Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 luglio 2022
Determinazione della tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di TLC, per l'anno 2022.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di opting out);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010, n. 156;
Visto l'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178 al fine di dare attuazione all'art. 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2019, n. 16, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a), del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;
Visto l'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che ha sancito di apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni per ricomprendere le numerazioni non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 196/2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, che ha sostituito e abrogato il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visti gli esiti della consultazione pubblica dei principali operatori di mercato, svoltasi dal 5 aprile 2022 al 6 maggio 2022 e pubblicati sul sito istituzionale;
Considerati i dati previsionali forniti dagli operatori durante la consultazione pubblica di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 in merito alle verifiche al registro;
Ritenuto che tali dati previsionali non siano completamente rappresentativi dell'intero settore e che solo a seguito dell'avvio del registro pubblico delle opposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 sara' possibile valutare il reale impatto della nuova disciplina sulla quantita' di verifiche sottoposte al sistema;
Considerato che alla luce della profonda riforma del settore attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 si ipotizza che rispetto all'impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti coinvolti e le verifiche richieste al servizio dovrebbero considerevolmente aumentare;
Ritenuto che in prima applicazione e' possibile ipotizzare un aumento del volume complessivo di verifiche sottoposte al registro pubblico delle opposizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 pari a dieci volte quello riscontrato nel 2021;
Ritenuto opportuno prevedere meccanismi di intervento tempestivo sulle tariffe in caso di scostamento tra la quantita' complessiva ipotizzata di verifiche sottoposte al registro pubblico delle opposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 e i dati reali;
Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 e' previsto che venga determinato quanto necessario alle campagne informative di cui all'art. 11 del medesimo decreto e che per detta finalita' sono state individuate ulteriori risorse nell'ambito di quelle a tal fine disponibili di cui al fondo previsto all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 senza impatti sulle tariffe di accesso al registro.
Visto l'art. 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, che ha stabilito l'individuazione da parte del Ministro dello sviluppo economico di criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalita' previste dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;

Decreta:

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.
2. La tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori e' indicata nella tabella seguente.
===================================================================== | Quantita' di verifiche | Tariffa (IVA esclusa) | +=================================+=================================+ | 1 | euro 0,00087 | +---------------------------------+---------------------------------+

3. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalita' prepagata e secondo quanto previsto in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del registro, una quantita' di verifiche, per multipli di 50.000, al costo di cui alla tabella del comma 2. Ogni operatore invia al gestore del registro le verifiche acquistate al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea e dei diritti sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
4. Le verifiche, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una quantita' complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla quantita' acquistata.
5. Le tariffe di cui alla tabella del comma 2 hanno validita' fino al 31 dicembre 2022.
 
Art. 2

1. L'acquisto di una quantita' di verifiche ha validita' fino all'esaurimento delle verifiche.
2. In caso di cessazione della validita' dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza di verifiche acquistate non ancora sottoposte al registro non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.
3. Le verifiche acquistate secondo le tariffe fissate dai precedenti decreti ministeriali possono essere utilizzate per la verifica del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sia tramite l'impiego del telefono sia mediante posta cartacea e dei diritti sanciti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5.
4. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuove verifiche, senza alcun effetto sulle quantita' acquistate in precedenza.
 
Art. 3

1. La tariffa di cui all'art. 1, comma 2, e' basata sull'ipotesi di una quantita' annuale di verifiche sottoposte al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori pari a circa dieci volte quelle effettuate nel 2021.
2. Il gestore del registro segnala alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico eventuali scostamenti significativi delle verifiche sottoposte su base mensile rispetto al valore annuo di cui al comma 1.
3. A seguito della segnalazione di cui al comma 2 del gestore del registro, il Ministero dello sviluppo economico puo' definire con proprio provvedimento direttoriale il nuovo costo per la singola verifica all'interno dell'intervallo definito nella seguente tabella, applicando la corrispondente variazione al costo per la singola verifica.

=========================================================
| Quantita' di | Tariffa massima |  Tariffa minima |
| verifiche | (IVA esclusa) | (IVA esclusa) |
+===================+=================+=================+
| 1 | euro 0,00173 | euro 0,00022 |
+-------------------+-----------------+-----------------+

4. In caso di aggiornamento del costo della singola verifica ai sensi del comma 3 puo' variare anche la quantita' di verifiche acquistabili previste all'art. 1, comma 3.
 
Art. 4

1. Il presente decreto e' efficace a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 931