Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano».


Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 1981 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nel sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel citato sito web del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 105 del 22 aprile 2022 e pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo modificato, con modifica ordinaria, il disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» la cui comunicazione e' stata successivamente pubblicata nella G.U.U.E. n. C227 del 10 luglio 2022;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano»;
Considerato altresi' che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;
Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni,
Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV -, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - della predetta proposta.
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO»

L'art. 7 (Designazione e presentazione), comma 11:
«5.11 Il soggetto che intende commercializzare una partita di vino sfuso destinato alla DOCG Vino Nobile di Montepulciano all'interno della zona di produzione, nonche' i soggetti che trasferiscono il vino DOCG Vino Nobile di Montepulciano al di fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga di cui al comma precedente, devono darne comunicazione all'organismo di controllo incaricato almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento stesso. Tali partite di vino, oggetto di commercializzazione o imbottigliamento fuori zona, devono rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo art. 6.»,
e' modificato come segue:
«5.11 Le partite di vino allo stato sfuso destinate a diventare «Vino Nobile di Montepulciano» possono essere oggetto di commercializzazione, nell'ambito della zona di produzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, soltanto alle seguenti condizioni:
a) partite di vino nuovo ancora in fermentazione: i soggetti interessati devono darne comunicazione all'organismo di controllo incaricato, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento;
b) partite di vino in fase di invecchiamento: le partite interessate devono essere provviste del certificato di analisi, attestante le caratteristiche chimico-fisiche di cui al successivo art. 6, e i soggetti interessati devono darne comunicazione all'organismo di controllo, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento;
c) partite di vino in possesso dei requisiti per essere imbottigliate: devono essere provviste del certificato di idoneita' chimico-fisica ed organolettica rilasciato dal competente organismo di controllo.
La disposizione di cui alla lettera c) e' applicabile anche nei riguardi delle partite di vino destinate ad essere trasferite al di fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga per l'imbottigliamento nell'ambito della Regione Toscana di cui al comma 10.».