Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 11 marzo 2022
Ripartizione delle risorse finanziarie, previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il settore dell'autotrasporto di merci.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Considerato che la sopra menzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234, destina al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 240.000.000 di euro per ciascuna delle annualita' del triennio 2022-2024;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, di ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, in base al quale le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Considerato che l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che le risorse destinate al settore dell'autotrasporto sono ripartite tra le diverse ipotesi d'intervento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che detta previsione deve considerarsi espressiva di un principio generale che impone la concertazione con le associazioni di categoria dell'autotrasporto ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie destinate al settore;
Considerato che in data 17 febbraio 2022, si e' tenuto un incontro fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel corso del quale lo schema di ripartizione delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto e' stato illustrato e ampiamente condiviso;
Preso atto dell'opportunita', ampiamente condivisa dagli operatori del settore, di garantire la continuita' degli interventi stessi e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed i risultati conseguibili, in coerenza con gli interventi gia' previsti a legislazione vigente, valutando le esigenze prioritarie del settore in relazione a quanto emerso a seguito dei confronti con le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto;
Considerata la necessita' di definire gli interventi e la ripartizione delle somme disponibili anche nei limiti di fattibilita', avuto riguardo sia al grado di utilizzazione storico delle risorse nel corso degli esercizi finanziari precedenti, e sia alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al Trattato istitutivo dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Considerato che, tra gli interventi gia' previsti a normativa vigente, devono essere privilegiati quelli mirati al soddisfacimento delle principali esigenze del settore, fra i quali il contenimento dei costi di esercizio per far fronte alla concorrenza dei vettori extracomunitari, nonche' quelli a favore della sicurezza della circolazione (riduzione compensata dei pedaggi autostradali), ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Ritenuto di dover confermare una quota parte delle risorse finanziarie di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la misura della deduzione forfetaria di spese non documentate per gli autotrasportatori mono veicolari, ai sensi dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Valutata, altresi', la necessita' di definire, per quanto riguarda la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, un sistema che consenta di limitare progressivamente le previsioni di spesa alle risorse effettivamente disponibili per l'esercizio in corso e quindi garantire per gli anni successivi una copertura sufficiente ad accelerare i pagamenti;
Considerata, altresi', l'esigenza di favorire un rilancio degli investimenti delle imprese di autotrasporto con specifico riferimento al rinnovo del parco veicolare in termini di sostenibilita' ecologica, in una logica di rilancio della logistica e del trasporto combinato;
Ritenuta, del pari, la necessita', stante la complessita' della regolamentazione del settore dell'autotrasporto sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale e sia in relazione all'accesso alla professione ed al mercato, di porre in essere ed incentivare interventi a favore della formazione professionale, in continuita' con gli anni precedenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pienamente compatibili con la normativa comunitaria, in quanto non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;
Considerato che per le imprese di autotrasporto la misura relativa alla deduzione forfetaria delle spese non documentate sara' determinata compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (regime di aiuti c.d. «de minimis») attraverso apposite dichiarazioni sostitutive dei beneficiari circa il rispetto della soglia massima consentita;

Decreta:

Art. 1

1. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, la somma annua pari ad euro 240.000.000, destinata ad interventi a favore del settore dell'autotrasporto iscritta sul capitolo 1337 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' ripartita come di seguito specificato, tenendo conto delle finalita' degli interventi gia' previsti da disposizioni di legge e regolamentari:
a) art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - deduzione forfetaria di spese non documentate - 70.000.000 di euro. La quantificazione degli importi delle singole agevolazioni e' definita dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili per tali finalita'. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, (cosiddetto «de minimis»), la fruizione dei benefici e' subordinata ad apposita dichiarazione dei beneficiari circa il mancato superamento della soglia massima ivi prevista;
b) art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - fondi da assegnare al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture (riduzione compensata dei pedaggi autostradali) - 140.000.000 di euro, secondo le modalita' operative da definirsi con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili allo stesso Comitato centrale da emanarsi per l'anno 2022;
c) art. 2, comma 2, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 - 5.000.000 di euro destinati all'incentivazione di ulteriori interventi a favore della formazione professionale, secondo le procedure da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e nel rispetto dei principi di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lo stesso decreto definisce gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
d) art. 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - 25.000.000 di euro da inquadrare, ove possibile, nel quadro del regolamento UE n. 651/2014, per investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione imprenditoriale e ammodernamento del parco veicolare. Le modalita' di erogazione di dette risorse sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, che definisce altresi' gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
 
Art. 2

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio, in relazione alla ripartizione dell'importo annuo di euro 240.000.000, di cui all'art. 1 del presente decreto.
Roma, 11 marzo 2022

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 945