Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 febbraio 2022, n. 27
Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 aprile 2019, n. 31, recante Disposizioni in materia di azione di classe;
Visto in particolare l'articolo 1 della predetta legge n. 31 del 2019, che introduce l'articolo 840-bis del codice di procedura civile, secondo il quale l'azione di classe puo' essere proposta esclusivamente dalle organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia;
Visto altresi' l'articolo 2, che introduce l'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, secondo il quale, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa, nonche' le modalita' di aggiornamento dell'elenco;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2021;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, reso nell'adunanza del 14 gennaio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Vista la comunicazione alla Presidenza del consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 14 dicembre 2021;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l'azione di classe di cui all'articolo 840-bis del codice di procedura civile nonche' l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, i requisiti e le modalita' per l'iscrizione, i criteri per la sospensione e la cancellazione, le modalita' di aggiornamento dell'elenco, nonche' il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «azione di classe»: l'azione a tutela di diritti individuali omogenei disciplinata dal Titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile come introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 31;
b) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
c) «organizzazioni» e «associazioni»: gli enti individuati dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, i cui obiettivi statutari comprendono la tutela di diritti individuali omogenei;
d) «elenco»: l'elenco delle organizzazioni e associazioni istituito presso il Ministero;
e) «contributo»: l'importo dovuto per l'iscrizione e per il mantenimento della medesima;
f) «responsabile»: il responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza sul medesimo;
g) «iscritti»: i soggetti che hanno espressamente manifestato la volonta' di aderire all'organizzazione o associazione, mediante versamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico, in forma tracciabile ed almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione, ovvero, nel caso in cui tale versamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione;
h) «Direzione generale»: la direzione generale degli affari interni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 840-bis cod. proc.
civ., introdotto dall'art. 1 della legge 12 aprile 2019, n.
31 (Disposizioni in materia di azione di classe):
«Art. 840-bis (Ambito di applicazione). - I diritti
individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso
l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente
titolo.
A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza
scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la
tutela dei predetti diritti o ciascun componente della
classe puo' agire nei confronti dell'autore della condotta
lesiva per l'accertamento della responsabilita' e per la
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai
fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione
di ciascun componente della classe, possono proporre
l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le
organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco
pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.
L'azione di classe puo' essere esperita nei confronti
di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi
pubblici o di pubblica utilita', relativamente ad atti e
comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro
rispettive attivita'. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e
dei concessionari di servizi pubblici.
In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione
individuale, salvo quanto previsto all'art. 840-undecies,
nono comma.
Non e' ammesso l'intervento dei terzi ai sensi
dell'art. 105.
Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o
conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in
tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli
aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non
superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della
causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di
almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un
difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine
di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del
procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A
seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto
all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure
all'avvio di una nuova azione di classe.»
- Si riporta il testo dell'art. 196-ter delle disp.
attuaz. cod. proc. civ., introdotto dall'art. 2 della
citata legge n. 31 del 2019:
«Art. 196-bis (Comunicazioni a cura della cancelleria
e avvisi in materia di azione di classe). - Tutte le
comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle
disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto
del codice sono eseguite con modalita' telematiche
all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al
servizio elettronico di recapito certificato qualificato
dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in
materia di comunicazioni telematiche.
Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero
della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni
interessato che ne ha fatto richiesta e si e' registrato
mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le
informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni
del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono
la pubblicazione. La richiesta puo' essere limitata alle
azioni di classe relative a specifiche imprese o enti
gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', anche
prima della loro proposizione.».
- Il Regolamento del Parlamento europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

Note all'art. 1:
- Il Titolo VIII-bis del quarto libro del codice di
procedura civile reca: «dei procedimenti collettivi».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del d. lgs. 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art.
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 agosto 2017, n. 179, S.O.:
«Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del terzo settore.
2. Non sono enti del terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'art. 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione
del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le
norme del presente decreto si applicano limitatamente allo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 5, nonche'
delle eventuali attivita' diverse di cui all'art. 6 a
condizione che per tali attivita' adottino un regolamento,
in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata,
che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel
rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,
recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel
Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo
svolgimento di tali attivita' deve essere costituito un
patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente
le scritture contabili di cui all'art. 13. I beni che
compongono il patrimonio destinato sono indicati nel
regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per
le obbligazioni contratte in relazione alle attivita' di
cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente
riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio
destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso
civilmente riconosciuto non possono far valere alcun
diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle
attivita' di cui ai citati articoli 5 e 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84
(Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche):
«Art. 4 (Dipartimento per gli affari di giustizia). -
1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le
funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali
individuate dall'art. 16, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti
uffici dirigenziali generali, con le competenze per
ciascuno di seguito indicate:
a) direzione generale degli affari interni:
acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore
civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e
dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in
caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;
vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e
delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi
giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da
funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari
dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati,
in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per
danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato;
rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di
cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo
amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile,
esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con
l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e
patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale;
proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di
bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali;
segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri
consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di
conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi
da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti
incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di
gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice
della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli
amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni
professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili,
sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa
commissione amministratrice; questioni concernenti
l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato,
sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi
compresi i concorsi e gli esami; attivita' relative al
riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri
tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei
registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico
e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia
di professioni non regolamentate e di amministratori di
condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel
settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi
relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei
ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del
Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per
incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la
Direzione generale degli affari internazionali e della
cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche
concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza
del Ministro; attivita' relativa ai codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231; procedura istruttoria delle domande di grazia;
gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza
e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei
casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato
dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili;
b) direzione generale degli affari internazionali e
della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in
materia civile e in particolare studio preparatorio ed
elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri
strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del
Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto
e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi;
adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di
collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale; notificazioni e
rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed
esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati
all'estero in materia civile; attivita' di cooperazione
internazionale attiva e passiva in materia penale;
relazioni internazionali in materia penale e in particolare
studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di
convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti
internazionali e conseguente monitoraggio della
legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo
del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di
Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei
medesimi; rapporti con l'Unione europea, con
l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni
internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;
c) direzione generale degli affari giuridici e
legali: contenzioso nel quale e' interessato il Ministero,
in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri
dipartimenti, competenti per le materie interessate;
contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali
proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei
diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie
di competenza del dipartimento. Restano ferme, in materia
di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma
2, lettera d), e 6, comma 3, nonche' quelle previste
dall'art. 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Il Capo del dipartimento svolge altresi' le
seguenti funzioni inerenti a:
a) direzione della Biblioteca centrale giuridica e
della Biblioteca del Ministero;
b) pubblicazione delle leggi e degli altri
provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e inserzione nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica;
pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale del
Ministero;
c) vigilanza sull'amministrazione degli archivi
notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629;
d) adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti
dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano;
adeguamento del diritto interno alle previsioni degli
strumenti internazionali in materia di diritti umani;
e) traduzione di leggi e atti stranieri.
4. Nell'ambito del dipartimento opera, sotto la
vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento,
l'Ufficio centrale degli archivi notarili per lo
svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla legge
17 maggio 1952, n. 629. L'Ufficio centrale e' altresi'
competente per i provvedimenti disciplinari piu' gravi
della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per piu' di dieci giorni.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 29 agosto 2019, n. 202.
 
Art. 2

Istituzione e tenuta dell'elenco

1. E' istituito presso il Ministero l'elenco delle organizzazioni e associazioni che possono proporre l'azione di classe a norma dell'articolo 840-bis del codice di procedura civile nonche' l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile.
2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso la direzione generale e ne e' responsabile il direttore generale, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale, al fine di esercitare la vigilanza, puo' avvalersi dell'attivita' dell'Ispettorato generale del Ministero. Ai fini della vigilanza il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.
3. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e contiene i dati identificativi dell'associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonche' l'eventuale cancellazione o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.
4. Ai fini del primo popolamento, sono incluse nell'elenco le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto risultano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico e disciplinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260.
5. L'accesso all'elenco ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche.
6. Il Ministero della giustizia e' titolare del trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto e' effettuato esclusivamente per finalita' correlate alla tenuta dell'elenco.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 840-bis c.p.c. si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 840-sexiesdecies
c.p.c.:
«Art. 840-sexiesdecies (Azione inibitoria collettiva).
- Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria
di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di
una pluralita' di individui o enti, puo' agire per ottenere
l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della
condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le
associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari
comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla
condotta di cui al primo periodo sono legittimate a
proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui
all'art. 840-bis, secondo comma.
L'azione puo' essere esperita nei confronti di imprese
o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica
utilita' relativamente ad atti e comportamenti posti in
essere nello svolgimento delle loro rispettive attivita'.
La domanda si propone con le forme del procedimento
camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto
compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione
specializzata in materia di impresa competente per il luogo
dove ha sede la parte resistente. Il ricorso e' notificato
al pubblico ministero.
Si applica l'art. 840-quinquies in quanto compatibile.
Il tribunale puo' avvalersi di dati statistici e di
presunzioni semplici.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva
o commissiva, il tribunale puo', su istanza di parte,
adottare i provvedimenti di cui all'art. 614-bis, anche
fuori dei casi ivi previsti.
Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva
o commissiva, il tribunale puo', su richiesta del pubblico
ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente
adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti
delle violazioni accertate.
Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte
soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e
nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei
mezzi di comunicazione ritenuti piu' appropriati.
Quando l'azione inibitoria collettiva e' proposta
congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la
separazione delle cause.
Sono fatte salve le disposizioni previste in materia
dalle leggi speciali.».
- Si riporta il testo dell'art. 137 del d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8
ottobre 2005, n. 235, S.O.:
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per
mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonche' i
relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco
degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito
presso la stessa Commissione europea.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
21 dicembre 2012, n. 260 concernente il regolamento recante
norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale ai sensi dell'art. 137, comma 2, del Codice del
consumo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 19 febbraio 2013, n. 42.
 
Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni e associazioni nell'elenco di cui all'articolo 2:
a) essere state costituite almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
b) avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro;
d) avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale;
e) svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attivita' statutarie attraverso:
1) articolazioni territoriali;
2) disponibilita' di un sito internet aggiornato caratterizzato da contenuti informativi e dall'assenza di alcuna forma di pubblicita' anche indiretta,
3) attivita' costante di assistenza e consulenza per gli iscritti e per soggetti terzi;
4) adozione di iniziative pubbliche;
f) operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
g) prevedere requisiti di onorabilita' degli associati, amministratori o rappresentanti conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
h) prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
3. Per le organizzazioni o le associazioni costituite in forma di federazione o le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di organizzazioni o associazioni territoriali, i requisiti devono essere posseduti sia dalla federazione che richiede l'iscrizione sia da tutte le organizzazioni o associazioni federate.
4. L'iscrizione dell'organizzazione o dell'associazione derivante dalla fusione o dalla federazione di organizzazioni o associazioni gia' iscritte nell'elenco e' sempre consentita mediante comunicazione dei rispettivi rappresentanti legali corredata del relativo atto di fusione o federativo, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Le organizzazioni e le associazioni hanno l'obbligo di comunicare al responsabile, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, senza indugio e comunque entro venti giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato il venir meno del requisito.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 13 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso Sim, societa' di gestione del risparmio, Sicav e
Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono
requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza,
soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il
tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob,
individua:
a) requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli
esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza,
graduati secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica
da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto
abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra
l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle
condotte tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza
e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento
suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli
esponenti delle Sim, graduati secondo principi di
proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni
dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata.
4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono
essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di
idoneita' si applicano anche ai responsabili delle
principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al
comma 1 di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo dei
soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneita' dei
propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo,
documentando il processo di analisi e motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In caso di
specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti
ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono
adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso
il difetto di idoneita' o la violazione dei limiti al
cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio;
questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o
della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono
componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della
decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, secondo modalita' e tempi stabiliti
congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli
oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneita'
degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli
incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di
difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla
carica.».
 
Art. 4

Contenuto e modalita' di presentazione della domanda

1. Le organizzazioni e associazioni che intendono iscriversi nell'elenco presentano domanda, utilizzando il modello a tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero. La domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o con firma elettronica qualificata, e contiene l'indicazione:
a) della denominazione dell'organizzazione o associazione;
b) della sede legale;
c) del codice fiscale;
d) dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o associazione.
2. La domanda reca altresi' l'attestazione, resa dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, del possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3, comma 1.
3. La domanda di iscrizione e' redatta e presentata esclusivamente per via telematica mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui l'organizzazione o associazione e' titolare, secondo le modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda e' inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente dedicato dalla direzione generale e indicato nel modulo di cui al comma 1. Quando le dimensioni dei documenti informatici sono superiori ai limiti di capienza della PEC, la trasmissione dei medesimi puo' avvenire con due o piu' messaggi separati di PEC.
4. La domanda e' corredata dai seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo comprovante che la costituzione quale organizzazione o associazione avente come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro, e' avvenuta almeno due anni prima della data di presentazione della domanda;
b) copia dello statuto vigente alla data di presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche statutarie intervenute nell'ultimo biennio comprovanti, per l'intero biennio, un ordinamento a base democratica e, come scopo anche non esclusivo, la tutela dei diritti individuali omogenei, senza fini di lucro, nonche', con riferimento al medesimo periodo, copia dei verbali delle assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'organizzazione o associazione;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione in conformita' al modulo a tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero e concernente la tenuta, presso la propria sede legale o altra sede espressamente indicata in tale dichiarazione, di un unico elenco nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate dagli associati, la regolare tenuta dei libri contabili nonche' il numero totale degli iscritti alla data di presentazione della domanda e, in ogni caso, alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda, e la loro ripartizione per regioni e province autonome;
d) per ciascuno dei due anni anteriori a quello di iscrizione, copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o del rendiconto economico contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati;
e) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nel biennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, e ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' e rilevanza dell'attivita' e a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione dei responsabili delle principali sedi locali dell'organizzazione o dell'associazione e, anche nella forma di indicazioni negative, di dati e documenti relativamente ai seguenti indicatori:
1) disponibilita' di un sito internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi sia relativamente all'organizzazione e funzionamento dell'organizzazione o associazione, sia relativamente alle tematiche di tutela dei diritti individuali omogenei;
2) tipologia e numero delle attivita' di comunicazione, quali le pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale;
3) numero e articolazione territoriale degli sportelli di assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalita' e numero di contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza;
4) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai singoli componenti della classe;
5) numero dei ricorsi ai sensi dell'articolo 840-bis del codice di procedura civile e, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31, degli atti introduttivi di giudizi ai sensi dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, presentati a tutela di diritti individuali omogenei o su mandato di singoli componenti della classe;
6) tipologia, numero ed esiti delle attivita' di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale e stragiudiziale dei componenti della classe;
7) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse dei componenti della classe, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall'organizzazione o associazione o cui l'organizzazione o l'associazione ha partecipato con relazioni o interventi;
8) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei componenti della classe, ad attivita' ovvero ad organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai legali rappresentanti dell'organizzazione o associazione attestante che gli stessi rivestono tale carica, che non hanno subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'organizzazione o associazione medesima, e che non rivestono la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione di beni ed erogazione di servizi in qualsiasi forma costituite;
g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante attestante che l'organizzazione o associazione non svolge attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni; se l'organizzazione o associazione ha ricevuto nell'ultimo biennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei diritti individuali omogenei e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli iscritti ed alla generalita' dei componenti della classe;
h) prova del versamento del contributo di cui all'articolo 5, mediante allegazione della ricevuta telematica del versamento.
5. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le organizzazioni e le associazioni hanno l'obbligo di comunicare al responsabile ogni variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione, senza indugio e comunque entro venti giorni dalla variazione, mediante comunicazione di posta elettronica certificata.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 196-ter delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 65 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2005, n. 112,
S.O.:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'art. 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all'art. 64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno
degli elenchi di cui all'art. 6-bis, 6-ter o 6-quater
ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'art.
3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a
cui e' riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte
salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di
specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore
tributario.
1-bis.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1
sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito
dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82".».
- Per il testo dell'art. 840-bis c.p.c. si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive
di certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'art. 43 consultando
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'art. 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».
 
Art. 5

Contributo per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'organizzazione o l'associazione richiedente provvede al versamento di un contributo di euro 200.
2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione l'organizzazione o l'associazione provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, al versamento di un contributo di euro 100.
3. Il pagamento del contributo e' effettuato con le modalita' telematiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. I contributi sono versati sull'apposito capitolo 3532 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.
5. L'ammontare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' aggiornato ogni tre anni con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui
al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'art. 2, punti 33), 34) e 35)
del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'art. 64,
l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in
tutta la gestione del processo di pagamento.
2-bis.
2-ter. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'art. 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'art. 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino
all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia
delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera
progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei
pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma
di cui al comma 2.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 6

Procedimento di iscrizione

1. Il responsabile approva il modello della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, e fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche.
2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
3. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo' essere effettuata dal responsabile, per una sola volta, mediante comunicazione via PEC. In caso di richiesta di integrazione il termine di cui al comma 2 e' interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli elementi richiesti. L'organizzazione o l'associazione ottempera alla richiesta di integrazione entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante comunicazione via PEC. In caso di mancata ottemperanza entro tale termine il procedimento e' concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione.
4. Entro il termine di quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3 il provvedimento finale, adottato con decreto del responsabile, e' comunicato all'associazione interessata mediante PEC. Il responsabile, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente alla richiedente, mediante PEC, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. In caso di mancata adozione del provvedimento entro i termini di cui ai commi 2 o di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 4 primo periodo, si procede comunque all'iscrizione.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella
motivazione del provvedimento finale di diniego indicando,
se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare
nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.».
 
Art. 7

Mantenimento dei requisiti e dell'iscrizione

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione e dell'aggiornamento dell'elenco ai sensi dell'articolo 8, entro il 31 gennaio di ogni anno, le organizzazioni o le associazioni iscritte fanno pervenire alla Direzione generale, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3, i seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' e sostitutive di certificazione rese dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione secondo la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, concernenti l'aggiornamento di tutte le dichiarazioni e dei documenti presentati nell'anno precedente in fase di iscrizione o in fase di aggiornamento annuale dell'elenco, con evidenziazione del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' di tutte le variazioni intervenute, e corredate di nuova copia autentica dello statuto e della relativa documentazione nel caso in cui siano intervenute modifiche anche in tali atti;
b) copia del bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente, contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di organizzazione o associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati;
c) relazione sull'attivita' svolta dall'associazione nell'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' dell'attivita';
d) prova del versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, mediante allegazione della ricevuta telematica del versamento.
2. Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte in sede di aggiornamento annuale dell'elenco, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorita' giudiziaria, il responsabile puo' effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o dell'organizzazione o richiedere, mediante comunicazione via PEC, la trasmissione della necessaria documentazione.
 
Art. 8

Aggiornamento

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale, si provvede all'aggiornamento dell'elenco, previa verifica del mantenimento dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.
2. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco e dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11, il responsabile esercita il potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, avvalendosi dell'attivita' dell'Ispettorato generale del Ministero.
 
Art. 9

Disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione

1. Il responsabile adotta i provvedimenti di sospensione o di cancellazione di cui agli articoli 10 e 11 con decreto motivato. Il decreto e' comunicato all'organizzazione o all'associazione interessata a mezzo di comunicazione via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui l'organizzazione o associazione e' titolare o, nel solo caso di disattivazione del medesimo, con altro mezzo idoneo.
2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il responsabile comunica all'organizzazione o all'associazione interessata, con le modalita' stabilite dal comma 1, i motivi che comportano l'adozione del provvedimento, invitando a presentare per iscritto, a mezzo PEC, eventuali osservazioni, se del caso corredate da documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Il responsabile, se ritiene di non accogliere le osservazioni, adotta il decreto motivato e lo comunica all'organizzazione o all'associazione interessata con le modalita' stabilite dal comma 1. Analogamente provvede nel caso in cui l'organizzazione o associazione interessata non faccia pervenire osservazioni nel termine di cui al comma 2.
4. Il responsabile nel caso in cui non debba adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 1, procede all'archiviazione dando comunicazione del decreto all'organizzazione o associazione interessata con le modalita' stabilite dal comma 1. L'atto di archiviazione non preclude l'avvio di un nuovo procedimento di cancellazione o sospensione dell'iscrizione.
 
Art. 10

Sospensione

1. Il responsabile dispone la sospensione dell'iscrizione da un minimo di quattro fino ad un massimo di dodici mesi se rileva il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, nei casi di carenze lievi, qualora l'organizzazione o l'associazione, a fronte della comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, dichiari per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, che provvedera' a recuperare il requisito.
2. Costituiscono carenze lievi, ai fini di cui al comma 1, le carenze temporanee e parziali di un singolo requisito, quali:
a) casi isolati, non rilevanti e non reiterati di connessioni di interesse con imprese;
b) inadempienze parziali nella tenuta dell'elenco degli iscritti;
c) ritardo nel deposito o approvazione del bilancio;
d) mancato deposito della relazione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera c);
e) omesso tempestivo versamento del contributo annuale previsto dall'articolo 5, comma 3;
f) limitati ritardi nella sostituzione del legale rappresentante che ha perduto i requisiti;
g) interruzioni o riduzioni dell'attivita' tali da farne venir meno solo temporaneamente la continuita'.
3. L'organizzazione o l'associazione che ha provveduto a recuperare il requisito informa il responsabile con comunicazione via PEC cui allega ogni idonea documentazione. Il responsabile, entro quindici giorni dalla comunicazione, dispone la revoca della sospensione con decreto comunicato all'organizzazione o associazione con le modalita' previste dall'articolo 9, comma 1. Quando il responsabile ritiene che la documentazione inviata e' inadeguata a comprovare il recupero del requisito lo comunica entro quindici giorni dalla comunicazione all'organizzazione o associazione a mezzo PEC, confermando la sospensione. Se la sospensione non e' revocata entro un anno dalla sua adozione la Direzione generale dispone la cancellazione dell'organizzazione o associazione dall'elenco.
4. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 1284 del codice
civile:
«Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli
interessi legali e' determinato in misura pari allo 1,25
per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo'
modificarne annualmente la misura, sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata
non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15
dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio,
questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti
nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal
momento in cui e' proposta domanda giudiziale il saggio
degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche
all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
 
Art. 11

Cancellazione

1. Il responsabile, quando accerta la mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione, dispone la cancellazione dell'iscrizione dell'organizzazione o dell'associazione dall'elenco.
2. La cancellazione e' altresi' disposta quando, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10, il responsabile rileva il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco e nei casi di mancato deposito dei documenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).
3. La cancellazione e' disposta inoltre quando dagli accertamenti svolti emerge che per un biennio l'organizzazione o associazione non ha svolto alcuna delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), numeri 4), 5) e 6).
4. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data della notifica del provvedimento.
5. L'organismo o l'associazione nei cui confronti e' disposta la cancellazione dall'elenco non puo' chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione.
 
Art. 12

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 febbraio 2022

Il Ministro
della giustizia
Cartabia
Il Ministro dello sviluppo economico
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 783