Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 gennaio 2022
Modifiche ai decreti 3 luglio 2015 e 8 marzo 2017 recanti la disciplina della concessione delle agevolazioni in favore delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale e del settore culturale e creativo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di utilita' sociale individuati dalla normativa di settore, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 17 luglio 2020 con il quale fra l'altro e' stata ampliata la platea dei possibili soggetti beneficiari, e semplificato la procedura di accesso all'intervento agevolativo;
Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3 luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalita' per l'accesso ai finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 19 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 10 settembre 2021;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i criteri e le modalita' nonche' la dotazione finanziaria per la concessione e l'erogazione del contributo non rimborsabile in favore di imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del predetto decreto 3 luglio 2015;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;
Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 incrementando le intensita' di aiuto concedibili alle imprese, in conformita' alle modifiche apportate ai predetti decreti 3 luglio 2015 e 14 febbraio 2017, e semplificando le modalita' di fruizione del contributo non rimborsabile, in modo da agevolare le imprese beneficiare nella realizzazione dei programmi di investimento;
Ritenuto, altresi', necessario apportare al richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 ulteriori modificazioni al fine di adeguarne le relative previsioni alle nuove norme unionali in materia di aiuti di Stato applicabili e di introdurre precisazioni utili alla valutazione dell'impatto dei programmi di investimento, in coerenza con gli specifici ambiti cui l'intervento e' rivolto;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo
2017

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3:
1) al comma 1, le parole «Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione» sono sostituite dalle parole «Per la gestione» e le parole «all'erogazione» sono sostituite con le parole «per l'erogazione»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., al fine di assicurare la piu' ampia diffusione dell'intervento agevolativo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, puo' sottoscrivere protocolli d'intesa con soggetti giuridici operanti nel settore del sostegno alla crescita delle imprese cooperative.»;
b) all'art. 4, comma 1, le parole da «che rientrino» a «(tremilioni/00)» sono soppresse;
c) all'art. 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015, riguardanti attivita' diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, il contributo di cui al presente decreto e' concesso ad integrazione del finanziamento agevolato, secondo quanto di seguito indicato:
a) per i programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale applicabile, qualora realizzati da PMI, il contributo e' concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili, mentre e' concesso fino al 15 per cento per quelli realizzati da grandi imprese;
b) per i programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale applicabile, qualora realizzati da PMI, il contributo e' concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili, mentre e' concesso fino al 5 per cento per quelli realizzati da grandi imprese;
c) per i programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle altre aree del territorio nazionale, qualora realizzati da PMI, il contributo e' concesso fino al 5 per cento delle spese ammissibili, mentre per quelli realizzati da grandi imprese e' concesso fino al 5 per cento delle spese ammissibili nel limite del massimale disponibile ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015, riguardanti le attivita' agricole, silvicole e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, il contributo e' concesso, ad integrazione del finanziamento agevolato, nella misura massima del 15 per cento delle spese ammissibili, nei limiti, rispettivamente, del regolamento n. 1408/2013 e del regolamento n. 717/2014»;
«1-ter. Per i programmi di investimento connessi all'occupazione di lavoratori con disabilita', di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera b), del decreto 3 luglio 2015, il contributo e' concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili»;
«1-quater. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensita' e dei massimali di aiuto previsti dall'art. 6 del decreto 3 luglio 2015. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione superi i predetti limiti, l'importo del contributo e' ridotto al fine di garantirne il rispetto».
d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Modalita' di erogazione) - 1. Unitamente alla richiesta di erogazione del finanziamento agevolato, l'impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione del contributo di cui al presente decreto. All'erogazione del predetto contributo si provvede successivamente all'intervenuta erogazione della corrispondente quota del finanziamento agevolato da parte della banca finanziatrice, di cui all'art. 10 del decreto 3 luglio 2015.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio
2015

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, la lettera p-sexies) e' sostituita dalla seguente «p-sexies: "Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale": la Carta degli aiuti a finalita' regionale contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, approvata dalla Commissione europea;»
b) all'art. 9, comma 7, alla lettera c-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, recependo, qualora disponibili, le risultanze della valutazione operata da soggetti cofinanziatori che, per loro natura ovvero per vincoli statutari, sono tenuti a subordinare il loro intervento finanziario anche ad una valutazione positiva delle ricadute, in termini di conseguimento dei predetti impatti, del programma e dell'impresa proponente».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2022

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 173