Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2022
Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, che disciplina la procedura di modifica dello statuto della Banca d'Italia;
Visto, l'art. 1, comma 715, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, che prevede che la soglia massima di detenzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca non puo' essere superiore al 5 per cento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell'11 aprile 2016, recante l'approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 43 del 1998;
Vista la positiva deliberazione dell'assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia del 31 marzo 2022, in ordine al nuovo statuto;
Visto il parere favorevole reso sulla proposta di modifica dello statuto della Banca d'Italia dalla Banca centrale europea in data 18 marzo 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, nel testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1813
 
Allegato

STATUTO

INDICE

TITOLO I
Costituzione e capitale della Banca d'Italia

TITOLO II
Amministrazione della Banca
Assemblea dei partecipanti
Consiglio superiore
Collegio sindacale e censori
Direttorio
Governatore
Direttore generale e Vice Direttori generali

TITOLO III
Filiali della Banca
Sedi
Succursali
Direttori

TITOLO IV
Operazioni della Banca

TITOLO V
Bilancio d'esercizio e relazione sull'attivita'

TITOLO VI
Disposizioni generali

TITOLO VII
Disposizioni transitorie
Art. 1.

1. La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.
3. Quale banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato).
4. La Banca d'Italia e' autorita' nazionale competente nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.
5. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attivita' strumentali alle proprie funzioni.
 
Art. 2.

1. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma.
2. Puo' avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali.
3. La struttura organizzativa dell'amministrazione centrale e delle filiali, definita nei regolamenti, si ispira a principi di funzionalita' e di efficienza.
 
Art. 3.

1. Il capitale della Banca d'Italia e' di 7.500.000.000 euro ed e' rappresentato da 300.000 quote nominative di partecipazione del valore nominale di 25.000 euro ciascuna.
2. I diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati al valore del capitale e a quanto previsto all'art. 38, comma 2, lettera b).
3. Le quote di partecipazione possono appartenere esclusivamente a:
a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
c) fondazioni di cui all'art. 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
4. Nessun partecipante puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
5. Ai fini dell'applicazione del comma che precede, si considerano partecipazioni indirette, per la quota corrispondente, quelle possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei partecipanti.
6. Il Consiglio superiore, con il parere favorevole del Collegio sindacale, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio della Banca, disciplina i casi, i limiti, le modalita' e le condizioni sulla base delle quali, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di cui al comma 4, la Banca puo' acquistare temporaneamente quote del proprio capitale dai soggetti indicati nel comma 3, fermo restando che l'acquisto avviene per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle quote. Con le medesime modalita' sono altresi' stabilite idonee forme di pubblicita' atte a garantire la trasparenza delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate e la parita' di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati. Per il periodo in cui le quote restano nella disponibilita' della Banca il diritto di voto e' sospeso, ma le quote sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni. I dividendi sono imputati alle riserve statutarie.
7. Le quote di partecipazione non possono essere cointestate. Su di esse sono ammesse soltanto annotazioni di vincolo per garanzia, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.
 
Art. 4.

1. Le quote di partecipazione sono dematerializzate e vengono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il trasferimento delle quote ha luogo mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti.
3. La Banca d'Italia procede all'aggiornamento del registro dei partecipanti entro trenta giorni dalla scritturazione sui conti di cui al comma precedente dei movimenti delle quote di partecipazione.

 
Art. 5.

1. Gli organi centrali dell'Istituto sono:
a) l'Assemblea dei partecipanti;
b) il Consiglio superiore;
c) il Collegio sindacale;
d) il Direttorio;
e) il Governatore;
f) il Direttore generale (nella versione inglese: Senior Deputy Governor) e i Vice Direttori generali (nella versione inglese individualmente definiti Deputy Governor).
2. Le riunioni degli organi collegiali possono tenersi in presenza o con l'utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza. La partecipazione da remoto e' consentita con l'adozione di accorgimenti tecnici e procedurali idonei ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio contestuale del diritto di intervento e di voto. L'avviso di convocazione indica le modalita' di svolgimento e partecipazione.
 
Art. 6.

1. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.
2. L'assemblea non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali.
3. Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da almeno quaranta giorni, di quote complessivamente pari o superiori al 10% del capitale. Le assemblee presso l'amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'.
4. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'assemblea approva il regolamento disciplinante le modalita' del suo funzionamento.
 
Art. 7.

1. L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'amministrazione centrale, non piu' tardi del 31 marzo, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto dell'utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali.
2. L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il 15 del mese di gennaio, con domanda sottoscritta da uno o piu' partecipanti che siano titolari, da almeno quaranta giorni, di quote non inferiori al 2 per cento del capitale. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea puo' deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.
 
Art. 8.

1. Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente puo' aggiornare l'assemblea a quello successivo.
2. Nel caso in cui, nel secondo giorno, l'assemblea non sia regolarmente costituita, restano valide le deliberazioni prese nel primo giorno. Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalita' indicate nell'art. 10.

 
Art.9.

1. Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea coloro che risultano titolari di quote al termine del quarantesimo giorno precedente alla data dell'assemblea in prima convocazione. I partecipanti che siano titolari di un numero di quote inferiore allo 0,1 per cento del capitale possono intervenire ed esprimere il proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante.
2. Ogni partecipante avente diritto puo' intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca ne' del Collegio sindacale, munita di procura speciale.
3. Ogni intervenuto non puo' rappresentare piu' di quattro partecipanti.

 
Art.10.

1. L'assemblea ordinaria e' regolarmente costituita quando e' rappresentato almeno un quarto del capitale.
2. In mancanza, l'assemblea e' rinviata a non meno di otto e a non piu' di quindici giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
3. Del rinvio dell'assemblea e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.
4. Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.

 
Art.11.

1. L'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un terzo del capitale. In mancanza, l'assemblea e' riconvocata con le formalita' stabilite nell'art. 10.

 
Art.12.

1. I verbali delle assemblee presso l'amministrazione centrale sono redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a cio' delegati dall'assemblea.

 
Art.13.

1. Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8, l'assemblea dei partecipanti e' convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri superiori o la revoca del loro mandato in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 16.
2. L'assemblea e' regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un decimo del capitale. In mancanza, l'assemblea e' riconvocata con le formalita' stabilite nell'art. 10.
3. L'ufficio di segretario dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.
4. Qualora il numero dei consiglieri superiori da nominare sia pari o superiore a sette, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea da tenersi presso l'amministrazione centrale della Banca con l'osservanza delle modalita' stabilite per l'assemblea ordinaria.
5. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.

 
Art.14.

1. Sono validamente assunte le deliberazioni che ottengono il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
2. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino la revoca del mandato di consiglieri superiori, per scrutinio segreto.

 
Art.15.

1. Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di tredici consiglieri. I consiglieri sono nominati dall'assemblea, convocata ai sensi dell'art. 13, fra i candidati individuati dal comitato previsto dal comma 5, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 16.
2. Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed e' rieleggibile per non piu' di due volte.
3. Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando sostituisce il Governatore, esercita il diritto di voto nel caso di cui all'art. 17, comma 5.
4. I vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali.
5. Il Consiglio superiore costituisce al proprio interno un comitato nomine, composto di tre consiglieri effettivi e due supplenti, con il compito di vagliare il possesso, da parte dei candidati alla nomina o alla rielezione a consigliere, dei requisiti di cui all'art. 16. Il Consiglio superiore disciplina il funzionamento di tale comitato attraverso un regolamento.
6. Su proposta del Governatore il Consiglio puo' costituire al suo interno altri comitati, per l'esame di specifiche materie.

 
Art.16.

1. I candidati alla carica di consigliere superiore sono individuati tra personalita' con significativa esperienza nel settore imprenditoriale, nell'attivita' libero-professionale, nell'insegnamento universitario o nell'alta dirigenza della pubblica amministrazione che siano altresi' in possesso di requisiti di onorabilita' e di indipendenza.
2. Il comitato nomine verifica il possesso dei requisiti prima della presentazione dei nominativi dei candidati all'assemblea, anche sulla base di dichiarazioni acquisite dagli interessati, dalle quali risulti comprovato che il nominativo interessato:
a) non e' incorso in alcuna delle cause di ineleggibilita' previste dall'art. 2382 del codice civile per gli amministratori di societa';
b) non ha riportato alcuna condanna, anche non definitiva, per delitti non colposi, ne' alcuna condanna a pena detentiva, anche ove applicata su richiesta delle parti;
c) non ricopre cariche o funzioni pubbliche di governo centrale o locale, ne' ha incarichi di carattere politico;
d) non ricopre e non ha ricoperto negli ultimi due anni cariche presso banche e societa' operanti nei settori finanziario o assicurativo o presso altri soggetti che per natura, attivita' esercitata o per altre circostanze anche contingenti, siano sottoposti a poteri di controllo, di vigilanza o comunque autoritativi della Banca d'Italia;
e) non svolge ne' ha svolto negli ultimi due anni attivita' di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero di lavoro autonomo di carattere coordinato e continuativo per alcuno dei soggetti indicati alla lettera che precede;
f) non si trova per qualsiasi ragione personale o professionale in posizione di conflitto di interessi con la Banca d'Italia.
3. Il consigliere si impegna a portare a conoscenza del Consiglio ogni circostanza successiva alla nomina che possa dar luogo all'eventuale perdita dei requisiti.

 
Art.17.

1. Il Consiglio superiore si riunisce di norma presso l'amministrazione centrale della Banca su convocazione e sotto la presidenza del Governatore.
2. Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio e' legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parita' di voti. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino i procedimenti disciplinari ex art. 19, comma 3, lettera e), le revoche ex art. 19, comma 3, lettera h) o le fattispecie di cui all'art. 18, per scrutinio segreto.
5. I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono sottoscritti dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

 
Art.18.

1. La nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore.
2. Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore e' convocato e presieduto dal componente piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio, e' rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice Direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC. Per l'adozione di tali provvedimenti, il Consiglio e' convocato in seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.
4. Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
5. Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del direttore generale e dei vice direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

 
Art.19.

1. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonche' la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca.
2. Il Consiglio superiore non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali.
3. In conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari, il Consiglio:
a) esamina e approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e la destinazione dell'utile netto secondo le modalita' previste dal Titolo V;
b) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;
c) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a un milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;
d) emana i regolamenti interni dell'Istituto;
e) determina la pianta organica del personale, nomina i dipendenti e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi; decide in ordine alle sanzioni disciplinari nei casi previsti dal regolamento del personale;
f) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
g) adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale nonche' l'assetto organizzativo generale della Banca;
h) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore;
i) nomina i corrispondenti della Banca all'estero;
j) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
k) fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d'interesse pubblico;
l) vigila sul rispetto dei requisiti di partecipazione al capitale della Banca previsti dall'art. 3 e sulla ricorrenza, in capo agli esponenti aziendali e ai partecipanti dei soggetti acquirenti di quote di detto capitale, dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla disciplina normativa e statutaria a questi applicabile, esercitando i relativi poteri previsti dalla legge e dallo statuto;
m) delibera su tutte le altre questioni concernenti l'amministrazione generale della Banca che, non demandate all'assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare:
sugli indirizzi strategici aziendali;
sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;
sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;
sugli impieghi delle disponibilita' dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale.

 
Art.20.

1. Il Collegio sindacale e' composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni; i sindaci effettivi sono rieleggibili non piu' di tre volte.
2. I membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2.
3. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto, del regolamento generale.
4. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile della Banca, esamina il bilancio, senza alcun pregiudizio per l'attivita' svolta dal revisore esterno di cui all'art. 42, ed esprime il proprio parere sulla destinazione dell'utile netto.
5. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore.
6. Il Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori.
7. Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.

 
Art.21.

1. I censori non possono essere piu' di quattro presso ciascuna sede o succursale.
2. I censori prendono contezza dell'andamento dell'attivita' delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati.
3. Per incarico dei sindaci, eseguono verifiche di cassa che devono comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.
4. Riferiscono al Collegio sindacale, per le eventuali comunicazioni al Governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza.

 
Art.22.

1. Il Direttorio e' costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre vice direttori generali.
2. I membri del Direttorio durano in carica sei anni. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.
3. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalita' istituzionali.
4. Spettano altresi' al Direttorio le competenze derivanti dalla partecipazione della Banca d'Italia al SEBC, salvi i poteri e le competenze del Governatore previsti dall'art. 25, comma 2.
5. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio puo' rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalita' di esercizio, per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.

 
Art.23.

1. Il Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore generale, convoca il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri previsti dagli articoli 26 e 27; per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di tre membri.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto un verbale.
4. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con delibera.
5. I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto a firma del Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dagli articoli 26 e 27, con riferimento alla delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento.
6. Nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di cui all'art. 22 possono essere presi dal Governatore, ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dagli articoli 26 e 27. Tali provvedimenti vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.

 
Art.24.

1. Il Direttorio puo', con delibera, individuare i provvedimenti o le categorie di provvedimenti, fra quelli di cui all'art. 22, comma 3, da assumersi mediante approvazione di proposte scritte, secondo le modalita' previste ai commi successivi.
2. Per l'assunzione di tali provvedimenti, le competenti unita' organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte di decisione definite e motivate.
3. Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti si intendono adottati dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione.
4. In mancanza, o a seguito di espressa richiesta di uno dei componenti, l'assunzione dei provvedimenti e' rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale.
5. Dei provvedimenti presi con le suddette modalita' deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.

 
Art.25.

1. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.
2. Ha le competenze e i poteri riservati ai membri degli organismi decisionali della BCE previsti dal Trattato e dallo statuto del SEBC.
3. Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali.
4. Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste dall'art. 19.
5. Al Governatore e' rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto non e' espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.
 
Art.26.

1. Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.
2. Attua le decisioni del Consiglio superiore e gli indirizzi della Banca e sovrintende alla gestione e all'organizzazione dell'Istituto; in tale ambito emana la normativa interna, dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale quando cio' non sia di competenza del Governatore, e ha la competenza generale per gli atti di ordinaria amministrazione.
3. Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca; puo' delegare al personale della Banca la conclusione di contratti e il compimento di singoli atti o categorie di atti.

 
Art.27.

1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Direttore generale e' affiancato dai Vice Direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi puo' sostituire il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.
2. La firma di uno dei Vice direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore generale.
 
Art.28.

1. In ciascuna sede vi e' un Consiglio di reggenza.
2. I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Il loro numero varia, in ragione dell'attivita' delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede.
3. I reggenti delle sedi devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati a esercitare il loro ufficio.
4. I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e scadono per meta' ogni triennio. Essi sono rieleggibili.
5. I membri del Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti.
6. Ogni Consiglio nomina fra i reggenti, per un periodo di tre anni, un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

 
Art.29.

1. Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda. Le riunioni avvengono nel rispetto delle previsioni dell'art. 5, comma 2.
2. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
4. Le votazioni si fanno per voto palese.

 
Art.30.

1. Il Consiglio di reggenza cura l'amministrazione generale della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, il servizio dell'apertura e chiusura delle sagrestie e le verifiche di cassa, per la cui effettuazione stabilisce i turni del caso.
2. La chiave della sagrestia di competenza dei reggenti e' custodita presso la sede con modalita' tali da assicurare che solo i reggenti possano acquisirne la disponibilita'.
 
Art.31.

1. In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero variabile in ragione dell'attivita' delle singole succursali. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, tra persone in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Essi durano in carica sei anni, si rinnovano per meta' ogni triennio e sono rieleggibili.
2. I consiglieri devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati a esercitare il loro ufficio.
3. I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno; le riunioni avvengono nel rispetto delle previsioni dell'art. 5, comma 2.
4. I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il servizio di apertura e chiusura delle sagrestie con le modalita' di cui all'art. 30, comma 2.

 
Art.32.

1. La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca e' esercitata da un direttore sulla base delle disposizioni interne emanate dall'amministrazione centrale.
2. I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale.
3. Hanno la firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni della filiale e possono delegare tali firme agli addetti della rispettiva sede o succursale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne.
4. Ai direttori delle filiali possono essere attribuiti compiti di coordinamento dell'attivita' di piu' filiali, in ambiti territoriali e con modalita' e limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto.

 
Art.33.

1. In caso di assenza o impedimento del direttore e del vice direttore, la direzione provvisoria della filiale viene affidata a un dipendente designato dal Governatore, sentito il Direttorio.
2. Nelle more della designazione, su indicazione dell'amministrazione centrale, viene informato tempestivamente il Presidente del Consiglio di reggenza affinche' assuma egli stesso la direzione provvisoria della sede o deleghi altro reggente. Nelle succursali, la disposizione si applica nei confronti del consigliere, non avente funzioni di censore, piu' anziano di nomina ovvero, a parita' di nomina, di eta'.
3. Coloro che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facolta' di questi.
 
Art.34.

1. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia puo' compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

 
Art.35.

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 34, la Banca puo' altresi' compiere tutti gli atti e le operazioni connessi o strumentali allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonche', nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa puo':
emettere titoli al portatore;
emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
negoziare e gestire strumenti finanziari;
acquistare e alienare beni mobili;
costruire, acquistare e alienare beni immobili;
riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

 
Art.36.

1. La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria dello Stato secondo speciali convenzioni. Puo' svolgere altri servizi per conto dello Stato.
 
Art.37.

1. Ogni anno deve essere redatto il bilancio d'esercizio, corredato della relazione sulla gestione.
2. Le risorse patrimoniali e la destinazione dell'utile netto devono assicurare presidi coerenti con l'indipendenza della Banca.
3. Il Consiglio superiore approva, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione e ne delibera l'invio per l'approvazione all'assemblea dei partecipanti, cui vengono presentate anche la relazione del Collegio sindacale e quella prevista al comma seguente.
4. Il revisore o la societa' che esercita la revisione esterna esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.

 
Art.38.

1. Il Consiglio superiore, su proposta del direttorio e sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
2. L'utile netto e' cosi' destinato:
a) alla riserva ordinaria, fino alla misura massima del 20 per cento;
b) ai partecipanti, che risultano titolari delle quote al termine del quarantesimo giorno precedente alla data dell'assemblea in prima convocazione, fino alla misura massima del 6 per cento del capitale;
c) alla riserva straordinaria e ad eventuali fondi speciali fino alla misura massima del 20 per cento;
d) allo Stato, per l'ammontare residuo.
3. La riserva ordinaria, se diminuita per perdite, deve essere reintegrata in misura corrispondente al suo precedente ammontare prima di dar luogo alle altre destinazioni previste dal secondo comma.

 
Art.39.

1. Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.
2. I rischi derivanti dalla complessiva attivita' della Banca sono presidiati da un apposito fondo da alimentare in relazione alla rischiosita' generale.

 
Art.40.

1. La Banca d'Italia trasmette al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attivita' nei termini previsti dalla legge.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Banca d'Italia produce una relazione sugli andamenti economici e finanziari, oggetto, in una riunione pubblica non limitata ai Partecipanti, di Considerazioni da parte del Governatore.
 
Art.41.

1. I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attivita' nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attivita' di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi societa', partecipare a societa' in nome collettivo o, come accomandatario, in societa' in accomandita. Essi si attengono al rispetto di un codice etico approvato dal Consiglio superiore.
2. Il Consiglio superiore puo' tuttavia consentire che si assumano funzioni di amministratore di societa' o di altri enti, quando riconosca che cio' sia nell'interesse della Banca.
3. Per gli stessi motivi, puo' anche consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte di dipendenti.
4. I componenti degli organi e i dipendenti della Banca osservano la massima riservatezza su tutte le notizie e informazioni che acquisiscono in ragione del proprio ufficio.

 
Art.42.

1. La revisione dei conti e' esercitata da un revisore esterno o da una societa' di revisione esterna scelti ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello statuto SEBC.
2. Il revisore o la societa' di revisione verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
3. Il revisore o la societa' di revisione, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio sindacale, esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio previsto dall'art. 37.
4. Il revisore o la societa' di revisione ha pieni poteri per esaminare tutti i libri e i documenti contabili e riceve e puo' chiedere ogni informazione utile alla revisione.
 
Art.43.

1. Il collegio sindacale e la societa' di revisione continuano a svolgere i compiti di cui all'art. 20, comma 4, e 42, nel testo anteriore alle presenti modifiche fino alla data di decorrenza del nuovo contratto di revisione dei conti.