Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 maggio 2022
Individuazione degli eventi di particolare rilevanza e interesse sociale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, concernente la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020», che ha previsto la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per il recepimento, tra le altre, all'art. 3, della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»;
Visto in particolare, l'art. 33, comma 3, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, alla prima applicazione, rubricato «Eventi di particolare rilevanza per la societa' ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico», il quale prevede che «Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l'Autorita', gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle immagini, come determinati dall'Autorita' ai sensi del comma 4»;
Considerato che gli eventi di cui al richiamato art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, rubricato «Definizioni», fanno esclusivamente riferimento alla tipologia di «evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalita' e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilita' dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualita' di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi»;
Visto l'art. 33, comma 4, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, secondo cui «L'Autorita', d'intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarita' del servizio e qualita' delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrita' della rete e soluzioni di interconnessione e modalita' di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalita' eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di servizio. L'operatore predispone inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonche' idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera dell'Autorita' di cui alla prima parte del presente comma»;
Tenuto conto che la lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa', dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale, di cui all'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sara' oggetto di separato provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Considerata la nota prot. n. 10724 del 19 maggio 2022, con la quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni si e' espressa in merito al presente decreto, come stabilito dal citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
Ritenuto di dover individuare gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, ai sensi del citato art. 33, comma 3 del decreto legislativo n. 208/2021, tra quelli di natura sociale, religiosa o sportiva che richiamano una vasta platea della popolazione nazionale, superiore a quella che abitualmente segue eventi dello stesso genere o che godono di una popolarita' generalizzata o comunque aventi una rilevanza anche economica, sociale, culturale e religiosa a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarita', continuita' del servizio e qualita' delle immagini, come determinati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del successivo comma 4 del medesimo art. 33 del sopra richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
2. Per eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico si intendono gli eventi di grande risonanza che, in considerazione del loro contenuto, della platea dei destinatari, della funzione svolta e della rilevanza, anche economica, sociale, culturale, sportiva e religiosa, suscitano gli interessi della collettivita' o di un'ampia pluralita' di soggetti.
 
Art. 2

Eventi di rilevanza sociale
o di grande interesse pubblico

1. Sono di interesse sociale o di grande interesse pubblico, secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, i seguenti eventi:
a) il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica;
b) il rito della via Crucis presieduto dal Papa, la santa messa presieduta dal Papa nella domenica delle Palme, la santa messa di Pasqua presieduta dal Papa e benedizione urbi et orbi;
c) le Olimpiadi, estive e invernali;
d) le Paralimpiadi, estive e invernali;
e) le partite del campionato del mondo di calcio;
O le partite del campionato europeo di calcio;
g) la finale, le semifinali e tutte le partite della nazionale italiana della UEFA Nations League;
h) la finale e tutte le partite della nazionale italiana del campionato europeo Under 21 di calcio;
i) le partite della nazionale italiana di calcio;
j) le partite della Champions League e della Europa League;
k) la finale della Supercoppa europea di calcio;
1) le partite del campionato italiano di calcio di Serie A;
m) le partite di playoff del campionato di calcio di Serie B;
n) la finale e le semifinali della Coppa Italia di calcio;
o) la finale della Supercoppa italiana di calcio;
p) la Ryder Cup, ove svolta in Italia;
q) il Giro d'Italia;
r) i Gran Premi automobilistici di Formula 1 e di Formula E svolti in Italia;
s) i Gran Premi motociclistici di Moto GP svolti in Italia;
t) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby, sci, cui partecipi la squadra nazionale italiana;
u) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;
v) la finale e le semifinali della Coppa Davis, della ATP Cup e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana, dei tornei del Grande Slam e degli Internazionali d'Italia di tennis;
w) il campionato mondiale di ciclismo su strada;
x) il Festival della musica italiana di Sanremo;
y) l'Eurovision Song Contest, ove svolto in Italia;
z) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli;
aa) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.
2. La lista di cui al comma 1 e' tassativa e potra' essere modificata, qualora risulti opportuno in base al relativo ambito di riferimento, con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 3

Vigilanza e sanzioni

1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni compete la vigilanza sull'osservanza delle presenti norme. Alla medesima e' demandato di esercitare, in caso di violazione, le connesse funzioni sanzionatorie e di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui, rispettivamente, agli articoli 67 e 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 820