Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2022
Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;
Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2019, recante disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» e le relative premesse, che si intendono qui richiamate;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, commi da 652 a 659, in materia di contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», e, in particolare, l'art. 22, in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un fondo, nel prosieguo il «Fondo», con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;
Considerato che l'art. 22 del richiamato decreto-legge demanda ad uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo articolo, il riparto delle risorse e la definizione dei relativi interventi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti;
Considerato di procedere al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024 ed all'assegnazione delle relative risorse all'amministrazione competente all'erogazione dei medesimi incentivi, nonche' di procedere alla definizione degli stessi;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024 e la relativa disciplina e procede al riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi medesimi ed all'assegnazione delle relative risorse al Ministero dello sviluppo economico, amministrazione competente all'erogazione degli stessi.
 
Art. 2

Incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti

1. Alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative all'annualita' 2022, e nel corso di ciascuna delle annualita' 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualita', ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli sono riconosciuti, nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, i seguenti contributi:
a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se e' contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;
d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se e' contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011;
e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;
f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, e' riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo di 12.000 euro per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; e' riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate. I contributi di cui alla presente lettera sono concessi in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attivita' di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalita' commerciali e se tale impiego, nonche' la proprieta' in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenute per almeno ventiquattro mesi.
3. I contributi di cui al comma 1 in favore delle persone fisiche sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprieta' deve essere mantenuta per almeno dodici mesi.
4. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche ai sensi del comma 2, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 6 aprile 2019, e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062, dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
 
Art. 3
Individuazione e riparto delle risorse del Fondo destinate al
riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non
inquinanti

1. Le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, individuate in 650 milioni di euro per ciascuna delle annualita' dal 2022 al 2024, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico, che provvede all'erogazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 e dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le risorse trasferite ai sensi del comma 1 quali limiti massimi complessivi annui di spesa, sono cosi' destinate:
a) per l'anno 2022, 220 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 225 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 170 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 10 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 10 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e' riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2;
b) per l'anno 2023, 230 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 235 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 150 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f). Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e' riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2;
c) per l'anno 2024, 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera a), 245 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera b), 120 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera c), per 5 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera d), 15 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera e) e 20 milioni di euro ai contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1. Una quota pari al 5 per cento delle risorse destinate dal presente comma ai contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, e' riservata agli acquisti effettuati da persone giuridiche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della transizione ecologica, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma 2 e gli incentivi di cui all'art. 2.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di qui al presente decreto le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' sottoposto al visto degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministro dello sviluppo economico: www.mise.gov.it

Roma, 6 aprile 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro
della transizione ecologica
Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2022 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 367