Gazzetta n. 216 del 15 settembre 2022 (vai al sommario)
LEGGE 31 agosto 2022, n. 130
Ripubblicazione del testo della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 204 del 1° settembre 2022).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 31 agosto 2022, n. 130, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). - 1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 e' individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado»;
c) all'articolo 2, comma 4, le parole: «quattro giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o giudici tributari»;
d) all'articolo 3:
1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari» e «tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari»;
2) le parole: «tabelle E ed F», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute nell'articolo 11»;
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado). - 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali puo' essere attivata la procedura di reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacita' di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonche' in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale e fallimentare;
f) diritto dell'Unione europea;
g) diritto internazionale pubblico e privato;
h) contabilita' aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali e' motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza e' motivato con la sola formula "non idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosi' nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego»;
f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami). - 1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E' necessaria, altresi', la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta). - 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o piu' sedi stabilite con il decreto con il quale e' bandito.
2. Il concorso e' bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianita' di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito dal magistrato piu' anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.
5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalita' di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo e' aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalita', sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.
Art. 4-quater (Commissione di concorso). - 1. La commissione di concorso e' nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianita' e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.
3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.
4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione e' rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza puo' deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalita' previste dal comma 1.
5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni e tra i professori universitari a riposo da non piu' di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianita' di servizio presente in ciascuna seduta.
7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede.
8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925.
9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
10. Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari). - 1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attivita' giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalita' di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneita' al conferimento delle funzioni giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente e' ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio»;
g) l'articolo 5 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado). - 1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1.
Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari). - 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalita' per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le universita' accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;
h) all'articolo 6:
1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun collegio giudicante» sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun giudice monocratico»;
i) all'articolo 7, comma 1, lettera d), la parola: «settantadue» e' sostituita dalla seguente: «sessantasette»;
l) all'articolo 8, al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;
m) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonche' alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;
2) al comma 2, dopo le parole: «deliberazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «relative alle nomine successive alla prima,»;
3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
n) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo le parole: «La nomina» sono inserite le seguenti: «dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022,»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1»;
2.2) la parola: «settantacinquesimo» e' sostituita dalla seguente: «settantesimo»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto»;
4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le modalita' indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel rispetto delle seguenti modalita':
a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria e' portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato»;
o) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «delle commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui»;
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei giudici tributari»;
p) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati tributari). - 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianita' di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale»;
q) all'articolo 24:
1) al comma 2, le parole: «affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.
2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria»;
r) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale). - 1. E' istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne e' il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.
2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio e' effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non e' rinnovabile.
3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le piu' significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalita' per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalita' del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu' elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria»;
s) l'articolo 40 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023;
t) la tabella F e' sostituita dalle tabelle F e F-bis di cui all'allegato annesso alla presente legge;
u) le tabelle C, D ed E sono abrogate.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.
4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria e' consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non puo' superare le cinquanta unita'; qualora l'opzione sia esercitata da piu' di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne puo' comunque ammettere al transito piu' di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.
6. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;
b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base dell'anzianita' maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale e' sommata l'anzianita' eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo e' ulteriormente aggiunta l'anzianita' maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianita'. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto gia' ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati cosi' transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianita' complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianita'; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, e' attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati cosi' transitati continuano a percepire, a titolo di indennita', per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura piu' elevata tra quello attribuito per la funzione gia' svolta in qualita' di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.
9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.
10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonche' di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere 100 unita' di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unita' per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unita', con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale cosi' composto:
a) per l'anno 2022, 20 unita' di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unita' da destinare alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unita' da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;
b) per l'anno 2022, 50 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unita' di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.
12. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge, il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza e' inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facolta' assunzionali vigenti.
13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.
14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non e' possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennita' di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte all'urgente necessita' di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e' fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.
15. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell'ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell'indennita' di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attivita' svolte.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 6, 7, 8, 9, 11, 13,
24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
(Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (La formazione delle sezioni e dei collegi
giudicanti). - 1. Con provvedimento del Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria sono istituite
sezioni specializzate in relazione a questioni controverse
individuate con il provvedimento stesso.
1-bis. I presidenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad
una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della
specializzazione di cui al comma 1 e applicando
successivamente i criteri cronologici e casuali. I
presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo
grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi
previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione
monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad
esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte
di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette
al presidente della sezione per il rinnovo
dell'assegnazione.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di
ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed,
all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi
giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal
consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante ovvero
ciascun giudice monocratico deve tenere udienza almeno una
volta alla settimana.
3. Il presidente della corte di giustizia tributaria
di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 1,
indica una o piu' delle sezioni, che, nel periodo di
sospensione feriale dei termini processuali, procedono
all'esame delle domande di sospensione cautelare del
provvedimento impugnato.»
«Art. 7 (Requisiti generali). - 1. I componenti delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni
non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per
reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sessantasette
anni di eta';
e) avere idoneita' fisica e psichica;
e-bis) essere muniti di laurea magistrale o
quadriennale in materie giuridiche o
economico-aziendalistiche;
f) .»
«Art. 8 (Incompatibilita'). - 01. Ai magistrati
tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo
I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
1. Non possono essere componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado, finche'
permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle
rispettive funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti
di detti enti o come componenti di organi collegiali,
concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria
che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f);
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti o movimenti politici;
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo
saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o
attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di
consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e
redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi
titolo e anche nelle controversie di carattere tributario,
di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di
societa' di riscossione dei tributi o di altri enti
impositori;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i
funzionari civili dei Corpi di polizia;
m) ;
m-bis) coloro che sono iscritti in albi
professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente
individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed
esercitano, anche in forma non individuale, le attivita'
individuate nella lettera i).
1-bis. Non possono essere componenti di corte di
giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi
o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo
grado di coloro che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale, le attivita'
individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e
nelle province confinanti con la predetta regione dove ha
sede la corte di giustizia tributaria di primo grado. Non
possono, altresi', essere componenti delle corti di
giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini
in primo grado di coloro che, iscritti in albi
professionali, esercitano, anche in forma non individuale,
le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella
regione dove ha sede la corte di giustizia tributaria di
secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti.
All'accertamento della sussistenza delle cause di
incompatibilita' previste nei periodi che precedono
provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria.
2. Non possono essere componenti dello stesso
collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i
parenti ed affini entro il quarto grado.
3. Nessuno puo' essere componente di piu' corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado.
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria
di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una
delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che
siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi
dall'incarico fino alla data di cessazione
dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data
essi riassumono le rispettive funzioni anche in
soprannumero presso la corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado di appartenenza.»
«Art. 9 (Procedimenti di nomina dei componenti delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado). -
1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati
tributari nonche' alle nomine dei giudici tributari di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria.
2. Il consiglio di presidenza procede alle
deliberazioni di cui al comma 1 relative alle nomine
successive alla prima, sulla base di elenchi formati
relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti
alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il
posto da conferire che hanno comunicato la propria
disponibilita' all'incarico e sono in possesso dei
requisiti prescritti.
2-bis. Per le corti di giustizia tributaria di
secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in modo
da assicurare progressivamente la presenza in tali
commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i
magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili,
in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a
riposo.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. (abrogato).»
«Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli
incarichi per trasferimento). - 1. La nomina dei giudici
tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4,
comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla
data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei
componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di
pubblico impiego.
2. I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis,
comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al
comma 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano
dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo
anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i
componenti dellecorti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado non possono essere assegnati alla stessa
sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni
consecutivi.
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria
di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione
o dall'incarico svolti, non possono concorrere
all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal
giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto.
4-bis. Ferme restando le modalita' in-dicate nel
comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di
diverso incarico per trasferimento dei componenti delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in
servizio e' disposta, salvo giudizio di demerito, sulla
base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al
presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di
vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione,
di vice presidente e di componente presso una sede
giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a
bandire, almeno una volta l'anno e con priorita' rispetto
alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle
per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di
giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione
superiore.
4-ter. L'assegnazione degli incarichi e' disposta nel
rispetto delle seguenti modalita':
a) la vacanza nei posti di presidente, di
presidente di sezione, di vice presidente delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado e di
componente delle corti di giustizia tributaria e' portata
dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i
componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio,
a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del
termine entro il quale chi aspira all'incarico deve
presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui
alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati
relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e
comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che
hanno comunicato la pro-pria disponibilita' all'incarico e
sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere
allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una
delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il
possesso dei requisiti prescritti, nonche' la dichiarazione
di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni
dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria
disponibilita' all'incarico, senza essere in possesso dei
requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di
presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti e' adottata dal
Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del
candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi
stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parita' di
punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica.
5. Il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una
delle seguenti condizioni: a) sanzione disciplinare
irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data
di scadenza della domanda per l'incarico per il quale
concorre; b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per
cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il
termine di trenta giorni a decorrere dalla data di
deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal
singolo candidato.
5-bis. Nei casi di necessita' di servizio, il
Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su
richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia
Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle
funzioni.»
«Art. 13 (Trattamento economico dei giudici
tributari). - 1. Il Ministro delle finanze con proprio
decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il
compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti
di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti
nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al
compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo
per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri
ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto
delle funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la corte di giustizia tributaria di primo e secondo
grado di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti
dal dirigente responsabile della segreteria della
commissione, quale funzionario delegato cui sono
accreditati i fondi necessari.
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.
3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non
possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000
lordi annui.»
«Art. 24 (Attribuzioni). - 1. Il consiglio di
presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri
componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro
provvedimento riguardante i componenti delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per
l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei
servizi, sentiti i presidenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado;
e) predispone elementi per la redazione della
relazione del Ministro delle finanze di cui all'articolo
29, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata
delle commissioni;
f) stabilisce i criteri di massima per la
formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in
sezioni;
h) assicura l'aggiornamento professionale dei
giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di
formazione permanente, in sede centrale e decentrata
nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce
di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base
di un programma di formazione annuale, comunicato al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di
ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di
convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque
riguardano il funzionamento delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le corti
di giustizia tributaria di primo e secondo grado dei fondi
stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le
spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo
13, comma 1;
m-bis) dispone, in caso di necessita',
l'applicazione di componenti presso altra corte di
giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione
staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la
durata massima di un anno;
n) delibera su ogni altra materia ad esso
attribuita dalla legge.
2. Il consiglio di presidenza vigila sul
funzionamento dell'attivita' giurisdizionale delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado e puo'
disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante.
2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente
delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio
di presidenza e' istituito, con carattere di autonomia e
indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei
magistrati o giudici tributari, tra i quali e' nominato un
direttore. L'Ufficio ispettivo puo' svolgere, col supporto
della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento
delle finanze, attivita' presso le corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle
verifiche di rispettiva competenza.
2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono
esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali
presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici
tributari componenti dell'Ufficio e' corrisposto un
trattamento economico, sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13, pari alla meta' dell'ammontare piu'
elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici
tributari per l'incarico di presidente di corte di
giustizia tributaria.»
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato d.
lgs. n. 545 del 1992, abrogato a decorrere dal 1° gennaio
2023:
«Art. 40 (Ufficio del massimario). - 1. E' istituito
presso ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo
grado un ufficio del massimario, che provvede a rilevare,
classificare e ordinare in massime le decisioni della
stessa e delle corti di giustizia tributaria di primo grado
aventi sede nella sua circoscrizione.
2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede
nell'ambito del contingente di cui all'articolo 32.
3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per
alimentare la banca dati del servizio di documentazione
tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del
Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono
collegate anche per accedere ad altri sistemi di
documentazione giuridica e tributaria.»
- Si riporta il comma 39-bis dell'articolo 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2012):
«39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei
componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel
ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori
ruolo, i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, nonche' i componenti della
commissione tributaria centrale, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente comma. I componenti delle
commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. I componenti delle commissioni tributarie
nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico
secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del
punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative
procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al
concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
effettuata dai candidati in funzione delle sedi di
commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto
disposto dal comma 39. In caso di pari anzianita' di
servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i
componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel
ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico
annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito
istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.»
- Si riporta il testo dell'articolo 211, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario):
«Art. 211 (Divieto di riammissione in magistratura).
- Il magistrato che ha cessato di far parte dell'ordine
giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsiasi motivo
determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato,
non puo' essere riammesso in magistratura.
La disposizione che precede non si applica a chi,
gia' appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato
nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato
ininterrottamente servizio.
Questi puo' essere riammesso, a domanda, previa
valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il
Consiglio, acquisito il fascicolo personale del
richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il
magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo
risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e
dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi
contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n.
570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.
In nessun caso gli interessati possono essere
collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che
avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle
magistrature speciali.»
 
Allegato
(Articolo 1, comma 1, lettera t))

«TABELLA F
(Articoli 11, commi 4-bis e 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)
Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione tributaria di I grado

Giudice 0,50
Vice presidente di sezione 1
Presidente di sezione 1,50
Presidente di commissione 2
Commissione tributaria di II grado

Giudice 1
Vice presidente di sezione 1,50
Presidente di sezione 2
Presidente di commissione 2,50
Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)

Giudice 1,50
Vice presidente di sezione 2
Presidente di sezione 2,50
Presidente di commissione 3,50
Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonche' commissione tributaria centrale

Giudice 2
Vice presidente di sezione 2,50
Presidente di sezione 3
Presidente di commissione 4

E' equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l'attivita' prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25.

TABELLA F-bis
(Articolo 13-bis, comma 2)

Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021
==================================================================== | | Stipendio | | Magistratura tributaria - Qualifica |annuo lordo| +======================================================+===========+ |Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina | 81.416,65 | +------------------------------------------------------+-----------+ |Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina | 69.466,05 | +------------------------------------------------------+-----------+ |Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina | 61.880,87 | +------------------------------------------------------+-----------+ |Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina | 54.295,69 | +------------------------------------------------------+-----------+ |Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina| 39.122,06 | +------------------------------------------------------+-----------+

».
 
Art. 2

Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui
si applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia e' esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita' fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Sospensione dell'atto impugnato). - 1. Il
ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno
grave ed irreparabile, puo' chiedere alla commissione
provinciale competente la sospensione dell'esecuzione
dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso
o con atto separato notificata alle altre parti e
depositato in segreteria sempre che siano osservate le
disposizioni di cui all' art. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione
della istanza di sospensione per la prima camera di
consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno
dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che
ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni
liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di
sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con
l'udienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente,
previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto
motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino
alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di
consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza
motivata non impugnabile nella stessa udienza di
trattazione dell'istanza. Il dispositivo dell'ordinanza
deve essere immediatamente comunicato alle parti in
udienza.
5. La sospensione puo' anche essere parziale e
subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art.
69, comma 2. La prestazione della garanzia e' esclusa per i
ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale». Ai fini
della disposizione di cui al periodo precedente, i
ricorrenti con «bollino di affidabilita' fiscale» sono i
contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'art. 9-bis
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali
sia stato attribuito un punteggio di affidabilita' pari ad
almeno nove negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a
quello di proposizione del ricorso per i quali tali
punteggi siano disponibili.
5-bis.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la
trattazione della controversia deve essere fissata non
oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data
di pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la
commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o
modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1,
2 e 4.
8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si
applicano gli interessi al tasso previsto per la
sospensione amministrativa.»
 
Art. 3

Misure per la definizione del contenzioso tributario
pendente presso la Corte di cassazione

1. Presso la Corte di cassazione e' istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.
2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimita' e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l'acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.
 
Art. 4

Disposizioni in materia di processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;
b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). - 1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale»;
c) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Non e' ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo' ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale»;
d) all'articolo 15, il comma 2-octies e' sostituito dal seguente:
«2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione»;
e) all'articolo 17-bis, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;
f) all'articolo 47:
1) al comma 2, dopo la parola: «utile» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,», la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia»;
2) al comma 4, dopo le parole: «non impugnabile» sono inserite le seguenti: «nella stessa udienza di trattazione dell'istanza»;
3) il comma 5-bis e' abrogato;
g) dopo l'articolo 48-bis e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria). - 1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
2. La proposta puo' essere formulata in udienza o fuori udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle parti. Se e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti non comparse.
3. La causa puo' essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonche' i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»;
h) all'articolo 48-ter, comma 2, le parole: «all'articolo 48-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 48-bis e 48-bis.1».
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresi' in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:
a) il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 marzo 2012, n. 44, e' abrogato;
b) all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
1) al comma 12, il terzo periodo e' soppresso;
2) al comma 13, il primo periodo e' soppresso;
c) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per cento;
d) per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, e' autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.
4. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e' sostituito dai seguenti:
«4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, puo' avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalita' previste nel primo periodo del presente comma puo' essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta e' formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimodecreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilita' per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne da' comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza e' comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, puo' in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo degli artt. 7, 15, 17-bis, 47 e
48-ter del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Poteri delle corti di giustizia tributaria
di primo e secondo grado). - 1. Le corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e
nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte
le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di
informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari
ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado, quando occorre acquisire elementi
conoscitivi di particolare complessita', possono richiedere
apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione
dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo
della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza
tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non
possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980,
n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
3.
4. Non e' ammesso il giuramento. La corte di
giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini
della decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo'
ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di
cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile.
Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su
verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso,
la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto
diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
5. Le corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un
atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo
applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio,
salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede
competente.
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le
violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice
fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel
giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua
fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque
insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e
puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria
sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la
pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta
comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta
di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di
somme oggetto di accertamenti impugnati.»
«Art. 15 (Spese del giudizio). - 1. La parte
soccombente e' condannata a rimborsare le spese del
giudizio che sono liquidate con la sentenza.
2. Le spese di giudizio possono essere compensate in
tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza
reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni
che devono essere espressamente motivate.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di
procedura civile.
2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al
contributo unificato, gli onorari e i diritti del
difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre
il contributo previdenziale e l'imposta sul valore
aggiunto, se dovuti.
2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze
cautelari la commissione provvede sulle spese della
relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia
anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio,
salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di
merito.
2-quinquies. I compensi agli incaricati
dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei
parametri previsti per le singole categorie professionali.
Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma
4, si applicano i parametri previsti per i dottori
commercialisti e gli esperti contabili.
2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore
dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei
soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti
da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la
liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi
previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a
ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato
della sentenza.
2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo
17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono
maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle
maggiori spese del procedimento.
2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice
abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata
dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a
carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del
50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese
risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa
effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si
intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano
diversamente convenuto nel processo verbale di
conciliazione.»
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. Per
le controversie di valore non superiore a cinquantamila
euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e
puo' contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di
cui al periodo precedente e' determinato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le
controversie di valore indeterminabile non sono
reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2,
comma 2, primo periodo.
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi
costituenti risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza
del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro
il quale deve essere conclusa la procedura di cui al
presente articolo. Si applica la sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del
ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al
comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e'
avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della
causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei
monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di
mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome
da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.
Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al
periodo precedente si applica compatibilmente con la
propria struttura organizzativa.
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere
il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula
d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale
incertezza delle questioni controverse, al grado di
sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto
impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona
con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla
data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle
somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento
delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche
sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione
di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione
di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i
termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce
titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella
misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla
legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e
interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute
in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che
in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono
dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi
d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato
accoglimento della proposta di mediazione formulata ai
sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in
accoglimento delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo
o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la
condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.
Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale
responsabilita' amministrativa del funzionario che ha
immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la
proposta di mediazione.
10. Il presente articolo non si applica alle
controversie di cui all'articolo 47-bis.»
«Art. 47 (Sospensione dell'atto impugnato). - 1. Il
ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno
grave ed irreparabile, puo' chiedere alla commissione
provinciale competente la sospensione dell'esecuzione
dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso
o con atto separato notificata alle altre parti e
depositato in segreteria sempre che siano osservate le
disposizioni di cui all' articolo 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione
della istanza di sospensione per la prima camera di
consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno
dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che
ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni
liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di
sospensione non puo', in ogni caso, coincidere con
l'udienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente,
previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto
motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino
alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di
consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza
motivata non impugnabile nella stessa udienza di
trattazione dell'istanza. Il dispositivo dell'ordinanza
deve essere immediatamente comunicato alle parti in
udienza.
5. La sospensione puo' anche essere parziale e
subordinata alla prestazione della garanzia di cui
all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia e'
esclusa per i ricorrenti con «bollino di affidabilita'
fiscale». Ai fini della disposizione di cui al periodo
precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilita'
fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di
affidabilita' pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi
d'imposta precedenti a quello di proposi-zione del ricorso
per i quali tali punteggi siano disponibili.
5-bis. (abrogato)
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la
trattazione della controversia deve essere fissata non
oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data
di pubblicazione della sentenza di primo grado.
8. In caso di mutamento delle circostanze la
commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o
modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1,
2 e 4.
8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si
applicano gli interessi al tasso previsto per la
sospensione amministrativa.»
«Art. 48-ter (Definizione e pagamento delle somme
dovute). - 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella
misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla
legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel
corso del primo grado di giudizio e nella misura del
cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in
caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di
giudizio.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso
di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data di sottoscrizione
dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di
redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis
e 48- bis.1.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o
di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva, il competente ufficio
provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata
sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Iscrizioni nei ruoli in base ad
accertamenti non definitivi). - Le imposte, i contributi ed
i premi corrispondenti agli imponibili accertati
dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi
interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli,
dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo
degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai
maggiori imponibili accertati.
Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di
apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la
sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo
39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31
dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della
riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso,
la sospensione della riscossione e' effettuata dall'ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a
conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva
(UE) 2017/1852.
La sospensione della riscossione degli importi di cui
al primo comma opera altresi' in caso di accoglimento
dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte
dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non
ancora definitivi.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44,
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento) come modificato dalla presente
legge a decorrere dal 1° gennaio 2023:
«Art. 12 (Contenzioso in materia tributaria e
riscossione). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso;
b) il comma 7 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per
la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,
e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia
doganale approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma
7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole:
"comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:
"Art. 69-bis (Aggiornamento degli atti
catastali). - 1. Se la commissione tributaria accoglie
totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli
atti relativi alle operazioni catastali indicate
nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata
in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita
dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base
della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede
all'aggiornamento degli atti catastali.".
3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "e 9," sono inserite le
seguenti: "ad eccezione del maggior gettito derivante dal
contributo unificato nel processo tributario,";
b) le parole: ", amministrative e tributaria" sono
sostituite dalle seguenti: "e amministrativa".
3-ter. (abrogato)
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti
titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti
catastali con le modalita' stabilite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, dopo il comma 39 e' inserito il seguente:
"39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei
componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel
ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori
ruolo, i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, nonche' i componenti della
commissione tributaria centrale, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente comma. I componenti delle
commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. I componenti delle commissioni tributarie
nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico
secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del
punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative
procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al
concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
effettuata dai candidati in funzione delle sedi di
commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto
disposto dal comma 39. In caso di pari anzianita' di
servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i
componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel
ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico
annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito
istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria".
5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si
applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,
del territorio e del demanio.
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso
obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli
nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e
nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre
1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti
approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte
dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che
risulteranno averne diritto, nonche' le spese e gli
interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
relative contabilita', indicata nei decreti medesimi,
producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995
sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40
punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo
successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui
al comma 6, gli effetti derivanti dall'applicazione di
sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del
codice di procedura civile.
8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare
le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto
del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le
risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono
trasferite alla stessa Regione.
9.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della
regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto
effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto
proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del
predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private
e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in
attuazione della disposizione di cui al precedente periodo
e' esente da imposizione.
11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la
seguente:
"n-ter) delle spese sostenute dalla regione
Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per
l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della
depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle
entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di
ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa
Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel
limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse gia'
finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di
affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso
decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale
contributo dello Stato.".
11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le
somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al
contributo di cui al comma 9, nonche', previa adozione da
parte della regione Campania della deliberazione semestrale
di preventiva quantificazione degli importi delle somme
destinate alle relative finalita', alle spese di cui
all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12
novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente
articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di
entrate a destinazione vincolata.
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti
alla regolarita' della gestione del termovalorizzatore di
Acerra puo' essere mantenuto, su richiesta della regione
Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con
oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota
spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia.
11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le
parole: "cessione pro soluto" sono inserite le seguenti: "o
pro solvendo". La forma della cessione e la modalita' della
sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di
forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto
previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
11-quinquies. La disposizione di cui al comma
11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano
anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici
nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla
lettera a), le parole: "Le assegnazioni disposte con
utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle
risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei
residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di
euro, e' assegnata agli enti locali, con priorita' ai
comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente
comma. L'utilizzo" e le parole: "al periodo precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti".
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e
regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti
alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come
complessivamente rideterminate in base alle riduzioni
apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai
sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al
finanziamento degli interventi regionali in materia di
edilizia sanitaria, secondo le modalita' stabilite dalla
proposta regionale di riparto funzionale di cui la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha
preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione
di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al
rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto
ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico
locale ferroviario.
11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine
di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari
servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte
della societa' Trenitalia Spa, sono ripartite, per i
contratti di servizio ferroviario in essere al 2011,
secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nella
seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non
ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa. Al relativo
versamento si provvede con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 37, commi 12 e 13,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
come modificato dalla presente legge a decorrere dal 1°
gennaio 2023:
«Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). -
1. - 11. (omissis)
12. Ai fini del comma 11, il Ministero della
giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati, l'elenco
degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31
dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero
ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno
precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni
anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati
maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con
riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di
gestione di cui al comma 1. Per l'anno 2011 la percentuale
indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta al
cinque per cento.
13. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito
l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa,
provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis
tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo
conto della produttivita' e delle dimensioni di ciascun
ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, provvede al riparto delle somme di cui al
comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in
conformita' ai criteri di cui al primo periodo.
omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Giustizia tributaria digitale). - 1. Al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici";
2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito
dal seguente: "La comunicazione si intende perfezionata con
la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei
difensori della parte.";
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata del difensore o della parte
ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi,
ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di
posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente
mediante deposito in segreteria della Commissione
tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le
notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.";
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le
parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati
nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti
processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali
esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e
nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali,
il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente
di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero
il collegio se la questione sorge in udienza, con
provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con
modalita' diverse da quelle telematiche.";
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza
tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta'
di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita'
telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel
ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni
e le notificazioni.";
b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:
"Art. 25-bis (Potere di certificazione di
conformita'). - 1. Al fine del deposito e della notifica
con modalita' telematiche della copia informatica, anche
per immagine, di un atto processuale di parte, di un
provvedimento del giudice o di un documento formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia
conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono
l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la
conformita' della copia al predetto atto secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita'
e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli
atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai
sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti,
presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato
alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria,
equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione
di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di
segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita
dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi
precedenti equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel
fascicolo informatico.
4. La partecipazione alle udienze di cui agli
articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori,
degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei
giudici e del personale amministrativo delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado, puo'
avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e di
udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il
collegamento da remoto e' equiparato all'aula di udienza.
La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le
modalita' previste nel primo periodo del presente comma
puo' essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo
atto difensivo o in apposita istanza da depositare in
segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di
trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta
e' formulata da tutte le parti costituite nel processo,
trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza
da tenere presso la sede delle corti di giustizia
tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto
legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all'articolo
34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla
corte di giustizia tributaria di primo grado in
composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47,
comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.
546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta
salva la possibilita' per ciascuna delle parti di
richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o
nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione
congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei
giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.
Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo
precedente e ne da' comunicazione alle parti con l'avviso
di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza
si tenga a distanza e' comunque consentita a ciascun
giudice la partecipazione presso la sede della corte di
giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per
consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono
disciplinate dal decreto del direttore generale delle
finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore
generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante
per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per
l'Italia digitale, puo' in ogni momento modificare il
suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo
grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.
5. Nel compimento dell'attestazione di
conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono
ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.".
2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si interpreta nel senso che le parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita'
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti
attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da
controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio
di primo grado con modalita' analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la
prova della notificazione o della comunicazione eseguite a
mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile
fornirla con modalita' telematiche, il difensore o il
dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente
della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di
cui al periodo precedente nel compimento di tali attivita'
assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. La partecipazione alle udienze di cui agli
articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del
collegamento da remoto del contribuente, del difensore,
dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione,
nonche' dei giudici tributari e del personale
amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il
collegamento da remoto e' equiparato all'aula di udienza.
La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo
34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, puo'
essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel
primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da
depositare in segreteria e notificata alle parti costituite
prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo
31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore Generale
delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati
personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono
individuate le regole tecnico operative per consentire la
partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni
tributarie presso cui e' possibile attivarla. I giudici,
sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle
Commissioni tributarie, individuano le controversie per le
quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a comunicare
alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4)
e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in
primo e in secondo grado, con ricorso notificato a
decorrere dal 1°(gradi) luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art.
25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere
dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.».
 
Art. 5

Definizione agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione.
4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione e' stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purche', alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.
5. L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed e' effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti gia' effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.
11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.
12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
14. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 62 del citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 62 (Norme applicabili). - 1. Avverso la
sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo
grado puo' essere proposto ricorso per cassazione per i
motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, primo
comma, del codice di procedura civile.
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo
procedimento si applicano le norme dettate dal codice di
procedura civile in quanto compatibili con quelle del
presente decreto.
2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della
corte di giustizia tributaria di primo grado puo' essere
impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo
360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi
alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle
seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a
2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore
a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso
di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso
di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del
giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso
in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
entro il 16 aprile 2003 , secondo le ordinarie modalita'
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali
sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno
degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
termine di cui al comma 2, un separato versamento, se
dovuto ai sensi del presente articolo, ed e' presentata,
entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo
si scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
della domanda di definizione, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai
sensi del presente articolo sono sospese fino al 1°(gradi)
giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza
di trattazione; qualora sia stata gia' fissata la
trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono
sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo sono altresi' sospesi, sino al
1°(gradi) giugno 2004, salvo che il contribuente non
presenti istanza di trattazione, i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi
per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione,
compresi i termini per la costituzione in giudizio.
7.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'
alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31
dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite
con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali.
L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di
comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento
integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve
essere depositata nella segreteria della commissione o
nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31
dicembre 2004 ovvero 30 aprile 2006 per le liti definite
con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali.
Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione,
oltre ad essere comunicato alla segreteria della
commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari,
viene notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta
giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale
presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la
definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine
per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla
sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale all'esito della
definizione della lite trova applicazione l'articolo 27,
primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il
Presidente della Commissione o il Presidente della sezione
alla quale e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un
membro della Commissione a dichiarare cessata la materia
del contendere, mediante emissione di ordinanze di
estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza
alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze e' di
trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 391 del codice di
procedura civile:
«Art. 391 (Pronuncia sulla rinuncia). - Sulla
rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per
legge la Corte provvede con ordinanza in camera di
consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo
stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza.
Provvede il presidente, con decreto, se non e' stata ancora
fissata la data della decisione.
Il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara
l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato causa
alle spese.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se
nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione.
La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia
hanno aderito le altre parti personalmente o i loro
avvocati autorizzati con mandato speciale.».
- La legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole
del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di
procedura civile) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
aprile 2001, n. 78.
- Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015 recante modalita' di applicazione dell'articolo
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 settembre 2015, n. L 248.
 
Art. 6

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 si veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 7

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1.339.093 euro nel 2022, a 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041, a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048 e a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede, quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro per l'anno 2024, a 2.741.947 euro per l'anno 2025, a 4.503.155 euro per l'anno 2026, a 3.429.627 euro per l'anno 2027, a 7.985.486 euro per l'anno 2028, a 15.363.755 euro per l'anno 2029, a 22.862.380 euro per l'anno 2030, a 22.672.219 euro per l'anno 2031, a 22.785.206 euro per l'anno 2032, a 22.304.648 euro per l'anno 2033, a euro 22.677.410 per l'anno 2034, a 21.988.276 euro per l'anno 2035, a 24.471.503 euro per l'anno 2036, a 25.618.530 euro per l'anno 2037, a 27.898.976 euro per l'anno 2038, a 29.710.579 euro per l'anno 2039, a 32.275.733 euro per l'anno 2040, a 34.731.744 euro per l'anno 2041, a 39.352.365 euro per l'anno 2042, a 43.262.901 euro per l'anno 2043, a 45.164.710 euro per l'anno 2044, a 46.993.173 euro per l'anno 2045, a 48.215.486 euro per l'anno 2046, a 49.540.444 euro per l'anno 2047, a 50.782.454 euro per l'anno 2048, a 52.250.283 euro per l'anno 2049, a 52.003.935 euro per l'anno 2050, a 51.880.761 euro per l'anno 2051, a 51.778.116 euro per l'anno 2052 e a 51.757.587 euro a decorrere dall'anno 2053, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per la restante parte, mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro per l'anno 2027, 49.149.451 euro per l'anno 2028, 51.181.822 euro per l'anno 2029, 52.947.316 euro per l'anno 2030, 55.020.745 euro per l'anno 2031, 57.278.935 euro per l'anno 2032, 59.496.067 euro per l'anno 2033, 61.590.025 euro per l'anno 2034, 63.807.157 euro per l'anno 2035, 65.675.296 euro per l'anno 2036, 67.871.899 euro per l'anno 2037, 69.432.103 euro per l'anno 2038, 70.930.720 euro per l'anno 2039, 72.039.286 euro per l'anno 2040, 72.798.859 euro per l'anno 2041, 73.763.722 euro per l'anno 2042, 74.338.534 euro per l'anno 2043, 74.892.817 euro per l'anno 2044, 75.323.926 euro per l'anno 2045, 75.960.325 euro per l'anno 2046, 76.494.079 euro per l'anno 2047, 76.863.601 euro per l'anno 2048, 77.007.304 euro per l'anno 2049, 77.253.652 euro per l'anno 2050, 77.376.826 euro per l'anno 2051, 77.479.471 euro per l'anno 2052 e 77.500.000 euro a decorrere dall'anno 2053. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per l'anno 2023, 1.433.769 euro per l'anno 2024, 859.199 euro per l'anno 2025 e 126.021 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 7:
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il comma 607 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«607. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200
milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per
l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire,
sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle
predette amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di eta' entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di eta' nel corso dell'anno 2023;
b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatre' anni di eta' entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2024;
c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2025;
d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2026.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell'ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale e' formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.
6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro».
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 si veda nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Interpello sui nuovi investimenti). - 1. Le
imprese che intendono effettuare investimenti nel
territorio dello Stato di ammontare non inferiore a
quindici milioni di euro e che abbiano ricadute
occupazionali significative in relazione all'attivita' in
cui avviene l'investimento e durature possono presentare
all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in
merito al trattamento fiscale del loro piano di
investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che
si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove
necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di
un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche la
valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso
del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle
condizioni per la disapplicazione di disposizioni
antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti
previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai
tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate,
quest'ultima provvede ad inoltrare la richiesta
dell'investitore agli enti di competenza che rendono
autonomamente la risposta.
2. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle
entrate e' resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel
caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di
ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di
acquisizione di dette informazioni ed e' basata sul piano
di investimento e su tutti gli ulteriori elementi
informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta
dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con
la parte interessata. Ove necessario, l'Agenzia delle
entrate puo' accedere, previa intesa con il contribuente,
presso le sedi di svolgimento dell'attivita' dell'impresa,
in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta
cognizione di elementi informativi utili ai fini
istruttori. Qualora la risposta non pervenga al
contribuente entro i predetti termini, si intende che
l'Amministrazione finanziaria concordi con
l'interpretazione o il comportamento prospettato dal
richiedente.
3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai
sensi del terzo periodo del comma 2, vincola
l'Amministrazione finanziaria e resta valido finche'
restano invariate le circostanze di fatto e di diritto
sulla base delle quali e' stata resa o desunta la risposta,
con conseguente nullita' di ogni atto di qualsiasi genere,
anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato
dall'Amministrazione finanziaria in difformita' a detto
contenuto. Il contribuente che da' esecuzione alla
risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume
d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere all'istituto
dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri
requisiti previsti.
4. L'Agenzia delle entrate puo' verificare l'assenza
di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta
applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante
l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo
l'esercizio degli ordinari poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in
relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.
5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la
sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi del
presente articolo che possano avere generale interesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
modalita' applicative dell'interpello previsto dal presente
articolo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, e' individuato l'ufficio
competente al rilascio della risposta ed alla verifica
della corretta applicazione della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6.».