Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 gennaio 2022
Revoca del decreto 1° dicembre 2021, concernente l'esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia (circondario di Bari) dall'elenco delle sedi mantenute.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli Uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;
Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli Uffici del giudice di pace;
Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli Uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261, con cui, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli Uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli Uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimita';
Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilita' per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le comunita' montane, di chiedere il ripristino degli Uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021, con cui, in considerazione delle criticita' operative e gestionali determinate dalla insufficiente consistenza numerica e dai prolungati periodi di scopertura del personale di supporto all'attivita' giurisdizionale, dal continuo suo avvicendamento e dalla consequenziale inadeguata formazione per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, tenuto conto anche di quanto evidenziato nelle relazioni dell'ispettorato generale dell'anno 2021 a seguito dell'ultima ispezione ordinaria effettuata presso l'ufficio, e' stata disposta l'esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina in Puglia dall'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
Rilevato che, nelle more della definizione dell'iter procedurale del decreto ministeriale innanzi citato, con nota dell'8 gennaio 2022 il sindaco del Comune di Gravina in Puglia ha rappresentato che le criticita' relative alla carenza di personale addetto al servizio giudiziario del rispettivo ufficio del giudice di pace sono in via di risoluzione, essendo gia' state assegnate quattro unita' di personale;
Valutato, altresi', che con la nota citata e' stata rappresentata l'ulteriore assegnazione di nuove unita' entro il primo mese dell'anno 2022, al fine di dare seguito alle prescrizioni dell'Ispettorato generale;
Preso atto che, con nota del 14 gennaio 2022 il commissario prefettizio del Comune di Gravina in Puglia, subentrato nella gestione amministrativa dell'ente locale, ha confermato la volonta' di sostenere gli impegni dichiarati ed assunti in relazione al mantenimento del relativo ufficio del giudice di pace, con particolare riferimento al fabbisogno di personale di supporto all'attivita' giurisdizionale ed allo svolgimento delle attivita' necessarie a sanare le criticita' operative rilevate in sede ispettiva;
Considerato che gli ulteriori elementi sopravvenuti, portati a conoscenza dell'amministrazione solo successivamente all'adozione del decreto ministeriale 1° dicembre 2021, unitamente alla confermata volonta' dell'amministrazione comunale di tener fede agli impegni assunti con l'istanza di mantenimento, consentono di riconsiderare l'esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina in Puglia dall'elenco delle sedi mantenute;
Ritenuto, pertanto, che si rende necessario procedere alla revoca del decreto ministeriale 1° dicembre 2021, prevedendo, alla luce delle risalenti criticita' dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina in Puglia, un congruo periodo di osservazione e monitoraggio dello stato di attuazione degli impegni assunti dall'ente responsabile per il mantenimento e dei relativi riflessi sulla funzionalita' del presidio giudiziario, quantificabile in mesi sei;

Decreta:

Art. 1

Il decreto ministeriale 1° dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021, e' revocato.
 
Art. 2

Il presente decreto e' immediatamente esecutivo.
Roma, 21 gennaio 2022

La Ministra: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2022 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 376