Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2022 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA
DECRETO RETTORALE 23 marzo 2022
Modifiche allo statuto.


LA PRORETTRICE VICARIA

Vista la legge n. 168/1989 di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, l'art. 6, comma 6 in materia di autonomia universitaria;
Vista la legge n. 240/2010 in materia di «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto di Ateneo - emanato con decreto rettorale n. 425 del 14 marzo 2012, modificato con decreto rettorale n. 427 del 15 luglio 2013, successivamente modificato con decreto rettorale n. 74/2019 del 17 gennaio 2019, e, in particolare, l'art. 68 in materia di modifiche allo statuto;
Visto l'art. 18 comma 2 dello statuto di Ateneo che recita «le funzioni di rettore sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal Prorettore vicario»;
Vista la delibera n. 40/2022 del consiglio di amministrazione del 4 febbraio 2022 con cui e' stato espresso parere favorevole sulle modifiche all'art. 16 comma 4 e 11 ed all'art. 68 comma 3 del vigente statuto di Ateneo;
Vista la delibera n. 15/2022 del senato accademico del 17 febbraio 2022 con cui, ex art. 68 cit., sono state approvate le modifiche agli articoli citati;
Vista la nota prot. n. 12273 del 18 febbraio 2022 con cui il testo degli articoli anzidetti e' stato trasmesso al MUR per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ex articoli 68 cit. e 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989 n. 168;
Tenuto conto che il MUR con nota prot. n. 21307 del 21 marzo 2022 non ha formulato osservazioni, «fatto salvo quanto proposto dall'art. 68, comma 3 dello statuto laddove l'inciso «trovano immediata applicazione anche durante l'anno accademico in corso» e' da espungere in quanto ultroneo»;
Viste le delibere, immediatamente esecutive, adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle sedute del 23 marzo 2022, ciascuno per quanto di propria specifica competenza con cui, rispettivamente, ed in conformita' a quanto disposto dal MUR, hanno recepito quanto rappresentato dalla nota Direzione generale MUR prot. n. 21307 del 21 marzo 2022 sulla modifica all'art. 68 comma 3 dello statuto di Ateneo, come approvato in precedenza dagli organi collegiali di Ateneo nelle sedute del 4 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022;
Tenuto conto che il MUR ha richiesto «di conoscere gli estremi della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in cui sara' pubblicato lo statuto che recepisce quanto sopra evidenziato e il link al sito istituzionale dell'Universita' in cui sara' pubblicato il nuovo regolamento generale di Ateneo»;
Richiamato il citato art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge n. 168/1989;

Decreta:

Art. 1

Sono emanate le modifiche all'art. 16 comma 4 e 11 dello statuto di Ateneo che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportate in dettaglio ed indicate con carattere grassetto sottolineato le parti aggiunte e con testo barrato le parti soppresse:

«TITOLO II
Organizzazione dell'Ateneo

Capo I
Organi di governo e di gestione dell'Ateneo (...)

Art. 16.
Elezioni del Rettore

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo «G. d'Annunzio», comportando altresi' lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.
2. L'elettorato attivo e' attribuito:
a) ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato;
b) ai ricercatori a tempo determinato, con voto ponderato;
c) al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato compresi i collaboratori esperti linguistici, con voto ponderato;
d) ai componenti della Consulta degli studenti.
3. Per ciascuna delle componenti indicate alle lettera b) e c) del comma 2 del presente articolo, la ponderazione dei voti viene effettuata in modo che la somma dei voti individuali degli aventi diritto appartenenti alle relative categorie sia corrispondente al 15% della somma dei voti dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera a).

4.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Decano indice con proprio decreto le elezioni del rettore che devono svolgersi fra il sesto ed il terzo mese antecedenti la data di scadenza del mandato.
5. Nel caso di anticipata cessazione del rettore dall'ufficio, l'elezione deve aver luogo entro quarantacinque giorni dall'intervenuta cessazione.
6. Il rettore, o il Decano, provvede a nominare il seggio elettorale, designando un presidente tra i professori di ruolo di prima fascia e due scrutatori, il piu' giovane dei quali funge da segretario.
7. Il presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il rettore eletto.
8. La votazione per l'elezione del rettore e' valida se partecipa alla stessa almeno la meta' degli aventi diritto.
L'elettorato attivo e' computato, per ciascuna delle due categorie di cui alle lettera b) e c) del comma 2 del presente articolo, in misura pari al 15% dell'elettorato attivo dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.
9. Nelle prime tre votazioni il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo in caso di parita' il piu' anziano in ruolo, e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano di eta'.
10. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
11. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico, eccettuata l'ipotesi di anticipata cessazione, in cui il rettore neo eletto entra in carica per l'anno accademico in corso e vi permane per

Parte di provvedimento in formato grafico
la durata di sei anni solari come da legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lett d)»;
 
Allegato
Art. 1.
Denominazione e sede

1. L'Universita' degli studi «Gabriele d'Annunzio» di Chieti-Pescara e' un'Istituzione di alta cultura, con personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. L'Ateneo, istituito dall'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 590, ha la propria sede legale in Chieti e opera nelle sedi istituzionali di Chieti e Pescara.
3. Il sigillo dell'Universita', che si ispira alla scultura di Pietro Cascella collocata nei campus di Chieti e di Pescara, riproduce la testa della dea Minerva su capitello semplice che porta l'iscrizione «Universita' degli studi «G. d'Annunzio»», con sovraimpresso l'acronimo «Ud'A».
 
Art. 2

Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Servizio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, unitamente al presente decreto ed al nuovo statuto di Ateneo.
 
Art. 2.
Finalita'

1. L'Universita', in conformita' ai principi della Costituzione, ha come proprio fine la ricerca scientifica e la formazione, ritenute tra loro inscindibilmente legate, nonche' - per i corsi di laurea che la contemplano - l'assistenza sanitaria.
2. L'Ateneo promuove lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e libero da ogni condizionamento ideologico, politico ed economico ed organizza la formazione e l'istruzione superiore con il concorso responsabile dei docenti, degli studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, garantendo ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la liberta' di ricerca e di insegnamento, nonche' la piena autonomia nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei contenuti e dei metodi.
3. L'Universita' promuove il trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile ed economico della societa', anche nella prospettiva dell'interazione tra le culture e della generazione di spinoff.
 
Art. 3

Le modifiche di cui all'art. 1 del presente provvedimento, come riportate nel testo dello statuto che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 68 comma 3 dello statuto di Ateneo, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Chieti, 23 marzo 2022

La Prorettrice vicaria: Consorti
 
Art. 3.
Autonomia e fonti

1. L'Universita' e' dotata di autonomia scientifica, didattica, normativa, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.
2. Il presente statuto, adottato in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e ai sensi e per gli effetti della legge 30 dicembre 2010, n. 240, costituisce l'espressione fondamentale dell'ordinamento autonomo della Universita' «Gabriele d'Annunzio».
3. L'Universita' detta le norme regolamentari, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 69 e ss. del presente statuto, per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 2 dello statuto stesso e ispira la propria azione a criteri di sostegno della ricerca di base, qualita' e promozione del merito, conformandosi ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza amministrativa.
 
Art. 4.
Diritto allo studio

1. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari:
a) promuove e realizza, anche con il concorso della Regione e degli altri enti territoriali, ovvero di altri enti pubblici e privati, i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo l'esercizio del diritto allo studio;
b) organizza attivita' e servizi per l'orientamento agli studi universitari, anche con la collaborazione degli studenti;
c) favorisce iniziative volte ad agevolare la formazione culturale e professionale degli studenti, anche mediante l'insegnamento a distanza.
 
Art. 5.
Collaborazioni istituzionali, federazioni
e fusioni di Atenei

1. L'Universita', nel rispetto delle finalita' istituzionali di cui all'art. 2 del presente statuto, assume iniziative scientifiche e didattiche (anche congiunte) con enti e strutture, pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali, stipulando con i medesimi convenzioni o accordi di collaborazione.
2. L'Ateneo promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e strutture, pubblici e privati, finalizzato a valorizzare l'attivita' scientifica, didattica e assistenziale.
3. L'Universita' puo' federarsi ovvero fondersi con altri Atenei, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente. La federazione puo' avere luogo altresi' tra l'Universita' ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi comprese le scuole speciali di tecnologia (Istituti tecnici superiori).
 
Art. 6.
Capacita' negoziale

1. L'Universita' e' legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della legislazione vigente e delle norme di contabilita' pubblica.
2. L'Ateneo puo' inoltre costituire fondazioni e partecipare ad organismi societari di capitale, associativi e consortili, anche di diritto privato, sia in Italia, sia all'estero, concorrendo a mantenere e migliorare gli equilibri economici e finanziari necessari all'ordinato perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto delle leggi ed in conformita' ai principi di efficacia, efficienza ed economicita' Le somme acquisibili a qualsiasi titolo dagli organismi partecipati saranno destinate unicamente a finalita' istituzionali, e l'Universita' non potra' in nessun caso assumere l'impegno e l'onere della copertura delle perdite sofferte da detti organismi.
3. Sempre che sussista e venga attestata la convenienza economica e la conformita' a un pubblico interesse, nell'esercizio della propria capacita' negoziale l'Universita' puo', in particolare:
a) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
b) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni e il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Universita' ed il rispetto per le proprie finalita' istituzionali;
d) avvalersi della fondazione Universita' «Gabriele d'Annunzio», istituita ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le finalita' di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente dela Repubblica 24 maggio 2001, n. 254;
e) partecipare a gare di appalto per la fornitura di servizi, consulenze e progettazione compatibili con le proprie attivita' istituzionali, purche' cio' non sia di pregiudizio alla liberta' di ricerca e di insegnamento e allo svolgimento delle relative attivita', in base a criteri di qualita' e merito, efficacia ed efficienza.
4. L'Universita', infine, allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, puo' stipulare, su richiesta dei Dipartimenti interessati, contratti per attivita' di insegnamento, nel rispetto dei limiti e delle procedure disciplinati dall'art. 23 della legge n. 240 del 2010.
 
Art. 7.
Attivita' culturali, ricreative
e sociali

1. L'Universita' promuove attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale per il personale universitario e per gli studenti, comprese quelle gestite in forma autonoma, anche predisponendo le strutture necessarie e attraverso servizi adeguati ed eventuali contribuzioni.
2. L'Ateneo favorisce iniziative senza fini di lucro, anche autogestite dagli studenti, nel settore della cultura, degli scambi culturali, delle attivita' sportive e del tempo libero; promuove la costituzione di associazioni di ex-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attivita' di sviluppo.
3. L'Universita' puo' attivare forme di collaborazione con associazioni e cooperative, anche studentesche, per supportare i propri servizi.
4. Nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, l'Ateneo puo' altresi' promuovere ed organizzare attivita' culturali e formative a favore di soggetti terzi, anche mediante convenzioni ovvero promozione di consorzi con soggetti pubblici e privati.
 
Art. 8.
Principi in materia
di organizzazione amministrativa

1. L'Universita' si avvale di strutture gestionali tecniche e amministrative, articolate in unita' organizzativo- operative alle cui responsabilita' sono preposti dirigenti; l'attivita' delle strutture e' oggetto di periodica valutazione in termini di misurazione dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi assegnati.
2. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile che l'Universita' attribuisce alle proprie strutture puo' essere piena o parziale, secondo le disposizioni del presente statuto e le norme del regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 9.
Principi in materia di ordinamento del personale

1. L'Universita' valorizza le competenze, le esperienze, le capacita' e l'impegno di chi opera nelle sue strutture e ne promuove la formazione continua. Adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa secondo i principi e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'Ateneo ha rapporti stabili con le rappresentanze sindacali unitarie per le questioni attinenti allo stato giuridico-economico del personale e all'ambiente di lavoro, e recepisce le norme della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
3. L'Universita', nel rigettare ogni principio di discriminazione, adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire i diritti fondamentali dell'individuo e la pari opportunita' nell'ambito del lavoro e della formazione.
4. L'Ateneo promuove azioni idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, anche istituendo idoneo servizio di monitoraggio.

 
Art. 10.
Pari opportunita'

1. L'Ateneo, in applicazione del dettato costituzionale, si impegna a promuovere la realizzazione di pari opportunita' uomo/donna nell'accesso agli studi, alla ricerca e al lavoro, nella progressione di carriera, nell'accesso agli uffici e agli organi di Governo e di controllo, e in ogni altro aspetto della vita accademica.
2. L'Ateneo si adopera per creare una cultura diffusa di integrazione positiva delle persone nella comunita' universitaria, favorendo la sensibilizzazione ai problemi delle pari opportunita' con riguardo a tutti i potenziali fattori di discriminazione, anche attraverso l'adozione di un linguaggio rispettoso dei generi in tutte le comunicazioni e i documenti ufficiali.

 
Art. 11.
Trasparenza

1. L'Universita' promuove il libero confronto al proprio interno, favorisce la trasparenza delle attivita' istituzionali ed amministrativo-contabili e garantisce adeguata pubblicita' alle deliberazioni assunte dagli organi accademici, anche attraverso il sito di Ateneo o altri strumenti telematici, nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali. I medesimi criteri vengono applicati con riferimento alla pubblicita' delle decisioni che comportano ripartizione delle risorse.
2. Le consultazioni dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali contemplati nel presente statuto e l'accesso ai documenti amministrativi possono essere effettuati, da chi ne abbia titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

 
Art. 12.
Diffusione del sapere

1. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile.
2. L'Universita', con apposito regolamento, si impegna a favorire l'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

 
Art. 13.
Internazionalizzazione della ricerca
e dei corsi di studio

1. L'Universita' riconosce il fondamentale ruolo dei processi di internazionalizzazione nel campo della ricerca scientifica e della didattica ed adotta ogni strumento utile a favorire la costituzione di reti di collaborazione, accordo e interscambio culturale al fine della piu' diffusa circolazione a livello internazionale dei professori, dei ricercatori, degli studenti, del personale tecnico-amministrativo compresi i collaboratori esperti linguistici, e dei prodotti della ricerca.
2. A tal fine, l'Universita':
a) promuove ogni iniziativa utile alla definizione di curricula scientifici e didattici finalizzati al conseguimento di titoli accademici multipli o congiunti e all'accoglienza di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi;
b) incoraggia, sostiene ed agevola la libera circolazione del capitale umano, intellettuale, economico-finanziario e tecnologico per lo sviluppo di attivita' didattiche e di ricerca teorica ed applicata, anche attraverso l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ai sensi dell'art 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010;
c) incoraggia, sostiene ed agevola l'attivazione di insegnamenti, corsi di studio e forme di selezione in lingua straniera;
d) promuove il pieno bilinguismo italiano-inglese per ogni sua attivita' e procedura e l'avvio di programmi e corsi di studio accessibili a studenti di ogni nazionalita', per i quali sia richiesta esclusivamente la conoscenza della lingua inglese ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 240 del 2010; promuove, inoltre, l'attivazione di insegnamenti e di corsi di studio bilingui, in accordo con gli indirizzi dell'U.E. tendenti a favorire il plurilinguismo e la valorizzazione delle diversita' linguistiche e culturali; favorisce e promuove l'insegnamento e l'utilizzo delle lingue straniere e della lingua italiana per gli studenti stranieri, in particolare attraverso l'attivita' del Centro linguistico di Ateneo;
e) sviluppa politiche d'internazionalizzazione sia per il territorio in cui ha sede legale sia per attivare all'estero strutture didattiche, di ricerca e di promozione scientifico-culturale.
 
Art. 14.
Organi di governo dell'Ateneo

1. Sono organi di governo dell'Ateneo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione.
2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato, di cui all'art. 2, comma 10, della legge n. 240 del 2010 e agli articoli 15, 21 e 26 del presente statuto, sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dello statuto stesso.

 
Art. 15.
Il rettore

1. Il rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
2. Le funzioni di rettore sono incompatibili con il regime di impegno a tempo definito. Il professore eletto rettore deve optare per il regime di impegno a tempo pieno.
3. Il rettore puo' richiedere al senato accademico una parziale riduzione dei compiti didattici per la durata della carica.
4. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica il cui importo e' deliberato dal consiglio di amministrazione.

 
Art. 16.
Elezione del rettore

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo «G. d'Annunzio», comportando altresi' lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.
2. L'elettorato attivo e' attribuito:
a) ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato;
b) ai ricercatori a tempo determinato, con voto ponderato;
c) al personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato compresi i collaboratori esperti linguistici, con voto ponderato;
d) ai componenti della Consulta degli studenti.
3. Per ciascuna delle componenti indicate alle lettera b) e c) del comma 2 del presente articolo, la ponderazione dei voti viene effettuata in modo che la somma dei voti individuali degli aventi diritto appartenenti alle relative categorie sia corrispondente al 15% della somma dei voti dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera a).
4. Il decano indice con proprio decreto le elezioni del rettore che devono svolgersi fra il sesto ed il terzo mese antecedenti la data di scadenza del mandato.
5. Nel caso di anticipata cessazione del rettore dall'ufficio, l'elezione deve aver luogo entro quarantacinque giorni dall'intervenuta cessazione.
6. Il rettore, o il decano, provvede a nominare il seggio elettorale, designando un presidente tra i professori di ruolo di prima fascia e due scrutatori, il piu' giovane dei quali funge da segretario.
7. Il presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il rettore eletto.
8. La votazione per l'elezione del rettore e' valida se partecipa alla stessa almeno la meta' degli aventi diritto.
L'elettorato attivo e' computato, per ciascuna delle due categorie di cui alle lettera b) e c) del comma 2 del presente articolo, in misura pari al 15% dell'elettorato attivo dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.
9. Nelle prime tre votazioni il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo in caso di parita' il piu' anziano in ruolo, e in caso di ulteriore parita' il piu' anziano di eta'
10. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
11. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico, eccettuata l'ipotesi di anticipata cessazione, in cui il rettore neo eletto entra in carica per l'anno accademico in corso e vi permane per la durata di sei anni solari come da legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lett d)»;

 
Art. 17.
Attribuzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Ha la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. In particolare, il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, coordinandone le attivita' e vigilando sull'esecuzione delle rispettive delibere;
b) emana lo statuto ed i regolamenti di Ateneo, nonche' quelli interni delle singole strutture, e le loro successive modifiche;
c) vigila sul buon andamento delle attivita' e per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti ed il diritto degli studenti alla formazione;
d) stipula ogni contratto o convenzione di sua competenza e, in particolare, su proposta dei Dipartimenti interessati, i contratti per le attivita' di insegnamento ex art. 23 legge n. 240 del 2010, che il senato accademico sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione;
e) acquisito il parere obbligatorio del Centro linguistico di Ateneo, conferisce gli incarichi ai lettori di scambio, ex art. 26 della legge 240 del 2010, su proposta dei Dipartimenti interessati, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente;
f) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il conferimento dell'incarico di direttore generale;
g) nomina i componenti interni ed esterni del consiglio di amministrazione e i componenti interni ed esterni del Nucleo di valutazione, scegliendoli all'interno della rosa di candidati individuata dal senato accademico;
h) nomina i componenti e i presidenti (o direttori) degli organi collegiali e i titolari di incarichi istituzionali;
i) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, tenuto conto delle proposte e dei pareri obbligatori del senato accademico per quanto attiene alle competenze di tale organo;
j) avvia i procedimenti disciplinari, secondo le modalita' stabilite dall'art. 10 della legge n. 240 del 2010 e dall'art. 34 del presente statuto e irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
k) conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti nell'Universita';
l) adotta, in situazioni di urgenza, i provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a tali organi, per la ratifica, in occasione della prima loro seduta successiva all'adozione del provvedimento.
3. Il rettore esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dal presente statuto ad altri organi.

 
Art. 18.
Prorettori e delegati

1. Il rettore nomina, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, uno o piu' prorettori, uno dei quali con funzioni vicari ali , e puo' delegare tra i docenti di ruolo a tempo pieno specifiche materie e funzioni.
2. Le funzioni di rettore sono esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal Prorettore vicario.
3. Nel caso in cui, per qualunque ragione, si verifichi la condizione di cui all'art. 16, comma 5, del presente statuto, le funzioni del rettore sono temporaneamente esercitate dal decano dei professori di prima fascia, il quale provvede ad indire l'elezione del nuovo rettore, che deve comunque aver luogo entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione.

 
Art. 19.
Senato accademico

1. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) diciassette professori di ruolo di prima e di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, di cui almeno sette direttori di Dipartimento, eletti dai professori di prima e seconda fascia, ex art. 20 del presente statuto;
c) tre ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, ex art. 20 del presente statuto;
d) due rappresentanti dei dipendenti del ruolo tecnico-amministrativo che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, eletti dal personale tecnico-amministrativo di ruolo e dai collaboratori ed esperti linguistici, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo;
e) quattro rappresentanti degli studenti eletti in conformita' alla normativa vigente e secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
2. Il senato accademico delibera in composizione ristretta nelle materie previste dalla legge.
3. Alle sedute del Senato partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale.

 
Art. 20.
Elezione dei componenti del senato accademico

1. I procedimenti elettorali delle diverse componenti elettive del senato accademico, eventualmente da svolgersi secondo modalita' telematiche, sono disciplinati dal regolamento generale d'Ateneo.
2. Quanto ai componenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 19 del presente statuto, ai fini dell'attribuzione dei diciassette seggi previsti sono individuati ed eletti in via prioritaria i sette direttori di Dipartimento piu' votati. A completamento sono individuati ed eletti gli ulteriori dieci professori piu' votati, afferenti in via prioritaria a Dipartimenti non rappresentati in senato accademico dai rispettivi direttori, e comunque a settori scientifico-disciplinari tali da garantire la massima copertura delle diverse aree scientifico-disciplinari previste dal CUN, e presenti nell'Ateneo. Il regolamento stabilisce il numero minimo di voti per l'eleggibilita' dei componenti suddetti. Ciascun elettore, con il suo voto, esprime un'unica preferenza.
3. I tre componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 del presente statuto sono eletti dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato in tre distinti collegi, composti rispettivamente da tutti i ricercatori appartenenti alle tre distinte macroaree di seguito indicate:
1) Scienze e tecnologie formali e sperimentali, in cui sono incluse le aree: 01, 02, 03, 04, 08, 09;
2) Scienze della vita, in cui sono incluse le aree: 05, 06, 07;
3) Scienze umane, politiche e sociali, in cui sono incluse le aree: 10, 11, 12, 13, 14.
4. Ciascun elettore, con il suo voto, esprime un'unica preferenza per un ricercatore appartenente alla propria macroarea.

 
Art. 21.
Durata

1. Il senato accademico dura in carica tre anni e viene rinnovato contestualmente in tutti i suoi componenti.
2. Il mandato dei componenti e' di durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, il cui incarico e' di durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta.
3. I direttori di Dipartimento eletti in senato accademico decadono con la scadenza del mandato di direttore solamente nel caso in cui il numero dei direttori di Dipartimento nel Senato scenda al di sotto di sette. Nel caso in cui il numero dei direttori di Dipartimento nel Senato scenda al di sotto di sette e negli altri casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente statuto, la sostituzione ha luogo mediante nuove elezioni.
4. Nei casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente statuto, i rappresentanti eletti dei professori di ruolo vengono sostituiti mediante nuove elezioni.
5. I rappresentanti eletti dei ricercatori a tempo indeterminato decadono con la modifica del ruolo e dell'afferenza alla specifica macro-area. In questo e negli altri casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente statuto, vengono sostituiti dal primo dei ricercatori non eletti.
6. Nei casi di cui all'art. 66 del presente statuto, i rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti vengono sostituiti dal primo dei non eletti.

 
Art. 22.
Attribuzioni del senato accademico

1. Il senato accademico svolge funzioni di proposta, coordinamento, indirizzo e programmazione delle attivita' dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.
2. In particolare, il senato accademico:
a) formula proposte obbligatorie in materia di:
didattica, ricerca e servizi agli studenti;
attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche i nteruni versi tari e;
b) esprime pareri obbligatori nelle materie elencate alla precedente lettera a);
c) formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo, che il rettore propone al consiglio di amministrazione, indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale, e sul conto consuntivo dell'Universita';
e) approva lo statuto di Ateneo, il regolamento generale di Ateneo e le loro successive modifiche, nonche', previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, gli altri regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle scuole e delle altre strutture didattiche e di ricerca;
f) esprime parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) approva il codice etico;
h) decide sulle violazioni del codice etico, su proposta del rettore, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina;
i) designa il presidente del Nucleo di valutazione, il direttore della scuola superiore «Gabriele d'Annunzio», il direttore del Centro linguistico di Ateneo e il direttore del museo dell'Universita', nonche' i titolari delle altre cariche specificatamente rimesse alla sua competenza dal presente statuto;
j) individua la rosa di candidati tra i quali il rettore provvede a nominare i componenti del consiglio di amministrazione e i componenti interni ed esterni del Nucleo di valutazione;
k) sottopone, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del consiglio di amministrazione le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo, ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della legge n. 240 del 2010, deliberate dai Consigli di Dipartimento, acquisito il parere obbligatorio degli altri Dipartimenti che comprendono i settori scientifico-disciplinari oggetto delle richieste ovvero delle proposte di cui alla presente lettera;
l) propone al consiglio di amministrazione la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo;
m) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e le scuole ove costituite e risolve le eventuali questioni legate all'utilizzo delle risorse dell'Ateneo per garantire l'offerta formativa, sentito il Nucleo di valutazione;
n) formula proposte e pareri in ordine:
1) alla stipula di convenzioni con Universita' italiane e straniere per attivita' didattiche e scientifiche integrate;
2) alla stipula di contratti e convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con enti pubblici e privati;
3) alla costituzione e/o partecipazione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, nonche' a fondazioni e a societa' di capitali, sia in Italia, sia all'estero;
4) alla costituzione di centri interdi parti mentali, di Ateneo e interateneo, ex art. 61 del presente statuto, su iniziativa dei Dipartimenti interessati;
o) propone la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, secondo le modalita' stabilite dall'art. 23 del presente statuto;
p) approva la proposta di conferimento delle lauree ad honorem, da parte dei Dipartimenti, da inviare al ministero;
q) ratifica i risultati delle elezioni che si svolgono nell'Ateneo;
r) esprime parere vincolante sull'ammontare delle indennita' di carica per i componenti del consiglio di amministrazione;
s) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
t) esprime parere obbligatorio sui programmi edilizi dell'Ateneo, in vista delle delibere del consiglio di amministrazione;
u) esprime proposte e pareri obbligatori in merito alla realizzazione di federazioni o fusioni con altri Atenei, enti o istituzioni, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dall'art. 5 del presente statuto;
v) stabilisce la Politica della Qualita' di Ateneo.
3. Il senato accademico esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal rettore.

 
Art. 23.
Mozione di sfiducia

1. Il senato accademico puo' proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
2. Il decano indice le votazioni sulla mozione di sfiducia entro trenta giorni dall'approvazione della mozione stessa da parte del senato accademico e ne fissa lo svolgimento entro i successivi trenta giorni.
3. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente statuto. La procedura di voto si svolge secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
4. La mozione di sfiducia e' approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia, il rettore cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.

 
Art. 24.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti secondo le modalita' stabilite dall'art. 25 del presente statuto;
c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti e per tutta la durata dell'incarico, scelti secondo le modalita' stabilite dall'art. 25 del presente statuto;
d) due rappresentanti degli studenti eletti in conformita' alla normativa vigente e secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo;
2. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale.
3. I componenti del consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo devono optare per il regime di impegno a tempo pieno.

 
Art. 25.
Scelta dei componenti

1. I componenti di cui alla lettera b) dell'art. 24 del presente statuto sono nominati dal rettore, con proprio decreto, senza distinzione tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo, all'interno di una rosa di dieci nomi individuata dal senato accademico, sulla base di candidature presentate a seguito di avviso interno, le cui modalita' sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, secondo principi di massima diffusione dell'informazione a tutto il personale, anche mediante pubblicita' sul portale dell'Ateneo.
2. I componenti di cui alla lettera c) dell'art. 24 del presente statuto sono nominati dal rettore, con proprio decreto, all'interno di una rosa di sei nomi individuata dal senato accademico, sulla base di candidature presentate a seguito di avviso pubblico, le cui modalita' sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
3. Ai fini della scelta dei componenti di cui alle lettera b) e c) dell'art. 24 del presente statuto, i criteri della valutazione comparativa tra i candidati saranno costituiti dall'esperienza professionale di alto livello ovvero dal possesso di qualificate competenze in campo gestionale e/o contabile, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Nell'individuazione dei componenti esterni ai ruoli dell'Ateneo si terra' prioritariamente conto di competenze ed esperienze elaborate, in campo nazionale e internazionale, nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali e di alta formazione, ovvero di enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo.
4. Nella nomina dei consiglieri deve essere rispettato, entro ciascuna componente, il principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

 
Art. 26.
Durata

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
2. Il mandato dei consiglieri e' di durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, il cui incarico e' di durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta.
3. Nei casi di decadenza, cessazione o dimissione di cui all'art. 66 del presente statuto, i componenti interni ed esterni di cui alle lettera b) e c) dell'art. 24 del presente statuto sono sostituiti secondo le modalita' di scelta di cui all'art. 25 dello statuto stesso e al regolamento generale di Ateneo; i rappresentanti eletti degli studenti vengono sostituiti dal primo dei non eletti.

 
Art. 27.
Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, programmazione e controllo delle attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'.
2. In particolare, il consiglio:
a) approva su proposta del rettore e previo parere obbligatorio del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo dell'Universita' e il documento di programmazione triennale di Ateneo;
b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale, in coerenza con la programmazione triennale di Ateneo;
c) vigila sulla sosteni bi l i ta' finanziaria delle attivita';
d) delibera, previo parere obbligatorio del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, l'attivazione o soppressione di Dipartimenti, scuole, corsi e sedi;
e) delibera in ordine al reclutamento del personale tecnico-amministrativo, in conformita' con la programmazione triennale e con le esigenze di servizio;
f) conferisce e revoca (nei casi previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) l'incarico al direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico;
g) approva la relazione annuale sull'attivita' svolta dal direttore generale;
h) approva, previo parere obbligatorio del senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
i) infligge le sanzioni disciplinari o dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare, secondo le modalita' stabilite dall'art. 34 del presente statuto;
l) approva, previo parere obbligatorio del senato accademico, le richieste di posti e le proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti, dei professori di ruolo, ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della legge n. 240 del 2010, con riferimento ai profili di sostenibilita' finanziaria e di coerenza con la programmazione di Ateneo, sentito il Nucleo di valutazione;
m) acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, approva per gli aspetti di sua competenza:
1) le federazioni o fusioni con altri Atenei, enti o istituzioni, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dall'art. 5 del presente statuto;
2) la costituzione e/o partecipazione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, nonche' a fondazioni e a societa' di capitali, sia in Italia, sia all'estero;
3) la costituzione di Centri interdipartimentali, di Ateneo e interateneo ex art. 61 del presente statuto, proposta dal senato accademico su iniziativa dei dipartimenti interessati;
4) i contratti e le convenzioni, ivi compreso quello del direttore generale, e i programmi edilizi dell'Ateneo;
n) delibera in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, su proposta del senato accademico;
o) nei limiti stabiliti dalla legislazione speciale in materia e dal presente statuto, individua i destinatari dell'indennita' di carica e ne delibera l'ammontare;
p) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e concernenti ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio (esoneri, borse di studio, ecc.), nonche' i provvedimenti in ordine alle modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio, previo parere obbligatorio del senato accademico e della Consulta degli studenti;
q) delibera l'eventuale affidamento ad un difensore libero professionista della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo, fatte salve le competenze riservate al direttore generale, ex art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
r) trasmette al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo.
3. Il consiglio di amministrazione esprime pareri, per quanto di sua competenza, sulle altre questioni ad esso sottoposte dal rettore.

 
Art. 28.
Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali.
2. L'incarico di direttore generale e' regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile.
3. Al direttore generale spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico conforme a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, e' previsto che lo stesso sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

 
Art. 29.
Attribuzioni del direttore

1. Il direttore generale attende, in conformita' agli indirizzi forniti dal rettore e dal consiglio di amministrazione, alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' ai compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. In particolare, il direttore generale:
a) attua le direttive degli organi di governo, in coerenza con il documento di programmazione triennale, per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'amministrazione centrale;
b) dispone, attraverso gli uffici dipendenti, l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo;
c) e' a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo e del personale tecnico-amministrativo; stabilisce, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione per quanto di loro rispettiva competenza, l'attribuzione del personale alle singole strutture; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali; approva i trattamenti economici accessori del personale dirigente in conformita' alla valutazione della performance secondo la legislazione vigente;
d) svolge una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale, esercitando, in caso di inerzia, il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti;
e) e' responsabile della legittimita' dei provvedimenti amministrativi e della corretta gestione delle risorse, nell'ambito delle sue competenze;
f) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi competenti, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure e i provvedimenti relativi, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici, anche in conformita' ad eventuali indirizzi del rettore;
h) partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione;
i) presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al Nucleo di valutazione una relazione sull'attivita' svolta;
j) designa tra i dirigenti dell'Ateneo o, in mancanza, tra i funzionari, chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
 
Art. 30.
Nucleo di valutazione

1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e l'efficacia della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. A tale scopo, presso l'Ateneo e' costituito il Nucleo di valutazione di Ateneo, al quale sono attribuite, in particolare:
a) la verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche studenti -docenti;
b) la verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti;
c) la verifica della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010;
d) in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto-legge 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere merito e miglioramento della performance organizzativo-individuale;
e) l'acquisizione periodica, mantenendone l'anonimato, delle opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche, seguita dalla comunicazione ai docenti interessati dell'esito delle valutazioni e dalla trasmissione di un'apposita relazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
f) l'espressione di pareri in merito all'istituzione e all'attivazione dei corsi di studio.
3. L'Universita' assicura al nucleo le risorse necessarie, l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e del presente statuto, le modalita' di funzionamento del nucleo e le incompatibilita', sono definite da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, che prevede la costituzione di una specifica segreteria tecnica che assiste il nucleo nell'espletamento delle sue attivita'.
5. Le eventuali modifiche al regolamento sono approvate dal senato accademico, acquisito il parere del nucleo stesso.

 
Art. 31.
Composizione del Nucleo

1. Il Nucleo e' composto da:
a) due docenti di ruolo dell'Universita';
b) tre esperti esterni ai ruoli dell'Ateneo;
c) un rappresentante degli studenti, eletto dalla Consulta degli studenti tra i propri componenti.
2. I componenti di cui alle lettera a) e b) del comma precedente, il curriculum dei quali e' reso pubblico sul sito internet dell'Universita', sono scelti e nominati dal rettore all'interno di una rosa di candidati di elevata qualificazione professionale individuata dal senato accademico; durano in carica un triennio, con mandato rinnovabile. Almeno due dei componenti del Nucleo di valutazione devono essere esperti di valutazione anche non accademica.
3. Il presidente del Nucleo viene designato dal senato accademico fra i componenti del Nucleo stesso e nominato con decreto rettorale.
 
Art. 31-bis
Presidio di qualita'

1. L'Universita' si dota di una struttura organizzativa di servizio a supporto del processo di certificazione di qualita' della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio di qualita', costituita dal delegato del rettore per la «Qualita'», professore di ruolo di prima fascia, che abbia optato e che opti per il tempo pieno, con il compito di sovrai ntendere alle attivita' del Presidio, nonche' da tre docenti di ruolo appartenenti ai seguenti settori ERC (European Research Council): Physical Sciences & Engineering; Social Sciences & Humanities; Life Sciences.
2. Il Presidio di qualita' assume un ruolo centrale nella promozione della cultura della qualita' e nell'assicurazione di qualita' (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti di assicurazione della qualita' di cui all'allegato C del decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47.
3. Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato; regola e verifica le attivita' periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti.
4. Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovrai ntende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' di ricerca in conformita' a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione.

 
Art. 32.
Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Ateneo e' costituito un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, di cui almeno due devono essere iscritti al registro dei revisori contabili, e due supplenti. Un membro effettivo con funzioni di Presidente e' nominato dal rettore su proposta del senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e della finanze; un effettivo e un supplente sono scelti dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
2. I componenti il Collegio sono nominati con decreto rettoral e. Il loro mandato e' triennale ed e' rinnovabile una sola volta. E' fatto divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Universita' «G. d'Annunzio».
3. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
b) verifica la regolarita' della gestione contabile, finanziaria, economica e patrimoniale, della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonche' la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle medesime scritture contabili;
c) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia;
d) formula pareri preventivi, a richiesta degli organi di governo di Ateneo, del rettore, ovvero del direttore generale su contratti e su convenzioni.
4. Ai revisori dei conti e' corrisposta un'indennita' di carica, deliberata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

 
Art. 33.
Collegio di disciplina

1. E' istituito presso l'Universita' un Collegio di disciplina composto da tre sezioni costituite da tre componenti effettivi e un componente supplente, eletti, rispettivamente, tra i professori di ruolo di prima fascia, i professori di ruolo di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno.
2. Le modalita' di elezione del Collegio sono regolate dal regolamento generale di Ateneo. Le modalita' di funzionamento del Collegio e delle sezioni sono fissate da apposito regolamento approvato dal senato accademico, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.
3. Il Collegio di disciplina resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
4. Il Collegio elegge al proprio interno il presidente, che e' sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un delegato scelto tra i componenti del Collegio.
5. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
6. Il componente del Collegio deve astenersi:
a) se e' parente o affine entro il quarto grado del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
b) se ha un interesse personale nel procedimento o se il professore o ricercatore sottoposto a procedimento e' debitore o creditore di lui o dei suoi prossimi congiunti;
c) se vi e' un'inimicizia grave fra lui o alcuno dei suoi prossimi congiunti e il professore o ricercatore sottoposto a procedimento;
d) se il componente del Collegio o alcuno dei suoi prossimi congiunti e' offeso dall'infrazione disciplinare;
e) se il componente del Collegio ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni.
7. Il componente del Collegio di disciplina puo' essere ricusato per le stesse fattispecie di cui al comma precedente.
8. La ricusazione e' proposta con dichiarazione comunicata al presidente del Collegio prima dell'adunanza fissata per l'audizione dell'incolpato. Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente del Collegio di disciplina, sentito il ricusato. Se e' ricusato il presidente, sull'istanza di ricusazione decide il Collegio di disciplina, sentito il ricusato. Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme con l'eventuale sanzione disciplinare inflitta dal consiglio di amministrazione.
9. Il Collegio di disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il Collegio delibera con la maggioranza semplice dei voti dei componenti.

 
Art. 34.
Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare innanzi al Collegio si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore, che, qualora venga a conoscenza di fatti che possano comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, provvede immediatamente alla contestazione scritta degli addebiti all'interessato e concede a quest'ultimo un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle sue deduzioni scritte.
3. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura (tra quelle previste dagli articoli 87 e ss. del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952), entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti il rettore trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
4. Il Collegio di disciplina, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti:
a) procede all'audizione del rettore o di un suo delegato, nonche' del professore o del ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia;
b) esprime parere vincolante sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione alla sanzione da irrogare (che dovra' essere scelta esclusivamente tra quelle previste dagli articoli 87 e ss. del regio decreto n. 1952 del 1933, sulla base dei principi generali di proporzionalita', gradualita' e colpevolezza disciplinare) sia, eventualmente, sull'archiviazione del procedimento disciplinare;
c) trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
5. Il suddetto termine di trenta giorni e' sospeso nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione del Collegio di disciplina che impediscono il suo regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio di disciplina ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. In tal caso, il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
6. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del Collegio di disciplina, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione disciplinare ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
7. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione del consiglio di amministrazione non intervenga nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione del consiglio di amministrazione che impediscono il suo regolare funzionamento.
8. In ogni caso, il procedimento disciplinare che non risulti sospeso si estingue, ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, quando sia decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ultimo atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
9. Il procedimento disciplinare estinto non puo' essere rinnovato.

 
Art. 35.
Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti e' l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo. E' composto dagli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale, secondo le modalita' contenute nell'apposito regolamento, in numero pari a uno ogni mille studenti complessivamente iscritti, ivi inclusi i rappresentanti degli studenti eletti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.
2. La Consulta elegge al proprio interno il presidente, che convoca e presiede le sedute; in caso di mancanza o di impedimento le sue funzioni sono esercitate dallo studente con maggiore anzianita' di immatricolazione.
3. La Consulta e' costituita con decreto del rettore e dura in carica due anni accademici.
4. Alle riunioni della Consulta partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti eletti nell'Azienda per il diritto allo studio universitario, nella conferenza Regione- Universita' Abruzzese e nel Comitato universitario sportivo.

 
Art. 36.
Attribuzioni della Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
a) il regolamento degli studenti dell'Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo e il regolamento generale di Ateneo;
b) la revisione dello statuto;
c) le modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Ateneo;
d) le deliberazioni degli organi centrali dell'Ateneo in tema di ordinamenti didattici, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e a ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio (esoneri, borse di studio, ecc.), nonche' in ordine alle modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio;
f) l'utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi.
2. La Consulta degli studenti esprime parere obbligatorio su ogni altra materia ad esso riservata dallo statuto e dalla normativa vigente.
3. I pareri di cui al presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La delibera dell'organo che ha ricevuto il parere della Consulta degli studenti e se ne discosti, deve essere motivata sul punto.

 
Art. 37.
Comitato unico di garanzia

1. L'Ateneo istituisce, in attuazione delle disposizioni dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
2. Il Comitato e' composto da:
a) dodici componenti effettivi e quattro supplenti, appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo;
b) due rappresentanti degli studenti eletti in conformita' alla normativa vigente e secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo;
c) un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
3. I componenti di cui alla lettera a) sono per meta' designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e per l'altra meta' eletti, con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. La componente eletta viene individuata al proprio interno per meta' dal personale docente e per l'altra meta' dal personale tecnico-amministrativo.
4. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto su tutte le materie indicate dall'art. 38 del presente statuto, ad eccezione di quelle che ineriscono strettamente il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.
5. Il Comitato elegge al proprio interno il presidente.
6. Il mandato dei componenti e' di durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, dottorandi e specializzandi il cui incarico dura quattro anni, salvo che prima della scadenza cessi la loro qualita' di studenti, dottorandi e specializzandi.

 
Art. 38.
Attribuzioni del Comitato

1. Il Comitato unico di Garanzia:
a) promuove le pari opportunita' per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Universita', proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la nazionalita', la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilita';
b) promuove in particolare la parita' effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle;
c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni, a promuovere condizioni di effettiva parita' per il genere sottorappresentato, definendo criteri di valutazione condivisi, con la presenza paritaria negli organismi deputati alla valutazione;
d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunita', e lo svolgimento di attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale;
e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
f) assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio;
g) puo' dotarsi di un proprio regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione puo' finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' del Comitato, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio dell'Ateneo. L'Universita' fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operativita'.
 
Art. 39.
Strutture didattiche
e scientifiche fondamentali

1. L'Universita' si articola in Dipartimenti, quali centri primari della ricerca scientifica e dell'attivita' didattica.
2. Due o piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, possono costituire strutture di raccordo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, denominate scuole.

 
Art. 40.
Costituzione e soppressione del Dipartimento

1. Il Dipartimento viene costituito sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno trentacinque tra professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con il progetto stesso, su parere obbligatorio del senato accademico. Il consiglio di amministrazione delibera l'attivazione, acquisito il parere del Nucleo di valutazione, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonche' delle risorse finanziarie e del personale tecnico-amministrativo necessari per il suo funzionamento.
2. Il Dipartimento viene soppresso con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. Sono motivi di soppressione la violazione di norme di legge, nonche' la riduzione, per oltre un anno, del numero dei componenti a meno di trentacinque unita' In tal caso, il senato accademico provvede a disciplinare la fase transitoria.

 
Art. 41.
Organizzazione del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta;
d) la Commissione paritetica docenti-studenti, ove non costituita nellascuoladi riferimento.
2. Sulla base del proprio regolamento, ciascun Dipartimento puo', in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, articolarsi al suo interno in sezioni.

 
Art. 42.
Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferisce un numero minimo di professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque unita', appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con il progetto scientifico e didattico di costituzione del Dipartimento stesso.
2. Il periodo minimo di afferenza al Dipartimento e' di un anno accademico. Nei due anni accademici successivi al primo, ciascun professore o ricercatore puo' formulare motivata richiesta di trasferimento presso un altro
Dipartimento dell'Ateneo da presentare al rettore. Il senato accademico delibera in merito, previo parere favorevole dei dipartimenti interessati. Sulle richieste presentate a decorrere dal terzo anno accademico, il senato accademico delibera previo parere favorevole del solo Dipartimento di destinazione.

 
Art. 43.
Attribuzioni del Dipartimento

1. Al Dipartimento sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie (quali, ad esempio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale), nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Il Dipartimento e', dunque, titolare, nei riferiti limiti, di autonomia scientifica e didattica.
2. Ha, inoltre, autonomia gestionale e di budget nelle forme e nei limiti stabiliti dalle norme di legge e del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' nonche' autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente statuto.
3. Dispone, altresi', di personale tecnico-amministrativo per il proprio funzionamento.

 
Art. 44.
Direttore di Dipartimento

1. Il direttore del Dipartimento e' eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti al Dipartimento medesimo fra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, nonche' dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento. In caso di indisponibilita' dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento e' esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.
2. Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti prevalendo, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
3. Il direttore e' nominato con decreto del rettore e resta in carica tre anni accademici; non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta e, in caso di rielezione, al termine del secondo incarico permane ineleggibile per la durata di un intero mandato.
4. La carica di direttore e' incompatibile con ogni altra carica accademica all'interno dell'Ateneo, ad eccezione di quella di componente eletto del senato accademico.
5. Al direttore di Dipartimento e' corrisposta una indennita' di carica, il cui importo e' deliberato dal consiglio di amministrazione.
6. Entro il 30 giugno precedente la scadenza naturale del proprio mandato, il direttore indice le elezioni del nuovo direttore.
7. In tutti i casi di anticipata cessazione del direttore dalla carica subentra, limitatamente all'attivita' di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano del Dipartimento, che deve indire la nuova elezione entro trenta giorni dall'intervenuta cessazione.

 
Art. 45.
Attribuzioni del direttore
e del responsabile amministrativo di Dipartimento

1. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle rispettive del i bere.
2. In particolare, il direttore:
a) promuove e coordina le attivita' di ricerca, didattiche e organizzative del Dipartimento;
b) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
c) controlla e vigila sulla qualita' e il regolare svolgimento delle attivita' di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento;
d) nomina le commissioni per gli esami di profitto e per gli esami finali relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) tiene i rapporti con gli organi accademici;
f) adotta, in caso di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
3. Il direttore esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il direttore puo' designare un vicedirettore, scelto tra i professori di ruolo, facenti parte della Giunta del Dipartimento. Il vicedirettore esercita le funzioni delegategli dal direttore e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
5. Il responsabile amministrativo di Dipartimento e' responsabile della gestione amministrativo e contabile del Dipartimento, che coordina e dirige.

 
Art. 46.
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto:
a) dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) dal responsabile amministrativo, con voto consultivo, che funge da segretario verbalizzante;
c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
d) da un rappresentante degli studenti iscritti al dottorato di ricerca e ai corsi di specializzazione afferenti al Dipartimento;
e) da un rappresentante degli assegni sti afferenti al Dipartimento;
f) da tre a cinque rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento, come stabilito dal regolamento di Dipartimento.
2. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti in conformita' alla normativa vigente e secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
3. Su tutte le questioni riguardanti il personale docente, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta, nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quelle superiori. Le altre modalita' di funzionamento del Consiglio sono regolate dal regolamento di Dipartimento, nei limiti previsti dal presente statuto.
4. Il Consiglio puo' delegare determinate funzioni alla Giunta.

 
Art. 47.
Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
a) approva la proposta del budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, di propria competenze, nel rispetto degli indirizzi programmatici di Ateneo;
b) le variazioni del budget conseguenti a maggiori ricavi per finanziamenti esterni con vincolo di destinazione;
c) approva la sezione di bilancio relativa ai costi e ricavi di propria competenza;
d) delibera in merito all'utilizzo delle risorse, degli spazi e dei fondi assegnati al Dipartimento;
e) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in merito alla istituzione della scuola nonche' all'adesione e al recesso dalla scuola stessa;
f) esprime parere obbligatorio sulla proposta di attivazione o soppressione dei corsi di studio avanzata dalla scuola, alla quale eventualmente partecipi;
g) propone l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio, dei corsi di dottorato, delle scuole di specializzazione, dei master, dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento che afferiscono al Dipartimento; ne organizza e gestisce l'attivita';
h) delibera in merito alla costituzione dei Consigli di corso di studio e ai compiti ad essi delegati;
i) sulla base delle indicazioni dei Consigli di corso di studio interessati e nel rispetto della normativa vigente, decide annualmente la programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento stesso, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture;
j) delibera in merito all'attribuzione di responsabilita' didattiche e compiti organizzativi ai docenti afferenti al Dipartimento, d'intesa con le scuole ove istituite;
k) elabora il piano dell'offerta formativa e lo trasmette alla scuola alla quale eventualmente partecipi e provvede all'attribuzione delle responsabilita' didattiche ai docenti afferenti al Dipartimento;
l) nell'ambito del proprio piano di sviluppo della ricerca e della didattica, formula le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo, ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della legge n. 240 del 2010, che il senato accademico sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio della scuola alla quale il Dipartimento stesso eventualmente partecipi;
m) per garantire il funzionamento dei corsi di studio, propone al rettore la stipula dei contratti per attivita' di insegnamento, ex art. 23 della legge n. 240 del 2010 e il conferimento di incarichi a lettori di scambio, ex art. 26 legge 240 del 2010, acquisito il parere del Centro linguistico di Ateneo;
n) delibera la stipula di contratti, accordi, convenzioni con Enti pubblici e privati:
1) per svolgere prestazioni di ricerca, consulenza o servizio, purche' non in contrasto con i propri fini istituzionali e in conformita' con il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo;
2) per avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversi tari, per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
o) esprime parere obbligatorio sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica nonche' sulle domande di trasferimento ad altra Universita' limitatamente ai professori associati e ai ricercatori;
p) esprime parere favorevole in merito alla mobilita' in entrata e in uscita dei docenti afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, del presente statuto;
q) promuove e coordina le attivita' di ricerca del Dipartimento, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e la sua facolta' di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca erogati a livello internazionale, nazionale e locale;
r) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
s) propone ai competenti organi di Ateneo l'erogazione di assegni di ricerca finanziati con fondi di Ateneo;
t) propone il conferimento delle lauree ad honorem, secondo la procedura prevista nel presente statuto;
u) sottopone il proprio regolamento e le sue successive modifiche all'approvazione del senato accademico, che delibera previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;
v) adotta l'ordinamento e il regolamento dei corsi di studio, il regolamento dei corsi di dottorato e le loro successive modifiche;
w) formula proposte e pareri in merito alla revisione dello statuto, all'istituzione di nuovi dipartimenti, alla formazione e revisione del regolamento generale di Ateneo, del regolamento didattico di Ateneo e del regolamento della scuola alla quale partecipi.
3. Il Consiglio di Dipartimento esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, e tutte le funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del Dipartimento.

 
Art. 48.
Giunta di Dipartimento

1. La Giunta e' un organo esecutivo che coadiuva il direttore, ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e delibera in via definitiva su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo, nonche' sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento, secondo le modalita' e nei limiti determinati dal regolamento di Dipartimento. Il suo mandato coincide con quello del direttore.
2. La Giunta e' costituita dal direttore, che la convoca e la presiede, e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente nel Consiglio di Dipartimento nelle proporzioni indicate dai regolamenti. Il responsabile amministrativo funge da segretario verbalizzante, con voto consultivo.

 
Art. 49.
Scuola

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attivita' didattiche, due o piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, possono proporre, a maggioranza assoluta dei componenti, l'istituzione di strutture di raccordo, denominate scuole, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme di legge e del presente statuto.
2. Ciascuna scuola si riconosce in un progetto culturale-didattico che ne e' la radice fondante, e lo sviluppa in coerenza con i motivi della sua istituzione.
3. La scuola e' istituita con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione ne delibera l'attivazione, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonche' delle risorse necessarie, sentito il Nucleo di valutazione e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico.
4. La partecipazione ad una scuola impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione delle attivita' formative previste nel progetto della scuola stessa.
5. I singoli Dipartimenti possono decidere di recedere dalla scuola stessa, con una delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La soppressione della scuola e' proposta dalla Giunta della scuola, a maggioranza assoluta dei componenti. Sulla proposta di soppressione delibera il consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di valutazione e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico.

 
Art. 50.
Organizzazione della scuola

1. Sono organi delle scuole:
a) la Giunta della scuola;
b) il presidente della Giunta;
c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

 
Art. 51.
Attribuzioni della Scuola

1. La scuola:
a) formula proposte e osservazioni sui piani dell'offerta formativa elaborati dai Dipartimenti che costituiscono la scuola;
b) coordina le attivita' didattiche dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione, dei master, dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento che afferiscono alla scuola stessa;
c) formula la proposta di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio, di specializzazione e dei master che afferiscono alla scuola stessa, da sottoporre al parere obbligatorio dei Dipartimenti che vi partecipano;
d) formula parere obbligatorio in merito alle richieste di posti e alle proposte di chiamata dei professori di ruolo, ex art. 18 della legge n. 240 del 2010, e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della legge n. 240 del 2010, deliberate dai Consigli di Dipartimento che vi partecipano;
e) gestisce i servizi comuni;
f) organizza attivita' culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti;
g) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa.
2. Qualora una scuola sia istituita tra Dipartimenti che affiancano alle funzioni didattiche e di ricerca funzioni assistenziali, queste saranno assunte dalla scuola secondo le modalita' e nei limiti concertati con le competenti autorita' statali e regionali, nonche' con altri enti e istituzioni operanti in ambito sanitario, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
La Giunta della scuola, di cui all'art. 52 del presente statuto, in accordo coi Dipartimenti interessati coopera alla definizione delle linee generali della programmazione in ambito sanitario partecipandovi, ove previsto, e comunque assicurando un adeguato raccordo con gli organi ad essa preposti, ai sensi delle normative regionali e nazionali. Compete alla Giunta della scuola garantire un equilibrato sviluppo delle strutture in cui e' articolata l'attivita' formativa in ambito biomedico e sanitario e coordinare le richieste di posti e le proposte di chiamata dei professori di ruolo (ex art. 18 della legge n. 240 del 2010) e dei ricercatori a tempo determinato (ex art. 24 della legge n. 240 del 2010), deliberate dai Consigli di Dipartimento che vi partecipano, quando riguardino posizioni convenzionate con le strutture del sistema sanitario regionale e nazionale.

 
Art. 52.
Giunta della scuola

1. La Giunta della scuola e' composta da:
a) i direttori dei Dipartimenti che la costituiscono o i loro delegati;
b) per ciascun Dipartimento che vi partecipi, un numero di professori e ricercatori pari al 10% dei professori e ricercatori afferenti ad esso, scelti dai Consigli di Dipartimento tra i presidenti o i coordinatori dei corsi di studio, i componenti delle giunte dei Dipartimenti, ovvero i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della scuola medesima, ove previste;
c) una rappresentanza degli studenti, inclusi gli specializzandi, eletti in conformita' alla normativa vigente e secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
2. La Giunta, acquisiti i pareri dei Consigli di Dipartimento costituenti la Scuola, sottopone il regolamento dellas cuola e le sue successive modifiche all'approvazione del senato accademico, che delibera previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.
3. La Giunta esercita tutte le attribuzioni conferite alla scuola, fatte salve le attribuzioni del presidente.
4. La partecipazione alla Giunta non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

 
Art. 53.
Presidente della Giunta

1. Le funzioni di presidente della Giunta sono attribuite ad un professore di ruolo di prima fascia che abbia optato o che opti per il tempo pieno, eletto dalla Giunta tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parita', il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
2. Il presidente della Giunta e' nominato con decreto del rettore. La carica ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta.
3. Il presidente:
a) rappresenta la scuola;
b) presiede la Giunta e ne predispone l'ordine del giorno;
c) da' esecuzione alle deliberazioni della Giunta;
d) esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' della scuola.
4. Il presidente puo' designare un vicepresidente, scelto tra i professori di ruolo che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, facenti parte della Giunta.

 
Art. 54.
Commissione paritetica

1. In ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna scuola, e' istituita una Commissione paritetica docenti - studenti, competente a:
a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualita' della didattica e dell'attivita' di servizio agli studenti, da sottoporre al Nucleo di valutazione;
c) formulare parere obbligatorio sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La composizione della Commissione e' definita dal regolamento di Dipartimento o della scuola e deve garantire che:
1) i docenti siano designati dal Consiglio di Dipartimento o dalla Giunta della scuola, nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia, area di ricerca e sede di servizio;
2) gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento o coordinati dalla scuola siano scelti tra i rappresentanti eletti nei Consigli di Dipartimento o delle scuole, in conformita' alla normativa vigente, nel rispetto di una equilibrata rappresentanza per ciclo di studio e per sede delle attivita' didattiche.
3. Il Consiglio o la Giunta nominano il presidente della Commissione tra i docenti designati.
4. La partecipazione alla commissione paritetica non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

 
Art. 55.
Corsi di studio

1. I corsi di studio sono istituiti e attivati con decreto rettorale su proposta dei Dipartimenti o delle scuole interessati e previo parere obbligatorio del senato accademico; il consiglio di amministrazione delibera, sentito il Nucleo di valutazione, secondo quanto previsto dal presente statuto.
2. Allo scopo di coordinare e razionalizzare le attivita' didattiche e formative, le funzioni finalizzate all'attivazione, all'organizzazione e alla gestione dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono attribuite al Dipartimento al quale afferiscono i docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi del corso stesso secondo le norme vigenti.
3. Nel caso in cui un corso di studio debba ricorrere a docenti di piu' Dipartimenti per il raggiungimento dei requisiti quantitativi e qualitativi, l'attivazione del corso e' effettuata d'intesa tra tutti i Dipartimenti coinvolti, permanendo l'incardinamento, l'organizzazione e la gestione del corso nell'ambito del Dipartimento prevalente.
4. Eventuali questioni legate all'utilizzo delle risorse dell'Ateneo per garantire l'offerta formativa vengono risolte dal senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione e acquisito il parere della scuola, ove esistente.

 
Art. 56.
Consigli di corso di studio

1. I consigli di corso di studio svolgono i compiti loro delegati dal Consiglio di Dipartimento, nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attivita' didattica dei corsi di studio, in conformita' alla normativa vigente e al regolamento didattico di Ateneo.
2. Il consiglio di corso di studio e' composto dai docenti affi datari degli insegnamenti e da due rappresentanti degli studenti iscritti al corso, eletti secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
3. Il presidente del consiglio di corso di studio e' eletto tra i professori di ruolo da tutti gli affi datari degli insegnamenti attivati nel corso di studio; e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici, con mandato rinnovabile. Il presidente del consiglio di corso di studio e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo in caso di parita' il piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'.
 
Art. 57.
Scuola superiore

1. La scuola superiore «Gabriele d'Annunzio» e' una struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla gestione delle risorse dirette alle attivita' di alta formazione per la ricerca e lo sviluppo.
2. In particolare, essa:
a) valuta le richieste di istituzione dei dottorati di ricerca, verificandone la coerenza con i programmi e con gli obiettivi generali di studio e ricerca e ne propone l'attivazione, secondo le norme vigenti, al senato accademico;
b) cura tutti gli aspetti organizzativi dei dottorati di Ateneo, con attenzione particolare alle attivita' di internazionalizzazione e di valorizzazione applicativa della ricerca, avvalendosi, per tale ultimo aspetto, di una Commissione Spinoff-Brevetti.
3. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola Superiore sono definiti da uno specifico regolamento approvato dal senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione.
4. La scuola superiore gode di autonomia gestionale e di budget pari a quella dei Dipartimenti; la relativa gestione e' affidata ad una specifica segreteria tecnica. L'attivita' della scuola e' sottoposta ad una verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione.
5. Sono organi della scuola superiore:
a) il direttore;
b) il Consiglio.
6. Il direttore e' designato dal senato accademico per un triennio tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che non siano direttori di Dipartimento, presidenti delle scuole o coordinatori di corsi di dottorato; il mandato e' rinnovabile.
7. Il Consiglio, la cui composizione e' definita dal regolamento della scuola, e' costituito dai coordinatori dei corsi di dottorato e dai rappresentanti degli studenti eletti nel numero e secondo le modalita' stabilite nel regolamento medesimo, in modo da garantire un'equilibrata rappresentanza per area di ricerca e per sede di attivita'.

 
Art. 58.
Centro linguistico di Ateneo

1. Il Centro linguistico e' una struttura autonoma di Ateneo di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere e della lingua italiana per gli studenti stranieri; in particolare:
a) organizza le attivita' didattiche e scientifiche nell'ambito dell'insegnamento delle lingue;
b) eroga servizi linguistici rivolti a studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, iscritti a master, laureati, specializzandi e perfezionandi dell'Ateneo;
c) svolge corsi d'aggiornamento per l'insegnamento delle lingue straniere, anche d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca;
d) predispone servizi per le istituzioni universitarie e di ricerca in ambito regionale, nazionale e internazionale, nonche' per enti pubblici e privati col concorso dei mezzi tecnologici piu' efficaci e avanzati.
2. Il Centro linguistico d'Ateneo e' disciplinato da specifico regolamento, che prevede anche una verifica annuale di attivita' da parte del Nucleo di valutazione; gode di autonomia di spesa e amministrativa; la relativa gestione e' affidata ad una specifica segreteria amministrativa.
3. Sono organi del Centro linguistico d'Ateneo:
a) il direttore;
b) il Consiglio.
4. Il direttore, designato dal senato accademico per un triennio, rinnovabile, e' un professore a tempo pieno di prima fascia afferente a un settore scientifico-disciplinare linguistico, di comprovata esperienza e competenza nel campo gestionale, che non sia direttore di Dipartimento, presidente di scuola o coordinatore di dottorato.
5. Il Consiglio e' costituito da tre professori di ruolo e due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente al Centro linguistico di Ateneo, designati dal senato accademico, e tre rappresentanti eletti tra i collaboratori esperti linguistici a tempo indeterminato.
6. Il Centro e' disciplinato, per quanto non previsto dal presente articolo, da specifico regolamento approvato dal senato accademico.

 
Art. 59.
Museo dell'Universita'

1. Il Museo dell'Universita' e' una struttura autonoma di Ateneo finalizzata alla valorizzazione delle raccolte museal i e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale. In particolare il Museo:
a) gestisce l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio museale dell'Ateneo;
b) promuove la diffusione dell'informazione, anche mediante l'integrazione con il sistema museale nazionale ed internazionale;
c) promuove la tutela e la valorizzazione dei beni di proprieta' dell'Ateneo di interesse storico artistico, culturale, naturalistico, didattico e scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.
2. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del museo sono definiti da uno specifico regolamento, approvato dal senato accademico.
3. Il museo gode di autonomia di spesa e amministrativa; la relativa gestione e' affidata ad una specifica Segreteria amministrativa.
4. L'attivita' del museo e' sottoposta ad una verifica annuale da parte del Nucleo di valutazione.
5. Sono organi del museo:
a) il direttore;
b) il Consiglio.
6. Il direttore, designato dal senato accademico per un triennio, rinnovabile, e' un professore di ruolo a tempo pieno di comprovata competenza specifica e che non sia direttore di Dipartimento, presidente di scuola o coordinatore di dottorato.
7. Il Consiglio e' costituito da tre professori di ruolo e due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, designati dal senato accademico. La durata del mandato e' triennale ed e' rinnovabile.
8. Il Museo e' disciplinato, per quanto non previsto dal presente articolo, da specifico regolamento approvato dal senato accademico.

 
Art. 60.
Sistema bibliotecario d'Ateneo

1. L'Universita' promuove l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del proprio patrimonio librario e documentale, nonche' la diffusione dell'informazione anche mediante l'integrazione con il servizio bibliotecario nazionale. Le biblioteche, la biblioteca digitale di Ateneo, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il sistema bibliotecario di Ateneo. L'organizzazione del sistema bibliotecario di Ateneo e' disciplinata da specifico regolamento proposto dalla Commissione di Ateneo per le biblioteche ed approvato dal senato accademico, che individua sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle dimensioni e alle condizioni di funzionamento, le tipologie delle strutture bibliotecarie operanti nell'Ateneo.
2. Una quota annua sui fondi di competenza del bilancio universitario viene attribuita dal consiglio di amministrazione al funzionamento e al potenziamento delle strutture che fanno parte del sistema bibliotecario d'Ateneo.
3. Il coordinamento del sistema bibliotecario d'Ateneo e' assicurato dalla Commissione di Ateneo per le biblioteche e da un dirigente dell'area delle biblioteche che appartiene al ruolo del personale tecnico- amministrativo e partecipa con diritto di voto alla Commissione d'Ateneo per le biblioteche.
4. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche e' costituita da docenti di ruolo nominati ogni tre anni dal senato accademico, con compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento del sistema bibliotecario. La Commissione avanza pareri e proposte nei confronti degli organi accademici e delle strutture bibliotecarie, e predispone relazioni periodiche sulle condizioni del sistema bibliotecario d'Ateneo.

 
Art. 61.
Centri interdipartimentali, di Ateneo
e interateneo

1. Il senato accademico puo' proporre, su iniziativa dei Dipartimenti interessati, l'istituzione di centri interdipartimentali, di Ateneo o interateneo, finalizzati allo sviluppo di specifici programmi e progetti di ricerca scientifica ed operativa, nonche' all'organizzazione di specifici percorsi formativi post-laurea di interesse di piu' Dipartimenti. L'istituzione dei suddetti centri e' deliberata dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce anche una eventuale dotazione finanziaria.
2. Sono organi dei centri:
a) il direttore;
b) la Giunta.
3. Il drettore e i componenti della Giunta, nel numero definito dal regolamento del centro, sono nominati con decreto rettorale, su proposta dei dipartimenti interessati, tra i docenti di ruolo afferenti ai dipartimenti stessi, e restano in carica tre anni.
4. I centri possono stabilire con enti privati rapporti di collaborazione e di compartecipazione su specifiche iniziative, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.
5. Ai centri di Ateneo finanziati da enti nazionali e internazionali, si applicano le disposizioni contenute negli statuti approvati al momento della loro istituzione.
 
Art. 62.
Disposizioni generali
sugli organi collegiali

1. In mancanza di disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi collegiali e i relativi regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi.

 
Art. 63.
Incompatibilita'

1. Per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione e' fatto divieto:
a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione, e per i direttori di Dipartimento limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
b) di essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo che del Consiglio di Dipartimento;
c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole stesse;
d) di rivestire un incarico di natura politica, per la durata del mandato;
e) di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
f) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR.

 
Art. 64.
Convocazione

1. La convocazione degli organi collegiali e' fatta dai rispettivi presidenti (o direttori). In caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza (o direzione), la convocazione e' effettuata dal vicepresidente (o vicedirettore), ove nominato dal presidente (o direttore), che ne assume la presidenza (o direzione).
2. La convocazione deve essere fatta per iscritto, dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello statuto o dei regolamenti.
3. Qualora ne faccia motivata richiesta per iscritto la maggioranza dei componenti, l'organo viene convocato in seduta straordinaria.
4. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta per telefax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.
5. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno, stabilito dal presidente (o direttore), che puo' essere enunciato anche per argomenti generali.

 
Art. 65.
Adunanze e deliberazioni

1. Le sedute sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto, le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente (o direttore).
3. Le votazioni, di regola, si effettuano a scrutinio palese.
4. Le adunanze non sono pubbliche, ma resta fermo quanto stabilito dall'art. 11 del presente statuto in materia di trasparenza.

 
Art. 66.
Cessazioni, dimissioni e decadenze

1. Nel caso di decadenza o anticipata cessazione di un componente di un organo collegiale, in via generale il subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato. Nel caso del senato accademico il mandato dei subentranti ha termine alla scadenza dell'organo.
2. Le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto dell'organo competente.
3. Decade automaticamente dalle funzioni il componente che non partecipi per tre volte consecutive alle sedute degli organi in cui e' eletto o designato, salvo che l'assenza sia dovuta a motivi gravi e documentati previsti dalla normativa vigente.
4. Per il senato accademico e il consiglio di amministrazione le sostituzioni avverranno con le modalita' di cui rispettivamente agli articoli 21 e 26 del presente statuto.

 
Art. 67.
Rappresentanze studentesche

1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, viene garantita una rappresentanza elettiva degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione, nonche' nelle scuole e nelle Commissioni paritetiche.
2. L'elettorato passivo viene attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita', il cui incarico e' di durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta.
 
Art. 68.
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono approvate dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio e favorevole del consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dei Consigli di Dipartimento e della Consulta degli studenti, limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 36 del presente statuto.
2. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Le modifiche, emanate con decreto del rettore, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il potere di iniziativa per la modifica dello statuto spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento di modifica.

 
Art. 69.
Regolamenti

1. Le norme relative all'organizzazione generale dell'Universita', in attuazione di quanto stabilito nel presente statuto, sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
2. I criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilita' sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Le norme relative al funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Universita' e degli organi ad esse preposti, sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti interni delle strutture stesse.
4. Le norme relative alla disciplina degli studenti sono contenute nel regolamento degli studenti dell'Ateneo.

 
Art. 70.
Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo e le sue successive modifiche sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio e favorevole del consiglio di amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei componenti, assunti i pareri obbligatori dei Consigli di Dipartimento e della Consulta degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 36 del presente statuto.
2. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168 del 1989.
3. Il regolamento generale di Ateneo e le sue successive modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
4. Il potere di iniziativa per l'approvazione e la modifica del regolamento spetta a tutti gli organi collegiali che partecipano ai procedimenti di formazione e di modifica, per quanto di interesse di ciascun organo.

 
Art. 71.
Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo e le sue successive modifiche sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio e favorevole del consiglio di amministrazione adottato a maggioranza assoluta dei componenti, assunti i pareri obbligatori dei Consigli delle strutture didattiche interessate, nonche' della Consulta degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 36, del presente statuto; sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341 del 1990.
3. Il potere di iniziativa per l'approvazione e la modifica del regolamento spetta al senato accademico e ai Consigli delle strutture didattiche.

 
Art. 72.
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'

1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e le sue successive modifiche, sono approvati dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio del senato accademico e dei Consigli di Dipartimento.
2. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 1989.
3. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e le sue successive modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

 
Art. 73.
Regolamenti delle diverse strutture didattiche,
di ricerca e di servizio dell'Ateneo

1. Le norme relative al funzionamento dei dipartimenti, delle scuole, delle altre strutture didattiche e di ricerca e delle strutture di servizio dell'Ateneo sono dettate dai regolamenti interni delle strutture medesime. Tali regolamenti e le loro successive modifiche sono deliberati dai Consigli delle strutture interessate, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo, e approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza.
2. I regolamenti interni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono emanati dal rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

 
Art. 74.
Regolamento degli studenti dell'Ateneo

1. Il regolamento degli studenti dell'Ateneo e le sue successive modifiche sono approvati dal senato accademico, previo parere obbligatorio della Consulta degli studenti e del consiglio di amministrazione, per gli aspetti di sua competenza.
2. Il regolamento contiene le norme che regolano la funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di studio nonche' agli altri corsi attivati nell'Universita', attribuita al rettore e agli altri organi o strutture interessati.
3. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore ed entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
4. Il potere di iniziativa per l'approvazione e la modifica del regolamento spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento di formazione e di modifica.

 
Art. 75.
Pareri

1. I pareri richiesti agli organi e alle altre strutture di Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto, debbono essere espressi nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69; trascorso inutilmente tale termine la mancata espressione del parere non sara' considerata ostativa alla deliberazione definitiva dell'organo competente.

 
Art. 76.
Codice etico

1. Il Codice etico, adottato dall'Universita' con delibera del senato accademico, afferma i valori fondamentali della comunita' universitaria e ne garantisce il rispetto, in particolare riguardo ai diritti individuali e alle pari opportunita' anche di genere, all'osservanza dello statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari, e all'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Esso detta le regole di condotta nell'ambito della comunita', al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di abuso e per regolare i casi di conflitto di interessi o di attribuzione della proprieta' intellettuale.
2. Sugli illeciti deontologici che non ricadono sotto la competenza del Collegio di disciplina, ex art. 10 della legge n. 240 del 2010, o di altri organi competenti in materia di emanazione di provvedimenti disciplinari per il personale non docente o per gli studenti, decide il senato accademico, su proposta del rettore.
3. Le sanzioni devono essere proporzionali alle violazioni commesse e vanno:
a) per il personale docente e non docente, dal rimprovero scritto, per le infrazioni di minore rilievo, alla sospensione per un biennio degli scatti di carriera, fino a comportare, nei casi di recidiva o di infrazione grave, l'impossibilita' di rivestire incarichi istituzionali;
b) per gli studenti, dal rimprovero scritto, per le infrazioni di minore rilievo, alla sospensione temporanea dagli studi, fino a comportare, nei casi di recidiva o di infrazione grave, l'espulsione dall'Universita', con segnalazione al Ministro.
4. L'applicazione delle sanzioni deve essere effettuata nel rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa del responsabile della presunta violazione.
5. I termini e i contenuti del procedimento finalizzato alla irrogazione delle sanzioni sono definiti all'interno del Codice etico.

 
Art. 77.
Comitati etici

1. L'Ateneo si dota di due Comitati etici con valenza tecnico-scientifica, che esprimono pareri obbligatori vincolanti sulla sperimentazione, rispettivamente, sull'uomo e sull'animale da laboratorio, in conformita' con il decreto ministeriale 12 maggio 2006.

 
Art. 78.
Comitato per lo sport universitario

1. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo sotto il controllo del Comitato per lo sport universitario, in conformita' alla legge 28 giugno 1977, n. 394 e successive modifiche.
2. Il Comitato e' composto:
a) dal rettore dell'Universita' o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
b) da due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;
c) da due studenti eletti secondo le modalita' previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive modifiche e integrazioni;
d) dal direttore generale dell'Universita', o suo delegato.
3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le legge 28 giugno 1977, n. 394 e legge 3 agosto 1985, n. 429, con eventuali contributi degli studenti, con congruo fondo appositamente stanziato dall'Universita' e con i contributi di altri enti.
 
Art. 79.
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 
Art. 80.
Regolamenti

1. L'Universita' e' tenuta ad adeguare i regolamenti d'Ateneo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. I regolamenti dei Dipartimenti, delle scuole e delle altre strutture didattiche e scientifiche devono essere adeguati entro i successivi centottanta giorni.
3. Decorsi i termini di cui al precedente comma, sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente statuto e da quanto previsto dai successivi regolamenti.

 
Art. 81.
Dipartimenti

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto, tutti i Dipartimenti dovranno costituirsi ai sensi degli articoli 41 ss. dello statuto stesso. Le procedure di costituzione devono concludersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto.
2. Decorso tale termine, il senato accademico procede d'ufficio all'assegnazione a Dipartimenti regolarmente costituiti dei professori, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato che non risultino aver afferito ad alcun Dipartimento.

 
Art. 82.
Senato accademico e consiglio di amministrazione
e consiglio di amministrazione

1. Il senato accademico deve essere costituito, sulla base degli articoli 19 ss. del presente statuto, dopo la costituzione dei Dipartimenti ai sensi degli articoli 41 ss., e comunque entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello statuto. In fase di prima costituzione, il mandato del senato accademico avra' termine alla scadenza del terzo anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente statuto.
2. Il consiglio di amministrazione deve essere costituito, sulla base degli articoli 24 ss. del presente statuto, entro sessanta giorni dalla costituzione del nuovo senato accademico.

 
Art. 83.
Proroghe e limiti al rinnovo dei mandati

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla costituzione dei nuovi organi di governo.
2. I componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti dei due organi, che saranno designati dai competenti organi di governo di nuova composizione nella prima seduta utile.

 
Art. 84.
Centri interdipartimentali, di Ateneo e interateneo
di Ateneo e interateneo

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, i centri di ricerca non intradipartimentali devono adeguarsi ai contenuti dell'art. 61 dello statuto stesso, assumendo una struttura interdipartimentale, di Ateneo o i nterateneo.
2. La gestione e il controllo dei centri di ricerca a carattere intradipartimentale sono assunti in via esclusiva dal Dipartimento di afferenza.