Gazzetta n. 232 del 4 ottobre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2022
Attuazione del Fondo «Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive» - Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

e

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'art. 23, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo al Fondo per la crescita sostenibile;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi (UE) 2019/631;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e, in particolare, l'art. 22, che reca disposizioni in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un fondo (nel prosieguo «il Fondo») con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato anche al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, del 6 aprile 2022, con il quale si e' proceduto al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024;
Considerato che l'art. 22 del richiamato decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 demanda ad uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il riparto delle risorse e la definizione dei relativi interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti;
Considerato di procedere con il presente decreto al riparto delle risorse del Fondo destinate al sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli incentivi per il sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive, con particolare riferimento allo sviluppo e alla produzione di:
a) nuovi veicoli nonche' sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631;
b) tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali funzionali all'alleggerimento dei veicoli nonche' dei sistemi di trasporto per la mobilita' urbana;
c) nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
d) nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l'assistenza alla guida (ADAS), la connettivita' del veicolo (V2V e V2I), la gestione di dati, l'interazione uomo veicolo (HMI) e l'infotainment;
e) sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.
 
Art. 2
Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al
riconoscimento degli incentivi per gli investimenti

1. Una quota delle risorse del fondo di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, pari a euro 50 milioni per l'anno 2022 e a 350 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e' destinata alla concessione delle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dagli Accordi per l'innovazione attivati nell'ambito del Fondo di cui all'art. 23, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati all'incentivazione degli investimenti di cui all'art. 1, secondo il seguente riparto:
a) contratti di sviluppo, nella misura del 70 per cento delle risorse annue;
b) accordi di innovazione, nella misura del 30 per cento delle risorse annue.
Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della transizione ecologica puo' essere rimodulato, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, il riparto delle risorse di cui al comma 2.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it
Roma, 4 agosto 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro della transizione ecologica
Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n. 1036