Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 gennaio 2022
Istituzione della Scuola superiore meridionale.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale e' stato definito il sistema di accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni universitarie, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto l'art. 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una piu' equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l'Universita' degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale», attraverso l'organizzazione dei corsi previsti dal successivo comma 410 e con le risorse stanziate dal comma 412 del medesimo art. 1;
Visto l'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, (convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41), con il quale sono stati modificati i commi 411 e 413 della legge n. 145/2018;
Visti in particolare l'art. 1 della legge n. 145/2018, come modificato dal citato art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 22/2020, il quale prevede che:
comma 411, «l'offerta formativa di cui al comma 410 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito Comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca», il quale «cura altresi' l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attivita' discendenti e formula ai competenti organi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti».
comma 413, il quale prevede che "a decorrere dal secondo anno di operativita' e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilita' e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potra' entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attivita' didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412»;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2020 (prot. n. 420), con il quale e' stato nominato il Comitato ordinatore della Scuola superiore meridionale ai sensi dell'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 come modificato dall'art 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 22/2020;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2013 (prot. n. 439), con il quale sono stati definiti gli specifici criteri e parametri per l'accreditamento iniziale e periodico degli Istituti superiori ad ordinamento speciale;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, (prot. n. 226), recante le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato in sostituzione del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, (prot. n. 45);
Visto l'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 22/2020, il quale prevede che «in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati, sono definite le modalita' di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo»;
Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2021 (prot. n. 1070), con il quale sono state definite le modalita' di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale;
Visto l'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), il quale prevede che «...la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita' di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;
Vista la delibera ANVUR del 21 dicembre 2021, n. 297, con la quale l'Agenzia ha espresso una valutazione complessivamente positiva dei risultati conseguiti nel periodo di sperimentazione, pur con raccomandazioni su alcuni profili di criticita' riscontrati;
Considerato che il citato art. 1, comma 297, lettera d) della legge n. 234/2021 assicura stabilmente alla Scuola le risorse necessarie al proprio funzionamento;
Visto lo schema di statuto della Scuola superiore meridionale predisposto dal Comitato ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018, trasmesso con nota n. 8326 del 27 gennaio 2022;
Visto l'accordo sottoscritto tra il medesimo Comitato ordinatore e l'Universita' degli studi di Napoli Federico II, in data 27 gennaio 2022 nel quale viene, fra l'altro, disciplinato il subentro da parte della Scuola nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Universita', inclusi i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, destinati al funzionamento della Scuola stessa;

Decreta:

Art. 1

Istituzione

1. E' istituita, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, la Scuola superiore meridionale (nel seguito Scuola) con sede a Napoli, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale.
2. E' conseguentemente approvato lo statuto della Scuola riportato nell'allegato al presente decreto, che e' parte integrante dello stesso. Le successive modifiche statutarie sono adottate secondo le modalita' e le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Scuola subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Universita' di Napoli Federico II, inclusi i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, destinati al funzionamento della Scuola stessa, secondo quanto stabilito dall'accordo richiamato in premessa.
4. L'Universita' congiuntamente con la Scuola porta a termine i corsi di dottorato avviati nel periodo di sperimentazione con la possibilita' di rilasciare i relativi titoli accademici congiuntamente con la Scuola.
L'attivazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato relativi al XXXVIII ciclo rientra nel periodo di sperimentazione ed avviene presso l'Universita' Federico II secondo le modalita' di cui al periodo precedente. La Scuola provvede all'attivazione autonoma dei corsi di dottorato a decorrere dal XXXIX ciclo.
5. Alla Scuola sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' statali, le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potra' concorrere in condizioni di parita' con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonche' alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base.
 
Allegato

STATUTO
Scuola Superiore Meridionale

Titolo I
PRINCIPI

Art. 1.
Natura e finalita' della Scuola

1.1. La Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo anche: Scuola) e' un Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale con lo scopo di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali e per assicurare una piu' equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale. Nell'ambito dei suoi scopi istituzionali, tesi al generale progresso del sistema universitario e di formazione italiano, la Scuola agisce in collaborazione con le altre scuole ed universita', anche straniere, favorendo la ricezione da parte di esso delle migliori prassi internazionali.
1.2. La Scuola e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.
1.3. La Scuola si articola in due strutture accademiche interdisciplinari: l'area interdisciplinare umanistico-giuridica; l'area interdisciplinare scientifico-tecnologica.
1.4. Nel rispetto dei piu' alti standard qualitativi internazionali, la Scuola svolge:
1.4.1. attivita' di ricerca, pura ed applicata, valorizzando quella interdisciplinare, nell'ambito delle aree di cui al precedente comma, salva la possibilita' di sviluppare programmi ed attivita' interdisciplinari attraverso il coinvolgimento di ulteriori aree scientifiche;
1.4.2. attivita' di insegnamento attraverso corsi per allievi ordinari e dottorali e programmi post-dottorali a forte carattere internazionale, teorico-pratico ed interdisciplinare. Nell'ambito delle attivita' di cui ai precedenti punti, la Scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca, l'interdisciplinarieta', l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresi' nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e gestionali.
1.5. La Scuola ha natura residenziale e collegiale ed a tal fine, garantisce l'accoglienza degli allievi ordinari nelle proprie strutture collegiali, o mediante strutture collegiali esterne, secondo le modalita' stabilite in apposito regolamento che disciplina, tra l'altro, i presupposti e le modalita' per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti, nonche' l'accesso alle strutture di servizio.
1.6. In accordo con la propria finalita' pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico; garantisce il rispetto dei principi della liberta' di espressione, di insegnamento e di ricerca. La Scuola assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunita' nel lavoro e nello studio.
1.7. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita'.

Art. 2.
Sede e simbolo

2.1. La Scuola ha sede legale in Napoli.
2.2. La Scuola puo' istituire centri di ricerca e di formazione, centri di servizio, laboratori, anche in altre localita', in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento di tali strutture, la Scuola puo' destinare personale docente e tecnico-amministrativo secondo criteri stabiliti da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.
2.3. Simbolo della Scuola e' dato dalla raffigurazione delle iniziali in maiuscolo della Scuola Superiore Meridionale con accanto un triangolo rettangolo isoscele rosso. Tale simbolo puo' essere utilizzato da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

Art. 3.
Corsi e formazione

3.1. La Scuola organizza corsi:
a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre universita';
c) ordinari e di master;
d) di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre universita'.
3.2. La Scuola puo' conferire premi e borse di studio.
3.3. Nell'ambito dei propri scopi istituzionali, la Scuola puo' istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale, in collaborazione con scuole ed universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici e privati, il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.
3.4. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico della Scuola e da specifici regolamenti.

Art. 4.
Principi sull'ammissione

4.1. L'ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola e' aperta ai cittadini di ogni nazionalita' e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalita' previste da appositi regolamenti.
4.2. La selezione e' volta ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati.
4.3. Gli allievi della Scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti dai regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualita' degli studi.

Art. 5.
Strumenti per la ricerca scientifica

5.1. La Scuola organizza l'attivita' di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e gruppi di ricerca.
5.2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con universita' e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.
5.3. La Scuola promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno.

Art. 6.
Federazione

6.1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 240/2010 e dell'art. 8 comma 2, lettera b) del decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 413, della legge n. 145/2018, la Scuola potra' entrare a far parte della scuole Universitarie Federate, al ricorrere dei presupposti ivi sanciti e previo l'adeguamento del presente statuto, ferma restando l'autonomia giuridica, scientifica, gestionale e amministrativa di ciascun Ateneo.

Art. 7. Rapporto con il territorio, nonche' cooperazione e mobilita'
internazionale

7.1. Nell'ambito delle proprie finalita', la Scuola collabora con le amministrazioni, le istituzioni e gli enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio al fine di incentivare la divulgazione culturale del sapere e delle iniziative di trasferimento tecnologico, anche mediante il sostegno a processi di «spin off» e «start up».
Nell'impostazione dei propri piani di sviluppo, la Scuola concorrera' a rafforzare l'alta formazione universitaria e l'avanzamento della conoscenza in sinergia con gli altri centri di alta formazione, nazionali, europei e internazionali.
7.2. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita', l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.
7.3. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni, consorzi, imprese, istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
7.4. Attraverso programmi di visiting fellowship, la Scuola, anche mediante l'Istituto di studi avanzati di cui al successivo art. 30, contribuisce attivamente all'inserimento del nostro paese nella circolazione internazionale degli studiosi ai fini della loro permanenza per periodi di studio e formazione universitaria e post-universitaria, nonche' al miglioramento dei meccanismi di formazione delle classi dirigenti italiane.
7.5. La Scuola puo' stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri, con qualifica di fellow, nonche', tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, puo' avvalersi di docenti di altre istituzioni, attraverso procedure aperte, trasparenti e rivolte a comunita' internazionale per la selezione del personale docente.
7.6. Nel quadro della propria autonomia e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' dar vita o partecipare a fondazionii, associazioni, societa' e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonche' sottoscrivere specifici accordi di programma.

Art. 8. Promozione di imprese spin-off e start-up, nonche' gestione della
proprieta' intellettuale

8.1. La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di spin-off ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti ed allievi dei corsi della Scuola, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attivita' di ricerca condotte al proprio interno.
8.2. La Scuola considera parte integrante della propria missione il trasferimento di conoscenza verso la societa', con il fine di valorizzare i risultati della ricerca svolta e di promuovere processi di sviluppo sociale ed economico.
8.3. La Scuola adotta, ove opportuno, varie forme di protezione della proprieta' intellettuale (brevetti, marchi depositati, diritto d'autore, ecc.) per le invenzioni realizzate al proprio interno e si occupa della gestione della proprieta' intellettuale con finalita' di valorizzazione della ricerca, anche in collaborazione con aziende partner e specialmente con aziende spin-off originate dalla Scuola stessa in conformita' alla normativa vigente.

Art. 9.
Collaborazione con ex allievi

9.1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con gli ex allievi al fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex allievi, tra questi e la Scuola e di sostenere le iniziative didattiche e di ricerca della Scuola.

Art. 10.
Premi e onorificenze

10.1. La Scuola puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

Art. 11.
Attivita' culturali e sportive

11.1. La Scuola favorisce le attivita' formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.
11.2. La Scuola favorisce le attivita' culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 12.
Principi di amministrazione e di organizzazione - programmazione

12.1. La Scuola e' organizzata secondo i criteri di efficienza, di efficacia, di valutazione e di riconoscimento del merito, di trasparenza e di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo.
12.2. La Scuola riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicita' e trasparenza sono il sito web della Scuola e l'albo ufficiale on-line della Scuola, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale, secondo modalita' stabilite da regolamento.
12.3. In attuazione dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione, e' ammessa la delega delle funzioni. Gli atti di delega, in forma scritta obbligatoria, devono riguardare materie determinate, oggetto e durata definiti e sono pubblicati nell'albo ufficiale on-line della Scuola.
12.4. La Scuola, in attuazione dei principi di autonomia, di decentramento e di sussidiarieta', si articola in strutture accademiche interdisciplinari, salva la possibilita' di istituire centri di ricerca e di formazione, di servizio e laboratori.
12.5. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo della Scuola, l'attivita' amministrativa e tecnica e' svolta dai dirigenti, con autonomi poteri di spesa e di gestione delle risorse umane e strumentali.
12.6. La Scuola valorizza il principio di pari opportunita', promuove l'equilibrio di genere, applica il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato con le stesse mansioni, in materia di composizione degli organi della Scuola, di occupazione e di impiego.
12.7. La Scuola e' rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato ovvero da legali interni iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati. La Scuola puo' altresi' avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro nei limiti e con le modalita' previste da apposito regolamento. Resta ferma la rappresentanza e difesa in giudizio la Scuola da parte di propri funzionari nei casi previsti dalla legge.
12.8. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilita', ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modificazioni o integrazioni, improntato ad un modello di contabilita' economico-patrimoniale e analitica in conformita' alle previsioni della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai successivi provvedimenti ministeriali di attuazione.
12.9. La Scuola fonda la sua attivita' sugli atti di programmazione previsti dalla legislazione vigente. Con tali programmi, la Scuola stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione e ogni altro aspetto pertinente assicurando la piena sostenibilita' di ogni iniziativa.

Art. 13.
Fonti di finanziamento e patrimonio

13.1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi, donazioni e atti di liberalita' di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attivita' culturali e di ricerca;
c) altre fonti quali proventi di contratti e convenzioni, attivita', rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.
13.2. Per le sue attivita' istituzionali la Scuola utilizza e cura la conservazione:
a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e quelli di sua proprieta';
b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione;
c) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprieta' ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali di ricerca.

Art. 14.
Fonti interne

14.1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del presente statuto, emana regolamenti.
14.2. Il regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione della Scuola, le modalita' di elezione degli organi, nonche' le regole di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
14.3. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attivita' formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
14.4. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' disciplina la gestione finanziaria e contabile della Scuola.

Titolo II

ORGANI

Capo I
Organi di governo

Art. 15.
Organi

15.1. Sono organi dell'Universita':
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il direttore generale;
e) il nucleo di valutazione;
f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 16.
Il rettore

16.1. Il rettore ha la rappresentanza legale della Scuola, esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche, e' responsabile del perseguimento delle finalita' della Scuola secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
16.2. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione;
b) emana i regolamenti;
c) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;
d) propone il documento di programmazione triennale della Scuola ai sensi della normativa vigente;
e) propone la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale;
f) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;
g) propone al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di direttore generale ed assegna allo stesso gli obiettivi strategici, secondo le linee di programmazione stabilite dal consiglio di amministrazione;
h) assume l'iniziativa dei procedimenti disciplinari, anche di quelli relativi alle violazioni del codice etico, nei confronti dei professori e dei ricercatori, nonche' degli allievi;
i) accerta la legittimita' degli atti relativi alle proposte di chiamata avanzate dai consigli delle strutture accademiche dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
j) stipula i contratti per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca, per l'attivita' di insegnamento e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
k) in casi di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza successiva;
l) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza;
m) conferisce procura alle liti su mandato del consiglio di amministrazione;
n) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.
16.3. L'ufficio di rettore e' incompatibile con ogni altra carica elettiva della Scuola, con incarichi elettivi presso altre universita' italiane, statali, non statali legalmente riconosciute e telematiche, incarichi e nomine presso fondazionii universitarie ed incarichi di natura politica e sindacale.
16.4. Il rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.

Art. 17.
Elezione del rettore

17.1. Il rettore e' eletto a scrutinio segreto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le universita' italiane e negli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale.
17.2. L'elettorato attivo e' costituito: dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato; dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 30 dicembre 2010, n. 240; dai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dirigenziale; dai rappresentanti degli allievi ai corsi ordinari ed ai corsi di dottorato. Ciascuno dei professori di ruolo dispone di un voto. La ponderazione dei voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto e' relazionata alla quota di elettorato attivo rappresentato dai professori ed e' demandata ad apposito regolamento. In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovra' avere un peso non superiore all'unita'.
17.3. L'elezione del rettore e' indetta dal decano della Scuola non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore ed avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma, con modalita' stabilite da apposito regolamento che disciplina, altresi', i termini, le modalita' di convocazione del corpo elettorale e di svolgimento delle elezioni. Ciascuna votazione e' valida se vi partecipa la meta' piu' uno degli aventi diritto. Nella prima votazione il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda votazione e' sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' prevale il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano per eta' anagrafica. L'eletto e' proclamato dal decano ed e' nominato con decreto del Ministro competente per l'universita'. Dura in carica sei anni; il mandato non e' rinnovabile.
17.4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del rettore da parte del Ministro le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore.

Art. 18.
Il prorettore e i delegati del rettore

18.1. Il rettore nomina, tra i professori ordinari a tempo pieno presso la Scuola, un prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
18.2. Il prorettore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
18.3. Il rettore puo' delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso la Scuola, tra quelli esperti nel settore oggetto della delega. La delega viene resa pubblica sul sito internet della Scuola. Il rettore puo' revocare la delega con provvedimento motivato.

Art. 19.
Il senato accademico

19.1. Il senato accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti del rettore su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti.
19.2. In particolare, spetta al senato accademico:
a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale della Scuola;
b) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, aree scientifiche ed ulteriori strutture didattiche e di ricerca;
c) approvare e modificare, previo parere del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento generale della Scuola;
d) approvare e modificare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti ed il codice etico;
e) approvare a maggioranza assoluta il regolamento didattico e di funzionamento dei corsi di studio di competenza della Scuola ed esprime parere sulla loro attivazione;
f) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato secondo la disciplina contenuta in apposito regolamento;
g) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo della Scuola, nonche' sulla programmazione del personale e sul documento di programmazione triennale;
h) esprimere parere sulla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale;
i) esprimere parere obbligatorio sul contributo didattico annuale ed ogni altro eventuale contributo per gli allievi ordinari fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola;
j) determinare i criteri generali per la promozione dell'internazionalizzazione e per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;
k) determinare i posti di allievo e le altre borse di studio e di ricerca da bandire e la loro distribuzione per aree scientifiche, per corsi di dottorato o per altri percorsi formativi, nel quadro delle disponibilita' finanziarie determinate dal consiglio di amministrazione;
l) esprimere parere al consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, in merito ai criteri per la ripartizione tra le articolazioni della Scuola delle risorse finanziarie destinate dal consiglio di amministrazione alla didattica e alla ricerca;
m) approvare le afferenze dei docenti alle aree scientifiche;
n) esprimere parere al consiglio di amministrazione in merito all'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di eventuali strutture accademiche e designarne i responsabili;
o) esprimere parere sugli accordi e sulle convenzioni relativi all'attivita' didattica o di ricerca e formulare proposte per la partecipazione della Scuola a associazioni, consorzi, fondazionii e societa';
p) nominare i coordinatori dei collegi dottorali, su proposta del consiglio della struttura accademica di riferimento;
q) stabilire il calendario accademico;
r) designare il coordinatore del nucleo di valutazione tra i professori a tempo pieno della Scuola;
s) designare cinque membri nel consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli della Scuola;
t) designare il presidente del comitato unico di garanzia;
u) designare i componenti del collegio di disciplina, nonche' i professori componenti delle commissioni paritetiche docenti - studenti, in linea con le raccomandazioni ANAC;
v) approvare il programma delle attivita' didattiche elaborato dai consigli delle strutture accademiche per ogni anno accademico;
w) svolgere ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.
19.3. Il senato accademico e' convocato dal rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.
19.4. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) i coordinatori delle strutture accademiche interdisciplinari;
c) due rappresentanti dei professori ordinari o associati, uno per ciascuna area interdisciplinare presente nella Scuola;
e) un ricercatore (o in assenza da un professore) rappresentante dei ricercatori;
f) un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari;
g) un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato e degli assegnisti di ricerca;
h) un rappresentante del personale tecnico amministrativo.
19.5. I componenti elettivi del senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione degli allievi, il cui mandato e' biennale, nonche' dei coordinatori di area, il cui mandato e' per un triennio accademico, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, la cui carica e' correlata alla durata del contratto. Il mandato di tutti i componenti e' rinnovabile una sola volta. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale.
19.6. In caso di assenza o impedimento del rettore, il prorettore della Scuola assume la funzione di presidente. Il direttore generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 20.
Il consiglio di amministrazione

20.1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' della Scuola.
20.2. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) delibera, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi, sedi, aree scientifiche ed ulteriori strutture didattiche e di ricerca;
b) adotta il regolamento di amministrazione e contabilita';
c) su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e li trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze;
d) su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, approva il documento di programmazione triennale della Scuola;
e) conferisce l'incarico di direttore generale, sentito il senato accademico, su proposta del rettore;
f) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari;
g) approva la proposta di chiamata da parte dei consigli di Struttura accademica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), e dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 204/2010 successive modificazioni ed integrazioni;
h) approva il contributo didattico annuale ed ogni altro eventuale contributo per gli allievi ordinari fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola;
i) adotta, su proposta del senato accademico, i criteri generali per la promozione dell'internazionalizzazione e per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;
j) esprime parere sul regolamento generale della Scuola e sul codice etico;
k) delibera, su parere conforme del senato accademico, in merito ai posti di allievo, alle altre borse di studio e agli assegni e contratti di ricerca;
l) approva, su parere conforme del senato accademico, l'istituzione di specifici percorsi formativi individuando i relativi finanziamenti a carico della Scuola, di altri enti e/o degli stessi partecipanti;
m) delibera in ordine ad eventuali indennita' di carica e di partecipazione a organi collegiali, sentito il collegio dei revisori dei conti;
n) delibera su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari per la Scuola;
o) assegna le risorse finanziarie alle articolazioni della Scuola anche per il loro funzionamento;
p) delibera sull'assunzione e sulla gestione di partecipazioni ad associazioni, consorzi, fondazionii e societa' ed altre forme associative di diritto privato;
q) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare della Scuola e adotta i relativi provvedimenti;
r) delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;
s) delibera su eventuali transazioni in ordine alle liti;
t) esprime pareri al rettore sugli argomenti che questi ritenga di sottoporgli;
u) adotta, sentito il senato accademico, le determinazioni conseguenti alle osservazioni ed ai rilievi del nucleo di valutazione della Scuola;
v) attribuisce spazi ed attrezzature alle strutture in cui si articola la Scuola;
z) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi in tema di diritto allo studio e di attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive;
w) svolge qualsiasi altra funzione che viene ad esso attribuita dalla legislazione vigente e dallo statuto.
20.2. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) cinque professori della Scuola;
c) un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari e di dottorato;
d) due personalita' eminenti per aver operato o per operare nel sistema della ricerca pubblica o privata e/o nel mondo della cultura, non appartenenti ai ruoli della Scuola, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. Tali membri, ne' debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politico elettive nei tre anni precedenti l'assunzione della carica; non devono, altresi', trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con la Scuola.
20.3. I componenti di cui alle lettere b) ed d) sono designati dal senato accademico, di concerto con il rettore, previa emanazione di un avviso pubblico secondo termini e modalita' stabiliti in apposito regolamento.
20.4. Il componente di cui alla lettera c) dura in carica due anni; i componenti di cui alla lettera b) e d) durano in carica quattro anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.
20.5. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore e il direttore generale, che cura la verbalizzazione dei lavori. Il rettore invita a partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione il presidente del collegio dei revisori dei conti.

Art. 21.
Il direttore generale

21.1. Il direttore generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo della Scuola, nonche' lo svolgimento, in quanto compatibili, dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
21.2. Il direttore generale viene scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, attraverso una manifestazione di interesse pubblica.
21.3. L'incarico di direttore generale della Scuola e' conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a quattro anni e rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale e' definito in conformita' ai criteri e parametri fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
21.5. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
21.6. Il direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. In particolare:
a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo della Scuola e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
b) nel rispetto disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza;
c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici, delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici, nominandone i responsabili e definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
d) nell'ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo della Scuola, provvede al reclutamento del personale tecnico amministrativo e dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro subordinato;
g) e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal rettore sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione, nonche' delle prestazioni rese, anche per il tramite dei dirigenti, dall'apparato amministrativo di propria esclusiva competenza;
i) esercita, nei casi previsti dalla legge, l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori;
k) propone al consiglio di amministrazione eventuali transazioni alle liti;
l) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
m) nell'ambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri e consulenze agli organi di governo della Scuola;
n) propone al rettore la nomina di legali interni per la rappresentanza e la difesa in giudizio della Scuola.
21.7. Il direttore generale puo' nominare - nell'ambito dei dirigenti in servizio presso la Scuola - un proprio vicario che esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di competenza del direttore generale.

Art. 22.
Il nucleo di valutazione

22.1. Il nucleo di valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dall'ANVUR:
a) verifica la qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica;
b) verifica l'attivita' di ricerca svolta;
c) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
d) assolve tutte le funzioni di organismo indipendente di valutazione della performance previste dalla legge n. 150/2009 successive modificazioni ed integrazioni;
e) esercita altre funzioni previste dalla legge.
22.2. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque membri:
a) un professore della Scuola a tempo pieno o, in mancanza, un professore di altra istituzione universitaria;
b) un rappresentante degli allievi;
c) tre componenti non appartenenti ai ruoli della Scuola a decorrere dai tre anni precedenti la designazione, esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale. Tali membri non debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politico elettive nei tre anni precedenti l'assunzione della carica; non devono, altresi', trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con la Scuola.
22.3. La funzione di coordinatore del nucleo e' attribuita al professore di ruolo della Scuola designato dal senato accademico.
22.3. Il rappresentante degli allievi di cui alla lettera b) e' eletto dagli allievi dei corsi ordinari e di dottorato a scrutinio segreto secondo le modalita' ed i termini stabiliti in apposito regolamento. I componenti di cui alla lettera c) sono designati dal senato accademico, di concerto con il rettore, previa emanazione di un avviso pubblico secondo termini e modalita' stabiliti in apposito regolamento.
22.4. I componenti durano in carica quattro anni, con l'eccezione del rappresentante degli allievi che dura in carica due anni. L'incarico puo' essere rinnovato immediatamente una sola volta.
22.5. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 23.
Il collegio dei revisori dei conti

23.1 Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed e' nominato con decreto del rettore.
23.2. Un membro effettivo, con funzioni di presidente, deve essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed e' designato dal rettore.
23.3. Un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
23.4. Un membro effettivo ed uno supplente vengono scelti dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
23.5. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
23.6. E' vietato il conferimento dell'incarico al personale dipendente della Scuola.
23.7. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

Capo II
Altri organi

Art. 24.
Assemblea degli allievi

24.1. Gli allievi dei corsi ordinari e di dottorato costituiscono l'assemblea degli allievi. L'assemblea degli allievi della Scuola ha facolta' propositive in ordine all'attivita' degli allievi nella Scuola e puo' essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento.

Art. 25.
Il comitato unico di garanzia

25.1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.
25.2. Il comitato ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del comitato e' designato dal senato accademico della Scuola e tutti i componenti rimangono in carica quattro anni; l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
25.3. Allo scopo di promuovere una maggiore tutela dei singoli e dei gruppi da eventuali discriminazioni, il comitato e' integrato da un rappresentante scelto fra gli allievi. La componente studentesca, che resta in carica per un periodo di due anni accademici, partecipa alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.
25.4. Le modalita' di funzionamento del comitato unico di garanzia sono definite con apposito regolamento.

Art. 26.
Il collegio di disciplina

26.1. La competenza disciplinare relativa ai professori e ai ricercatori e' esercitata, secondo le modalita' previste dalla legge n. 240/2010, dal collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, imparzialita' e terzieta' dell'istruttoria.
26.2. Il collegio di disciplina e' composto da un professore di prima fascia della Scuola che ne assume anche le funzioni di presidente, da un professore esterno alla Scuola di seconda fascia e da un ricercatore a tempo indeterminato esterno alla Scuola, tutti in regime di tempo pieno. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
26.3. I componenti del collegio sono designati dal senato accademico, di concerto con il rettore, previa emanazione di un avviso pubblico secondo termini e modalita' stabiliti in apposito regolamento che ne disciplina anche le modalita' di funzionamento da emanarsi in accordo con le previsioni ANAC. Il presidente e i componenti del collegio di disciplina restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

TITOLO III

RICERCA E DIDATTICA

Art. 27.
Strutture accademiche

27.1. Le strutture accademiche di cui all'art. 1 del presente statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola.
27.2. Le aree interdisciplinari umanistico-giuridica e scientifico-tecnologica sono sede dei corsi indicati nell'art. 3.
27.3. A tali strutture puo' essere attribuita dal consiglio di amministrazione autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
27.4. Sono organi delle strutture accademiche:
a) i coordinatori;
b) i consigli.

Art. 28.
Il coordinatore

28.1. I coordinatori rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attivita' didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del consiglio della struttura accademica.
Convocano e presiedono i rispettivi consigli e riferiscono agli organi di governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.
28.2. Ciascun coordinatore e' eletto dal rispettivo consiglio della struttura accademica a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.
28.3. I coordinatori sono nominati con decreto del rettore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per piu' di due mandati consecutivi.
28.4. Ciascun coordinatore, sentito il parere del consiglio della struttura accademica, nomina un vice-coordinatore, da cui e' coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il vicecoordinatore e' a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal decano della struttura accademica.
28.5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il decano della struttura accademica indice le elezioni entro due mesi. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del coordinatore le relative funzioni sono esercitate dal vicecoordinatore o, in sua assenza o impedimento, dal decano della struttura accademica.

Art. 29.
I consigli delle strutture accademiche

29.1. I consigli delle strutture accademiche sono composti da:
a) il coordinatore;
b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica anche su convenzione ex art. 6 comma 11 della legge n. 240/2010 con impegno al cento per cento;
c) da un minimo di uno a un massimo di due ricercatori afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno uno appartenente ai ricercatori di cui all'art. 24, terzo comma, della legge n. 240/2010;
d) da un minimo di uno a un massimo di due rappresentanti degli allievi afferenti alla struttura accademica, dei quali almeno un allievo del corso ordinario e almeno un allievo del corso di dottorato.
Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera c) e' di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera d) e' biennale.
29.2. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale.
29.3. Il consiglio della struttura accademica e' convocato dal coordinatore ogni qualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.
29.4. I consigli delle strutture accademiche organizzano le attivita' didattiche, di verifica della preparazione degli allievi, e di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive strutture accademiche; in particolare, affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarita' del modello formativo della Scuola, secondo le modalita' definite da apposito regolamento e le deliberazioni del senato accademico.
29.5. I consigli delle strutture accademiche esprimono pareri, ove richiesti, inerenti l'attivita' di didattica e ricerca ed elaborano il programma delle attivita' didattiche per ogni anno accademico, trasmettendolo al senato accademico per l'approvazione.
29.6. Ai consigli delle strutture accademiche spetta approvare: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal senato accademico; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'universita' diversa con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attivita' didattica; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola.
Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal senato accademico e, per quanto attiene alla compatibilita' economico-finanziaria, dal consiglio di amministrazione.
29.7. I consigli delle strutture accademiche esprimono parere al senato accademico su: chiamata dei professori e dei ricercatori o modifica della titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone dei professori e ricercatori; stipula di contratti di insegnamento.
29.8. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del consiglio delle strutture accademiche e' ristretta ai soli professori di prima fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia, per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia e per la stipula dei contratti di insegnamento; ai soli professori di prima e seconda fascia afferenti alla struttura accademica e ai rappresentanti dei ricercatori, per i provvedimenti relativi alle persone dei ricercatori.
29.9. I consigli delle strutture accademiche hanno inoltre funzioni consultive o propositive su:
convenzioni e collaborazioni di carattere scientifico e didattico; la costituzione di gruppi e centri di ricerca; affidamento o supplenza di corsi o moduli.

Art. 30.
Istituto di studi avanzati

30.1 La Scuola si riserva la possibilita' di attivare l'Istituto di studi avanzati (in prosieguo: ISA) successivamente al quarto anno accademico, all'esito della verifica di cui all'art. 2, comma 5, del decreto MUR n. 1070 del 31 agosto 2021.
30.2. L'Istituto di studi avanzati ha la finalita' di promuovere l'avanzamento delle conoscenze, offrendo a studiosi/scienziati di riconosciuto valore la possibilita' di perseguire a Napoli le loro ricerche in un ambiente internazionale e interdisciplinare. A tal fine, l'ISA sostiene la cooperazione tra studiosi di diversi paesi e discipline, selezionati attenendosi ai migliori standard internazionali ai fini del rafforzamento della presenza e della competitivita' internazionale della Scuola all'interno del sistema universitario italiano.
30.3. In particolare, l'azione dell'ISA e' volta alla promozione:
a) delle ricerche dei giovani studiosi/scienziati (piu' di due e meno di sette anni dal dottorato);
b) di progetti e approcci di ricerca innovativi;
c) della cooperazione e dell'integrazione tra discipline diverse;
d) della organizzazione di progetti scientifici internazionali ed europei, nonche' della partecipazione ad essi;
e) dell'organizzazione di eventi scientifici.
30.4. L'ISA sostiene il rispetto della parita' di genere nelle sue attivita'.
30.5. Apposito regolamento stabilisce, in coerenza con i principi di cui al presente statuto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ISA.

Art. 31.
Commissione paritetica docenti - allievi

31.1. All'interno di ciascun consiglio delle strutture accademiche viene istituita una commissione paritetica docenti-allievi.
31.2. Tale commissione svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' della qualita' del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.
31.3. Ciascuna commissione e' composta da professori designati dal senato accademico e da un uguale numero di rappresentanti degli allievi gia' eletti in consiglio, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Struttura accademica. In mancanza di rappresentanti degli allievi di una o piu' aree, l'assemblea degli allievi individuera' gli allievi appartenenti alle aree non rappresentate.
31.4. Ciascuna commissione e' costituita con decreto del rettore ed e' presieduta da uno dei professori designati, che viene eletto dalla componente studentesca della commissione stessa.
31.5. Ciascuna commissione paritetica docenti-allievi si riunisce almeno due volte in un anno accademico.

Art. 32.
Centri di ricerca, centri di servizio e laboratori

32.1. Su proposta del senato accademico, il consiglio di amministrazione puo' istituire centri di ricerca, centri di servizio e laboratori, anche in collaborazione con gli altri atenei, con le finalita' primarie di favorire lo sviluppo della ricerca istituzionale e conto terzi e del trasferimento tecnologico, coordinare e promuovere l'attivita' scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.
32.3. Alle strutture di cui al presente articolo puo' essere attribuita dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
32.4. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 33.
Centri di supporto

33.1. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione di centri di supporto per la conservazione, la tutela, lo sviluppo, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico della Scuola; per lo svolgimento di funzioni di particolare complessita' ed interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione; nonche' per la gestione e l'utilizzo di strumentazione comune a piu' strutture didattiche e di ricerca. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri di cui al presente comma sono disciplinati con apposito regolamento.
33.2. Ai centri di cui al presente articolo puo' essere attribuita dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

Art. 34.
Dipartimenti federati

34.1. La Scuola puo' istituire, in collaborazione con altri atenei, altre strutture accademiche denominate dipartimenti federati.
34.2. L'istituzione dei dipartimenti federati e' disposta, su proposta del senato accademico, sentiti gli altri atenei, dal consiglio di amministrazione che approva anche un regolamento che definisce l'organizzazione, la nomina del coordinatore e del vice-coordinatore, la composizione del consiglio, l'afferenza dei professori e ricercatori, la sede amministrativa e il funzionamento della struttura, in coerenza con i principi stabiliti dal presente statuto.
34.3. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle attivita' dipartimentali sono individuate in apposite convenzioni tra gli atenei partecipanti al Dipartimento.

TITOLO IV

ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 35.
Corsi ordinari

35.1. I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualita' e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.
35.2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, nonche' periodi di studio, stage e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attivita' volte ad arricchire la formazione degli allievi.
35.3. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'universita' degli studi di riferimento e alle attivita' interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I curricula degli allievi del corso ordinario sono specificati dall'apposito regolamento.

Art. 36.
Corsi di dottorato

36.1. I corsi di dottorato di ricerca sono destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunita' di approfondimento teorico e metodologico implementato in esperienze di ricerca avanzata.
36.2. I corsi hanno durata non inferiore a quattro anni. A conclusione dei corsi, la Scuola conferisce il titolo di dott. di ricerca (Ph.D.).
36.3. I corsi di dottorato possono essere svolti dalla Scuola in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita' ricerca, italiani o stranieri con la possibilita' di conferimento di titoli multipli o congiunti, con soggetti a questo legittimati.
36.4. Al regolamento didattico e' demandata la relativa disciplina.

Art. 37.
Master

37.1. I master universitari di primo e secondo livello, di durata non inferiore a dodici mesi, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.

Art. 38.
Corsi di laurea magistrale

38.1. I corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre universita' hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. Apposita convenzione definisce le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.
38.2. Un apposito regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli allievi.

Art. 39.
Corsi di formazione pre-dottorale, post-dottorale e di ricerca

39.1. La Scuola puo' istituire corsi di formazione pre-dottorale e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati.
39.2. A specifico regolamento demandata la relativa disciplina.

Art. 40.
Titoli

40.1. I titoli di:
a) diploma di licenza triennale di primo livello;
b) diploma di licenza biennale di secondo livello;
sono rilasciati agli allievi che abbiano seguito con profitto i corsi ordinari e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalita' definite dal regolamento didattico.
40.2. Il titolo di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre universita' e' rilasciato agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi dell'art. 38 del presente statuto.
40.3. Il titolo di dott. di ricerca (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e' rilasciato agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 36 del presente statuto.
40.4. Il titolo di master universitario di primo o secondo livello e' rilasciato agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.
40.5. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 39 del presente statuto e' disciplinato da regolamento, in conformita' alla legislazione vigente.

Titolo V

ALLIEVI

Art. 41.
Ammissione ai corsi della Scuola

41.1. Il senato accademico, sentiti i consigli delle strutture accademiche, determina, compatibilmente con le risorse disponibili, entro il mese di marzo per i corsi ordinari ed entro dicembre per i corsi di dottorato il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e stabilisce i contenuti principali dei relativi bandi.
41.2. I requisiti e le modalita' di partecipazione, i limiti di eta' e le prove dei concorsi nonche' i requisiti e le modalita' di ammissione ai corsi sono stabiliti dai regolamenti della Scuola.
41.3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del rettore. I criteri di nomina e composizione e le modalita' di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.
41.4. Il rettore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Art. 42.
Obblighi degli allievi

42.1. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui e' iscritto nell'universita' di riferimento. Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'universita' di riferimento, e' approvato annualmente dal consiglio della struttura accademica.
42.2. L'allievo deve mantenere la media di almeno ventisette su trenta per ogni anno e riportare in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalita' di calcolo della media sono definite dal regolamento didattico.
42.3. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del corso ordinario deve aver sostenuto tutti gli esami degli insegnamenti universitari e degli insegnamenti interni previsti dal piano di studi individuale, aver superato le verifiche annuali ed aver adempiuto agli obblighi definiti nel regolamento didattico entro il 30 settembre, salvo deroghe motivate da presentare entro il 15 settembre e sottoposte alla valutazione di apposita commissione.
42.4. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio negli esami e/o di idoneita' nelle eventuali verifiche annuali comportano la decadenza dallo status di allievo e di ogni diritto e facolta' connessi.

Art. 43.
Diritti degli allievi

43.1. Gli allievi del corso ordinario usufruiscono dell'alloggio e del vitto gratuiti da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal consiglio di amministrazione.
43.2. I diritti degli allievi cessano con la perdita del loro status e sono sospesi nei casi e nei modi stabiliti dai regolamenti.
43.3. L'ammissione e la frequenza dei corsi ordinari della Scuola non comportano alcuna contribuzione a carico degli allievi.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 44.
Disposizioni generali

44.1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche utilizzando mezzi telematici, secondo modalita' stabilite dal regolamento elettorale.
44.2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza con sistemi che garantiscano ed assicurino l'accertamento dell'identita' e la partecipazione contestuale alla discussione.
44.3. Per favorire e incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale e realizzare cosi' il peculiare modello di comunita' accademica della Scuola, i professori e i ricercatori della Scuola, dietro motivata richiesta, possono usufruire del vitto nella Scuola, pagando una tariffa fissata dal consiglio di amministrazione. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti possono usufruire del vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.
44.4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e il conferimento di incarichi in strutture previste dal presente statuto sono riservati a professori e ricercatori a tempo indeterminato che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Per i ricercatori a tempo determinato la durata residua del contratto deve essere pari ad almeno due anni.
44.5. Nella composizione degli organi collegiali, ove possibile, va rispettato il principio delle pari opportunita'.
44.6. E' fatto divieto ai componenti degli organi di governo della Scuola di ricoprire ogni altra carica presso altre Universita' italiane statali, non statali e telematiche, presso fondazionii universitarie, nonche' incarichi di natura politica, pena decadenza. E' fatto altresi' divieto, per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il rettore - limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione - e per i coordinatori di area, limitatamente allo stesso Senato - qualora risultino eletti a farne parte - pena la decadenza: di essere componente di altri organi della Scuola salvo che del consiglio della struttura accademica di riferimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
44.7. Il funzionamento della Scuola e' disciplinato, oltre che dalle norme in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale universitario, dal presente statuto e dai regolamenti emanati ai sensi della vigente normativa.

Art. 45.
Disposizioni transitorie

45.1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020), il comitato ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale. Gli organi statutari di cui all'art. 15, ad eccezione del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti, sono nominati entro il termine massimo di dodici mesi dal completamento delle procedure di reclutamento del corpo docente.
45.2. In attuazione del decreto MUR n. 1070 del 31 agosto 2021, fino all'entrata in vigore del proprio regolamento di amministrazione e contabilita', da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989, la Scuola continua ad applicare il regolamento dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II.
45.3. Nelle more dell'adozione di propri regolamenti, da emanare entro dodici mesi alla data di entrata in vigore del presente statuto la Scuola applica quelli dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II, per quanto compatibili e salve le specificita' della Scuola.
45.4. Nelle more dell'adozione del proprio albo ufficiale on-line, da attuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, la Scuola assicura la pubblicazione degli atti di interesse generale attraverso la pubblicazione degli stessi sull'albo on-line dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II.

Art. 46.
Entrata in vigore

46.1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni statutarie si interpretano e si applicano nel rispetto della legislazione per tempo vigente.
46.2. Le modifiche del presente statuto sono deliberate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, dal senato accademico con la maggioranza assoluta dei componenti. Esse sono trasmesse al Ministro dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 2

Accreditamento iniziale e periodico

1. Entro l'avvio dell'anno accademico 2025/2026, con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, viene disposto l'accreditamento iniziale della Scuola, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e sulla base del possesso dei requisiti cui al decreto ministeriale 5 giugno 2013 (prot. n. 439), e successive integrazioni.
2. Entro novanta giorni dalla data di istituzione, la Scuola trasmette al Ministero e all'ANVUR il piano di raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, tenuto conto anche delle raccomandazioni contenute nella delibera ANVUR n. 297/2021. L'attuazione di tale piano e' verificata annualmente dall'ANVUR.
3. Per quanto riguarda l'accreditamento dei corsi di dottorato trova applicazione quanto previsto dal decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.
4. Fino al conseguimento degli obiettivi del piano di cui al comma 2 e fermo restando quanto stabilito al comma 4 dell'art. 1, la Scuola provvede ad attivare autonomamente un numero di corsi di dottorato non superiore a quelli precedentemente accreditati presso l'Universita' di Napoli Federico II nel periodo di sperimentazione.
5. In caso di mancato accreditamento iniziale della Scuola entro il termine di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 19/2012 e dall'art. 2, comma 5, lettera d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
6. I successivi accreditamenti periodici della Scuola sono disposti secondo le medesime procedure previste per le altre Scuole superiori ad ordinamento speciale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e del decreto ministeriale n. 439/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarita' contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2022

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 340