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 29 luglio 2022

Il Ministro per le disabilita'
Stefani

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2297