Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 marzo 2022
Modifiche degli allegati al decreto 2 agosto 2018, n. 7552, recante: «Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».


L'ISPETTORE GENERALE CAPO della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90, rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 64 e 90 che stabiliscono che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo;
Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 recante Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 che ai commi 3 e 4 stabilisce che:
«3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa.»;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019 recante disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attivita' della commissione di degustazione di appello;
Ritenuto di procedere alla revisione degli allegati del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552;
Sentito il Comitato nazionale di vigilanza, istituito con il citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, nella seduta del 13 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato 1

1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 1
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI
CUI ALL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 238/2016

L'istanza di cui all'art. 5, comma 1, sottoscritta da chi dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'organismo di controllo (es. del responsabile legale/segretario generale) va corredata delle informazioni e dei documenti di seguito indicati:
1. Numero e data del certificato di accreditamento;
2. Statuto e atto costitutivo (ove previsto);
3. Organigramma funzionale e nominativo;
4. Elenco nominativo del personale ispettivo;
5. Indicazione delle strutture e delle risorse strumentali al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati;
6. Indicazione delle risorse umane, al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in particolare:
a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attivita';
b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane impiegate nell'attivita' di controllo e certificazione, con l'indicazione dei criteri di qualificazione, formazione, rotazione, monitoraggio e valutazione;
c. individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' tutti i componenti degli organi collegiali che siano in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo;
7. Dichiarazione di impegno anch'essa firmata da chi presenta l'istanza per assicurare:
a. che l'organismo di controllo non svolga ne' direttamente ne' indirettamente attivita' di consulenza nei confronti degli operatori controllati;
b. l'idoneita' morale, l'imparzialita' e l'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione, prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano in merito a certificazione, non conformita' e ricorsi e per quest'ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;
c. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, che deliberano su certificazione, non conformita' e ricorsi, ad esclusione delle commissioni di degustazione;
d. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo, che deliberano su certificazione, non conformita' e ricorsi, ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;
e. la distinzione del ruolo di valutazione dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;
f. l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
g. l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;
h. una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;
i. la rotazione del personale impiegato nell'attivita' di controllo, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive.».
 
Art. 2

Modifiche all'allegato 2

1. L'allegato 2 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Modifiche all'allegato 3

1. L'allegato 3 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 3

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'indicazione delle tariffe relative alla DO e IG tiene conto delle voci di spesa sostenute dall'organismo di controllo relativamente allo svolgimento delle attivita' di verifica documentale, ispettiva e analitica.
La fatturazione e' effettuata:
per i viticoltori, sui quantitativi di uva rivendicati;
per gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione, sui quantitativi di uve venduti;
per i vinificatori, sui quantitativi di prodotto rivendicato o sui quantitativi di prodotto per i quali e' richiesta la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo;
per gli intermediari di vini sfusi, sui quantitativi di prodotto venduti, destinati alla DO e IG o gia' certificati;
per gli imbottigliatori sui quantitativi di vino certificato ed effettivamente imbottigliati a DO e IG derivanti o meno da riclassificazione o declassamento.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le fatture devono essere emesse entro e non oltre un anno dall'esecuzione delle attivita' di controllo e certificazione.
Le spese per la certificazione dei parametri chimico-fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli a DO, sono costituite dalla tariffa applicata dal laboratorio scelto dall'organismo di controllo.
Le spese per la revisione delle analisi sui campioni di vino certificato gia' imbottigliato, effettuate presso un laboratorio autorizzato dal Ministero diverso da quello che ha effettuato la prima analisi, sono a carico del soggetto richiedente.
Le spese per la ripetizione degli esami analitici e/o organolettici, sui campioni di vino atto ad essere certificato, sono a carico del soggetto richiedente.
Le spese per il funzionamento delle commissioni di degustazione e della commissione di appello sono poste a carico dei soggetti che richiedono la certificazione.
Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi sono poste a consuntivo a carico della parte soccombente e devono tener conto degli oneri finanziari connessi allo svolgimento dell'attivita'.
Il tariffario deve essere presentato secondo il seguente schema:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

Modifiche all'allegato 4

1. L'allegato 4 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 5

Modifiche all'allegato 5

1. L'allegato 5 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e' sostituito dal seguente:

«Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 3 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: Assenza