Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016089/XVJ/CE/C del 26 maggio 2022, le polveri denominate «C7UV», «C7EV», C7SP», «C7SL», «C7SL0», «STL», «PRIMA UV», «PRIMA S», «PRIMA F24» e «GIRO» sono classificate nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritte nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numeri ONU 0509 1.4C e 0161 1.3C, assegnati dall'organismo notificato «INERIS» rispettivamente in data 9 marzo 2021 e 21 maggio 2021.
Per i citati esplosivi il sig. Fabrizio Cesari, titolare in nome e per conto della societa' «Nobel Sport Martignoni S.p.A.» delle autorizzazioni ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Tortona (AL), frazione Rivalta Scrivia, strada Vicinale Pavese - localita' Baronina, ha prodotto gli attestati di esame UE del tipo come sotto riportato ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo «D») del 10 giugno 2021, rilasciati dall'organismo notificato «INERIS»:
polveri «C7UV», «C7EV», C7SP», «C7SL», «C7SL0», «STL» attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.12.0007 del 9 marzo 2021;
polvere «PRIMA UV» attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.97.0045 del 17 maggio 2018;
polvere «PRIMA S» attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.97.0043 del 10 maggio 2016;
polvere «PRIMA F24» attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.97.0047 del 18 giugno 2012;
polvere «GIRO» attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.97.0046 del 7 marzo 2006.
Dalla documentazione presentata risulta che le polveri in argomento sono prodotte dalla «Nobel Sport» presso lo stabilimento sito in Pont-de-Buis (Francia).
Tali prodotti esplodenti sono sottoposti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.