Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2022 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021.


Il giorno 9 maggio 2022 alle ore 11,00 ha avuto luogo, presso la sede dell'A.Ra.N., l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del comparto funzioni centrali.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL del comparto delle funzioni centrali - triennio 2019/2021. Per l'A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio Naddeo firmato

Per le: Organizzazioni sindacali Confederazioni

CISL FP firmato CISL firmato

FP CGIL firmato CGIL firmato

UIL PA firmato UIL firmato

CONFSAL UNSA firmato CONFSAL firmato

FLP firmato CGS firmato

USB PI firmato USB firmato

CONFINTESA FP firmato CONFINTESA firmato


 
Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

Periodo 2019-2021

Indice

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 3. Obiettivi e strumenti
Art. 4. Informazione
Art. 5. Confronto
Art. 6. Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie
Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
Art. 9. Clausole di raffreddamento
Art. 10. Diritto di assemblea
Art. 11. Trattamento economico del personale in distacco sindacale
Titolo III ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 12. Obiettivi e finalita'
Art. 13. Classificazione
Art. 14. Progressioni economiche all'interno delle aree
Art. 15. Posizioni organizzative e professionali
Art. 16. Incarichi al personale dell'Area EP
Art. 17. Progressioni tra le aree
Art. 18. Norme di prima applicazione
Titolo IV RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19. Periodo di prova
Art. 20. Fascicolo personale
Art. 21. Transizione di genere
Art. 22. Pausa
Art. 23. Ferie e recupero festivita' soppresse
Art. 24. Permessi retribuiti
Art. 25. Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari
Art. 26. Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Art. 27. Congedi per le donne vittime di violenza
Art. 28. Congedi dei genitori
Art. 29. Assenze per malattia
Art. 30. Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
Art. 31. Destinatari e processi della formazione
Art. 32. Pianificazione strategica di conoscenze e saperi
Art. 33. Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 34. Copertura assicurativa
Art. 35. Norme speciali
Titolo V LAVORO A DISTANZA
Capo I Lavoro agile
Art. 36. Definizione e principi generali
Art. 37. Accesso al lavoro agile
Art. 38. Accordo individuale
Art. 39. Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione
Art. 40. Formazione
Capo II Altre forme di lavoro a distanza
Art. 41. Lavoro da remoto
Titolo VI RESPONSABILITA' DISCIPLINARE
Art. 42. Obblighi del dipendente
Art. 43. Codice disciplinare
Titolo VII TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 44. Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari
Art. 45. Struttura della retribuzione del personale dell'area EP
Art. 46. Retribuzione e sue definizioni
Art. 47. Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 48. Effetti dei nuovi stipendi
Art. 49. Fondo risorse decentrate: costituzione
Art. 50. Fondo risorse decentrate: utilizzo
Art. 51. Adeguamenti alla disciplina delle indennita' di amministrazione sulla base di disposizioni di legge
Art. 52. Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale
Art. 53. Trattamento economico del personale della nuova Area EP
Art. 54. Indennita' di specifiche responsabilita'
Art. 55 Welfare integrativo
Titolo VIII DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 56. Clausole speciali per i Ministeri
Art. 57. Clausole speciali per le Agenzie fiscali
Art. 58. Clausole speciali per gli Enti pubblici non economici
Art. 59. Clausole speciali per CNEL
Art. 60. Clausole speciali per ENAC
Art. 61. Clausole speciali per AGID
Art. 62 Disapplicazioni e conferme
ALLEGATI E TABELLE
Allegato A
Tabella 1 Misura annua lorda e numero massimo dei differenziali stipendiali
Tabella 2 Tabella di trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione
Tabella 3 Tabella di corrispondenza di cui all'art. 18
Tabella A1 - Ministeri
Tabella A2 - Agenzie fiscali
Tabella A3 - Enti pubblici non economici
Tabella A4 - CNEL
Tabella A5 - ENAC, ANSFISA, ANSV
Tabella A6 - AGID
Tabella B1 - Ministeri
Tabella B2 - Agenzie Fiscali 85
Tabella B3 - Enti pubblici non economici
Tabella B4 - CNEL
Tabella B5 - ENAC, ANSFISA, ANSV
Tabella B6 - AGID
Tabella C1 - Ministeri
Tabella C2 - Agenzie fiscali
Tabella C3 - Enti pubblici non economici
Tabella C4 - CNEL
Tabella C5 - ENAC, ANSFISA, ANSV
Tabella C6 - AGID
Tabella D - Incrementi Fondo risorse decentrate
Tabella E - Amministrazioni dei Ministeri destinatarie di disposizioni di legge che incrementano l'indennita' di amministrazione
Tabella F - Ulteriori incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella G - indicazioni per la rideterminazione dei valori dell'indennita' di amministrazione e dell'indennita' di ente
Tabella H - Stipendi tabellari delle nuove Aree
Tabella I - Incremento mensile indennita' bilinguismo
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6
Dichiarazione congiunta n. 7
Dichiarazione congiunta n. 8
Dichiarazione congiunta n. 9
Dichiarazione congiunta n. 10
Dichiarazione congiunta A.Ra.N. Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 3 agosto 2021.
2. Il presente contratto si applica, altresi', alle seguenti categorie di personale:
a) al personale dipendente di nazionalita' italiana, assunto - ai sensi del decreto del Presidente della Republica 5 gennaio 1967, n. 18 e della legge 22 dicembre 1990, n. 401 e tenuto conto dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001, del 12 giugno 2003 e del 22 maggio 2020;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002.
3. Al personale del comparto, soggetto a mobilita' in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o societa', previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
4. Nella Provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL puo' essere integrata, per Ministeri ed enti pubblici non economici, ai sensi del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione e' prevista per le Agenzie fiscali nel decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, come modificato dal decreto legislativo n. 272/2001.
5. Con il termine «amministrazione/i» si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1.
6. Con il termine «agenzia/e», ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie fiscali.
7. Con la locuzione «ente/i pubblico/i non economico/i» si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici.
8. Con il termine «Ministero/i» si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri.
9. Con «ENAC» si intendono le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto IV del CCNQ 3 agosto 2021.
10. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o ente interessato.
11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «decreto legislastivo n. 165/2001».
12. Il riferimento alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «legge n. 81/2017».

 
Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo pec, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura e' pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del deecreto legislativo n. 165/2001.
7. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 3.
Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
si migliora la qualita' delle decisioni assunte;
si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale.
4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
informazione;
confronto;
organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).
6. E' istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L'osservatorio di cui al presente comma e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.
8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 4.
Informazione

1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa e' resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, commi 3 e 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), secondo i rispettivi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 (Confronto) e 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. Sono altresi' oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni prima dell'adozione degli atti.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 5.
Confronto

1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 3 e 4, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie):
a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennita';
f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001;
g) i criteri generali delle modalita' attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonche' i criteri di priorita' per l'accesso agli stessi;
h) criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 18 (Norme di prima applicazione);
i) criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale dell'Area EP ai sensi dell'art. 16, comma 6 (Incarichi al personale dell'area EP);
l) criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi del personale dell'Area EP.
4. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di RSU, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 4, i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito dall'amministrazione ai sensi del comma 3, lettera a).
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 6.
Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, (contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) su tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione e' istituito presso ogni amministrazione a livello nazionale o di sede unica. Le amministrazioni entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione.
Esso:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art 7, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) nonche' da una rappresentanza dell'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per modalita' e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) svolge analisi, indagini e studi, e puo' esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art.79 del CCNL 12 febbraio 2018;
f) redige un report annuale delle proprie attivita'.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3, o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto al comma 3, lettera c).
5 Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 79 del CCNL 12 febbraio 2018.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 7.
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 o 4, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5.
2. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralita' di uffici, laddove questi ultimi siano individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale («contrattazione integrativa nazionale») ed a livello di sede di RSU («contrattazione integrativa di sede territoriale»). Nelle altre amministrazioni, si svolge in un unico livello («contrattazione integrativa di sede unica»). La contrattazione integrativa nazionale puo' prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralita' di sedi territoriali aventi caratteristiche simili.
3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale.
4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale.
5. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e' individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla performance;
c) la quota di risorse di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree);
c1) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree);
d) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
e) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di specifiche responsabilita';
f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
g) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
h) l'elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno previste dall'art. 19, comma 5, del CCNL 12 febbraio 2018;
i) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 19, comma 4, del CCNL 12 febbraio 2018 in merito ai turni effettuabili;
j) l'elevazione della misura dell'indennita' di reperibilita' prevista dall'art. 20, comma 6 del CCNL 12 febbraio 2018;
k) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 20, comma 5, del CCNL 12 febbraio 2018 per i turni di reperibilita';
m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 57, comma 7 del CCNL 12 febbraio 2018;
n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018;
o) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
p) l'elevazione del periodo di tredici settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 22 del CCNL 12 febbraio 2018;
q) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui e' calcolato il limite delle quarantotto ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018;
r) l'elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del CCNL 12 febbraio 2018;
s) per le amministrazioni articolate territorialmente, i criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all'art. 46, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018 (diritto allo studio);
t) l'integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 19, comma 9, del CCNL 12 febbraio 2018 in materia di turni di lavoro;
u) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 25, comma 3, del CCNL 12 febbraio 2018;
v) i criteri per la definizione dei trattamenti economici di cui all'art. 50 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) comma 2, lettera c);
x) gli importi dell'indennita' di specifiche responsabilita' di cui all'art. 54 (Indennita' di specifiche responsabilita');
y) la determinazione del termine di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree), comma 2, lettera a);
z) l'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali;
aa) l'elevazione dei limiti massimi previsti per l'indennita' di posizione organizzativa di cui all'art. 15 (Posizioni organizzative e professionali);
ab) criteri per la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'Area EP; in tale ambito e' altresi' definita la misura percentuale di cui all'art. 53, comma 5 (Trattamento economico del personale della nuova AreaEP);
ac) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 11 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale);
ad) riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione dei servizi.
7. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q).
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 8.
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalita' di utilizzo di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), y), z), ad).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere a), b), c), c1), d), e) f), g) h), j), v), x), aa), ab) e ac) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e' fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 9.
Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 9 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 10.
Diritto di assemblea

1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017.
2. I dipendenti del comparto Funzioni centrali hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro-capite previsto dal CCNQ di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto su tale specifico aspetto nei CCNL dei precedenti comparti di riferimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui al Titolo V.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 10 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 11.
Trattamento economico del personale
in distacco sindacale

1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone:
a) dello stipendio nonche' degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento;
b) dell'indennita' di amministrazione (Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL) o l'indennita' di ente (Enti pubblici non economici, ENAC) a seconda dell'amministrazione di appartenenza;
c) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione), con esclusione delle voci di cui all'art. 50 (Fondo risorse decentrate: utilizzo), comma 2, lettera c), d), h), i) e j) eccezion fatta per i compensi incentivanti di cui alla legge n. 88 del 1989.
2. Le misure percentuali dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera c), sono definite in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere e' posto a carico delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 50 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).
3. In sede di contrattazione integrativa e' definita altresi' la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera c) erogata con carattere di fissita' e periodicita' mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.
4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.
5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2019 la percentuale di cui al comma 1, lettera c) e' applicata al valore medio nell'anno 2018 delle voci retributive di cui al comma 1, lettera c) corrisposte a carico delle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
6. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia e' riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.
7. La disciplina di cui al presente articolo e' applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.
 
Art. 12.
Obiettivi e finalita'

1. Il nuovo modello classificatorio persegue la finalita' di fornire alle amministrazioni del comparto Funzioni centrali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale.
2. Il sistema di classificazione del personale, di cui al presente contratto, si pone altresi' l'obiettivo di rendere omogenei i diversi modelli presenti nei CCNL dei precedenti comparti confluiti nel comparto Funzioni centrali anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane nei diversi settori della pubblica amministrazione.

 
Art. 13.
Classificazione

1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilita' funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, e' articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilita' e competenze professionali:
area degli operatori;
area degli assistenti;
area dei funzionari;
area delle elevate professionalita'.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacita' necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivita' lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A. All'interno dell'area si ha equivalenza e fungibilita' delle mansioni ed esigibilita' delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro.
3. In coerenza con i relativi contenuti, nell'area sono individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune. Nell'ambito delle famiglie professionali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia nonche', ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali.
4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, ogni dipendente e' tenuto a svolgere le mansioni per le quali e' stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.
5. Nulla e' innovato per quanto attiene al personale con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione.

 
Art. 14.
Progressioni economiche all'interno delle aree

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o piu' «differenziali stipendiali» di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun «differenziale stipendiale», da corrispondersi mensilmente per tredici mensilita', e' individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nell'allegata tabella 1. La medesima tabella evidenzia altresi' il numero massimo di «differenziali stipendiali» attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i «differenziali stipendiali» conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilita'.
2. L'attribuzione dei «differenziali stipendiali», che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legisaltivo n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) destinate a tale finalita' -, nel rispetto delle modalita' e dei criteri di seguito specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate; in sede di contrattazione integrativa tale termine puo' essere ridotto a due anni o elevato a quattro. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previsti dall'art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lettera f), al rimprovero scritto;
b) il numero di «differenziali stipendiali» attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera c) in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;
c) non e' possibile attribuire piu' di un «differenziale stipendiale»/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
d) i «differenziali stipendiali» sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:
1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
2) esperienza professionale maturata;
3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera c1), correlati alle capacita' culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art 31 (Destinatari e processi della formazione);
e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) e' effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera c1); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non puo' essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2 della lettera d) non puo' essere attribuito un peso superiore al 40% del totale;
f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da piu' di sei anni e' possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera c1), puo' anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;
g) in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera c1) possono essere inoltre definiti i criteri di priorita' in caso di parita' dei punteggi determinati ai sensi delle lettere d), e) ed f), nel rispetto del principio di non discriminazione.
3. La progressione economica di cui al presente articolo e' finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilita' e continuita' del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed e' attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lettera b).
4. Ai «differenziali stipendiali» di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale), comma 5.

 
Art. 15.
Posizioni organizzative e professionali

1. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al presente titolo le amministrazioni, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze organizzative e di servizio, possono conferire ai dipendenti dell'area dei funzionari, effettivamente in servizio, incarichi a termine di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilita' e professionalita', anche implicanti iscrizione ad albi professionali, per i quali e' attribuita una specifica indennita' di posizione organizzativa.
2. I valori dell'indennita' di cui al comma 1 sono ricompresi tra un minimo di euro 1.200,00 ed un massimo di euro 2.600,00 annui lordi per tredici mensilita' e sono definiti, per ciascuna posizione organizzativa, in relazione alle risorse del fondo di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) destinate alla remunerazione degli incarichi nonche' alla graduazione degli stessi.
3. Il limite massimo di cui al comma 2 puo' essere elevato in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera aa). In caso di elevazione del limite massimo, e' possibile prevedere che l'indennita' di posizione organizzativa possa assorbire lo straordinario e/o altre voci del trattamento economico accessorio. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza.
4. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, per un periodo non superiore a tre anni, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacita' professionali dei dipendenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati.
5. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato a seguito di:
inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;
intervenuti mutamenti organizzativi;
valutazione negativa;
violazione di obblighi che diano luogo a sanzioni disciplinari o misure cautelari di sospensione dal servizio.
6. La revoca dell'incarico comporta la perdita della indennita' di posizione e la riassegnazione del dipendente alle funzioni della famiglia professionale di appartenenza.
7. La valutazione dei risultati delle attivita' svolte dai dipendenti cui sono stati conferiti gli incarichi avviene con cadenza annuale in base ai criteri ed alle procedure del sistema di valutazione adottato.

 
Art. 16.
Incarichi al personale dell'area EP

1. Le amministrazioni attribuiscono al personale dell'Area EP incarichi ad elevata autonomia e responsabilita' che si configurano quale elemento sostanziale dell'appartenenza all'area.
2. Le responsabilita' connesse agli incarichi di cui presente articolo possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali, prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono conferiti su posizioni di elevata responsabilita', con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni, in base alle proprie esigenze organizzative.
3. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, le amministrazioni tengono conto delle competenze professionali possedute in relazione a quelle richieste nelle posizioni da coprire.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti al termine del periodo di prova di cui all'art. 19 (Periodo di prova), per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. Essi sono rinnovabili.
5. La revoca dell'incarico conferito puo' aver luogo, prima della sua scadenza, per ragioni organizzative ovvero a seguito di valutazione di performance, ai sensi del comma 7, che accerti risultati non positivi.
6. In corrispondenza di ciascun incarico, in base ad una preventiva valutazione della rilevanza delle responsabilita' assunte e di altri fattori di complessita' organizzativa e/o professionale, le amministrazioni definiscono un valore annuale lordo di retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilita', compreso tra un minimo di 11.000 euro ed un massimo di 29.000 euro. La retribuzione di posizione e' corrisposta mensilmente ed e' attribuita a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova areaEP).
7. Lo svolgimento dell'incarico e' valutato con i criteri e le procedure del sistema di valutazione di performance adottato dall'amministrazione.
8. Con cadenza annuale, ove l'attivita' sia stata positivamente valutata ai sensi del comma 7, e' inoltre attribuita la retribuzione di risultato, a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova areaEP), in base al livello di valutazione conseguito. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita' previste dal vigente contratto collettivo nazionale per il restante personale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
9. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, le amministrazioni possono affidare un incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato nell'Area EP. Lo svolgimento dell'incarico ad interim e' retribuito con un importo, attribuito a titolo di retribuzione di risultato, non superiore al 20% del valore economico di posizione dell'incarico conferito, a valere sulle risorse di cui all'art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova Area EP), comma 4.

 
Art. 17.
Progressioni tra le aree

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
2. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianita' (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

 
Art. 18.
Norme di prima applicazione

1. Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1° del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
2. Dall'entrata in vigore del presente CCNL ed entro il termine di cui al comma 1, l'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera z), definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale.
3. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente titolo e' inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione.
4. Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l'Ipotesi di contratto integrativo.
5. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale gia' in servizio presso l'amministrazione, gia' bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente titolo.
6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza.
7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25 per cento:
a) esperienza maturata nell'area di provenienza;
b) titolo di studio;
c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.
8. Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55 per cento del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL.
 
Art. 19.
Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nell'area degli operatori;
b) quattro mesi per il personale inquadrato nelle aree degli assistenti e dei funzionari;
c) sei mesi per il personale inquadrato nell'area delle elevate professionalita'.
2. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresi', esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 15 del decreto legislativo n. 75/2017.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 39 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del lavoro 12 febbraio 2018.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione, ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita' ove maturati.
9. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell'amministrazione di appartenenza.
12. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al titolo III, disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto previsto all'art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID).

 
Art. 20.
Fascicolo personale

1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attivita' svolta ed ai fatti che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale e' assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a ricevere notifica dell'inserimento degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale, ivi inclusi quelli relativi a percorsi formativi, prenderne visione ed estrarne copia.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 16 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 21.
Transizione di genere

1. Al fine di eliminare situazioni di disagio ed evitare che possano determinarsi forme di discriminazioni nei confronti del lavoratore che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni riconoscono un'identita' alias - con modalita' che saranno specificate in apposita regolamentazione interna - al dipendente che ne faccia richiesta supportata da adeguata documentazione medica. L'identita' alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 55-novies del decreto legislativo n. 165/2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale di cui all'art. 20 (Fascicolo personale), riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d'ufficio.
2. Non si conformano all'identita' alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato.

 
Art. 22.
Pausa

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL 12 febbraio 2018.
2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa e' inserita, nonche' in relazione alla disponibilita' di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'amministrazione nella citta', alla dimensione della stessa citta'.
3. Una diversa e piu' ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, puo' essere anche prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all'art. 26, comma 4, del CCNL 12 febbraio 2018 (Orario di lavoro flessibile).
4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, puo' non essere interrotta dalla pausa in presenza di attivita' per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuita' dei servizi.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 23.
Ferie e recupero festivita' soppresse

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa l'indennita' di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilita'.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie e' di ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge del 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie e' di trentadue giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge del 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie e' rispettivamente di ventisei e di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 24 (Permessi retribuiti) del presente contratto e all'art. 33 del CCNL 12 febbraio 2018 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione in tempo congruo, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore.
10. L'amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente puo' frazionare le ferie in piu' periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
13. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.
15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovra' fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dipendente informare tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.
17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 29 (assenze per malattia), comma 2, il periodo di ferie non e' riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15.
18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 24.
Permessi retribuiti

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami ivi comprese le progressioni tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, comma 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresi' diritto a quindici giorni consecutivi di permesso in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro quarantacinque giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente - compatibilmente con le esigenze di servizio - potra' concordare con il dipendente un diverso termine per il godimento dello stesso.
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennita' di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 31 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 25.
Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari

1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, diciotto ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per meno di un'ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e' convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennita' di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 32 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 26.
Assenze per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici

1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo n. 151/2001;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni;
c) non sono fruibili per meno di un'ora-
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattr'ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11, lettera b).
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal CCNL.
16. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 35 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 27.
Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la dipendente che intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso di norma non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello previsto per il congedo di maternita', dall'art. 28 (Congedi dei genitori) del presente contratto.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla meta' dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. La lavoratrice puo', inoltre, a domanda, essere esonerata dai turni disagiati.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto dall'art. 58 del CCNL 12 febbraio 2018. Il rapporto a tempo parziale e' nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area o categoria.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari di cui all'art. 40 del CCNL 12 febbraio 2018 per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell'art. 43, comma 1 (Norme comuni sulle aspettative) del CCNL 12 febbraio 2018.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 36 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 28.
Congedi dei genitori

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui agli articoli 16, 17 e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l'indennita' di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, nonche' i trattamenti economici correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita', di cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al comma 3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, sei ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di tempo parziale il suddetto numero di ore e' riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 44 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 29.
Assenze per malattia

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi.
3. Laddove l'amministrazione ritenga sussistere le condizioni per concedere l'ulteriore periodo di cui al comma 2, la stessa, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 o 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni della propria famiglia professionale, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011.
5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennita' di preavviso.
6. L'amministrazione puo' richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 o 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente solo allo svolgimento delle mansioni della propria famiglia professionale, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del decreto-legge n. 112/2008, e' il seguente:
a) intera retribuzione mensile fissa e continuativa con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, dall'undicesimo giorno di malattia nell'ipotesi di malattie superiori a dieci giorni, o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l'indennita' di posizione organizzativa e la retribuzione di posizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonche' le indennita' legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonche' i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2, non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attivita' svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.
12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
16. Nel caso in cui l'infermita' sia riconducibile alla responsabilita' di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal dipendente e' versato da quest'ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 37 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 30.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie
richiedenti terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up specialistico. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai rispettivi CCNL.
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e' attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 38 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 31.
Destinatari e processi della formazione

1. Le attivita' formative sono programmate nei piani della formazione del personale, sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi rilevati nell'organizzazione, anche in conseguenza di innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, processi di mobilita', processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di sviluppo della qualita' dei servizi, esigenze di accrescimento e sviluppo professionale, con particolare riferimento alla riqualificazione e progressione del personale. Gli stessi piani individuano altresi' le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonche' i soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo, coinvolti nella realizzazione delle attivita' programmate.
2. Le amministrazioni assicurano, ove necessario, la formazione d'ingresso del personale neoassunto. Essa e' effettuata mediante attivita' di intensita' e durata coerente con le esigenze di inserimento di tale personale nei contesti organizzativi.
3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le amministrazioni, compatibilmente con le esigenze organizzative connesse con l'organizzazione delle attivita' formative, favoriscono la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi impedimenti. L'impossibilita' a partecipare deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attivita' di cui al comma 4, lettera a).
4. I piani di formazione definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare stabiliscono:
a) le attivita' di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche;
b) le attivita' formative aventi l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti il piu' alto grado di operativita' ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione, tenendo conto dell'evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative degli stessi contesti, nonche' delle innovazioni introdotte nell'utilizzo delle risorse umane.
5. Per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le metodologie formative e didattiche e, in tale ambito, valutano la possibilita', per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle iniziative programmate, di attivare metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunita' di apprendimento, comunita' di pratica.
6. Nell'attuazione dei piani di formazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le amministrazioni si avvalgono della collaborazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, nonche' di universita' ed altri soggetti, sia pubblici che privati.
7. Le amministrazioni possono assumere iniziative di collaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
8. Il personale che partecipa alle attivita' di formazione organizzate dall'amministrazione e' considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
9. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attivita' si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Al fine di favorire la partecipazione nelle amministrazioni con articolazione sul territorio e' privilegiata l'organizzazione di attivita' a livello regionale o territoriale, ove non sia possibile realizzare attivita' di formazione a distanza.
10. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attivita' di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all'art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.
11. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.
12. Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3, possono costituire enti bilaterali per la formazione, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni che obbligano ad avvalersi della Scuola nazionale dell'amministrazione e dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
13. Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 6:
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;
b) possono essere formulate proposte all'amministrazione, per la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo;
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse stanziate.
14. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1 per cento del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Sono altresi' utilizzabili, a tal fine, le risorse stanziate dall'art. 1, comma 613 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022).
15. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 53 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 32.
Pianificazione strategica di conoscenze e saperi

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'attivazione di percorsi formativi differenziati per target di riferimento, al fine di colmare lacune di competenze rispetto ad ambiti strategici comuni a tutti i dipendenti che siano inseriti nell'ambito di appositi sistemi di accreditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui temi dell'etica pubblica.
2. Le amministrazioni, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 52, comma 5 del CCNL del 12 febbraio 2018, favoriscono misure formative finalizzate alla transizione digitale nonche' interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle di base.
3. Le amministrazioni pianificano altresi' programmi di upskilling e di reskilling per i dipendenti anche in relazione al monitoraggio della performance individuale, al fine di incoraggiare i processi di sviluppo e trasformazione della pubblica amministrazione.

 
Art. 33.
Trattamento economico-normativo del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di trentasei ore settimanali, puo' essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro supplementare e' pari al 25 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento all'orario mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25 per cento e' calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno anche nelle giornate nelle quali non sia prevista la prestazione lavorativa.
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 70, comma 2, lettera c) del CCNL 12 febbraio 2018, maggiorata di una percentuale pari al 15 per cento. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25 per cento.
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto e' consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalita' di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all'art. 25 del CCNL 12 febbraio 2018.
8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50 per cento di quello del personale a tempo pieno. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di maternita' e paternita' previsto dal decreto legislativo n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di congedo di maternita' o paternita', e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i riposi giornalieri per maternita' ed i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area e famiglia professionale.
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2015.
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 59 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 34.
Copertura assicurativa

1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'utilizzo del mezzo proprio, e' possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalita' applicative.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e ai beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento.
6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalita' e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilita' civile dei dipendenti appartenenti alle aree dei funzionari o delle elevate professionalita', che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attivita' in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilita' verso l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all'art. 84 del CCNL 12 febbraio 2018, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel rispetto della normativa vigente.
8. Ai fini della scelta della societa' di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilita', per il personale interessato, di aumentare massimali e «area» di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
9. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al titolo III, disapplica e sostituisce l'art. 83 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto previsto all'art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID).

 
Art. 35.
Norme speciali

1. La disciplina di cui all'art. 34 (Copertura assicurativa), nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalita' e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, si applica anche ai dipendenti che coprano posizioni di lavoro previamente individuate che richiedano lo svolgimento di attivita' in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilita' verso l'esterno, per le quali e' richiesta l'iscrizione ad ordini o collegi professionali o il possesso di abilitazione professionale equipollente, indipendentemente dall'area di inquadramento.
2. Le amministrazioni nell'ambito dei piani di formazione del personale e delle risorse stanziate per tale finalita' possono individuare per il personale di cui al comma 1 iniziative di formazione utili al conseguimento dei crediti formativi richiesti dagli ordini o collegi professionali.
3. Ai dipendenti di cui al presente articolo si applica, altresi', l'art. 84 del CCNL 12 febbraio 2018.
 
Art. 36.
Definizione e principi generali

1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e' una delle possibili modalita' di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attivita' di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalita'. Esso e' finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.
2. Il lavoro agile e' una modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'amministrazione e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attivita' svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove e' possibile svolgere l'attivita'. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente e' tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonche' la piena operativita' della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la piu' assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalita' a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente titolo.
4. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunita' rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attivita' lavorativa in presenza.

 
Art. 37.
Accesso al lavoro agile

1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed e' consentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al presente titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto), comma 3, lettera g), l'amministrazione individua le attivita' che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilita' dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorita' sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previo confronto ai sensi dell'art. 5 (Confronto), comma 3, lettera g) - avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessita', non coperte da altre misure.

 
Art. 38.
Accordo individuale

1. L'accordo individuale e' stipulato per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della prova. Ai sensi degli articoli 19 e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso puo' essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
c) modalita' di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a trenta giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 legge n. 81/2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) indicazione delle fasce di cui all'art. 39 (Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione), lettera a) e lettera b);
f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
g) le modalita' di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo' recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

 
Art. 39. Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla
disconnessione

1. La prestazione lavorativa in modalita' agile puo' essere articolata nelle seguenti fasce temporali:
a) fascia di contattabilita' - nella quale il lavoratore e' contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalita' similari. Tale fascia oraria non puo' essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro;
b) fascia di inoperabilita' - nella quale il lavoratore non puo' erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di undici ore di riposo consecutivo di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore e' tenuto nonche' il periodo di lavoro notturno tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del giorno successivo.
2. Nelle fasce di contattabilita', il lavoratore puo' richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 25 (Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi per assemblea di cui all'art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, e' sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilita'.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalita' agile non e' possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attivita' lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente e' tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, puo' richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore e' tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile puo' essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b) e fatte salve le attivita' funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lettera a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'amministrazione.

 
Art. 40.
Formazione

1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attivita' del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalita' di svolgimento della prestazione.
2. La formazione di cui al comma 1 dovra' perseguire l'obiettivo di addestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalita' agile nonche' di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.
 
Art. 41.
Lavoro da remoto

1. Il lavoro da remoto puo' essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione - puo' essere svolto nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore e' soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresi' garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto) comma 3, lettera g), le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di attivita', previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove e' richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operativita' ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreche' affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all'art. 24 del CCNL 12 febbraio 2018.
5. L'amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attivita' lavorativa ed e' tenuta alla verifica della sua idoneita', anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalita' di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile all'art. 38 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lettera e) dello stesso, art. 39 (Articolazione della prestazione in modalita' agile), commi 4 e 5 e art. 40 (Formazione).
 
Art. 42.
Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita' e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresi' il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualita' del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal decreto legislativo n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonche' osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita' previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente;
e-bis) rispettare gli obblighi contenuti al Titolo V - Lavoro a distanza;
f) durante l'orario di lavoro o durante l'effettuazione dell'attivita' lavorativa in modalita' agile, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attivita' che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilita';
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stesso in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all'amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Resta fermo, per il personale delle agenzie fiscali, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18/2002.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 60 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 43.
Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di piu' lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare attivita' di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001;
g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del decreto legislativo n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti.
L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalita' agile - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a cinque giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attivita' che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravita' e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignita' della persona;
h) ove non sussista la gravita' e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravita' e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione di servizi all'utenza.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lettera b) e c) da f-bis) fino a f-quinquies) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia gia' comportato l'applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravita';
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita';
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravita' tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 64 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto previsto dall'art. 65 del CCNL 12 febbraio 2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravita';
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
per i delitti indicati dall'art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97;
per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 42, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 62 del CCNL 12 febbraio 2018.
 
Art. 44. Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori,
assistenti e funzionari

1. La struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari si compone delle seguenti voci:
a) stipendio, che si compone di:
stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento;
differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui agli articoli 14 (Progressione economica all'interno dell'area) e 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi);
b) retribuzione individuale di anzianita';
c) compensi per lavoro straordinario;
d) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale;
e) altri compensi e indennita' previsti in base al CCNL;
f) altri compensi e indennita' spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.
2. Le voci di cui alle lettere a) secondo alinea e b) sono corrisposte «ove acquisite», mentre le voci dalla lettera c) alla lettera f) sono corrisposte «ove spettanti».
3. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al titolo III, disapplica e sostituisce l'art. 69 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto previsto all'art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID).

 
Art. 45.
Struttura della retribuzione del personale dell'area EP

1. La struttura della retribuzione del personale dell'area EP si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianita';
c) retribuzione di posizione;
d) retribuzione di risultato;
e) incentivi alla mobilita' territoriale;
f) altri compensi spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.
2. Le voci di cui alle lettere d), e) ed f) sono corrisposte ove spettanti.
3. Al personale di cui al presente articolo e' corrisposta la tredicesima mensilita' in misura pari a un tredicesimo delle voci di cui alle lettere a), b) e c) spettanti nel mese di dicembre, secondo la disciplina di cui all'art. 72 del CCNL 12 febbraio 2018.
4. L'entrata in vigore del presente articolo coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo III indicata all'art. 18 (Norme di prima applicazione) fatto salvo quanto previsto all'art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID).

 
Art. 46.
Retribuzione e sue definizioni

1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festivita' o un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa preveda diverse modalita' temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: e' costituita dal valore economico mensile dello stipendio tabellare di ciascuna area e del differenziale stipendiale, ove acquisito;
b) retribuzione individuale mensile: e' costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianita' e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale: e' costituita dall'importo della retribuzione individuale mensile per dodici mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' nonche' l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennita' contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell'art. 18 (Riduzione dell'orario di lavoro) del CCNL 12 febbraio 2018, il valore del divisore e' fissato in 151.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 30.
5. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema di classificazione di cui al Titolo III, disapplica e sostituisce l'art. 70 del CCNL 12 febbraio 2018, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID). I rinvii al predetto art. 70 disapplicato, contenuti in clausole di precedenti CCNL ancora vigenti, tra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il rinvio contenuto nell'art. 72, comma 2 del CCNL del 12 febbraio 2018, devono ora intendersi riferiti al presente articolo.

 
Art. 47.
Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 12 febbraio 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle allegate Tabelle A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalle allegate Tabelle B.
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'elemento perequativo una tantum di cui all'art. 75 (elemento perequativo) del CCNL 12 febbraio 2018 e di cui all'art. 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed e' conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nelle allegate Tabelle C.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 440, lettera a) della legge n. 145/2018.

 
Art. 48.
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sulla indennita' corrisposta in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 64 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale), comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018, sull'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, sull'indennita' sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e C, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita o di anzianita', del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Si confermano, inoltre:
a) l'art. 20, comma 3 del CCNL Ministeri del 12 giugno 2003;
b) l'art. 21, comma 3 del CCNL Ministeri del 12 giugno 2003;
c) l'art. 79, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28 maggio 2004;
d) l'art. 81, comma 3 del CCNL Agenzie fiscali del 28 maggio 2004;
e) l'art. 22, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003;
f) l'art. 23, comma 3 del CCNL Enti pubblici non economici del 9 ottobre 2003;
g) l'art. 35, comma 3 del CCNL CNEL del 18 luglio 2006;
h) l'art. 14, comma 3 del CCNL CNEL del 18 novembre 2008;
i) l'art. 30, comma 3 del CCNL ENAC del 19 febbraio 2007;
l) l'art. 31, comma 3 del CCNL ENAC del 19 febbraio 2007.

 
Art. 49.
Fondo risorse decentrate: costituzione

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascuna amministrazione continua ad essere costituita dalle risorse di cui all'art. 76, commi 2 e 3, del CCNL del 12 febbraio 2018.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 18 (Norme di prima applicazione), nella parte stabile di cui al comma 1 e' computata anche, senza nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione, la quota di risorse necessaria a sostenere integralmente a carico del fondo l'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 52, comma 4 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) limitatamente a quelle, gia' a carico dei bilanci delle amministrazioni, ma in precedenza non poste a carico del Fondo risorse decentrate.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la parte stabile di cui al comma 1 e' inoltre incrementata di un importo annuo lordo, determinato sulla base delle distinte percentuali per tipologia di amministrazione, indicate nella allegata tabella D, da applicarsi al monte salari dell'anno 2018 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL. Poiche' l'incremento di cui al presente comma decorre retroattivamente, si applica quanto previsto al comma 6.
4. Di anno in anno, le amministrazioni possono incrementare le risorse stabili di cui ai commi 1, 2 e 3 con le risorse variabili di cui all'art. 76, comma 4 del CCNL del 12 febbraio 2018.
5. Tra le risorse variabili di cui al comma 4 confluiscono anche, quali risorse una-tantum, eventuali disponibilita' residue non utilizzate nell'annualita' precedente.
6. Nel solo anno di sottoscrizione del presente CCNL, tra le risorse di cui al comma 4 confluisce anche, quale risorsa una tantum, l'incremento annuale del comma 3 di competenza dell'anno 2021.
7. Tra le risorse variabili di cui al comma 4, nel rispetto del complessivo limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, e' ricompresa anche l'eventuale quota non erogata delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate risultanti a consuntivo, limitatamente all'anno di riferimento, in cui si e' verificato l'avanzo. Il presente comma sostituisce e disapplica l'art. 30, comma 3 del CCNL Ministeri del 16 febbraio 1999 ed ogni altra analoga disposizione prevista nei precedenti CCNL.
8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascuna amministrazione, per proprie esigenze organizzative o gestionali, puo' ulteriormente incrementare la parte variabile di cui al comma 4, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL. I conseguenti oneri sono sostenuti, per le amministrazioni statali, a valere sull'apposito fondo di cui al citato art. 1, comma 604 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nel limite delle risorse ivi stanziate, e per le amministrazioni non statali, a valere su risorse appositamente stanziate a carico dei rispettivi bilanci.
9. Il presente articolo si applica alle costituzioni del fondo effettuate a partire dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, fatto salvo quanto previsto all'art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID).

 
Art. 50.
Fondo risorse decentrate: utilizzo

1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto di quelle che hanno gia' finanziato, in precedenti annualita', il differenziale stipendiale di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) e art. 18 (Norma di prima applicazione), gli incarichi di cui all'art. 15 (Posizioni organizzative e professionali) e l'indennita' di cui all'art. 54 (Indennita' di specifiche responsabilita'). Di anno in anno, tornano inoltre nella disponibilita' della contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali stipendiali del personale cessato dal servizio o transitato ad area superiore per effetto di progressione verticale applicando l'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale). Per gli enti pubblici non economici (enti di cui all'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021) si tiene conto inoltre di quanto previsto dall'art. 89, comma 2, lettera g) del CCNL del 12 febbraio 2018.
2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti trattamenti economici del personale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari:
a) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;
b) trattamenti economici correlati alla performance individuale;
c) trattamenti economici correlati alla performance finalizzati a riconoscere gli incrementi di produttivita' conseguiti per effetto dei nuovi modelli organizzativi e di servizio connessi al lavoro agile;
d) indennita' correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilita', alla responsabilita';
e) indennita' di specifiche responsabilita' di cui all'art. 54 (Indennita' di specifiche responsabilita');
f) differenziali stipendiali;
g) indennita' di posizione organizzativa di cui all'art. 15 (Posizioni organizzative e professionali);
h) incentivi alla mobilita' territoriale;
i) misure di welfare integrativo secondo la disciplina di cui all'art. 55 (Welfare integrativo), ad integrazione delle eventuali disponibilita' che le amministrazioni continuano a finanziare fuori fondo per effetto di norme di settore di cui permane la vigenza;
j) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 4, lettera c) del CCNL del 12 febbraio 2018.
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione), comma 4, considerate al netto di quelle che finanziano il comma 2 lettera j) del presente articolo; le stesse risorse sono inoltre destinate, per una quota pari ad almeno il 30%, a finanziare i trattamenti economici correlati alla performance individuale.
4. Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b) e c) e' riservata alla contrattazione integrativa di sede di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 7.
5. Il presente articolo si applica al fondo costituito a partire dall'anno di sottoscrizione del presente CCNL, fatto salvo quanto previsto all'art. 58 (Clausole speciali per ENAC) e art. 59 (Clausole speciali per AGID).

 
Art. 51.
Adeguamenti alla disciplina delle indennita' di amministrazione
sulla base di disposizioni di legge

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge n. 162/2019, dall'art. 2259-ter del decreto legislativo n. 66/2010 e dall'art. 5 del decreto-legge n. 121/2021, le indennita' di amministrazione corrisposte nelle amministrazioni destinatarie delle suddette disposizioni sono incrementate degli importi e con le decorrenze di cui all'allegata tabella E.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 37 del decreto-legge n. 113/2018, l'indennita' di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' stabilita in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia. Il presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 
Art. 52.
Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema
di classificazione professionale

1. A decorrere dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale prevista dall'art. 18 (Norma di prima applicazione), gli stipendi tabellari di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e CNEL, come rideterminati ai sensi dell'art. 47, comma 3 (Incrementi degli stipendi tabellari), sono ulteriormente incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella F. Detti incrementi sono finanziati mediante quota parte della riduzione delle indennita' di amministrazione e della indennita' di ente effettuata ai sensi del comma 2. Agli incrementi di cui al presente comma si applicano gli effetti di cui all'art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi).
2. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, le indennita' di amministrazione dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e del CNEL, nonche' le indennita' di ente degli enti pubblici non economici sono rideterminate nei nuovi valori di area calcolati secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella G, distintamente esposte per Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e CNEL.
3. Con la medesima decorrenza indicata al comma 1, lo stipendio tabellare delle nuove aree di inquadramento e' stabilito negli importi di cui all'allegata tabella H.
4. Con decorrenza dalla data indicata al comma 1, al personale in servizio alla medesima data sono mantenuti a titolo di differenziale stipendiale di cui all'art. 44 (Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari):
a) la differenza, ove presente, tra gli stipendi tabellari in corrispondenza di ciascuna fascia retributiva o posizione economica, come rideterminati ai sensi del comma 1 ed i nuovi stipendi tabellari di cui al comma 3, indicati in tabella H;
b) l'importo annuale corrispondente alla differenza, ove presente, tra i valori delle indennita' di amministrazione di Ministeri, Agenzie fiscali e CNEL (in corrispondenza di ciascuna area e fascia retributiva) ed i valori delle medesime indennita' di amministrazione, in corrispondenza della fascia retributiva iniziale di ciascuna area (riga 2 della tabella G - Ministeri, colonna 2 della tabella G -Agenzie fiscali, colonna 2 della tabella G - CNEL);
c) il 50% dell'importo annuale corrispondente agli importi sottratti ai valori di partenza delle indennita' di amministrazione o di ente di Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL ed Enti pubblici non economici, secondo le indicazioni della tabella G (50% degli importi di riga 3 tabella G -Ministeri; 50% degli importi di colonna 3 tabella G - Agenzie fiscali; 50% degli importi di colonna 2 tabella G - Enti pubblici non economici; 50% degli importi di colonna 3 tabella G - CNEL).
5. Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilita' del fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennita' di amministrazione o di ente), nel caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennita' di amministrazione o di ente) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta e' computata a carico del Fondo risorse decentrate ed e' riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilita' del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area.
6. Il «differenziale stipendiale» di cui al comma 4 non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori «differenziali stipendiali» di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

 
Art. 53.
Trattamento economico del personale
della nuova Area EP

1. La retribuzione tabellare del personale della nuova area EP e' stabilita in un importo annuo lordo complessivo pari a 35.000 euro, comprensivo di tredicesima mensilita'.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis ultimo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, le amministrazioni destinano annualmente alla retribuzione del personale inquadrato nell'area EP risorse finanziarie corrispondenti al valore medio pro-capite della retribuzione complessiva annua lorda corrisposta per tredici mensilita', assunto come riferimento, da ciascuna amministrazione, nei piani dei fabbisogni di personale ai fini del calcolo delle facolta' assunzionali, applicato alle posizioni di responsabilita' coperte nell'anno di riferimento e pianificate nei piani medesimi.
3. Il valore medio pro-capite di cui al comma 2 e' compreso tra i seguenti importi minimi e massimi: da 50.000 a 70.000 euro annui lordi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, dedotta la quota corrispondente allo stipendio tabellare, costituiscono il complessivo limite di spesa a carico di ciascuna amministrazione per:
la corresponsione degli emolumenti di cui all'art. 45 (Struttura della retribuzione del personale dell'area EP) lettere c), d) ed e);
il riconoscimento dei benefici di cui al comma 6;
l'attribuzione di ogni altro elemento retributivo o beneficio.
5. Alla retribuzione di risultato e' destinato almeno il 15% delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
6. Alle risorse per gli interventi di welfare integrativo del personale di cui al presente articolo, ad integrazione delle eventuali disponibilita' che le amministrazioni continuano a finanziare per effetto di norme di settore di cui permane la vigenza, e' destinato non piu' dell'1% delle risorse di cui al comma 2.

 
Art. 54.
Indennita' di specifiche responsabilita'

1. Le amministrazioni possono attribuire al personale dell'area degli assistenti compiti che, pur rientrando nelle funzioni proprie dell'area di appartenenza, comportano l'assunzione di specifiche responsabilita'. In tale ipotesi, previa contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera x), e' possibile riconoscere a tale personale un'indennita' di specifiche responsabilita', accessoria, il cui importo, non superiore a euro 1.000 annui lordi, viene definito tenendo conto del livello di responsabilita', della complessita' delle competenze attribuite, dalla specializzazione richiesta dai compiti affidati.
2. Al finanziamento dell'indennita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione).

 
Art. 55.
Welfare integrativo

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con finalita' sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessita' di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' gia' previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, tra cui l'art. 27, comma 2 del CCNL Enti pubblici non economici del 14 febbraio 2001, nonche', per la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 49 del presente contratto.
3. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera e) potra' avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale. Il finanziamento a carico delle amministrazioni, che non dovra' determinare ulteriori o maggiori oneri, trovera' copertura nelle risorse di cui al comma 2.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 80 del CCNL 12 febbraio 2018.
 
Art. 56.
Clausole speciali per i Ministeri

1. I Ministeri continuano a corrispondere:
a) le indennita' di amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14 settembre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente, tenendo conto di quanto previsto all'art. 51 (Adeguamenti alla disciplina delle indennita' di amministrazione sulla base di disposizioni di legge) e all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale);
b) l'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 33 del CCNL 14 settembre 2007, incrementata nelle misure e con le decorrenze di cui alla allegata tabella I.
2. In materia di trattamento economico, i Ministeri continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) l'art. 22, comma 2 del CCNL 12 giugno 2003;
b) l'art. 3, comma 2 del CCNL 21 febbraio 2001 aggiunto dall'art. 17, comma 12, del CCNL del 16 maggio 2001;
c) l'art. 18, comma 8, del CCNL 12 giugno 2003.
3. Continuano altresi' a trovare applicazione le previsioni dell'art. 17, comma 3 del CCNL del 16 maggio 1995.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 87 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 57.
Clausole speciali per le Agenzie fiscali

1. Le Agenzie continuano a corrispondere:
a) le indennita' di amministrazione di cui all'art. 13 del CCNL 10 aprile 2008, nei valori e secondo la disciplina previgente, tenendo conto di quanto previsto all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale);
b) l'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 14 del CCNL 10 aprile 2008, incrementata nelle misure e con le decorrenze di cui alla allegata tabella I.
2. In materia di trattamento economico, le Agenzie continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) l'art. 84, comma 5 del CCNL del 28 maggio 2004, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4 del CCNL 12 febbraio 2018;
b) l'art. 28, comma 2 del CCNL 28 maggio 2004, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettera aa), la predetta conferma deve intendersi nel senso che le Agenzie fiscali possono continuare a coprire l'indennita' di posizione con oneri a carico del proprio bilancio limitatamente alla quota eccedente il precedente valore minimo di 2.500 euro, ma non superiore al precedente limite massimo di 9.000 euro;
c) l'art. 1, comma 93 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) l'art. 64, comma 7, del CCNL 28 maggio 2004.
3. Continuano altresi' a trovare applicazione le previsioni dell'art. 45, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 88 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 58.
Clausole speciali per gli enti pubblici non economici

1. Gli enti pubblici non economici continuano a corrispondere:
a) l'indennita' di ente di cui all'art. 35 del CCNL 1° ottobre 2007, nei valori e secondo le discipline previgenti, tenendo conto di quanto previsto all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale);
b) l'indennita' di bilinguismo di cui art. 39 del CCNL 14 febbraio 2001, nei valori e secondo la disciplina previgente;
c) l'indennita' di guardiaparco di cui all'art. 37 del CCNL 1° ottobre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente;
d) l'indennita' di cui all'art. 25, comma 6 del CCNL 9 ottobre 2003.
2. In materia di trattamento economico, gli enti pubblici non economici continuano inoltre ad applicare le ulteriori discipline di cui all'art. 89, comma 2, lettere a), b), c), d), g), h) e i) del CCNL del 12 febbraio 2018, nonche' quelle contenute ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo.
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 89 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 59.
Clausole speciali per CNEL

1. Il CNEL continua a corrispondere l'indennita' di amministrazione di cui all'art. 67 del CCNL 14 febbraio 2001, nei valori e secondo le discipline previgenti, tenendo conto di quanto previsto all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale).
2. In materia di trattamento economico, il CNEL continua inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) art. 71, comma 2, terzo alinea del CCNL del 14 febbraio 2001, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
b) art. 5, comma 2 del CCNL del 4 dicembre 2001, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 92 del CCNL 12 febbraio 2018.

 
Art. 60.
Clausole speciali per ENAC

1. Al personale dell'ENAC il titolo III del presente contratto e le correlate norme del trattamento economico si applicano a decorrere dalla sottoscrizione di una specifica sequenza negoziale - da attivarsi entro tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL - finalizzata a definirne talune specificita'. Nelle more, continuano ad applicarsi:
a) art. 14 (Periodo di prova) del CCNL 12 febbraio 2018;
b) art. 33 (Copertura assicurativa) del CCNL 12 febbraio 2018;
c) art. 69 (Struttura della retribuzione) del CCNL 12 febbraio 2018;
d) art. 70 (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL 12 febbraio 2018;
e) art. 76 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 12 febbraio 2018;
f) art. 77 (Utilizzo Fondo risorse decentrate) del CCNL 12 febbraio 2018;
g) art. 90 (Clausole speciali per ENAC) del CCNL 12 febbraio 2018.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 76 (Fondo risorse decentrate: costituzione), comma 3 del CCNL 12 febbraio 2018 e' incrementato di un importo pari allo 0,81% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale di ENAC destinatario del presente CCNL ad eccezione dei professionisti di cui al comma 3.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale di cui all'art. 6 del CCNL 18 marzo 2010 e' incrementato, di un importo pari allo 0,81% del monte salari dell'anno 2018, relativo ai predetti professionisti di ENAC.
4. All'ENAC si applica quanto previsto all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione), comma 8.

 
Art. 61.
Clausole speciali per AGID

1. Al personale dell'AGID il titolo III del presente contratto e le correlate norme del trattamento economico si applicano a decorrere dalla sottoscrizione di una specifica sequenza negoziale - da attivarsi entro tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL - finalizzata a definirne talune specificita'. Nelle more, continuano ad applicarsi:
a) art. 14 (Periodo di prova) del CCNL 12 febbraio 2018;
b) art. 33 (Copertura assicurativa) del CCNL 12 febbraio 2018;
c) art. 69 (Struttura della retribuzione) del CCNL 12 febbraio 2018;
d) art. 70 (Retribuzione e sue definizioni) del CCNL 12 febbraio 2018;
e) art. 76 (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 12 febbraio 2018;
f) art. 77 (Utilizzo Fondo risorse decentrate) del CCNL 12 febbraio 2018;
g) art. 91 (Clausole speciali per AGID) del CCNL 12 febbraio 2018.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 76 (Fondo risorse decentrate: costituzione), comma 3 del CCNL 12 febbraio 2018 e' incrementato di un importo pari allo 0,98% del monte salari anno 2018, relativo al personale di AGID destinatario del presente CCNL.
3. All'AGID si applica quanto previsto all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione), comma 8.

 
Art. 62.
Disapplicazioni e conferme

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Sono specificamente disapplicate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quanto previsto all'art. 60 (Clausole speciali per ENAC) e art. 61 (Clausole speciali per AGID) e dalla dichiarazione congiunta n. 4.

 
ALLEGATI E TABELLE

Allegato A
Area degli operatori:
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono attivita' di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili.
Specifiche professionali:
conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici;
capacita' pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni;
responsabilita' di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attivita' di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano.
Requisiti di base per l'accesso:
assolvimento dell'obbligo scolastico. Area degli assistenti:
Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale e' chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
Specifiche professionali:
conoscenze teoriche esaurienti;
capacita' pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessita', in un ambito specializzato di lavoro;
responsabilita' di risultato su ambiti circoscritti (fasi di processo o processi) ed eventualmente con responsabilita' di supervisionare il lavoro di colleghi.
Requisiti di base per l'accesso:
scuola secondaria di secondo grado. Area dei funzionari:
Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualita' dei servizi e dei risultati, la circolarita' delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilita' diretta di moduli e strutture organizzative.
Specifiche professionali:
conoscenze specialistiche;
competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove;
capacita' di lavoro in autonomia accompagnato da capacita' gestionali, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati;
responsabilita' amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilita' di autonoma assunzione di atti e decisioni, anche amministrative, in conformita' agli ordinamenti di ciascuna amministrazione; le responsabilita' possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unita' organizzative.
Requisiti di base per l'accesso:
laurea (triennale o magistrale). Area delle elevate professionalita':
Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilita' assicurando la qualita' dei servizi e dei risultati, l'ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la responsabilita' diretta di moduli o strutture organizzative.
Specifiche professionali:
conoscenze altamente specialistiche;
competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessita';
capacita' di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacita' gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attivita' di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilita' e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attivita' progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;
responsabilita' amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilita' di unita' organizzative; responsabilita' amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformita' agli ordinamenti delle amministrazioni.
Requisiti di base per l'accesso:
laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilita' che possono anche richiedere l'iscrizione ad albi professionali.

Tabella 1
Misura annua lorda e numero massimo dei differenziali stipendiali

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2
Tabella di trasposizione automatica
nel nuovo sistema di classificazione

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 3
Tabella di corrispondenza di cui all'art. 18

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A1 - Ministeri

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A2 - Agenzie fiscali

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A3 - Enti pubblici non economici

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A4 - CNEL

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A5 - ENAC, ANSFISA, ANSV

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella A6 - AGID

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B1 - Ministeri

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B2 - Agenzie Fiscali 85

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B3 - Enti pubblici non economici

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B4 - CNEL

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B5 - ENAC, ANSFISA, ANSV

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B6 - AGID

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C1 - Ministeri

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C2 - Agenzie fiscali

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C3 - Enti pubblici non economici

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C4 - CNEL

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C5 - ENAC, ANSFISA, ANSV

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C6 - AGID

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella D - Incrementi Fondo risorse decentrate

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella E - Amministrazioni dei Ministeri destinatarie di
disposizioni di legge che incrementano l'indennita' di
amministrazione

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella F Ulteriori incrementi mensili della retribuzione tabellare

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella G Indicazioni per la rideterminazione dei valori dell'indennita' di amministrazione e dell'indennita' di ente

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella H Stipendi tabellari delle nuove Aree

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella I Incremento mensile indennita' bilinguismo

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti sono concordi nel ritenere che l'Organismo paritetico dell'innovazione di cui all'art. 6 del presente C.C.N.L. e' parte integrante del sistema di relazioni sindacali.
Pertanto, le amministrazioni che non vi abbiano ancora provveduto dovranno procedere, nel rispetto delle tempistiche previste dal medesimo art. 6, ad attivarlo.

Dichiarazione congiunta n. 2

In relazione a quanto previsto dall'art. 23 (Ferie e recupero festivita' soppresse), comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF - Dip. Ragioneria generale Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'.

Dichiarazione congiunta n. 3

In relazione a quanto previsto dall'art. 29 (Assenza per malattia), comma 10, lettera e), le parti ritengono che il principio ivi affermato, circa la non necessaria proporzionalita' tra i trattamenti accessori correlati alla performance ed il numero dei giorni di assenza, riguardi tutti i periodi di assenza per malattia e si danno reciprocamente atto che l'erogazione dei premi deve, invece, tenere conto del positivo apporto del dipendente ai risultati.

Dichiarazione congiunta n. 4

In relazione quanto previsto dall'art. 45, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, con riferimento al personale di nazionalita' italiana, destinatario dell'art. 2 del decreto legislativo n. 103/2000, assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, si provvedera' mediante apposita sequenza contrattuale a definire le norme di raccordo necessarie per l'applicazione del nuovo sistema di classificazione e delle norme relative al trattamento economico. Nelle more continuano ad applicarsi le discipline previgenti.

Dichiarazione congiunta n. 5

Le parti si danno atto che, alla luce delle modifiche operate ai sistemi di classificazione previgenti, gli eventuali riferimenti ai «profili professionali» contenuti in norme di legge o contratti collettivi vanno intesi, nel contesto del presente CCNL, come «famiglie professionali».

Dichiarazione congiunta n. 6

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 (Obiettivi e strumenti), comma 6, le parti auspicano che l'Osservatorio a composizione paritetica composto dall'A.Ra.N. e dalle confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valuti positivamente la possibilita' di organizzarsi in articolazioni di comparto.

Dichiarazione congiunta n. 7

Con riferimento all'art. 28 (Congedi dei genitori) le parti prendono atto che l'art. 1 della legge n. 92/2012 non consente l'automatica estensione della previsione relativa al congedo di paternita' obbligatorio di cui all'art. 4, comma 24, lettera a) e successive modificazioni ed integrazioni della medesima legge. In merito, alla luce dell'importanza dell'istituto, finalizzato riconoscere una piu' ampia tutela della genitorialita', le parti auspicano che vengano posti in essere i necessari interventi normativi volti ad armonizzare la disciplina attualmente vigente per il settore pubblico a quella del settore privato.

Dichiarazione congiunta n. 8

Con riferimento all'art. 52 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) le parti precisano che con la locuzione «personale in servizio» si intende il personale assunto alla data di sottoscrizione del CCNL, indipendentemente dal fatto che lo stesso usufruisca di istituti di sospensione temporanea del rapporto di lavoro o che presti la propria attivita' presso altre amministrazioni o sedi distaccate.

Dichiarazione congiunta n. 9

Le parti sono concordi nel ritenere che le Amministrazioni, in sede di definizione dei sistemi di valutazione, previo confronto ai sensi dell'art. 5, dovranno anche prendere in considerazione, definendo apposita disciplina, i casi di assenze prolungate dal servizio o di prestazione lavorativa resa presso altri organismi ed Amministrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 14, comma 2, lettera d), punto 1).

Dichiarazione congiunta n. 10

Le parti si danno reciprocamente atto che subito dopo la definitiva formalizzazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di armonizzazione delle indennita' di amministrazione dei Ministeri di cui all'art. 1, commi 143 della legge n. 160/2019 si rendera' necessaria una ricognizione delle citate indennita' di amministrazione. A tal fine, valutano positivamente che il Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'A.Ra.N. definiscano una tabella ricognitiva che tenga conto sia degli incrementi definiti nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia delle variazioni previste dal presente contratto.

Dichiarazione congiunta A.Ra.N. Commissariato di Governo
per la Provincia di Bolzano

L' A.Ra.N. ed il Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano dichiarano che, ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, il Commissario stesso, per il tramite di un suo delegato, ha partecipato alle trattative relative alla definizione dell'indennita' di bilinguismo di cui al presente C.C.N.L., di cui si auspica, in futuro, una progressiva armonizzazione. Pertanto, tale tematica non potra' essere suscettibile di ulteriori integrazioni con i successivi accordi cui rinvia l'art. 1, comma 4, del presente contratto. Restano, invece, demandati alla contrattazione di raccordo gli altri aspetti che possono incidere sulle disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 26 luglio 1976.