Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2022
Approvazione dello statuto della Fondazione «Biotecnopolo di Siena».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro Piani di ripresa e resilienza;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160/21 del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (sessione n. 3808 del 13 luglio 2021);
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera e), del citato decreto-legge n. 59 del 2021 che, per quanto concerne i programmi e gli interventi afferenti al settore salute, ha previsto uno stanziamento pari a 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento «Ecosistema innovativo della salute» a cui sono destinati complessivamente 437,4 milioni di euro;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 7, del menzionato decreto-legge n. 59 del 2021 e la scheda progetto «Ecosistema innovativo della salute», a titolarita' Ministero della salute, prevista nell'allegato 1 del predetto decreto, tra le cui macro-azioni di intervento figura la realizzazione di un polo anti-pandemia;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 aprile 2022, recante la ripartizione degli interventi e i sub-interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per i quali il Ministero della salute e' individuato quale «Amministrazione proponente»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 945 della menzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale prevede, al fine di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, l'istituzione della Fondazione «Biotecnopolo di Siena» «che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attivita' di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresi' le funzioni di hub antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello onehealth (...)»;
Visto l'art. 1, comma 947, della menzionata legge n. 234 del 2021 il quale prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalita' e il modello organizzativo e individua le attivita' strumentali ed accessorie alle predette finalita' (...)»;
Considerato quanto disposto all'art. 1, comma 949, della legge n. 234 del 2021, il quale prevede che «le iniziative [...] possono altresi' essere finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento "Ecosistemi innovativi della salute", nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento "Ecosistemi innovativi della salute", restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto»;
Sulla proposta del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' approvato l'allegato statuto della Fondazione «Biotecnopolo di Siena», che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2113
 
Allegato

STATUTO
FONDAZIONE BIOTECNOPOLO DI SIENA

Art. 1.
Costituzione - denominazione - durata - sede

1. La Fondazione «Biotecnopolo di Siena» (di seguito denominata «Fondazione»), costituita ai sensi dell'art. 1, commi da 945 a 950, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha personalita' giuridica di diritto privato, risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione ed e' soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed e' dotata di autonomia statutaria e gestionale e ha durata illimitata. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicita'.
3. La Fondazione ha sede legale e operativa in Siena e puo' istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

 
Art. 2.
Scopo e ambito di attivita'

1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie.
2. La Fondazione svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attivita' di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi ai fini del contrasto alle pandemie.
3. La Fondazione svolge altresi' le funzioni di hub antipandemico attraverso una propria e dedicata articolazione denominata «Centro nazionale anti pandemico-CNAP» di cui all'art. 3 avvalendosi anche di centri spoke di primo e secondo livello, nonche' delle reti di sequenziamento dei patogeni per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello onehealth.
4. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute secondo un approccio onehealth, nonche' le ulteriori attivita' progettuali connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in tali ambiti.
5. La Fondazione promuove altresi' il coordinamento e l'integrazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio europeo con decisione 22 giugno 2021 ai sensi del regolamento (UE) n. 241/2021, nonche' del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del contrasto alle pandemie e, in particolare, delle misure rientranti nelle materie di competenza dei Ministeri indicati nell'art. 5, e che siano coerenti e/o collegate con gli scopi della Fondazione.
6. La Fondazione, nell'ottica del piu' efficace perseguimento delle finalita' statutarie, opera in raccordo con le istituzioni dei territori, tra cui quelle regionali e locali e gli uffici territoriali dello Stato, il sistema delle universita' e delle altre istituzioni della formazione superiore e degli enti di ricerca, pubblici e privati, con le istituzioni del Servizio sanitario nazionale, gli IRCCS, l'ISS, l'INAIL, gli IZS nonche' con il sistema della rappresentanza di imprese e professioni, con particolare riferimento al quadro dell'ecosistema senese delle scienze della vita.
7. Con riferimento alle attivita' e ai programmi di cui ai precedenti commi, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice della proprieta' industriale, la Fondazione ne valorizza i risultati perseguendo il piu' efficace riconoscimento a se' medesima, a soggetti da essa controllati (quali, a titolo d'esempio, le imprese di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera i)), nonche' a collaboratori terzi (quali, ad esempio, aziende, universita', istituti di ricerca) dei diritti di proprieta' intellettuale a condizioni che garantiscano l'accesso a prodotti e servizi nella maniera piu' ampia ed economicamente sostenibile per il SSN. La Fondazione avra' cura che, in caso di trasferimento o concessione a qualsiasi titolo dei predetti diritti di proprieta' intellettuale a soggetti terzi, siano adottate condizioni contrattuali che garantiscano un'equa determinazione dei prezzi di cessione dei beni e servizi al SSN.
8. La Fondazione, attraverso il CNAP, ha cura di perseguire una proficua collaborazione con l'Autorita' per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (DG HERA della Commissione europea), e piu' in generale con altre istituzioni competenti in ambito internazionale per la gestione di emergenze sanitarie, anche in vista di trasferimenti di tecnologia che consentano un virtuoso sostegno cooperativo alla tutela della salute umana in Europa e nel mondo.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Fondazione instaura inoltre rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

 
Art. 3.
Centro nazionale anti pandemico

1. Il «Centro nazionale anti pandemico» (CNAP) svolge le funzioni di hub antipandemico nell'ambito delle iniziative dell'intervento «Ecosistema innovativo della salute» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge n. 59 del 2021. In particolare, svolge attivita' di preparedness nazionale, avvalendosi anche di centri ad uopo identificati di alta specializzazione nell'ambito della ricerca e delle reti cliniche ed epidemiologiche nazionali e internazionali, anche per il sequenziamento dei patogeni, allo scopo di:
a) indagare, mappare e ridurre il rischio di malattie infettive emergenti, anche attraverso la sorveglianza di serbatoi non umani ed ambientali (onehealth);
b) mitigare, prevenire e individuare potenziali focolai;
c) monitorare, in presenza di emergenze epidemiche, il grado e l'impatto che la crisi sanitaria determina nei diversi settori anche non sanitari;
d) mantenere e incentivare attivita' di ricerca multidisciplinare e interdisciplinare verso particolari patogeni con potenziale epidemico e pandemico;
e) favorire la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, con particolare focus su:
nuovi vaccini e anticorpi monoclonali contro malattie infettive emergenti e il loro sviluppo clinico fino alla dimostrazione della loro sicurezza e iniziale efficacia;
lotta contro l'antibiotico-resistenza (AMR);
f) sviluppare e produrre lotti pilota ad uso emergenziale;
g) garantire il collegamento con gli organismi governativi deputati alla sicurezza nazionale ed estera.
2. La Fondazione, attraverso il CNAP, gestisce le risorse ad essa assegnate ai sensi del terzo periodo dell'art. 1, comma 949, della legge n. 234 del 2021, adottando una contabilita' separata relativamente all'utilizzo di tali risorse e predisponendo annualmente uno specifico bilancio sezionale all'interno del bilancio della Fondazione.
3. La Fondazione attraverso il CNAP e' chiamata ad individuare la strategia di intervento per affrontare le future epidemie attraverso le seguenti macro aree di intervento, almeno nelle fasi di prima applicazione:
a) ricerca, sviluppo, sperimentazione, produzione pilota e piccola produzione dei vaccini a mRNA;
b) ricerca, sviluppo, sperimentazione, produzione pilota e piccola produzione di vaccini contro patogeni batterici resistenti agli antibiotici (AMR) basati sulla vaccinologia inversa (reverse vaccinology);
c) sviluppo di tecnologie a supporto dell'evoluzione di vaccini e anticorpi monoclonali e quanto altro utile e necessario a contrasto delle pandemie;
d) altre iniziative utili a perseguire le finalita' di cui sopra.
4. Il CNAP, oltre alle azioni di cui ai precedenti punti, si propone di promuovere specifiche iniziative sulla base del contesto epidemiologico contingente anche attraverso la creazione di piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di vaccini e anticorpi monoclonali.
5. Il CNAP si avvale di laboratori di ricerca, di impianti di sviluppo e produzione pilota, di un gruppo di affari regolatori e clinici, di un comitato etico dedicato nonche' di una rete per lo svolgimento di trial clinici in coordinamento con l'Agenzia italiana del farmaco. Il CNAP deve essere in grado di produrre le dosi necessarie per i trial clinici e per un primo uso e intervento in emergenza. L'impianto pilota ha capacita' per lo sviluppo, «scale up», produzione, infialamento e rilascio per uso clinico di vaccini e farmaci. Il CNAP, avvalendosi di una rete di collaborazioni strutturalmente organizzata, disegna, implementa e coordina gli studi clinici. Il gruppo di affari regolatori e clinici si occupa di generare e sottoporre alle agenzie regolatorie i documenti necessari per ottenere l'autorizzazione ai trial clinici e di monitorare e gestirne lo svolgimento.
6. Il CNAP si dota di proprie competenze di alta qualificazione nei seguenti campi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: virologia, batteriologia, biologia molecolare, RNA, biologia strutturale, materiali avanzati per il delivery dei vaccini e dei monoclonali, «data science» capace di utilizzare intelligenza artificiale e machine learning per analizzare strutture molecolari di antigeni e RNA, genomi e imaging. Alcune delle competenze possono essere acquisite da centri di eccellenza all'uopo identificati.
7. Il CNAP svolge altresi' funzioni di applicazione, implementazione e monitoraggio delle misure di biosafety e biosecurity, al fine di garantire la protezione del personale e dell'ambiente dal rischio derivante dall'uso di materiale biologico e di ridurre il rischio di fuga accidentale o trafugamento intenzionale di patogeni e tossine a fini malevoli/bioterroristici. Questa funzione viene espletata unitamente alle autorita' nazionali di sicurezza.
8. Il CNAP assicura, anche con apposito atto convenzionale, il coordinamento con le attivita' dei Centri nazionali di cui all'investimento 1.4 della Missione 4 componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza per le seguenti tematiche «Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA» e «Simulazione, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni».

 
Art. 4.
Attivita' strumentali accessorie e connesse

1. Per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, la Fondazione puo' compiere ogni atto e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o sui quali vanti ogni altro titolo di possesso. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione puo':
a) compiere qualsiasi tipo di investimento e operazione di supporto finanziario compatibili con le vigenti norme, come ad esempio sottoscrivere obbligazioni, titoli di debito, strumenti finanziari partecipativi e qualsiasi altro strumento di capitale o ibrido, e relative opzioni di acquisto o conversione, in societa' aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio;
b) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici ed Istituti universitari, sia in Italia che all'estero, per lo svolgimento delle proprie attivita';
c) acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili, nonche' richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
d) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprieta' o diritto di superficie, di immobili, e la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
e) svolgere tutte le attivita' necessarie al fine di raccogliere Fondi e donazioni, in denaro o in natura;
f) acquisire ulteriori risorse finanziarie, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni e qualsiasi altro mezzo, da impiegare per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali;
g) promuovere la collaborazione con enti e istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici e privati, imprese che operano nel campo delle scienze della vita;
h) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
i) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di societa', start up, anche benefit, cooperative e reti, nonche' partecipare a societa' ovvero altre organizzazioni a partecipazione pubblica o privata aventi uno scopo sinergico al proprio anche per il raggiungimento di obiettivi comuni;
j) assumere direttamente o indirettamente, anche in qualita' di fondatore, partecipazioni in societa' ed imprese, nonche' in associazioni e altre fondazioni che abbiano un oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio;
k) promuovere e organizzare attivita' di formazione riconducibili alle attivita' e finalita' della Fondazione;
l) promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attivita' e finalita' della Fondazione;
m) promuovere iniziative a sostegno della valorizzazione dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale della proprieta' intellettuale e allo scopo di finanziare le proprie attivita';
n) compiere qualsiasi ulteriore attivita' necessaria e opportuna al perseguimento delle proprie finalita', purche' in via non prevalente, e con esclusione in ogni caso della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito e di qualsiasi altra attivita' soggetta a riserva di legge.

 
Art. 5.
Membri fondatori e vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge n. 234 del 2021, sono membri fondatori della Fondazione: il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico.
2. La Fondazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge n. 234 del 2021, con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attivita' svolta che la Fondazione trasmette ai Ministeri vigilanti. Possono, inoltre, essere richieste alla Fondazione relazioni ulteriori da parte dei membri fondatori.
3. La pianificazione, la gestione e il monitoraggio degli interventi nell'ambito delle funzioni di hub antipandemico svolte dalla Fondazione sono soggetti alla esclusiva vigilanza del Ministero della salute, al quale la Fondazione relaziona con cadenza almeno semestrale in ordine agli obiettivi raggiunti e alle risorse impiegate e da programmare o da impiegare.
4. Con riferimento alle funzioni di hub antipandemico, il Ministro della salute, in qualita' di titolare del Dicastero autorita' di salute pubblica, definisce attraverso un atto di indirizzo, oggetto di aggiornamento annuale, le priorita' di intervento della Fondazione, nel rispetto degli obiettivi individuati nella scheda progetto «Ecosistema innovativo della salute», allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 59 del 2021. Il Ministro della salute, in tale ambito, puo' in ogni momento richiedere agli altri Ministeri fondatori di concordare le modifiche al presente statuto necessarie al raggiungimento da parte della Fondazione degli obiettivi relativi alla funzione di CNAP, ove il mutato contesto di riferimento ne richieda l'adozione.
5. I Ministeri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.
6. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministeri vigilanti, gli atti adottati in relazione ad attivita' finanziarie complesse, con specifico riferimento all'acquisizione di partecipazioni finanziarie e di quote di Fondi di investimento nei settori coerenti con gli obiettivi della Fondazione gli atti previsti al precedente art. 4, comma 1, lettere a), c), d), h), i) e j).
7. In caso di grave inosservanza della legge o dello statuto, ovvero in caso di ingovernabilita' della Fondazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, si procede alla revoca dei componenti del Consiglio e alla ricomposizione del Consiglio.
8. La Fondazione e' assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
9. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

 
Art. 6.
Nuovi fondatori

1. Possono ottenere la qualifica di nuovi fondatori gli enti pubblici e privati, le societa', i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che in virtu' delle loro caratteristiche soggettive o strategiche, partecipano alla Fondazione e ne condividono le finalita' contribuendo alla vita della medesima mediante contributi economico-finanziari e patrimoniali non inferiori alla quota di euro 400.000 in ragione d'anno. Al fine di ottenere la suddetta qualifica il contributo economico di cui sopra deve essere versato per almeno tre anni consecutivi anche in unica soluzione anticipata. Per il mantenimento della qualifica e' necessario il regolare versamento annuale della quota minima prevista.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalita' della Fondazione, e' sospesa la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del nuovo fondatore. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere entro tre mesi dalla data della diffida da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione e' dichiarata dal Consiglio. Dalla cessazione della partecipazione non consegue, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1463 del codice civile, il diritto di restituzione dei contributi versati.
3. I soggetti nuovi fondatori collaborano con la Fondazione sulla base di un atto convenzionale.
4. La Fondazione Toscana Life Sciences puo' assumere la qualifica di nuovo fondatore, previa stipula, entro sessanta giorni dall'adozione del presente statuto, di apposita convenzione, di durata non inferiore a cinque anni, tacitamente rinnovabile. Con la predetta convenzione, Toscana Life Sciences, si impegna al rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo mettendo a disposizione, in luogo del versamento del contributo di cui al comma 1, le proprie competenze maturate nel settore di attivita' della Fondazione e alla stipula di uno o piu' contratti di comodato d'uso gratuito, di durata non inferiore a quella prevista nella convenzione, tacitamente rinnovabile, per la messa a disposizione delle infrastrutture fisiche e tecnologiche comunque nella sua disponibilita' nonche' degli immobili da destinare a sede legale ed amministrativa della Fondazione.
5. L'atto convenzionale:
a) individua e valorizza il contributo che la Fondazione Toscana Life Sciences apportera' alla Fondazione, con particolare riferimento alle funzioni svolte dalla stessa quale hub antipandemico;
b) specifica gli obblighi reciproci tra le parti definendo, altresi', l'assegnazione, la ripartizione e lo sfruttamento dei diritti di proprieta' intellettuale correlati alle attivita' espletate dalla Fondazione e gli obblighi di manutenzione degli immobili e delle infrastrutture concessi in comodato d'uso gratuito;
c) individua ogni altra attivita' affidata alla Fondazione Toscana Life Sciences nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 del presente articolo.

 
Art. 7.
Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di partecipanti, gli enti pubblici e privati, le societa', i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalita' della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante contributi economici-finanziari e patrimoniali non inferiori alla quota di euro 100.000 in ragione d'anno (di seguito anche solo partecipanti). Il contributo deve essere versato annualmente.
2. I partecipanti possono proporre alla Fondazione di destinare il proprio contributo economico a specifiche attivita' della Fondazione stessa.
3. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalita' della Fondazione, e' sospesa dal Consiglio la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del partecipante. Qualora il partecipante non provveda ad adempiere ai propri impegni entro sessanta giorni dalla data della diffida ad adempiere da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione e' dichiarata dal Consiglio. Dalla cessazione della partecipazione non consegue, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1463 del codice civile, il diritto di restituzione dei contributi versati.

 
Art. 8.
Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di sostenitori gli enti pubblici e privati, le societa', i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalita' della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante contributi economici. Con apposito regolamento del Consiglio sono stabilite le modalita' e le soglie minime di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di sostenitore e le relative cause di esclusione.
2. I sostenitori possono proporre alla Fondazione di destinare il proprio contributo economico a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attivita' della Fondazione.

 
Art. 9.
Collaborazioni e partecipazioni
di enti pubblici e privati

1. La partecipazione e/o la collaborazione dei soggetti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e' oggetto di specifico atto convenzionale, soggetto all'approvazione del Consiglio.
2. L'atto convenzionale contiene l'indicazione:
a) dell'oggetto della collaborazione e/o partecipazione;
b) degli interessi comuni e degli obiettivi da perseguire e dei sistemi di monitoraggio degli stessi;
c) della durata;
d) degli impegni assunti dalle parti;
e) dell'apporto patrimoniale e/o economico-finanziario dei soggetti di cui agli articoli 6, 7 e 8;
f) delle modalita' di pubblicazione dei risultati.

 
Art. 10.
Patrimonio - Fondo di dotazione.
Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione e' composto:
a) dalle risorse previste dall'art. 1, comma 949, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
b) dalle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, stanziate sul bilancio di previsione del Ministero della salute per l'intervento «Ecosistema innovativo della salute» nel limite complessivo di 340 milioni di euro fino al 2026;
c) apporti dei Ministeri fondatori e dei membri nuovi fondatori;
d) contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati anche non profit, ad incremento del patrimonio della Fondazione, secondo le modalita' stabilite da apposite convenzioni;
e) contributi dei partecipanti e dei sostenitori;
f) avanzi di gestione imputati al patrimonio;
g) beni mobili e immobili che pervengano a titolo di eredita', legato o donazione o di qualsiasi altro titolo e che siano destinati al suo patrimonio, compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del presente statuto;
h) elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
i) proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprieta' intellettuale; contributi di ricerca rinvenienti da bandi indetti da soggetti nazionali, europei ed internazionali.
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo sono vincolate all'attuazione delle funzioni di hub antipandemico svolte dalla Fondazione per il tramite del CNAP. Le risorse sono erogate nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella scheda progetto «Ecosistema innovativo della salute» del Ministero della salute afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
3. Il patrimonio della Fondazione e' articolato in un Fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie, e in un Fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.
4. Il Fondo di dotazione e' costituito:
a) da una quota delle risorse di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo destinate al Fondo di dotazione all'atto dell'erogazione, ovvero con deliberazione assunta dal Consiglio;
b) dalle contribuzioni pubbliche e private, ove con decisione del Consiglio ne sia deliberata la destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;
c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da una delibera del Consiglio ad incremento del Fondo di dotazione;
d) elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione;
e) dagli avanzi di gestione non imputati ad incremento del Fondo di gestione.

 
Art. 11.
Organi

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio;
b) il Presidente;
c) il Comitato tecnico-scientifico;
d) il collegio dei revisori;
e) il direttore scientifico.
2. Con delibera del Consiglio possono essere istituiti degli organismi con funzione consultiva tenendo conto delle attivita' e finalita' della Fondazione, al fine di assicurarne la piena efficace operativita' e senza maggiori oneri per la Fondazione.

 
Art. 12.
Consiglio

1. Il Consiglio e' costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, di cui:
quattro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali:
a) uno nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) uno nominato su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
c) uno nominato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca;
d) uno nominato su proposta del Ministro della salute;
uno nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i nuovi fondatori.
Sino all'assunzione della qualifica di nuovi fondatori da parte dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, il Consiglio e' validamente costituito nella sua composizione a quattro componenti, nominati secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo punto del presente comma.
2. Il Consiglio rimane in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina. La cessazione dei membri del Consiglio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio medesimo e' stato ricostituito. Ciascun componente del Consiglio puo' essere confermato una sola volta.
3. I componenti del Consiglio devono possedere requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche' di specifica professionalita' nel campo della ricerca scientifica e tecnologica delle biotecnologie, della salute pubblica e nel campo economico-giuridico.
4. Non possono essere nominati componenti del Consiglio e, ove nominati, decadono automaticamente dal proprio incarico, coloro rispetto ai quali sia stata dichiarata l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione, il fallimento, l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi. Non possono essere nominati tutti i soggetti che non rispettino le previsioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente del Consiglio, si procede alla sua sostituzione, secondo la procedura di nomina prevista dal presente articolo, entro trenta giorni dall'efficacia o dall'accertamento dei suddetti eventi.
6. I componenti del Consiglio che, senza giustificazione, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
7. Ai componenti del Consiglio, nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo, e' riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'universita' e della ricerca nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di determinazione dei compensi per gli organi delle amministrazioni pubbliche. I componenti del Consiglio non possono far parte di altri organi o strutture operative della Fondazione.
8. Il direttore scientifico partecipa alle sedute del Consiglio esprimendo parere consultivo sui provvedimenti da adottare sulle materie di competenza del CNAP e informando i consiglieri sulle attivita' compiute e le iniziative adottate.

 
Art 13.
Attribuzioni del Consiglio

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e' affidata al Consiglio.
2. In particolare, il Consiglio:
a) adotta il regolamento di ammissione alla Fondazione dei membri nuovi fondatori, dei partecipanti e dei sostenitori;
b) nomina il Presidente secondo le modalita' di cui all'art. 15;
c) nomina il vicepresidente della Fondazione, che sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
d) nomina, ai sensi del successivo art. 18, il direttore scientifico;
e) nomina l'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001;
f) sovrintende all'attivita' della Fondazione, nonche' al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne (internal audit; compliance; risk management);
g) delibera, sentito il direttore scientifico, la partecipazione a progetti, Fondi, investimenti e altre attivita' tipiche dell'attivita' della Fondazione;
h) approva gli atti convenzionali previsti dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 9 e l'eventuale risoluzione degli stessi in caso di grave violazione di legge ovvero inadempimento;
i) approva annualmente, su proposta del direttore scientifico, il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;
j) approva, su proposta del direttore scientifico, e trasmette, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente statuto, entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulle attivita' svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entita' e articolazione del patrimonio, nonche' sull'utilizzo della dotazione;
k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
l) delibera la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di gestione;
m) delibera eventuali modifiche allo statuto, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti;
n) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione;
o) delibera, sentito il direttore scientifico, la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, societa' e in generale enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
p) delibera, sentito il direttore scientifico, sulla partecipazione e/o collaborazione di enti pubblici e privati nella Fondazione ai sensi dell'art. 9;
q) approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, nonche' il regolamento di contabilita' della Fondazione;
r) approva il regolamento disciplinante i requisiti minimi e le procedure per acquisire lo status di sostenitore della Fondazione ai sensi dell'art. 8;
s) approva i regolamenti interni di gestione della Fondazione, compreso il regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilita', verificando periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi e la compatibilita' delle cariche dei componenti degli organi con altre attivita' ed incarichi;
t) approva, su proposta del direttore scientifico, il documento contenente il fabbisogno, le modalita' di reclutamento e di gestione del personale della Fondazione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita';
u) delibera sull'organizzazione della Fondazione ai sensi dell'art. 11;
v) approva le spese straordinarie;
w) puo' delegare alcune funzioni al Presidente, nonche' ai suoi componenti specifiche funzioni.
3. Il Consiglio, su proposta del Comitato tecnico-scientifico:
a) gestisce il processo di valutazione scientifica delle attivita' sostenute dalla Fondazione;
b) approva ogni quattro anni il documento di indirizzo strategico e/o operativo;
c) fatto salvo quanto previsto alla lettera d), approva il Piano programmatico dell'attivita' scientifica pluriennale comprensivo di un'apposita sezione dedicata all'impatto previsto sul sistema della ricerca scientifica, verificando che lo stesso piano includa specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca e indicatori necessari per la valutazione dello stato di avanzamento delle attivita';
d) per le funzioni di hub antipandemico svolte tramite il CNAP verifica la coerenza del Piano programmatico dell'attivita' scientifica pluriennale approvato dal Comitato tecnico-scientifico con gli obiettivi del documento di indirizzo strategico di cui alla lettera b), verificando che lo stesso piano includa specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca e indicatori necessari per la valutazione dello stato di avanzamento delle attivita'.

 
Art. 14.
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione ovvero mediante il ricorso a modalita' telematiche, in questo caso dovendo ricorrere le seguenti condizioni, delle quali dare atto nel verbale delle riunioni:
il Presidente della riunione possa accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' visionare, ricevere o trasmettere documenti;
nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui e' attivo il collegamento.
Al verificarsi di tali condizioni, si considera luogo della seduta quello in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.
2. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale eletto dai consiglieri in fase di insediamento del Consiglio, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. In ogni caso, le sedute del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti, con la presenza di almeno tre componenti. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.
4. Delle sedute del Consiglio e' redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario del Consiglio individuato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

 
Art. 15.
Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio a maggioranza dei suoi componenti, e' individuato tra i componenti del Consiglio medesimo, nell'ambito di quelli nominati su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'universita' e della ricerca.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede il Consiglio, cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione e promuove l'attivita' formativa e di divulgazione sull'impatto economico e sociale della ricerca scientifica svolta dalla Fondazione.
3. La carica di Presidente e' incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la carica di Parlamentare.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la carica di Presidente della Fondazione e' altresi' incompatibile con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato e con lo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo pieno alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
5. Al Presidente e' riconosciuto un compenso determinato con il decreto interministeriale di cui all'art. 12, comma 7.

 
Art. 16.
Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto da dieci componenti nominati dal Consiglio, di cui quattro su proposta del Ministro della salute e quattro su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, uno tra i quali indicato dal rettore dall'Universita' degli studi di Siena, e due nominati su proposta del Ministero dello sviluppo economico. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono scelti tra personalita', nazionali e internazionali, con comprovate esperienze in ambito tecnico-scientifico nell'ambito di operativita' della Fondazione. Il direttore scientifico di cui all'art. 18 e' componente di diritto del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di hub antipandemico di cui all'art. 3, comma 1, del presente statuto, nonche' per le relative deliberazioni, il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 del presente articolo e' integrato dai seguenti membri di diritto, o loro delegati: il direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' e il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, il direttore generale della ricerca del Ministero dell'universita' e della ricerca, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco nonche' il Presidente dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Il Comitato tecnico-scientifico esercita funzioni consultive e di proposta rispetto alle iniziative della Fondazione, cura il costante aggiornamento del Piano delle attivita' scientifiche, quale sezione del Piano programmatico pluriennale in relazione allo sviluppo delle conoscenze, esprime pareri su coordinamento e funzionamento delle strutture scientifiche e sull'esecuzione dei programmi tecnico-scientifici.
4. Il Comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente statuto, approva il Piano programmatico pluriennale dell'attivita' del CNAP, che include azioni finalizzate all'attuazione delle funzioni di cui all'art. 3 del presente statuto, e i collegati piani di spesa; svolge inoltre attivita' periodica di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti nelle varie aree di competenza e operativita' del CNAP, in relazione agli stanziamenti spesi e agli obiettivi raggiunti. L'aggiornamento del Piano delle attivita' scientifiche comporta il contestuale aggiornamento del Piano programmatico pluriennale.
5. Il Comitato si riunisce con cadenza mensile/bimestrale e redige un rapporto semestrale per il Consiglio, al fine di potere relazionare ai sensi dell'art. 5 del presente statuto al Ministero della salute relativamente:
alle attivita' scientifiche della Fondazione;
alle attivita' di supporto alla preparedness e di supporto ai ministeri vigilanti;
alle attivita' previste dalla scheda progetto «Ecosistema innovativo della salute», del Ministero della salute afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;
alle attivita' connesse alla partecipazione alle reti europee ed internazionali;
all'andamento economico-finanziario e alle previsioni annuali e pluriennali;
alla situazione e alle prospettive inerenti agli investimenti ed al personale.
6. Il Comitato esprime il parere in merito al bilancio sezionale dedicato all'attivita' di hub antipandemico svolte dalla Fondazione tramite il CNAP.
7. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno specificatamente documentate.

 
Art. 17.
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' composto da tre componenti effettivi, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno, con funzioni di Presidente su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e due su proposta dei restanti Ministeri vigilanti. Con la medesima modalita' sono nominati tre componenti supplenti.
2. Il collegio dei revisori esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. I componenti del collegio dei revisori restano in carica quattro esercizi e scadono alla data del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica e possono essere confermati una sola volta. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito.
3. Il collegio dei revisori esprime il parere sui documenti programmatici previsionali nonche' i bilanci d'esercizio della Fondazione, comprensivi del bilancio sezionale relativamente all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, stanziate per l'intervento «Ecosistema innovativo della salute». Tali documenti devono essere trasmessi almeno trenta giorni prima della data della riunione del Consiglio fissata per l'approvazione.
4. Il parere di cui al precedente comma e' inviato al Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi.
5. Il collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio.
6. Il collegio dei revisori informa immediatamente il Consiglio e gli altri organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarita' di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attivita' della Fondazione.
7. Ai componenti del collegio dei revisori nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo, e' riconosciuto un compenso determinato con il decreto di cui al comma 1.

 
Art. 18.
Direttore scientifico

1. Il direttore scientifico, nominato dal Consiglio su proposta del Ministro della salute, e' scelto tra scienziati di reputazione internazionale, con prestigioso curriculum scientifico e con comprovata capacita' gestionale di strutture di ricerca complesse a livello nazionale e internazionale.
2. Il direttore scientifico dura in carica un quadriennio e il mandato e' rinnovabile una sola volta.
3. Nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio ai sensi dell'art. 13, al direttore scientifico sono affidati i poteri di gestione della Fondazione. Il direttore scientifico, per l'espletamento delle attivita' di carattere gestionale, si avvale anche del supporto di strutture tecnico-amministrative.
4. La direzione del CNAP e' attribuita al direttore scientifico che e' responsabile dell'attuazione del Piano programmatico pluriennale dell'attivita' del CNAP approvato dal Comitato tecnico-scientifico, emanando tutti i provvedimenti a tal fine necessari non espressamente attribuiti agli altri organi della Fondazione ed e' responsabile del conseguimento dei risultati dell'attivita' svolta dal CNAP.
5. Al direttore scientifico e' riconosciuto un compenso determinato con il decreto interministeriale di cui all'art. 12, comma 7.

 
Art. 19.
Esercizio finanziario - bilancio - utili
e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva i documenti programmatici previsionali (budget e sue variazioni) per l'esercizio successivo corredati della relazione del collegio dei revisori. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di esercizio corredato della relazione del collegio dei revisori. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di societa' di capitali. Al bilancio di esercizio e' allegata una relazione sulla gestione.
3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, e deve riportare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonche' il risultato economico di esercizio.
4. Il bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio, deve essere trasmesso alle amministrazioni vigilanti. Il bilancio di esercizio e' unico e comprende il bilancio sezionale di cui all'art. 3, comma 2 riferito all'impiego delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), n. 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, autorizzate per l'intervento «Ecosistema innovativo della salute».
5. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonche' di Fondi o riserve. Al termine di ciascun esercizio, gli avanzi delle risorse di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 10 del presente statuto restano vincolate all'attuazione delle funzioni di CNAP svolte dalla Fondazione anche negli esercizi successivi.

 
Art. 20.
Modifiche statutarie

1. Il Consiglio puo' deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le modifiche del presente statuto, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente statuto in ordine allo specifico potere di proposta del Ministro della salute con riguardo alle modifiche statutarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi delle funzioni di CNAP della Fondazione.

 
Art. 21.
Estinzione

1. L'estinzione della Fondazione e' regolata dalle norme del codice civile. In caso di estinzione, il patrimonio residuo e' devoluto ai Ministeri fondatori.

 
Art. 22.
Trasformazione

1. E' esclusa la possibilita' della trasformazione della Fondazione in una societa' di capitali.

 
Art. 23.
Norme finali e clausole di rinvio

1. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e di devoluzione della stessa, e alle eventuali modificazioni del presente statuto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni e le altre norme di legge vigenti in materia.