Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 13 luglio 2022
Modifica del decreto 2 agosto 2019 di imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte da/per Elba Marina di Campo - Possibilita' di aggiornamento tariffario in caso di significative variazioni del costo del carburante.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella comunita', in particolare gli articoli 16 e 17;
Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 346, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 19 agosto 2019, con il quale si impongono oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa e Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa a partire dal 1° febbraio 2020;
Considerate, in particolare alla luce degli effetti del conflitto bellico in atto in Europa, le ripercussioni che imprevedibili congiunture politiche ed economiche possono determinare sui costi sostenuti dai vettori aerei per lo svolgimento del servizio di trasporto aereo;
Considerata l'opportunita' di inserire, all'interno dell'allegato tecnico (di seguito «AT») del suindicato decreto ministeriale n. 346/2019 relativo al regime impositivo vigente, la possibilita' di un eventuale aggiornamento infrasemestrale delle tariffe, con conseguente adeguamento delle stesse con decorrenza antecedente rispetto all'inizio della stagione aeronautica successiva, qualora si dovesse registrare un'anomala variazione del costo del carburante;
Atteso che l'inserimento di tale possibilita' assicura al vettore operante il servizio onerato, nel caso di eccezionali variazioni in crescita del costo del carburante, un eventuale innalzamento del tetto massimo delle tariffe applicate agli utenti e, di conseguenza, una maggiore sostenibilita' economica del servizio stesso che e' posto a garanzia della continuita' territoriale aerea e del diritto alla mobilita' nonche', al tempo stesso, assicura al passeggero, nel caso di eccezionali variazioni in diminuzione del costo del carburante, una eventuale tempestiva riduzione delle tariffe;
Viste le comunicazioni da parte della Regione Toscana, in ultimo quella in data 8 luglio 2022 acquisita agli atti della Direzione generale per il trasporto aereo e i servizi satellitari con prot. n. 5424 in pari data, con le quali la regione stessa ha condiviso con questo Ministero e con l'ENAC, l'opportunita' dell'inserimento, all'interno dell'AT del decreto ministeriale di riferimento, dell'anzidetta previsione di un eventuale eccezionale adeguamento tariffario infrasemestrale;

Decreta:

Art. 1

1. Il decreto ministeriale 2 agosto 2019, n. 346, e' modificato come segue:
al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera c):
«c) qualora, nel corso del semestre successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi della lettera b), si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potra' procedere all'aggiornamento tariffario e alla relativa decorrenza dello stesso anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sara' effettuato considerando i mesi residuali rispetto al semestre in cui si e' registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrera' dalla stagione aeronautica immediatamente successiva.».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (www.mit.gov.it).

Roma, 13 luglio 2022

Il Ministro: Giovannini