Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2022 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 5 aprile 2022
Provvedimento di attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, relativo ai servizi di pagamento.


IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», cosi' come modificato dal citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4-bis del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che richiede alla Banca d'Italia di definire modalita' e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformita' all'art. 37, della direttiva (UE) 2015/2366;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, di attuazione del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
Considerato il contenuto degli Orientamenti EBA sull'esclusione relativa alle reti limitate a norma della direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, pubblicati in data 24 febbraio 2022;

Emana
il seguente provvedimento:

Art. 1
Modifiche al provvedimento della Banca d'Italia
dell'11 ottobre 2018

Alla fine del primo capoverso del paragrafo 2.2 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, sono aggiunte le seguenti parole: «Resta fermo che la Banca d'Italia puo' richiedere una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputi necessario».
Il secondo capoverso del paragrafo 2.2 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, e' soppresso.
L'allegato A.2, e' abrogato.
Al terzo capoverso del paragrafo 2.2 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, le parole: «alla fine del periodo di riferimento successivo all'ultima notifica effettuata» sono sostituite dalle parole: «alla fine di un periodo di riferimento successivo alla prima notifica effettuata».
Il paragrafo 2.3 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, e' abrogato.
Al paragrafo 2.4 l'indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it e' sostituito da: ssd@pec.bancaditalia.it
Alla fine del primo capoverso del paragrafo 3.2 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, sono aggiunte le seguenti parole: «Resta fermo che la Banca d'Italia puo' richiedere una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputi necessario».
Il secondo capoverso del paragrafo 3.2 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, e' soppresso.
L'allegato B.2, e' abrogato.
Il paragrafo 3.3 del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 ottobre 2018, e' abrogato.
Al paragrafo 3.4 l'indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it e' sostituito da: ssd@pec.bancaditalia.it
 
Art. 2
Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2022

Il Governatore: Visco Delibera n. 142/2022