Gazzetta n. 198 del 25 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 agosto 2022
Abilitazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.


IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
Visto il decreto in data 20 marzo 1998 di riconoscimento al Centro studi «Il Gabbiano», in Milano, dell'idoneita' ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;
Visto il decreto in data 9 ottobre 2001 di autorizzazione all'istituto «Scuola di psicoterapia interattiva-cognitiva (gia' Centro studi il Gabbiano)» di Milano a trasferire a Padova la sede dei corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
Visto il decreto in data 18 luglio 2008 di autorizzazione, all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva», a cambiare denominazione e a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Padova;
Visto il decreto in data 21 settembre 2017 di autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Padova;
Vista l'istanza, e le successive integrazioni, con cui il predetto Istituto ha chiesto ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, via degli Anemoni n. 6, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 26 maggio 2022;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 174 del 2 agosto 2022;

Decreta:

Art. 1

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia interattivo-cognitiva» e' autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, via degli Anemoni n. 6, un corso di specializzazione in psicoterapia, con numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2022

Il segretario generale: Melina