Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2022 (vai al sommario)
REGIONE LAZIO
COMUNICATO
Legge regionale 29 marzo 2022, n. 7 - Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale.


(Omissis).

Art. 1.
Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) e di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)

1. All'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «per gli anni d'imposta 2017-2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno d'imposta 2022»;
b) al comma 1, la tabella relativa alla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' sostituita dalla seguente:

=================================================================
| Scaglioni di reddito imponibile | |
| ai fini dell'addizionale IRPEF  | Aliquota  |
+=================================+=============================+
|fino a 15.000 euro  | nessuna maggiorazione  |
+---------------------------------+-----------------------------+
|oltre 15.000 euro e fino a 28.000| |
|euro  | 1,60%  |
+---------------------------------+-----------------------------+
|oltre 28.000 euro e fino a 50.000| |
|euro  | 1,60%  |
+---------------------------------+-----------------------------+
|oltre 50.000 euro  | 1,60%  |
+---------------------------------+-----------------------------+

2. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito, per l'anno d'imposta 2022 e' disposta, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 17/2016, dell'esenzione dalla maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non puo', comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.
3. Per gli anni di imposta antecedenti all'annualita' 2022, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17/2016 in materia di addizionale regionale all'IRPEF nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis).