Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 marzo 2022
Criteri e modalita' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Annualita' 2022.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;
Vista, altresi', la comunicazione della Commissione 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021 «Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine», che ha, tra l'altro, prorogato al 30 giugno 2022 le misure di cui al quadro temporaneo e innalzato a euro 345.000, l'aiuto complessivo concedibile per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura a valere sul predetto quadro temporaneo;
Visto il regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale e' istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»), con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 1, comma 129 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove e' previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 128;
Visto il decreto ministeriale n. 0153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021, al n. 208, ove all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Battistoni le funzioni relative, tra l'altro, al comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco Battistoni e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12, a mente del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Tenuto conto che anche nel 2022 permangono in capo alle imprese della pesca e acquacoltura difficolta' economiche rivenienti dall'emergenza pandemica, ancora in atto;
Tenuto conto, altresi', che le cause della crisi sono da ricondurre alla lenta ripresa dei mercati ittici, del circuito Horeca, delle mense scolastiche, dei ristoranti, nonche' alla riduzione delle esportazioni, alla contrazione dei prezzi, alla mancanza di turismo, alle difficolta' di rispettare le misure di allontanamento sociale, in particolare sulle imbarcazioni di piccola pesca;
Considerato che la situazione emergenziale a livello epidemico ha provocato situazioni di difficolta' grave anche per le imprese del settore pesca e dell'acquacoltura;
Considerata, pertanto, la necessita', in primis, di sostenere una rapida ripresa del settore e di garantire anche lo sviluppo della filiera della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, annualita' 2022, a favore del settore della pesca marittima, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque interne fino a concorrenza di 20 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole, nonche' comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti;
Sentite le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1

Agevolazioni concedibili

1. Al fine di garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura, sono destinati 20 milioni di euro del fondo di cui all'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, annualita' 2022, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 15 milioni, per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca marittima, nella misura e con le modalita' previste all'art. 5;
b) euro 3,5 milioni, per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore dell'acquacoltura, ivi incluse le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria, nella misura e con le modalita' previste all'art. 6;
c) euro 1,5 milioni sono destinati alle regioni e province autonome nell'ambito delle loro attribuzioni e finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne, nella misura e con le modalita' previste all'art. 7.
2. Le eventuali risorse eccedenti rispetto a quanto e' stato possibile impegnare per l'applicazione delle singole misure di cui al comma precedente potranno essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali alle altre misure per le quali i fondi a disposizione non sono risultati sufficienti, nei limiti delle risorse complessive di cui al comma 1.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto le imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 11 dicembre 2013.
2. Il contributo e' riconosciuto per impresa unica come definita all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 1408/2013 e all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 717/2014.
3. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) tutte le imprese di pesca che, alla data del 3 aprile 2022, abbiano in armamento un'imbarcazione da pesca, in forma singola o associata per le quali l'attivita' di pesca marittima risulta essere l'attivita' prevalente in termini di reddito.
4. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) tutte le imprese acquicole che dispongano, alla data del 1° gennaio 2022, di almeno un'unita' produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e che svolgono l'attivita' di allevamento degli animali di acquacoltura e per le quali l'attivita' di acquacoltura risulta essere attivita' prevalente in termini di reddito.
5. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) le imprese che svolgono l'attivita' di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata.
 
Art. 3

Condizioni dei contributi

1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto e' condizionata all'avvio, da parte dei soggetti richiedenti, della rispettiva attivita' economica, alla data del 3 aprile 2022 per le imprese della pesca marittima, da accertarsi, attraverso l'armamento, alla stessa data, dell'imbarcazione da pesca ovvero, alla data del 1º gennaio 2022 per le imprese acquicole, da accertarsi con la verifica dell'intervenuta iscrizione, prima dello stesso termine, presso il registro delle imprese nonche' della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.
2. La concessione del contributo e' subordinata, a pena di inammissibilita', alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della seguente documentazione, da compilarsi secondo i termini e le modalita' che saranno definite con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esente da bollo, attestante:
1) di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta' in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi' come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021;
2) di non aver ricevuto ovvero, qualora ricevuto, di avere restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
3) limitatamente alle imprese del settore pesca marittima, di disporre dell'imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 aprile 2022;
4) limitatamente alle imprese del settore acquacoltura, di essere iscritti come impresa attiva nel registro delle imprese in data antecedente alla data del 1° gennaio 2022 e di risultare in attivita' alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;
5) che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 345.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e C 2021/C 473/01 del 24 novembre 2021;
6) che l'attivita' prevalente risulta essere la pesca professionale ovvero che l'attivita' prevalente risulta essere l'acquacoltura.
 
Art. 4

Misura del contributo concedibile

1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.
2. I contributi complessivamente concessi ai sensi del presente articolo sono erogati nei limiti delle risorse disponibili; qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procedera' a ridurre proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa.
 
Art. 5
Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a)

1 Il contributo concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni, e' riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota fissa in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata in Grosse Tonnage (GT) calcolato sulla base della seguente tabella:
===================================================================== | CLASSI DI STAZZA IN GT | CONTRIBUTO CALCOLATO Euro | +===================================+===============================+ | 1 ≤ X ≤ 5 | 1.000 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | 5 < X ≤ 10 | 104*GT + 400 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | 10 < X ≤ 25 | 86*GT + 600 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | 25 < X ≤ 50 | 64*GT + 1.100 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | 50 < X ≤ 100 | 50*GT + 1.800 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | 100 < X ≤ 250 | 40*GT + 2.800 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | 250 < X ≤ 500 | 30*GT + 5.300 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | 500 < X ≤ 1.500 | 22*GT + 9.300 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | 1.500 < X ≤ 2.500 | 18*GT + 15.300 | +-----------------------------------+-------------------------------+ | X > 2.500 | 13,40*GT + 26.800 | +-----------------------------------+-------------------------------+

2. Il contributo una tantum spettante ad un'impresa armatrice che presenti un'istanza comprendente piu' imbarcazioni da pesca e' pari alla somma dei contributi, calcolati secondo la tabella di cui al comma 2, spettanti per ogni singola imbarcazione da pesca nella rispettiva titolarita' ed in armamento alla data del 3 aprile 2022, fino a concorrenza massima di euro 345.000,00 cosi' come previsto al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19» e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta, nelle modalita' ed entro i termini definiti con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero - anche attraverso il supporto delle Capitanerie di porto territorialmente competenti - procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti ed effettuate le opportune verifiche, ricorrendone i presupposti, autorizza l'erogazione dei contributi di spettanza dei beneficiari.
 
Art. 6
Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b)

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono ripartite nelle seguenti riserve di destinazione, definite in funzione della dimensione dell'impresa richiedente secondo quanto previsto dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014:
a) 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni;
b) 10% per le imprese di medie dimensioni;
c) 5% per le imprese di grandi dimensioni.
2. Il contributo di cui al presente articolo, tenuto conto delle riserve di destinazione di cui al comma 1, e' riconosciuto nei seguenti importi:
a) euro 500,00 in quota fissa per ciascuna impresa richiedente;
b) una quota variabile da riconoscersi entro i massimali di cui al comma 4, in relazione alle residue risorse disponibili per il presente provvedimento al netto dei contributi erogati ai sensi della lettera a), in proporzione diretta al fatturato medio dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di accesso al sostegno finanziario di cui al presente decreto e determinato quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate per ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2019-2021. Per le imprese che abbiano avviato l'attivita' successivamente al 1° gennaio 2021 il fatturato medio annuo coincide con il 50% della media del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima categoria in cui si colloca il soggetto richiedente.
3. Il contributo di cui al presente articolo e' riconosciuto, per ciascun soggetto beneficiario, entro e non oltre i seguenti massimali, secondo le definizioni della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE:
a) euro 5.000 per le micro imprese;
b) euro 6.000 per le piccole imprese;
c) euro 10.000 per le medie imprese;
d) euro 20.000 per le grandi imprese.
4. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta nelle modalita' ed entro i termini definiti con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti e, ove l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, riduce proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi spettanti.
 
Art. 7

Ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono ripartite tra le regioni e province autonome sulla base della seguente tabella:

===================================================================
| |N° imprese| | |
| | acque | | Importo |
| | interne | % | assegnato |
| Regione o Provincia Autonoma |dichiarate|incidenza| euro |
+===============================+==========+=========+============+
|Abruzzo | 2 |0,17% | 2.510,46 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Basilicata | 0 |0,00% | 0,00 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Provincia Autonoma di Bolzano | 0 |0,00% | 0,00 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Calabria | 0 |0,00% | 0,00 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Campania | 0 |0,00% | 0,00 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Emilia Romagna | 56 |4,69% | 70.292,89 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Friuli Venezia Giulia | 17 |1,42% | 21.338,91 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Lazio | 27 |2,26% | 33.891,21 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Liguria | 0 |0,00% | 0,00 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Lombardia | 83 |6,95% | 104.184,10 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Marche | 0 |0,00 | 0,00 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Molise | 0 |0,00% | 0,00 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Piemonte | 15 |1,26% | 18.828,45 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Puglia | 60 |5,02% | 75.313,81 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Sardegna | 114 |9,54% | 143.096,23 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Sicilia | 0 |0,00% | 0,00 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Toscana | 21 |1,76% | 26.359,83 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Provincia Autonoma di Trento | 1 |0,08% | 1.255,23 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Umbria | 8 |0,67% | 10.041,84 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Veneto | 791 |66,19% | 992.887,03 |
+-------------------------------+----------+---------+------------+
|Totale | 1195 |100% |1.500.000,00|
+-------------------------------+----------+---------+------------+

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le regioni e le province autonome devono comunicare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it i numeri dei conti di Tesoreria sui quali accreditare gli importi individuati nella precedente tabella.
 
Art. 8

Disponibilita' dei fondi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono a carico del capitolo: 7098 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le procedure di cui al presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre 2022, per consentire l'impegno delle risorse di cui al presente decreto.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it
Roma, 31 marzo 2022

Il Sottosegretario di Stato: Battistoni

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, n. 623