Gazzetta n. 196 del 23 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 27 luglio 2022
Modalita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE»;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, che fa salva la disciplina previgente di cui all'art. 133 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-septies, comma 8, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, le cui modalita' di utilizzo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» e, in particolare, l'art. 25, comma 1, che ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, l'art. 23, comma 2, lettera b), che ha ulteriormente incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 26, che, al comma 1, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 luglio 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo. I maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1;
Visto, altresi', il comma 4, lettera b), del citato art. 26, ai sensi del quale, in caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1 del medesimo art. 26, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari ovvero in relazione ai quali siano nominati commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai relativi oneri si provvede «..a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalita' previste di cui all'art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021»;
Visto, inoltre, il comma 5, lettera b), del medesimo art. 26, che ha incrementato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui al citato art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE"» e, in particolare, gli articoli 61 e 90, ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate dal suddetto art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Considerato che, per l'anno 2022, la dotazione complessiva del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, destinata alle finalita' di cui all'art. 26, comma 4, lett. b) del citato decreto-legge n. 50 del 2022 risulta pari ad euro 770 milioni e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 ottobre 2021, n. 258, che disciplina le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al citato art. 1-septies, comma 8, per il primo semestre dell'anno 2021;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 5 aprile 2022, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100, che disciplina le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al medesimo art. 1-septies, comma 8, per il secondo semestre dell'anno 2021;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli articoli 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 e 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, all'adozione di un decreto recante la disciplina delle modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi per le finalita' di cui al medesimo art. 26, comma 4, lettera b), con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse;
Ritenuto, al fine di assicurare parita' di accesso al fondo alle categorie della piccola, media e grande impresa, come definite dagli articoli 61 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie, analogamente a quanto stabilito con i precedenti decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 371 del 2021 e n. 84 del 2022, una quota parte pressoche' equivalente del suddetto Fondo pari ad euro 260.000.000,00 per la categoria «piccola impresa», ad euro 255.000.000,00 per la categoria «media impresa» e ad euro 255.000.000,00 per la categoria «grande impresa»;

Decreta:

Art. 1

1. In relazione agli interventi di cui all'art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le modalita' di accesso al Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di seguito «Fondo», sono disciplinate dal presente decreto con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.
2. Il Fondo di cui al comma 1, avente una dotazione complessiva pari ad euro 770.000.000,00 per l'anno 2022, e' cosi' ripartito:
a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
3. Ciascuna impresa appaltatrice degli interventi di cui al comma 1 concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal comma 2 esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.
4. Nel caso di interventi di cui al comma 1 aggiudicati a raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 2 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato.
5. Nel caso di interventi di cui al comma 1 aggiudicati ad operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonche' di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi internazionali o bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 2 viene effettuata sulla base della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'art. 49 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 
Art. 2

1. L'accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, e' consentito ai soggetti individuati al comma 4, lettera b), dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del comma 1 del citato art. 26, delle seguenti risorse:
a) risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti;
b) eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
2. Per l'accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, a partire dal 1° agosto 2022 ed entro il termine del 31 agosto 2022, i soggetti di cui al comma 1 inviano apposita richiesta utilizzando la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e ivi compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalita' indicate nella medesima piattaforma.
3. Il modulo di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni, fornite ed attestate dai soggetti di cui al comma 1 sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) dati principali del contratto d'appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d'urgenza;
b) data di presentazione dell'offerta, fermo restando quanto previsto al comma 1;
c) categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice, individuata secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 3;
d) attestazione, firmata dal direttore dei lavori e vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui all'art. 1, comma 1;
e) copia dello stato di avanzamento dei lavori;
f) prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
g) entita' delle risorse finanziarie di cui al comma 1 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata la richiesta di accesso al Fondo;
h) l'entita' del contributo richiesto;
i) gli estremi per l'effettuazione del versamento a favore della stazione appaltante del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
 
Art. 3

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, sulla base dei dati e delle informazioni fornite con le modalita' di cui all'art. 2, assegna le risorse a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, con riguardo alle richieste di accesso al Fondo ammissibili, in ragione dell'importo complessivo degli stati di avanzamento lavori cui si riferiscono le suddette richieste, ripartiti per piccola, media e grande impresa.
2. Nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo e tenuto conto della dotazione assegnata a ciascuna categoria di imprese, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo presentate secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, e nelle more dello svolgimento della relativa attivita' istruttoria, puo' riconoscere a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Qualora all'esito dell'attivita' istruttoria di cui al primo periodo la richiesta di accesso al Fondo sia rigettata in tutto o in parte, la medesima direzione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo.
 
Art. 4

1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 2, superi la quota del Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.
2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo degli stati di avanzamento lavori cui si riferiscono le suddette richieste riferiti alla medesima categoria d'impresa.
3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singolo intervento.
4. Nell'ambito della ripartizione del Fondo, purche' l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilita' complessiva del Fondo pari ad euro 770.000.000,00 per l'anno 2022, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media e grande, ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in base agli importi ammessi, secondo il principio di proporzionalita' di cui ai commi 1 e 2.
 
Art. 5

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, comma 4, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assegnano il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.
 
Art. 6

1. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere comunica ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, l'assegnazione delle risorse agli stessi attribuite secondo le modalita' di cui al presente decreto al fine della corresponsione a ciascuna impresa appaltatrice.
2. L'assegnazione delle risorse ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, e' pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
3. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere procede all'effettuazione dei controlli relativi alle richieste formulate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, secondo le modalita' previste dal capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 7

1. Le eventuali risorse del Fondo che, all'esito dei procedimenti di cui ai decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, e 5 aprile 2022, n. 84, eccedono l'importo complessivamente assegnato per le finalita' di cui all'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per incrementare la dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, e sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalita' previste dal presente decreto.
2. In caso di ulteriore incremento delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, per effetto di provvedimenti legislativi, le stesse sono ripartite e assegnate, in mancanza di una diversa previsione di legge, secondo le proporzioni e le modalita' previste dal presente decreto.
3. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, all'esito del procedimento di cui al presente decreto, possono essere utilizzate per incrementare la dotazione del Fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per l'anno 2023.
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2347