| Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2022 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI |
| DECRETO 29 settembre 2022 |
| Autorizzazione all'organismo Lloyd's Register Group LTD all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e successive modificazioni; Vista la nota prot. n. 6345 del 23 aprile 2012, con cui questa Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi di classifica titolari di autorizzazione ed affidamento ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; Vista l'istanza di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali presentata dall'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group LTD con nota PEC del 29 settembre 2020, prot. in ingresso n. 23794 in pari data; Vista la nota PEC prot. n. 24483 del 6 ottobre 2020, con la quale questa direzione generale, avendo provveduto ad una prima verifica dell'istanza pervenuta rispetto ai criteri fissati dalla lettera circolare n. 6543 del 23 aprile 2012, ha rappresentato al Lloyd's Register Group LTD la necessita' di integrare l'istanza stessa, per conformarla ai requisiti prescritti dalla citata lettera circolare; Vista la nota PEC del 24 marzo 2021, protocollata in ingresso con n. 8252 in pari data, con la quale il Lloyd's Register Group LTD ha dato riscontro ad alcune delle richieste di questa direzione generale, avendo soddisfatto i requisiti di cui al punto 3, lettere da a) a d), della citata lettera circolare n. 6543 del 23 aprile 2012; Considerati gli esiti della riunione tenutasi in data 15 luglio 2021, nel corso della quale e' stato esaminato il documento «Linee guida sull'ispezione ed il controllo del naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali» ed. febbraio 2021, sviluppato e trasmesso dal Lloyd's Register Group LTD al fine di raccogliere le procedure operative ed i riferimenti normativi applicabili riferiti alle attivita' oggetto dell'autorizzazione richiesta; Vista la nota PEC del 3 novembre 2021, protocollata in ingresso con n. 32018 in pari data, con cui il Lloyd's Register Group LTD ha inviato il documento «Linee guida sull'ispezione ed il controllo del naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali», nella versione rev.1 aggiornata l'8 ottobre 2021, sulla base delle osservazioni fatte da questa direzione generale nel corso della predetta riunione del 15 luglio 2021; Vista la nota PEC prot. n. 4409 dell'11 febbraio 2022, con la quale questa direzione generale, dopo aver esaminato il documento aggiornato «Linee guida sull'ispezione ed il controllo del naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali», rev.1 dell'8 ottobre 2021, ed avendo riscontrato ancora carenze inerenti circolari di settore emanate dal Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, ha chiesto a quest'ultimo il parere sulla rispondenza della documentazione prodotta dal Lloyd's Register Group LTD, e in particolare del citato documento, alla normativa tecnica in materia di sicurezza della navigazione e alle circolari emanate sul naviglio non SOLAS; Vista la nota PEC prot. n. 25789 del 24 febbraio 2022, con la quale il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto ha rappresentato la necessita' che i contenuti delle «Linee guida sull'ispezione ed il controllo del naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali», rev.1 dell'8 ottobre 2021 fossero integrati al fine di associare la totalita' delle disposizioni tecniche emanate dal Comando stesso; Vista la nota PEC prot. n. 10482 del 31 marzo 2022, con la quale questa direzione generale ha invitato il Lloyd's Register Group LTD a procedere alle integrazioni richieste dal Comando generale del corpo delle capitanerie di porto con la nota sopra citata; Vista la nota PEC dell'8 giugno 2022, protocollata in ingresso con n. 18437 in pari data, con cui il Lloyd's Register Group LTD ha inviato il documento «Linee guida sull'ispezione ed il controllo del naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali», nella versione revisionata rev.2 del 3 giugno 2022, sulla base della richiesta di integrazioni ricevuta; Vista la nota PEC prot. n. 21318 del 5 luglio 2022, con la quale questa direzione generale chiesto al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto di confermare che il contenuto del documento «Linee guida sull'ispezione ed il controllo del naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali», rev.2 del 3 giugno 2022 fosse stato debitamente integrato, invitando nel contempo il Lloyd's Register Group LTD a procedere ad alcune ulteriori revisioni; Vista la nota PEC prot. n. 93759 del 13 luglio 2022, con la quale il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto ha comunicato che in relazione al documento «Linee guida sull'ispezione ed il controllo del naviglio nazionale non soggetto a convenzioni internazionali», rev.2 del 3 giugno 2022 «non scaturiscono ulteriori richieste da parte dello scrivente»; Considerato che, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, nel corso della quale e' stata valutata soddisfacente la documentazione trasmessa dal Lloyd's Register Group LTD, in allegato all'istanza di rinnovo sopra menzionata e successivamente prodotta, l'organismo in questione e' risultato rispondere ai criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali; Considerato che l'organismo riconosciuto Lloyd's Register Group LTD risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, con decreto interdirettoriale 3 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 124 del 29 maggio 2019, con cui e' stato approvato il relativo accordo sottoscritto in data 22 marzo 2019; Ritenuto pertanto di procedere all'autorizzazione del Lloyd's Register Group LTD all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali;
Decreta:
Art. 1
Finalita' dell'autorizzazione
1. All'organismo Lloyd's Register Group LTD e' concessa l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali. |
| | Art. 2
Attivita' autorizzate e norme di riferimento
1. Il Lloyd's Register Group LTD, nell'ambito delle attivita' di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per le quali e' autorizzato, garantisce le seguenti tipologie di attivita', con le relative operazioni di certificazione: a) operazioni o funzioni attinenti all'accertamento ed al controllo delle condizioni di navigabilita'; b) assegnazione della linea di massimo carico; c) stazzatura delle navi; d) sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare; e) prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo; f) controllo tecnico sulle costruzioni navali e per l'esercizio della navigazione; g) tutte le altre attivita' concernenti il ruolo di organismo tecnico autorizzato richiamate nella normativa di riferimento e relative agli impianti, alle dotazioni e agli equipaggiamenti di bordo. 2. Nello svolgimento delle attivita' di ispezione e controllo per le navi mercantili che non rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali il Lloyd's Register Group LTD fa riferimento alla seguente normativa nazionale: 2.1 Per le attivita' di cui ai punti a), b), d), e) ed f): legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni; 2.2 Per l'attivita' di cui al punto b): legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»; decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 «Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili»; 2.3 Per l'attivita' di cui al punto c): legge 29 giugno 1913, n. 796 «relativa alla stazzatura delle navi»; decreto luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202 «Regolamento per la stazzatura delle navi»; decreto ministeriale 25 luglio 1918 «Istruzioni per la stazzatura delle navi e galleggianti»; decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 988 «Stazzatura di alcuni spazi chiusi al di sopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico». 3. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da pesca, il Lloyd's Register Group LTD fa riferimento alla seguente normativa nazionale: decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» (Titolo V) e successive modifiche o integrazioni; decreto 5 agosto 2002, n. 218 «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», come modificato dal decreto 26 luglio 2004, n. 231; decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a ventiquattro metri». 4. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da diporto, il Lloyd's Register Group LTD fa riferimento alla seguente normativa nazionale: decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 «Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto»; decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95 «Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche»; 5. Ai fini dell'attivita' di ispezione e controllo delle unita' da passeggeri adibite a navigazione nazionale, il Lloyd's Register Group LTD fa riferimento alla seguente normativa nazionale: decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali» e successive modifiche o integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e successive modifiche o integrazioni. |
| | Art. 3
Condizioni generali
1. La presente autorizzazione e' revocata di diritto con il venir meno per il Lloyd's Register Group LTD dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 per i servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, richiamata in premessa. 2. Il Lloyd's Register Group LTD mantiene aggiornata la propria esperienza e conoscenza per quanto concerne le implicazioni che le caratteristiche della flotta nazionale comportano sull'applicazione della normativa nazionale attraverso i lavori dell'apposito comitato. 3. Il Lloyd's Register Group LTD fornisce supporto tecnico specialistico al Ministero attraverso la struttura centrale in ambito nazionale con sede a Napoli. 4. Il Lloyd's Register Group LTD assicura la disponibilita' di unita' operative con personale tecnico esclusivo qualificato, nell'ambito dell'area territoriale di competenza di tutte le Direzioni marittime, per l'esecuzione delle visite relative alle attivita' di cui all'art. 3, secondo la distribuzione territoriale proposta nell'istanza di cui alla nota citata in premessa al presente decreto. 5. Il Lloyd's Register Group LTD si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. |
| | Art. 4
Interpretazioni
1. Il Lloyd's Register Group LTD riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili ai sensi della presente autorizzazione, nonche' la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono definiti dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e collabora alla loro definizione, ove necessario. |
| | Art. 5
Informazioni
1. Al rilascio della presente autorizzazione, il Lloyd's Register Group LTD invia alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo e' autorizzato svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile; tale elenco viene aggiornato con frequenza semestrale e contiene almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti: n. IMO; n. LR; nome (nome nave); compartimento nave; matricola; GT/SL; toca si'/no; organismo di classe precedente; data entrata in classe; altra societa' di classifica; nome armatore; servizio nave; data costruzione. 2. Il Lloyd's Register Group LTD garantisce alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulle navi non soggette alle convenzioni internazionali per le quali l'organismo e' autorizzato svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1. 3. Il Lloyd's Register Group LTD invia con frequenza annuale alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, in forma cartacea e/o in formato elettronico, in lingua italiana, le norme, i regolamenti nonche' relative procedure operative riferite alle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1. 4. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne fornisce al Lloyd's Register Group LTD tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere le attivita' autorizzate. 5. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il Lloyd's Register Group LTD pubblica le informazioni relative alle norme in corso di aggiornamento sul proprio sito internet con possibilita' per la Direzione generale di fornire commenti e/o proposte entro il termine di trenta giorni. Il Lloyd's Register Group LTD tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione. 6. Analogamente, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne contatta quanto prima il Lloyd's Register Group LTD nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa applicabile alle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1. 7. Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto sono redatti in lingua italiana. |
| | Art. 6
Monitoraggio e controlli
1. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne verifica, almeno ogni due anni, che le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1 siano svolte dal Lloyd's Register Group LTD con propria soddisfazione, sulla base di ispezioni a campione del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attivita'. 2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor. 3. La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche supplementari infrabiennali che riterra' opportune, dando al Lloyd's Register Group LTD un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi per le quali l'organismo e' autorizzato svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1. 5. A conclusione della verifica il team di auditor della direzione redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono riportate le non conformita', le osservazioni ed i commenti relativi all'attivita' di verifica svolta; tale rapporto sara' comunicato al Lloyd's Register Group LTD che fara' conoscere le sue osservazioni alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle azioni preventive e correttive. Tale comunicazione da parte dell'organismo sara' oggetto di valutazione da parte della direzione generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive e preventive intraprese dall'organismo. 6. In ogni caso gli ispettori della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 7. Nel corso delle verifiche, il Lloyd's Register Group LTD si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 8. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne puo' disporre, in relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate nel corso delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della stessa. 9. Il Lloyd's Register Group LTD e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5, al fine di consentire alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di verificare che l'attivita' autorizzata sia svolta con propria soddisfazione. |
| | Art. 7
Riservatezza
1. Per quanto riguarda le attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, sia il Lloyd's Register Group LTD che l'amministrazione sono vincolati da obblighi di riservatezza. |
| | Art. 8
Ispettori
1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, il Lloyd's Register Group LTD si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze. 2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il Lloyd's Register Group LTD abbia preso accordi. 3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Lloyd's Register Group LTD sono vincolate al sistema di qualita' dell'organismo stesso. |
| | Art. 9
Responsabilita'
1. Il Lloyd's Register Group LTD e' direttamente responsabile dell'attivita' svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano. |
| | Art. 10
Durata e cessazione dell'accordo
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. 2. L'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al Lloyd's Register Group LTD delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta. 3. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il Lloyd's Register Group LTD, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalita' previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione. |
| | Art. 11
Interpretazione
1. Il presente decreto e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come emendato, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2022
Il direttore generale: Di Matteo |
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