Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 9 maggio 2022
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2022 sull'isola di Favignana.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Favignana in data 25 gennaio 2022, n. 9, concernente il divieto di afflusso sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune di Favignana;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Trapani in data 13 aprile 2022, n. 28009, con la quale esprime il proprio parere al riguardo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 16 febbraio 2022, n. 5922;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, da ultimo, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 potrebbe richiedere l'emanazione di eventuali provvedimenti restrittivi a livello nazionale o regionale, tali da limitare la circolazione delle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1

Divieti

1. Dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022 sono vietati l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo.
 
Art. 2

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI del Comune di Favignana, per l'isola di Favignana;
e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti stranieri, previa dimostrazione del contratto di noleggio;
g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola di Favignana;
h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola, nei quali stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo di almeno sei giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno o autocertificazione;
k) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere per un periodo di almeno sei giorni;
l) autoambulanze e carri funebri;
m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per prestazioni di spettacolo, per convegni, per manifestazioni culturali, per servizi televisivi e cinematografici.

 
Art. 3

Autorizzazioni

1. Al Comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
 
Art. 4

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
 
Art. 5

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza degli eventuali regimi restrittivi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.
2. Il prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.
Roma, 9 maggio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1638