Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 marzo 2022
Autorizzazione alla «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock» a trasferire la sede principale di Firenze e contestuale diniego ad aumentare gli allievi della medesima sede.


IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale la «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
Visto il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione ad attivare una sede periferica in Bologna;
Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bologna;
Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione a cambiare la denominazione in «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock»;
Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica in Bologna e alla diminuzione del numero massimo degli allievi ammissibili nella predetta sede;
Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Bologna;
Visto il decreto in data 28 luglio 2014 di abilitazione ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia;
Visto il decreto in data 5 luglio 2021 di abilitazione a trasferire la sede periferica di Bologna;
Vista l'istanza e le successive integrazioni con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la sede principale di Firenze, da via Santo Spirito 14, a via Camillo Cavour 26, con contestuale aumento degli allievi per ciascun anno di corso, da quindici a ventuno unita';
Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 21 ottobre 2021, ha espresso parere negativo sull'istanza di aumento allievi, rilevando che alla luce della numerosita' degli allievi iscritti nelle tre sedi della scuola, non si giustifica la richiesta di aumento di numerosita' allievi, e che pertanto l'istanza di aumento allievi del predetto Istituto non puo' essere accolta;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza di trasferimento presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera n. 7 del 18 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock» e' autorizzata a trasferire la sede principale di Firenze, da via Santo Spirito 14, a via Camillo Cavour 26.
 
Art. 2

L'istanza di aumento allievi proposta dalla «Scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello Tavistock», per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2022

Il segretario generale: Melina