Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 13 luglio 2022
Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici;
Visto l'art. 23, comma 7, del predetto Codice dei contratti pubblici, il quale prevede, ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa da specificare nel progetto definitivo nonche' per la realizzazione del relativo cronoprogramma, l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quando previsto al comma 16 del medesimo articolo;
Visto l'art. 23, comma 16, del predetto Codice dei contratti pubblici il quale stabilisce che per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Visto l'art. 29, comma 12 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, che, al comma 12, prevede «Al fine di assicurare l'omogeneita' della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonche' previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari»;
Acquisito il parere favorevole dell'Istituto nazionale di statistica in data 28 aprile 2022, n. 0985778/22;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Comitato speciale - n. 33/22 del 26 aprile 2022, con il quale sono state formulate proposte di modifica ed integrazione, recepite nelle linee guida allegate al presente decreto;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 luglio 2022 - rep. atti n. 133/CSR del 6 luglio 2022;

Decreta:

Articolo unico

Approvazione, ai sensi dell'art. 29, comma 12 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all'art. 23, commi 7 e 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 12, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2022, n. 25, sono approvate le linee guida per la determinazione dei prezzari regionali, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto, unitamente all'allegato A che ne costituisce parte integrante, e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

Roma, 13 luglio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2208
 
Allegato A

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE
DEI PREZZARI REGIONALI
27 giugno 2022
1. Premessa.

I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell'art. 23, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti), il quale prevede che gli stessi siano predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (MIMS). Il presente documento contiene le Linee guida per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di assicurarne «l'omogeneita' della formazione e dell'aggiornamento», come previsto dall'art. 29, comma 12 del decreto-legge n. 4/2022.
Per la redazione delle linee guida il MIMS ha inteso valorizzare le buone pratiche gia' presenti sui diversi territori regionali e cogliere l'opportunita' di utilizzare l'esperienza e la professionalita' dei diversi soggetti coinvolti, in primo luogo dell'ISTAT quale soggetto competente in materia di osservazione e rilevazione di fenomeni economici. Le linee guida definiscono il prezzario non come mero «listino dei prezzi», ma come strumento posto a supporto dell'intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualita' delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruita' del costo delle opere, tenendo conto delle specificita' dei sistemi produttivi delle singole regioni (1) .
Per garantire la massima trasparenza e la funzione pubblica di supporto i prezzari sono messi a disposizione a titolo gratuito sui siti istituzionali - sito della regione o provincia autonoma competente e MIMS tramite il Servizio contratti pubblici (SCP) - insieme, ove possibile, alla descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare. Premesso che la corretta definizione della composizione del costo di un'opera rientra tra i compiti del progettista, la decisione di rendere evidente anche il sistema della formazione di tale costo nasce dalla necessita' di dare massima trasparenza all'intera metodologia utilizzata per giungere al prezzo pubblicato e dalla volonta' di adottare criteri e procedure omogenee in ogni fase di elaborazione del prezzario. Sempre in ottica di garantire maggiore trasparenza, un migliore accesso alle informazioni dei cittadini e la realizzazione di nuovi servizi e prodotti, i prezzari regionali sono resi disponibili in formato open data.
Al fine di assicurare l'omogeneita' della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari, le Linee guida contengono indicazioni relative:
1) alla strutturazione e all'articolazione dei prezzari, prevedendo anche l'utilizzo di definizioni comuni per garantire, nel rispetto delle specificita' territoriali e merceologiche, una maggiore fruibilita' e possibilita' di confronto dei prezzari regionali;
2) alla costruzione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito nazionale, che permetta il confronto e la fruibilita' dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento;
3) alla metodologia di rilevazione, con riferimenti ai soggetti presso quali rilevare le informazioni e alle modalita' di rilevazione;
4) alle tempistiche e alle modalita' per l'aggiornamento dei prezzari in attuazione delle presenti linee guida e per la progressiva pubblicazione dell'analisi;
5) ad aspetti organizzativi concernenti il coordinamento tra le regioni e le province autonome e il MIMS al fine di definire istruzioni di dettaglio per l'omogeneizzazione dei prezzari e della messa a sistema delle competenze comuni.
Istruzioni di dettaglio, in attuazione delle linee guida contenute in questo documento, relative ai punti (1), (2), (3) e (4) indicati sopra, sono demandati al tavolo di coordinamento (cfr. sezione 6.1), composto da rappresentanti delle regioni, nell'ambito della rete dei prezzari regionali, e del MIMS. Nelle more di tale processo, i prezzari vigenti mantengono la loro efficacia e validita' e l'aggiornamento straordinario previsto dall'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 puo' essere effettuato con la metodologia e le procedure previgenti.
Il resto del documento e' cosi' organizzato: la sezione 2 descrive una struttura-tipo dei contenuti del prezzario; la sezione 3 contiene la metodologia per la rilevazione dei prezzi; la sezione 4 definisce l'ambito di applicazione e i termini per la validita' dei prezzari; la sezione 5 descrive in modo analitico la metodologia per la definizione del costo di un'opera da realizzare; la sezione 6 prevede modalita' di collaborazione tra regioni, Ministero e attori della filiera delle costruzioni che porti ad un maggior coordinamento in materia di prezzari.
2. Struttura e contenuti del prezzario.

Il prezzario di riferimento e' codificato in termini di lavorazioni e risorse.
Con il termine «lavorazioni» si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un'opera che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale.
Le lavorazioni sono classificate secondo «livelli successivi» e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in:
tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere;
capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivita';
voce: classificazione subordinata al capitolo;
articolo: classificazione subordinata alla voce.
Con il termine «risorsa» si intende un elemento di costo che costituisce un fattore produttivo in un lavoro, una fornitura o un servizio. Le risorse, a loro volta, possono essere articolate in:
famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto e attrezzature, in ragione delle opere e delle attivita' e, in particolare:
risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita' fisica o intellettuale dell'uomo (nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera);
attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti, ecc. (nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti);
prodotto: risultato di un'attivita' produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attivita' produttiva delle costruzioni;
capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attivita';
voce: classificazione subordinata al capitolo;
articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento.
Al fine di applicare correttamente quanto contenuto nei prezzari rivestono particolare importanza le norme generali dove si indicano sia le norme di misurazione delle lavorazioni sia le indicazioni sulle spese generali e i criteri di analisi da applicare, sia su eventuali maggiorazioni da applicare in specifiche condizioni che potrebbero scaturire da esigenze di particolari territori.
A titolo esemplificativo si riporta un possibile schema di organizzazione del prezzario:
+----------------+--------------------------------------------------+ |Famiglia |RU - Risorse umane | |risorse: |AT - Attrezzature | | |PR - Prodotti | +----------------+--------------------------------------------------+ | |01 - Nuove costruzioni edili02 - Ristrutturazioni | | |edili | |Tipologia opere:|03 - Restauri | | |04 - Nuove costruzioni stradali | | |05 - Opere marittime | | |... | +----------------+--------------------------------------------------+

Ai fini della realizzazione del sistema informativo di cui al punto (2) delle premesse, i codici di transcodifica che metteranno in relazione i contenuti dei prezzari regionali, saranno costruiti mediante un codice alfanumerico, con funzioni identificative e di ordinamento, articolato su piu' livelli e contenente un «prefisso», che indichi la regione o la provincia autonoma di appartenenza (come riportato nella tavola sottostante) e un numero di due cifre che indica l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (22=2022; 23=2023; 24=2024; ecc.). Il prefisso deve anche prevedere la possibilita' di identificare il prezzario e il suo eventuale aggiornamento intervenuto in corso d'anno (cfr. sezione 6.1).
===================================================================== | Territorio di | | Territorio di | | | riferimento: | Sigla | riferimento: | Sigla | +=========================+=========+======================+========+ |Abruzzo |ABR |Piemonte |PIE | +-------------------------+---------+----------------------+--------+ |Basilicata |BAS |Puglia |PUG | +-------------------------+---------+----------------------+--------+ |Calabria |CAL |Sardegna |SAR | +-------------------------+---------+----------------------+--------+ |Campania |CAM |Sicilia |SIC | +-------------------------+---------+----------------------+--------+ |Emilia-Romagna |EMR |Toscana |TOS | +-------------------------+---------+----------------------+--------+ |Friuli-Venezia Giulia |FVG |Umbria |UMB | +-------------------------+---------+----------------------+--------+ |Lazio |LAZ |Valle D'Aosta |VDA | +-------------------------+---------+----------------------+--------+ |Liguria |LIG |Veneto |VEN | +-------------------------+---------+----------------------+--------+ |Lombardia |LOM |Provincia di Trento |TRE | +-------------------------+---------+----------------------+--------+ |Marche |MAR |Provincia di Bolzano |BOL | +-------------------------+---------+----------------------+--------+ |Molise |MOL | | | +-------------------------+---------+----------------------+--------+

Nei prezzari e' opportuno che, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi siano redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM).
La codifica potra' prevedere l'inserimento di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l'utilizzo e il trasferimento, in modo automatico, sia delle voci di prezzo che dei metadati associati a ciascuna lavorazione nei processi di gestione digitale della progettazione.
La definizione e la costruzione del metodo e del sistema informativo di transcodifica nonche' le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM) e' demandata al tavolo di coordinamento (cfr. sezione 6.1).
3. I prezzi delle risorse e la metodologia di rilevazione.

Nell'ambito delle risorse rientrano, come descritto nella sezione 2, le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Di seguito si riportano le procedure e i riferimenti per l'attribuzione del prezzo di tali risorse che, fatta eccezione per le risorse umane, derivano da una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nella sezione 3.2.
3.1. Le risorse.
I costi delle risorse umane sono definite attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, e' possibile riferirsi allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle.
Si fa presente che tale costo si riferisce a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.
Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente «nolo», viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nella sezione 3.2. Si distingue in «nolo a freddo» e «nolo a caldo» in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:
nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti etc.), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico (inteso come il soggetto contraente con la stazione appaltante).
I costi dei prodotti, determinati seguendo le metodologie riportate nella sezione 3.2, riguardano la fornitura di prodotti anche da costruzione conformi a quanto richiesto dalla normativa tecnica vigente. Nel prezzo di riferimento dei prodotti si intendono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura franco cantiere ed e' quindi comprensivo di tutti gli oneri incluso il costo di trasporto.
3.2. La rilevazione dei costi dei prodotti e delle attrezzature.
La rilevazione dei costi e' l'attivita' attraverso la quale si acquisiscono le informazioni e i dati relativi ai costi dei singoli prodotti, e delle attrezzature. Tali dati vengono successivamente elaborati al fine di ottenere un valore rappresentativo del prezzo finale che si ottiene aggiungendo alla somma di tutti i costi il valore delle spese generali e degli utili d'impresa. In relazione alle specifiche tecniche dei prodotti e delle attrezzature, oggetto di rilevazione e inserimento nel prezzario, si evidenzia la necessita' che le stesse rispettino i requisiti e le limitazioni previste in merito dalle vigenti norme, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 68 del Codice dei contratti.
La metodologia di rilevazione da utilizzare e', ove possibile, quella «diretta», che prevede l'acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione va effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989, cosi' da garantire la circolazione anonima dei dati tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzario. Nell'ambito delle procedure di rilevazione dei costi, in presenza di dati personali, si richiama il rispetto delle norme di tutela inerenti da ultimo disciplinato a livello europeo dal regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), anche assicurando il rispetto dei principi di necessita', pertinenza e non eccedenza, al fine di limitare il trattamento a quei dati personali effettivamente indispensabili rispetto agli obiettivi perseguiti.
L'attivita' di rilevazione deve consentire l'acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un'attrezzatura. L'oggetto della rilevazione contiene:
una descrizione puntuale del prodotto o dell'attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un'eventuale conversione in unita' di misura diverse;
il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l'articolo relativo al prodotto o all'attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;
evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all'attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;
idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM).
Per quanto concerne gli informatori selezionati nell'attivita' di rilevazione e' necessario rispettare alcuni requisiti come i seguenti:
la rilevazione deve essere diretta a operatori economici selezionati (informatori) facenti parte della filiera del settore delle costruzioni, dalla produzione alla filiera della rivendita/magazzino;
gli informatori, distinti in base agli ambiti di operativita' merceologica-territoriale e al diverso ruolo nella filiera degli appalti, devono essere preferibilmente collocati e operativi sul territorio regionale;
per ogni prodotto o attrezzatura per cui si effettua la rilevazione si deve disporre, ove il mercato lo consenta, di un numero congruo e rappresentativo di operatori.
In aggiunta a quanto sopra richiamato ogni regione o provincia autonoma potra' attivare ulteriori azioni di controllo della qualita' del dato fornito dagli informatori.
In merito alla procedura da seguire per la rilevazione dei costi, di seguito si indica una serie di fasi atte a costituire un'articolazione strutturata di passaggi finalizzati all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie:
1) selezione degli informatori, individuati secondo i requisiti sopra elencati;
2) trasmissione della richiesta dei dati e delle informazioni da fornire, nel rispetto del segreto statistico, del DGPR e del codice dell'amministrazione digitale;
3) trattamento e verifica dei dati e delle informazioni acquisiti;
4) rendicontazione dell'attivita'.
Con riferimento al periodo della rilevazione - nel rispetto della previsione di un aggiornamento puntuale del prezzario entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla sua validita' e tenuto conto delle procedure di approvazione previste dalla norma nazionale e dai singoli ordinamenti regionali - a esclusione delle specifiche situazioni sotto richiamate - l'attivita' di acquisizione dei costi dovrebbe svolgersi il piu' possibile a ridosso della parte finale dell'anno e concludersi entro il 31 ottobre, al fine di disporre di informazioni quanto piu' aggiornate possibile. Sono fatte salve le tempistiche e le modalita' conseguenti ad un eventuale aggiornamento intervenuto in corso d'anno, secondo quanto previsto nella sezione 6.1, ad esito del monitoraggio svolto dalle regioni e dalle province autonome.
Al fine di favorire il monitoraggio dei costi di uno specifico elenco di prodotti piu' rilevanti e di maggior impiego, la Commissione infrastrutture, mobilita' e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome si avvale di ITACA.
Il monitoraggio di questi prodotti piu' rilevanti ha un duplice obiettivo. Da un lato, quello di garantire un maggiore scambio informativo tra le regioni, anche al fine di ridurre eventuali difformita' nella modalita' di rilevazione e nei prezzi pubblicati. Dall'altro lato, quello di permettere un monitoraggio infra-annuale (e quindi piu' tempestivo) dell'evoluzione dei costi dei materiali, in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei costi dei prodotti e delle attrezzature.
A tali fine e' prevista la pubblicazione di una tabella contenente tante righe quanti sono i prodotti e le attrezzature per le quali e' svolta l'attivita' di monitoraggio e avente, invece, come colonne:
la descrizione del prodotto o dell'attrezzatura;
l'unita' di misura;
il costo rilevato da ogni regione e provincia autonoma, al netto delle spese generali (variabili dal 13% al 17%), dell'utile di impresa (10%) e dell'IVA;
eventuali note.
Tale tabella permetterebbe di analizzare sia valori medi sia la dispersione a livello territoriale per i prodotti considerati. La disponibilita' di tale tabella per piu' periodi permetterebbe, inoltre, di evidenziare le variazioni percentuali di ogni singola voce rispetto al periodo precedente.
3.3. La determinazione dei prezzi di riferimento.
Successivamente alla fase di controllo dei dati e delle informazioni acquisite, si procede alla determinazione del prezzo di riferimento, che sara' soggetto ad approvazione, ai fini della sua pubblicazione nel Prezzario. Il prezzo di riferimento viene calcolato, a partire dai dati dalle informazioni acquisite, attraverso metodologie analitiche ripercorribili. E' preferibile utilizzare la media semplice come prezzo di riferimento; qualora i dati raccolti siano caratterizzati da una elevata dispersione e/o dalla presenza di valori anomali possono essere utilizzati indicatori sintetici alternativi, quali l'utilizzo della mediana, della media pesata (per la dimensione dell'informatore) e/o l'eliminazione dei dati anomali.
Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A.
4. Ambito oggettivo di applicazione e validita'.

Ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Codice dei contratti i prezzari, elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del MIMS, secondo quanto previsto al comma 16, devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un'opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma, e la corrispondente articolazione territoriale del MIMS avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l'espressione del parere, di rappresentanti del provveditorato interregionale territorialmente competente nell'ambito dei lavori svolti dagli organi/tavoli tecnici/commissioni all'uopo costituiti dalle regioni o province autonome.
I prezzari cessano di avere validita' al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
1) nel caso di un progetto definitivo da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, si potra' utilizzare il prezzario vigente nell'anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa. Successivamente al 30 giugno si dovra' procedere alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezzario vigente;
2) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si dovra' utilizzare l'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente e qualora siano necessari «ulteriori prezzi», i medesimi potranno essere dedotti dal prezzario vigente nell'anno precedente.
Per «approvazione intervenuta entro tale data» occorre intendere la data di adozione dell'atto di approvazione del progetto posto a base di gara, oppure la data della determina a contrarre.
E' opportuno procedere all'aggiornamento degli importi del progetto qualora la pubblicazione del bando di gara o l'invio della lettera d'invito avvenga con significativo ritardo rispetto alla data in cui e' avvenuta l'approvazione del progetto e in un contesto in cui i prezzi siano variati in misura marcata e tale da inficiare le procedure d'appalto, al fine di garantire l'adeguatezza dei prezzi nel momento in cui e' espletata la procedura di affidamento e la successiva esecuzione dell'opera. Linee di indirizzo in tale direzione potranno essere forniti dal tavolo di coordinamento (cfr. sezione 6.1).
I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente agli interventi cosi' come dettagliatamente descritti e attengono a cantieri con normale difficolta' di esecuzione. Pertanto, se non diversamente indicato, essi non comprendono anche gli importi relativi a eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi dovranno essere determinati e computati separatamente.
Ferma restando, ove ammessa e autorizzata, la pubblicazione in forme diverse del prezzario, la versione ufficiale e' esclusivamente quella pubblicata nel BUR, sul sito della regione e della provincia autonoma competente e del MIMS tramite SCP (Servizio contratti pubblici).
5. La determinazione del prezzo a base di gara.

Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare e' calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari.
Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione e' ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica (la cosiddetta «analisi») delle attivita' da fare, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nella sezione 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficolta' di esecuzione.
La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell'opera da realizzare e' resa pubblica e consultabile, seguendo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento (cfr. sezione 6.1).
5.1. La determinazione analitica del prezzo della singola lavorazione.
Nel dettaglio, l'analisi del prezzo e' un procedimento attraverso il quale e' possibile ottenere il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera stessa, secondo la schematizzazione sotto riportata:
1) costo primo diretto o costo tecnico (CT ) cosi' ripartito:
(a) costo per unita' di tempo del lavoro (RU);
(b) costo per unita' di misura di prodotti da costruzione (PR);
(c) costo per unita' di tempo delle attrezzature (AT);
2) costo indiretto costituito da:
(d) spese generali (definite tra il 13% e il 17%) (SG);
3) costo figurativo (U):
(e) utili d'impresa pari al 10% (U).
Il prezzo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:
applicando alle quantita' di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni voce, i rispettivi costi elementari;
aggiungendo la percentuale per spese generali;
aggiungendo una percentuale del 10% per l'utile dell'esecutore.
In definitiva il prezzo della lavorazione si ottiene, in generale, considerando la seguente espressione:
Po = CT + SG + U dove:
CT = (a) + (b) + (c);
SG = (0,13 ÷ 017) × CT ;
U = 0,10 × (CT + SG);
In definitiva il prezzo della lavorazione e' dato dalla seguente relazione:
Po = (1,243 ÷ 1,287) × CT
E' necessario che all'interno dei prezzari per ogni prezzo determinato sia indicata o consultabile la relativa analisi, ove disponibile, attraverso un processo di pubblicazione graduale, secondo le previsioni di cui al paragrafo 1.
Ove necessario, durante le fasi di gestione e aggiornamento dei prezzari, si procedera' alla verifica quali-quantitativa delle risorse impiegate, al fine di adeguare e mantenere aggiornate le analisi alle tecnologie e alle normative piu' attuali. Nelle analisi e' possibile, inoltre, evidenziare l'incidenza percentuale delle risorse, con particolare riferimento alle risorse umane, e l'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza. L'incidenza di una risorsa viene calcolata come il rapporto tra il costo complessivo della medesima risorsa (risorsa umana, prodotti o attrezzature) e il costo di riferimento della lavorazione.
Tutti i prezzi pubblicati sono al netto dell'I.V.A.
5.2. Le spese generali.
Ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici), per «spese generali comprese nel prezzo dei lavori» e percio' a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera (cfr. parere Ministero delle infrastrutture n. 3292 del 3 agosto 2011);
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, di cui e' indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 86, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e ai fini dell'art. 97, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016;
n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
Per comporre le nuove analisi dovranno essere utilizzate, per quanto possibile, le risorse elementari previste nel prezzario. Resta comunque nella facolta' del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, nel rispetto dei principi summenzionati, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contemplasse una lavorazione prevista in progetto.
5.3. Oneri aziendali della sicurezza soggetti a ribasso.
Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera. In particolare, gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attivita' di impresa, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 successive modificazioni ed integrazioni, in quanto rappresentativi di un obbligo ex lege di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, sono compresi nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV, punto 4, decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali oneri, come previsto all'art. 32, comma 4, del succitato decreto del Presidente della Repubblica, essendo gia' compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, risultano una quota parte delle spese generali stesse.
Si evidenzia la necessita' di una stretta collaborazione fra il progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione al fine di provvedere ad individuare nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) quei costi della sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, come illustrato al paragrafo 5, cosi' come indicati al punto 4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e da non assoggettare a ribasso.
5.4. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Con il termine di «costi della sicurezza» deve intendersi il costo della sicurezza indicato nei sottoelencati documenti di progetto:
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) (cfr. art. 100 e punto 4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni);
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto (cfr. punto 4.1.2 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).
Gli articoli contenuti nella tipologia «Sicurezza» (decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni), se inseriti nei documenti progettuali sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese. Nell'ambito del processo di adeguamento del Prezzario regionale alle presenti linee guida, i relativi importi comprenderanno unicamente la quota relativa alle spese generali (dal 13% al 17%). La quota di utile di impresa (10%) e' sempre esclusa in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.
Si sottolinea che i contenuti di tale tipologia, per quanto indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza cosiddetta «contrattuale», non possono essere ovviamente esaustivi di tutte le potenziali previsioni progettuali e/o prescrizioni operative in materia, essendo alcune di esse, qualora previste nel documento progettuale specifico della sicurezza, direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre tipologie/famiglie del prezzario. In tal caso qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste sia necessario utilizzare ulteriori articoli presenti in tipologie diverse dalla «sicurezza», si dovra' procedere ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10%, per omogeneita' con quanto operato con i prezzi della tipologia «sicurezza». I costi cosi' stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantita' eseguite.
Analogamente, l'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella tipologia «sicurezza» per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza, dovra' preventivamente prevedere l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile (coefficiente di moltiplicazione pari a 1,10) e i valori cosi' stimati dovranno essere sottoposti a ribasso d'asta.
6. Organizzazione e attivita' di coordinamento.

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, da loro presidiato e regolamentato secondo principi di semplificazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialita' a cui deve ispirarsi la pubblica amministrazione per l'approvazione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati diversi e fra loro potenzialmente confliggenti.
6.1. Il tavolo di coordinamento tra regioni e MIMS
E' costituito presso il MIMS un tavolo di coordinamento composto da 5 rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell'ambito delle attivita' della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e di 5 rappresentanti del MIMS, con le seguenti funzioni:
a) ricognizione dello stato dei prezzari regionali al fine di programmare l'attuazione progressiva delle presenti linee guida;
b) definizione aggiornata dei prodotti piu' rilevanti e delle relative unita' di misura sui quali condividere l'attivita' di monitoraggio;
c) condivisione dei risultati dell'attivita' di monitoraggio sui costi dei prodotti piu' rilevanti, a seguito di specifica rilevazione su base regionale;
d) definizione di criteri e modalita' per la eventuale revisione anticipata dei prezzari - a fronte di variazioni eccezionali di alcuni materiali piu' rilevanti - e per la pubblicazione delle analisi;
e) condivisione, con riferimento alla strutturazione e all'articolazione del prezzario di cui al paragrafo 1, di contenuti e risorse al fine di omogeneizzare e uniformare un significativo set di voci comuni;
f) definizione e realizzazione del metodo e del sistema informativo di transcodifica, classificazione e cooperazione applicativa, che permetta la confrontabilita' dei prezzari, nonche' le indicazioni sul progressivo adeguamento dei prezzari a una interazione diretta con i metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM);
g) condivisione della metodologia di rilevazione, con riferimento sia alle modalita' con cui viene individuata la platea dei soggetti presso quali rilevare le informazioni sia alle modalita' stesse di rilevazione;
Il tavolo di coordinamento e' costituito entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida e operera' con modalita' condivise tra le parti nel rispetto di un piano di attivita' che tenga conto di tempi congrui rispetto alle priorita' individuate.
6.2. Tavolo tecnico di consultazione.
E' costituito presso il MIMS un tavolo tecnico di consultazione composto da due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di coordinatore, quattro rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui un rappresentante ITACA, un rappresentante di ANCI, un rappresentante dei Provveditorati, un rappresentante delle Autorita' di sistema portuale, un rappresentante dell'ENAC, un rappresentante dell'ISTAT, un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di RFI, un rappresentante di ANAS un rappresentante della rete delle professioni tecniche, un rappresentante delle categorie sindacali e cinque rappresentanti degli operatori economici.
Il tavolo tecnico ha i seguenti compiti:
attiva un confronto tra le parti al fine di fornire proposte metodologiche funzionali al miglioramento e all'omogeneizzazione dell'attivita' di rilevazione dei prezzi costi, del disegno di campionamento dei soggetti informatori, del trattamento dei dati, ecc.;
suggerire revisioni della lista dei materiali prodotti oggetto di monitoraggio (cfr. sezione 6.1), in funzione dell'evoluzione del processo produttivo e di variazioni della rilevanza di singoli materiali.
Il tavolo di coordinamento (cfr. sezione 6.1) condivide con il tavolo tecnico di consultazione i risultati dell'attivita' di monitoraggio.
__________

(1) Il sistema di norme vigenti in materia, in primis con le
indicazioni sulle finalita' della progettazione di cui all'art.
23, comma 1 del Codice dei contratti e da ultimo con le «Linee
guida per la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici
di lavori del PNRR e del PNC» redatte dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici (luglio 2021) e dei Criteri minimi ambientali,
mettono come requisito fondamentale della progettazione il
contesto territoriale in cui l'opera pubblica e' inserita.