Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 gennaio 2022, n. 19
Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (di seguito «T.U.F.»);
Visto in particolare l'articolo 39 del T.U.F., sostituito dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (di seguito «OICR») italiani;
Visto l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, che, in attuazione del previgente articolo 37 del T.U.F., determina i criteri generali a cui debbono uniformarsi i fondi comuni di investimento, e modificato con decreto interministeriale 22 maggio 2000, n. 180;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 33, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, recante: «Definizioni ed individuazioni dei clienti professionali pubblici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del T.U.F.»;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, attuativo del predetto articolo 39 del T.U.F., concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani;
Ritenuto, in conformita' con quanto previsto dal predetto articolo 39 del T.U.F., di dover modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 relativamente alla disciplina dei fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati, al fine di consentire l'accesso a queste forme di investimento alternativo ad una platea di clientela non professionale piu' ampia, con patrimoni di medie/grandi dimensioni e disponibile a impiegare le proprie risorse nel medio/lungo periodo;
Sentita la Banca d'Italia e la Consob;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 15 settembre 2021;
Vista la nota del 18 novembre 2021, prot. n. 12190, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche alle definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
«aa) "portafoglio finanziario": il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori;
bb) "prodotti di investimento assicurativi": i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF;
cc) "strumento finanziario": qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF;
dd) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto 5 marzo 2015, n. 30, concernente il
regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione
dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi
di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2015, n.
65.
- Si riporta il testo dell'art. 39, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 39 (Struttura degli Oicr italiani). - 1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i
criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani
con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote o azioni;
c) alla forma aperta o chiusa e alle modalita' di
partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza
di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale
ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da
seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
e) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le categorie di investitori non professionali
nei cui confronti e' possibile commercializzare quote di
FIA italiani riservati, secondo le modalita' previste
dall'art. 43;
b) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
c) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione
del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione
in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;
d) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c),
numero 5).
Note alle premesse:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 si veda nelle note al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 39 del T.U.F. come
sostituita dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 44 (Attuazione della direttiva 2011/61/UE,
sui gestori di fondi di investimento alternativi, che
modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010):
«Art. 39 (Struttura degli Oicr italiani). - 1. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i
criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani
con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote o azioni.
c) alla forma aperta o chiusa e alle modalita' di
partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza
di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale
ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da
seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
e) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le categorie di investitori non professionali
nei cui confronti e' possibile commercializzare quote di
FIA italiani riservati, secondo le modalita' previste
dall'art. 43;
b) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
c) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione
del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione
in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;
d) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c),
numero 5).».
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi
comuni di investimento immobiliare chiusi):
«Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d),
e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e
8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
della presente disposizione, nell'individuazione del
soggetto controllante non si tiene conto delle
partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma
1 sono sottoposti alle procedure di stima previste
dall'art. 8 anche al momento dell'apporto; la relazione
deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto
con le modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del
codice civile e deve contenere i dati e le notizie
richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti
diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in
deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte
ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma
1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei
diritti apportati a norma del comma 1 di importo
complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante
dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui
all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate
nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi
comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si
pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta
giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga
l'unanimita', anche in conseguenza della mancata
partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro
venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei
soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni
sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una
sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini
stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari
per la formazione degli atti facenti capo alle
amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle
conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il
termine di cui al precedente periodo, possono essere
ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per poter consentire di assumere le determinazioni
delle conferenze di servizi nel rispetto del termine
stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze,
manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel
procedimento di approvazione del progetto non sono
opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai
soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche
solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati,
fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad
emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita'
di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione
dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.».
- Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228
(Regolamento recante norme per la determinazione dei
criteri generali cui devono essere uniformati i fondi
comuni di investimento) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164.
- Si riporta il testo dell'art. 37 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 37 (Regolamento del fondo). - 1. Il regolamento
di ciascun fondo Comune di investimento definisce le
caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento,
indica il gestore e il depositario, definisce la
ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i
rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti
al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalita' di partecipazione al fondo, i
termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei
certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle
quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli
investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di
altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio
del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei
proventi e dei risultati della gestione nonche' le
eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei
medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico
della societa' di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle
provvigioni spettanti alla societa' di gestione del
risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalita' di pubblicita' del valore delle
quote di partecipazione;
i) se il fondo e' un fondo feeder.
3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA
riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in
assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione
del gestore. L'assemblea e' convocata dal consiglio di
amministrazione della societa' di gestione anche su
richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5
per cento del valore delle quote in circolazione e le
deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti
all'assemblea. Il quorum deliberativo non puo' in ogni caso
essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le
quote in circolazione.
4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi
diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni,
valutandone in particolare la completezza e la
compatibilita' con i criteri generali determinati ai sensi
degli articoli 36 e 37.
5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in
base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di
investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il
regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati
in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
approvato quando la Banca d'Italia non adotta un
provvedimento di diniego nel termine dalla medesima
preventivamente stabilito.».
- Il decreto interministeriale 22 maggio 2000, n. 180
recante modificazioni al regolamento recante norme per la
determinazione dei criteri generali cui devono essere
uniformati i fondi comuni d'investimento, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2000, n. 153.
- Si riporta il testo dell'art. 33, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria):
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione
del patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad
almeno un milione di euro per l'anno 2012, per
l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi
promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2013. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare
promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti
pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai
predetti enti, ai sensi del comma 1 possono essere
apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo
medesimo, ovvero trasferiti, beni immobili e diritti reali
immobiliari, con le procedure dell'art. 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85. Tali apporti o trasferimenti devono
avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di
valorizzazione approvati con delibera dell'organo di
Governo dell'ente, previo esperimento di procedure di
selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite
procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte
di valorizzazione anche soggetti privati secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Nel caso dei beni individuati sulla base di quanto
previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, la domanda prevista dal comma 4,
dell'art. 3 del citato decreto legislativo puo' essere
motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di
cui al presente comma. E' abrogato l'art. 6 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati
all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter
e 8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli
enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale, per
gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
del piano di impiego di cui al precedente periodo e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte di regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di
societa' interamente partecipate dai predetti enti, oggetto
di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di detti
soggetti alla societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, e'
riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare
pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni
in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte
del valore e' corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si
applicano gli articoli 12 e 112 del citato decreto
legislativo, nonche' l'art. 5, comma 5, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti."
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi
effettuati ai sensi del presente articolo si applicano le
agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la societa' Patrimonio dello
Stato S.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione
del risparmio costituita dal Ministero dell'economia e
delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali e altri immobili
appartenenti al demanio dello Stato, utilizzati dagli
stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri
immobili di proprieta' dei medesimi enti di cui sia
completato il processo di valorizzazione
edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di
valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Gli
immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della
difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente
comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima
di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell'art. 306
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti
sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale
di cui all'art. 297 dello stesso codice. Le azioni della
societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1
possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito
all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione, a titolo
oneroso, sono regolati i rapporti fra la societa' di
gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo
dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle
risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art.
6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono utilizzate
dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale
costituzione della societa' di gestione del risparmio o
delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o
delle azioni della societa', nonche' per tutte le
attivita', anche propedeutiche, connesse alle operazioni di
cui al presente articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del
debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 4
del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
Governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli
immobili di proprieta' delle regioni, degli enti locali e
degli enti pubblici, anche economici, strumentali di
ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente
comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'ente e,
solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'art. 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero, a
fronte del conferimento e su indicazione del conferente, e'
riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il
30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare
con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla
riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad
esclusione di spese di natura ricorrente. Le risorse
monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle spese di investimento dello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa, in
aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel
medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la
procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, il Ministero
della difesa non puo' alienare la maggioranza delle
predette quote. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio,
sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'art. 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'art. 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 4 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo art. 33-bis, sono svolte da quest'ultima a
titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con le
parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
11 novembre 2011, n. 236, recante: «Definizioni ed
individuazioni dei clienti professionali pubblici, ai sensi
dell'art. 6, comma 2-sexies del T.U.F.» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56.
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30
recante il Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la
determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi
gli Organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) italiani, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento
s'intendono per:
a) "Testo Unico della Finanza (TUF)": il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni;
b) "Testo Unico Bancario (TUB)": il decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "Oicr": l'organismo di investimento collettivo
del risparmio come definito dall'art. 1, comma 1, lettera
k), del TUF;
d) "Oicr aperto": l'Oicr di cui all'art. 1, comma
1, lettera k-bis), del TUF;
e) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;
f) "Oicr italiani": gli Oicr di cui all'art. 1,
comma 1, lettera l, del TUF;
g) "fondo": il fondo Comune di investimento come
definito dall'art. 1, comma 1, lettera j), del TUF;
h) "Sicav": la societa' di investimento a capitale
variabile come definita dall'art. 1, comma 1, lettera i),
del TUF;
i) "Sicaf": la societa' di investimento a capitale
fisso come definita dall'art. 1, comma 1, lettera i-bis),
del TUF;
l) "OICVM italiani": gli Oicr di cui all'art. 1,
comma 1, lettera m), del TUF;
m) "FIA": l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione della direttiva 2011/61/UE;
n) "FIA italiano": l'Oicr di cui all'art. 1, comma
1, lettera m-ter), del TUF;
o) "FIA italiano riservato": l'Oicr di cui all'art.
1, comma 1, lettera m-quater), del TUF;
p) "investitori professionali": i clienti
professionali privati, i clienti professionali pubblici,
nonche' coloro che su richiesta possono essere trattati
come clienti professionali, ai sensi dell'art. 6, commi
2-quinquies e 2-sexies, del TUF;
q) "FIA italiani immobiliari": i fondi e le Sicaf
che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari,
ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing
immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori,
partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri FIA
immobiliari, anche esteri;
r) "partecipazioni in societa' immobiliari": le
partecipazioni in societa' di capitali che svolgono
attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto,
alienazione e gestione di immobili;
s) "mercato regolamentato": il mercato
regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'art. 63,
comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67,
comma 1, del TUF o altro mercato regolamentato regolarmente
funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato
nel regolamento del fondo;
t) "sistema multilaterale di negoziazione": il
sistema multilaterale di negoziazione rientrante
nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE;
u) "gestore": uno dei soggetti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera q-bis), del TUF;
v) "Sgr": la societa' di gestione del risparmio di
cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del TUF;
z) "gestione di portafogli": il servizio di
investimento di cui all'art. 1, comma 5-quinquies, del TUF.
aa) "portafoglio finanziario": il valore
complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari,
prodotti di investimento assicurativi e strumenti
finanziari disponibili anche presso altri intermediari o
gestori;
bb) "prodotti di investimento assicurativi": i
prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis.3) del
TUF;
cc) "strumento finanziario": qualsiasi strumento
riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF;
dd) personale: i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento,
ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato
indicato nel TUF.».
 
Art. 2

Modifiche alla disciplina dei FIA italiani riservati

1. All'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato puo' prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti:
a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non e' frazionabile;
b) investitori non professionali che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non e' frazionabile;
c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ferme restando le regole di condotta in materia di prestazione di servizi di investimento, il soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati assicura la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale. Quest'ultimo e' tenuto a fornire al soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA di cui al comma 1.
2-ter. I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai casi previsti dai commi 3 e 4.»;
c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «i dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;
2) le parole «per un importo inferiore a quello indicato» sono sostituite dalle seguenti: «per importi inferiori a quelli indicati»;
d) al comma 7, le parole «direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del TUF,» sono soppresse.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto 5
marzo 2015, n. 30, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (FIA italiani riservati). - 1. Il gestore
puo' istituire FIA italiani riservati a investitori
professionali in forma aperta o chiusa.
2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano
riservato puo' prevedere la partecipazione anche dei
seguenti soggetti:
a) investitori non professionali che sottoscrivono
ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo
complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale
partecipazione minima iniziale non e' frazionabile;
b) investitori non professionali che nell'ambito
della prestazione del servizio di consulenza in materia di
investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni
del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila
euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o
dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti
in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio
portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale
non e' frazionabile;
c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio
di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento
di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o
azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a
centomila euro per conto di investitori non professionali.
2-bis. Ferme restando le regole di condotta in
materia di prestazione di servizi di investimento, il
soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di
quote o azioni di FIA italiani riservati assicura la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera b),
sulla base delle informazioni presentate dal potenziale
investitore non professionale. Quest'ultimo e' tenuto a
fornire al soggetto che propone l'acquisto o la
sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati
informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e
sugli investimenti in FIA di cui al comma 1.
2-ter. I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai
casi previsti dai commi 3 e 4.
3. I FIA immobiliari riservati possono essere
commercializzati a enti pubblici, che non hanno le
caratteristiche per essere classificati come clienti
professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11
novembre 2011, n. 236, limitatamente al caso in cui la
partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare avvenga
attraverso il conferimento diretto di beni immobili o di
diritti reali immobiliari, ivi compresi i rapporti
concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio
pubblico ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. I componenti dell'organo di amministrazione e il
personale del gestore possono sottoscrivere quote o azioni
di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per importi
inferiori a quelli indicati al comma 2.
5. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano
riservato specifica le categorie di investitori alle quali
il FIA e' riservato.
6. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano
riservato, oltre a indicare in modo analitico ed esaustivo
quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e
35-quinquies del TUF, indica:
a) la circostanza che il regolamento del fondo non
e' soggetto all'approvazione della Banca d'Italia;
b) la circostanza che non trovano applicazione le
norme prudenziali di contenimento e frazionamento del
rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i FIA non
riservati;
c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di
gestione e le tecniche di investimento del FIA;
d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA;
e) i limiti di investimento del FIA.
7. Le quote o le azioni dei FIA italiani riservati
non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da
parte di chi le possiede, a soggetti diversi da quelli
indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.».
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio 2022

Il Ministro: Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 241