Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 3 marzo 2022
Disciplina attuativa dell'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo».


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'art. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;
Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale», e, in particolare, l'art. 26;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, con il quale e' stato approvato lo «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 622;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e in particolare l'art. 1, comma 283;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, comma 337;
Vista la legge 31 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1, comma 381;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo n. 1/2015 dell'11 giugno 2015, con la quale e' stato approvato il regolamento interno del Comitato stesso;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo dell'11 giugno 2020, n. 5, recante «Agevolazioni alle imprese miste nei Paesi in via di sviluppo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 203 del 14 agosto 2020;
Vista la convenzione sottoscritta il 14 dicembre 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Vista la convenzione sottoscritta il 24 giugno 2021 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Considerata l'esigenza di aggiornare la disciplina attuativa dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, a seguito delle modifiche introdotte, da ultimo, dal succitato art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Ritenuta l'opportunita' di introdurre modifiche alla disciplina di cui trattasi secondo un approccio improntato alla gradualita', anche per tenere conto dell'evoluzione del dibattito internazionale in materia di cooperazione allo sviluppo;
Tenuto conto dell'esigenza di bilanciare le esigenze di promozione della partecipazione dei soggetti privati all'attivita' di cooperazione allo sviluppo con adeguati canoni di prudenzialita' nella gestione delle risorse pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
a) finanziamento: finanziamento in qualsiasi forma previsto dall'art. 27, comma 3, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
b) impresa richiedente: l'impresa che richiede il finanziamento previsto dall'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
c) impresa beneficiaria: l'impresa destinataria del finanziamento previsto dall'art. 27, comma 3, lettera a), della legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) Paesi partner: i Paesi destinatari di interventi di cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125 e indicati nella lista dei Paesi in via di sviluppo beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo definita dall'OCSE - DAC.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, il presente decreto stabilisce:
a) la quota del fondo rotativo istituito dall'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 che puo' essere impiegata annualmente per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014;
c) le condizioni in base alle quali sono concessi i finanziamenti.
 
Art. 3
Determinazione della quota del fondo rotativo impiegabile per le
finalita' di cui all'articolo 27, comma 3, della legge n. 125 del
2014
1. La quota di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e' pari alle disponibilita' esistenti, come pro tempore variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati per effetto della gestione al gia' istituito «sottoconto per i finanziamenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125».
 
Art. 4
Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente

1. Puo' richiedere il finanziamento l'impresa che, al momento della presentazione della domanda:
a) ha la sede legale nell'Unione europea ed e' costituita secondo le forme previste dalla legge di uno Stato membro dell'Unione europea oppure ha la sede legale in un Paese partner ed e' costituita in conformita' alla legge del predetto Paese;
b) ha una sede, anche secondaria, in Italia;
c) possiede una comprovata esperienza nel settore di intervento.
 
Art. 5
Requisiti oggettivi dell'iniziativa

1. L'iniziativa da finanziare soddisfa i seguenti requisiti oggettivi:
a) se l'impresa richiedente ha sede legale nell'Unione europea, il finanziamento e' finalizzato alla sottoscrizione di una quota non inferiore al 20% del capitale di rischio di societa' di nuova costituzione in Paesi partner oppure alla sottoscrizione di partecipazioni o aumenti di capitale di imprese in Paesi partner preesistenti;
b) se l'impresa richiedente ha sede legale in un Paese partner, il finanziamento ha ad oggetto la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale non inferiore al 20% e non superiore al 50% del capitale sociale come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
c) l'iniziativa non comporta delocalizzazione delle attivita' di ricerca, sviluppo, attivita' commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita' produttive;
d) il Paese partner, in cui e' costituita l'impresa il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del finanziamento di cui all'art. 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125, offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri;
e) l'impresa il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del finanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125 opera prevalentemente in uno o piu' Paesi partner;
f) l'iniziativa e' tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
g) l'impresa opera prevalentemente in uno o piu' dei settori individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
 
Art. 6
Criteri di selezione

1. I finanziamenti sono diretti a mobilitare risorse finanziarie aggiuntive attraverso partenariati pubblico-privati che promuovono uno sviluppo sostenibile e inclusivo nei Paesi partner, nel rispetto delle finalita' della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonche' dei principi di trasparenza, concorrenzialita' e responsabilita' sociale, privilegiando la creazione di valore aggiunto locale e di occupazione in conformita' alle convenzioni internazionali sul lavoro.
2. Nella concessione dei finanziamenti le risorse disponibili sono assegnate di preferenza alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese».
3. I finanziamenti sono concessi, in via preferenziale, in relazione a imprese le cui attivita' sono prevalentemente localizzate in Paesi prioritari individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
 
Art. 7
Condizioni finanziarie

1. Il finanziamento non supera il 70% della quota di capitale conferito dalla impresa richiedente e non puo' essere superiore a euro 10.000.000. Il finanziamento riguarda conferimenti in denaro o in natura. I conferimenti in natura hanno carattere tangibile e non superano il 20% del conferimento dell'impresa richiedente. Il conferimento in natura e' oggetto di specifica analisi di congruita' nell'ambito dell'istruttoria.
2. Il tasso di interesse del finanziamento non e' inferiore al tasso adottato in applicazione della comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il finanziamento e' rimborsato in un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a quindici anni a partire dalla data della prima erogazione, con un periodo di grazia per il capitale non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.
3. L'impresa beneficiaria che, prima della scadenza del prestito, disinveste quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento, ne da' comunicazione senza indugio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e a Cassa depositi e prestiti S.p.a. e rimborsa una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento effettuato. Se la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa il cui capitale di rischio ottiene l'apporto del finanziamento di cui all'art. 27, comma 3, legge 11 agosto 2014, n. 125, oppure, nel caso di finanziamento concesso ad imprese aventi sede legale nel territorio del Paese partner, se l'aumento di capitale scende al di sotto del 20% del capitale sociale, l'impresa beneficiaria rimborsa l'intero finanziamento residuo.
4. Se piu' imprese richiedono un finanziamento per partecipare ad una stessa impresa nel Paese partner, le richieste rispettano singolarmente e nel loro complesso i limiti di cui al comma 1.
5. Il prestito e' erogato sulla base delle scadenze previste dal contratto di finanziamento a fronte di documentazione comprovante l'avvenuto conferimento nell'impresa mista da parte dell'impresa richiedente.
 
Art. 8
Motivi generali di esclusione e di revoca

1. Resta ferma l'applicazione dei motivi di esclusione e di revoca dei finanziamenti, previsti dall'ordinamento italiano, ivi inclusi quelli in materia di contrasto alla criminalita' organizzata, al terrorismo, anche internazionale, e ai reati finanziari.
2. Il finanziamento e' rifiutato o revocato, se l'impresa richiedente o beneficiaria ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui e' stabilita.
3. Il finanziamento e' rifiutato o revocato, se l'impresa richiedente o beneficiaria si trova in una delle seguenti situazioni:
a) e' oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;
b) soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura per insolvenza;
c) ha riportato perdite per un ammontare superiore alla meta' del capitale sociale nel corso degli ultimi trentasei mesi.
 
Art. 9
Indicazioni operative

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente del decreto nella Gazzetta Ufficiale, su proposta del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125 stabilisce le indicazioni operative per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto.
 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Cessa di applicarsi la delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo del 11 giugno 2020, n. 5, ferma restando la sua applicazione alle iniziative approvate prima della data di cui al comma 1.
Roma, 3 marzo 2022

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Di Maio Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco