Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 giugno 2022
Criteri di riparto e di gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
Visto in particolare l'art. 1, commi da 846 a 854, inerenti l'individuazione di misure di intervento finalizzate a ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus (Bostrico tipografo) nelle regioni alpine, tra cui quelle colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali;
Visto in particolare l'art. 1, comma 855, concernente l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalita' di cui ai commi da 846 a 854 indirizzate a misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la nota n. 0602977 del 17 novembre 2021 con la quale e' stato istituito il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;
Visto il sistema informativo del Servizio fitosanitario nazionale denominato «Monitoraggio di ORGAnismi Nocivi in Agricoltura - MORGANA» finalizzato alla raccolta ed elaborazione dei dati di indagine e monitoraggio degli organismi nocivi delle piante regolamentati a livello europeo;
Visto il «Piano delle attivita' strategiche» per l'annualita' 2022, adottato con decreto ministeriale 4 gennaio 2022, n. 0001837 in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 0607484, che attribuisce al Centro difesa e certificazione del CREA (CREA DC), Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, l'adeguamento e l'implementazione del sistema informativo di monitoraggio degli organismi nocivi denominato «MORGANA»;
Considerato necessario utilizzare le risorse del Fondo, di cui all'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per attuare le misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus di cui ai commi da 846 a 854 del medesimo art. 1;
Considerata la necessita' espressa dalle regioni e province autonome interessate di dotarsi di un sistema informatico unico per la raccolta di dati di monitoraggio dell'insetto Ips typographus;
Considerato che i criteri di riparto identificati dal presente provvedimento sono stati condivisi in sede di tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nella seduta del 30 marzo 2022;
Ritenuto necessario definire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 855, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Ritenuto necessario, altresi', ampliare il sistema informativo del Servizio fitosanitario nazionale «MORGANA» ai fini dell'acquisizione dei dati di monitoraggio dell'organismo nocivo europeo Ips typographus, non incluso nel regolamento (UE) 2019/2072 e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 25 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione del Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto Ips typographus, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 846 a 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «Fondo»: Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto Ips typographus, istituito dall'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
 
Art. 3

Utilizzo del Fondo

1. Il Fondo e' utilizzato per la realizzazione delle misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie da Ips typographus, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida, elaborate dal tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo, che definiscono le modalita' di indagine e monitoraggio delle aree colpite e individuano le misure urgenti per il contrasto e la prevenzione della diffusione dell'organismo.
2. Le regioni e le province autonome interessate dalle misure di contrasto e prevenzione ad Ips typographus sviluppano le azioni individuate dalle linee guida secondo le modalita' definite dai commi da 847 a 854 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, declinandone l'attuazione in base alle specificita' ed esigenze territoriali.
3. Il Fondo e' altresi' utilizzato per l'ampliamento del sistema informativo «MORGANA» ai fini dell'acquisizione dei dati di monitoraggio dell'organismo nocivo Ips typographus.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle risorse utilizzate per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 3, comma 2, sono individuati nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus e nel Centro difesa e certificazione del CREA (CREA DC) ai fini dell'adeguamento e dell'implementazione del sistema informativo di monitoraggio degli organismi nocivi denominato «MORGANA».
 
Art. 5

Risorse disponibili

1. Per le attivita' di cui all'art. 3 le risorse del Fondo ammontano a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
 
Art. 6

Modalita' di riparto del Fondo

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 sono ripartite tra i soggetti beneficiari sulla base dei seguenti criteri applicati ai parametri di cui alla tabella 1:
a) un sesto delle risorse disponibili, pari a 500.000 euro, in ciascuna annualita', e' ripartito con le modalita' di seguito indicate:
(i) una quota di euro 50.000, per la sola annualita' 2022, e' destinata al Centro difesa e certificazione del CREA (CREA DC) per l'ampliamento del sistema informativo MORGANA per il monitoraggio dell'infestazione;
(ii) la restante quota, pari ad euro 450.000 per l'annualita' 2022 ed euro 500.000 per l'annualita' 2023, e' suddivisa in modo uguale tra le regioni e province autonome destinatarie;
b) un terzo delle risorse disponibili, pari ad 1 milione di euro in ciascuna annualita', e' ripartito in funzione del coefficiente di criticita' stimata derivante dall'intensita' dell'infestazione rilevata nelle aree forestali delle regioni e province autonome coinvolte, colpite dagli attacchi dell'organismo nocivo e riscontrate nel 2021;
c) un terzo delle risorse disponibili, pari ad 1 milione di euro in ciascuna annualita', e' ripartito in funzione della percentuale di superficie interessata dagli schianti di materiale legnoso, con intensita' pari o superiore al 70%, verificatisi a causa della tempesta Vaia del 2018;
d) un sesto delle risorse disponibili, pari a 500.000,00 euro in ciascuna annualita', e' ripartito in funzione della percentuale di superficie territoriale delle formazioni boscate di abete rosso, in quanto potenzialmente suscettibili di nuovi attacchi da parte di Ips typographus.

Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

2. In base ai criteri di cui al comma 1, applicati ai parametri di cui alla tabella 1, le risorse finanziarie sono ripartite tra i beneficiari, nelle annualita' 2022 e 2023, secondo quanto riportato nella tabella 2.

Tabella 2

Parte di provvedimento in formato grafico

3. I criteri di riparto di cui ai precedenti commi potranno essere rivisti per l'anno 2023, su proposta del tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo e previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli del parametro «Criticita' Bostrico», in base all'evidenza dei monitoraggi che verranno condotti nel corso del 2022.
 
Art. 7

Gestione dei trasferimenti

1. I trasferimenti delle risorse ripartite in applicazione dell'art. 6, saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 7422, piano gestionale 01, denominato «Fondo per la tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia del Ips typographus», iscritto sullo stato di previsione di questo Ministero.
 
Art. 8

Utilizzo delle risorse e verifica delle attivita'

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5, sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 3.
2. Il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo predispone una relazione al Comitato fitosanitario nazionale, inerente le attivita' realizzate e i risultati raggiunti, entro il 31 marzo 2024.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 958