Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021
Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto, in particolare, il primo periodo del comma 143 dell'art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019, in base al quale «Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.»;
Visti, altresi', il secondo ed il terzo periodo del comma 143 del citato art. 1, in base ai quali «A decorrere dall'anno 2020, il Fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al primo periodo.»;
Visti, altresi', il quarto ed il quinto periodo del comma 143 del citato art. 1, in base ai quali «Le risorse del Fondo sono destinate nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte all'armonizzazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di amministrazione.»;
Visto l'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni;
Viste le norme vigenti dei precedenti CCNL relativi al personale dell'ex comparto Ministeri;
Visto, in particolare, l'art. 34 del CCNL 1994-1997 biennio economico 1994-1995 dell'ex comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, il quale prevede l'attribuzione a favore dei dipendenti statali dell'indennita' di amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995;
Visto il comma 4 dell'art. 31 del CCNL relativo al personale dell'ex comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007, concernente la rideterminazione delle misure dell'indennita' di amministrazione;
Visto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto l'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto l'art. 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l'art. 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 36 del CCNL del personale dirigenziale dell'ex area I relativo al quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 9 gennaio 1997, il quale prevede l'istituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato;
Visto il CCNL relativo al personale dell'area comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che stanzia 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per l'incremento dell'indennita' di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021;
Visto l'art. 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che destina, a decorrere dall'anno 2021, 30 milioni di euro annui all'incremento dell'indennita' di amministrazione del personale civile del Ministero della difesa, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021;
Visto il comma 4-quater del predetto art. 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, al fine di adeguare l'indennita' di amministrazione in godimento al personale non dirigenziale del predetto Ministero della transizione ecologica trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, autorizza la spesa di euro 227.080 per l'anno 2021 e di 454.160 euro a decorrere dall'anno 2022;
Visto il comma 4-bis dell'art. 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, dispone l'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica di euro 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022, nonche' l'incremento delle risorse destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022;
Visto il comma 7, lettera a), dell'art. 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ai sensi del quale, al fine di assicurare la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, l'indennita' di amministrazione del personale non dirigente e' incrementata di complessivi euro 1.986.252,57 per l'anno 2021 ed euro 5.958.817,70 a decorrere dall'anno 2022;
Visto il comma 8 del predetto art. 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi del quale, al fine assicurare la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale del medesimo Ministero sono incrementati per il personale dirigenziale di livello generale di complessivi euro 203.578,47 per l'anno 2021 ed euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022 e per il personale dirigenziale di livello non generale di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022;
Visto il comma 7-sexies dell'art. 30 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 63, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale, in considerazione dei maggiori compiti e funzioni svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, i Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementati a decorrere dall'anno 2021 di 1 milione di euro annuo per il personale dirigenziale di livello generale e di 5 milioni di euro annui per il personale dirigenziale di livello non generale;
Tenuto conto che la finalizzazione delle citate risorse di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'art. 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'art. 5, comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, sara' attuata nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale;
Tenuto conto che il primo periodo del citato comma 143 dell'art. 1, dispone «la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2021, registrazione n. 1572, il quale accerta, nella misura di 90 milioni di euro, la somma disponibile del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 295092 del 6 dicembre 2021, con il quale e' stata riassegnata la somma pari a 90 milioni di euro, per l'anno 2021, al Fondo di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Considerato che in applicazione del comma 143 del citato art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019, le risorse da destinare alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, ammontano complessivamente ad euro 90 milioni per l'anno 2020 e 170 milioni a decorrere dall'anno 2021;
Ritenuto di provvedere con il presente decreto alla progressiva armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale delle aree funzionali in servizio presso i Ministeri mediante la rideterminazione delle indennita' di amministrazione, destinando per tale finalita' complessivi euro 81 milioni per l'anno 2020 e complessivi euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2021;
Ritenuto di provvedere con il presente decreto alla progressiva armonizzazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in servizio presso i Ministeri incrementando per tale finalita' i predetti Fondi di complessivi euro 9 milioni per l'anno 2020 e di complessivi euro 17 milioni a decorrere dall'anno 2021;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri, le misure dell'indennita' di amministrazione spettante al predetto personale sono incrementate degli importi annui lordo dipendente indicati nelle allegate tabelle 1 e 2 con le decorrenze ivi stabilite. I suddetti incrementi sono recepiti nei rinnovi contrattuali.
 
Tabella 1
Incrementi degli importi delle indennita' di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i Ministeri dal 1.1.2020

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2
Incrementi degli importi delle indennita' di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i Ministeri rideterminati dal 1.1.2021

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3
Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale in servizio presso i Ministeri dal 1.1.2020

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 4
Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello generale in servizio presso i Ministeri dal 1.1.2020

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 5
Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale in servizio presso i Ministeri rideterminati dal 1.1.2021

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 6
Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello generale in servizio presso i Ministeri rideterminati dal 1.1.2021

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale dei Ministeri, i Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale sono incrementati degli importi annui lordo amministrazione indicati nelle allegate tabelle 3, 4, 5 e 6 con le decorrenze ivi indicate.
 
Art. 3

Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2021 e a 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
quanto a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali;
quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 287