Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 17 gennaio 2022
Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico. (Decreto n. 12/2022).


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visti, in particolare, l'art. 6, che prevede la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'art. 5 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, che prevede alcuni compiti in capo al collegio consultivo tecnico medesimo;
Visto l'art. 6, comma 8-bis, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che: «....con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessita' dell'opera, nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti..» e che «Con il medesimo decreto, e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici»;
Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» che introduce il comma 7-bis all'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 e detta disposizioni in materia di compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nelle adunanze del 13 ottobre 2021 e del 5 novembre 2021 (prot. n. 65/2021);
Considerata la necessita' di adottare le suddette linee guida, al fine di assicurare l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico;

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono adottate le linee guida per l'omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in materia di collegio consultivo, di cui all'allegato A al presente decreto.
Il presente decreto, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante, sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Roma, 17 gennaio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 238
 
Allegato A
Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni
appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico di cui
agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Indice
1. Ambito di applicazione
1.1. Ambito soggettivo
1.2. Ambito oggettivo
1.3. Obbligatorieta' e facoltativita'
1.4. Rapporti tra CCT ante operam e in fase di esecuzione
2. Costituzione, durata e requisiti
2.1. Termini di costituzione e durata dell'incarico
2.2. Scelta dei componenti e del presidente
2.3. Inottemperanza dei termini di costituzione
2.4. Requisiti professionali del presidente e dei componenti
2.5. Casi di incompatibilita' dei membri e del presidente
2.6. Composizione e numero dei componenti del Collegio
3. Insediamento, funzioni e competenze
3.1. Insediamento
3.2. Funzioni e compiti del CCT
3.3. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalita' e tempi di rilascio
4. Conduzione delle attivita'
4.1. Scopo delle attivita'
4.2. Riunioni, sopralluoghi e audizioni
4.3. Contraddittorio
4.4. Segreteria
5. Determinazioni
5.1. Natura delle decisioni del CCT
5.2. Procedimento, modalita' e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni
5.3. Le determinazioni del CCT facoltativo costituito ante operam
6. Rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie
7. Oneri di funzionamento del CCT
7.1. Compensi del Collegio
7.2. Proporzionamento e suddivisione del compenso
7.3. Compensi del CCT costituito in via facoltativa
7.4. Importo delle spese
7.5. Compenso del presidente
7.6. Compenso della segretaria
7.7. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti
8. Osservatorio
8.1. Attivita' dell'Osservatorio
8.2. Trasmissione dei dati all'Osservatorio
8.3. Inadempienza nella trasmissione dei dati
1. Ambito di applicazione

1.1. Ambito soggettivo
1.1.1. I soggetti giuridici destinatari della norma sono le stazioni appaltanti come definite dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito codice) e gli operatori economici affidatari di lavori come definiti dalla lettera p) del comma 1 del medesimo art. 3. Sono inclusi tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice, tanto se operino nei settori ordinari, quanto nei settori speciali o nell'ambito delle concessioni nonche' i commissari nominati ai sensi dell'art. 4 e 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ove abbiano assunto le funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4.
1.2. Ambito oggettivo
1.2.1. Il ricorso alla costituzione del Collegio consultivo tecnico (di seguito CCT), ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi tenuto conto del richiamo espresso nel comma 1 del citato art. 6 alla «realizzazione delle opere pubbliche» e di «opere» di cui alle lettere nn) e pp) del comma 1 dell'art. 3 del codice, i lavori di manutenzione ordinaria. L'importo di riferimento e' quello dei lavori a base d'asta determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 35, commi 4 e 5, del codice.
1.2.2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT e' disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria, secondo i criteri di cui al comma 9 del medesimo art. 35. In tal caso il CCT puo' comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto.
1.2.3. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o piu' operatori economici. Nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento e' quello dell'accordo quadro stesso. Nel caso di accordi quadro stipulati con piu' operatori economici, l'importo di riferimento e' quello dei singoli accordi attuativi.
1.2.4. Quando un'opera puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT e' obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti.
1.2.5. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, fermo quanto previsto dal paragrafo 2 delle presenti linee guida relativamente alla costituzione del CCT le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all'individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con gli effetti di cui all'art. 808-ter del codice di procedura civile, anche gia' pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, purche' non gia' definite.
1.2.6. In relazione ai lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, e' raccomandata la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale esse assumono l'impegno di costituire il CCT, qualora l'importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.
1.3. Obbligatorieta' e facoltativita'
1.3.1. Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT e' obbligatoria ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 anche per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 76/2020, e anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al codice.
1.3.2. Il CCT puo' essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:
a) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all'art. 5 e all'art. 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 76/2020;
b) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (ante operam), ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonche' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione ante operam e' raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).
1.4. Rapporti tra CCT ante operam e in fase di esecuzione.
1.4.1. Nei casi in cui sia stato nominato il CCT ai sensi del precedente punto 1.3.2, lettera b), e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sara' necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario, che dovra' comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all'esecuzione delle opere entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione.
2. Costituzione, durata e requisiti

2.1. Termini di costituzione e durata dell'incarico
2.1.1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, l'attivazione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data.
2.1.2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, punto 1.2.6., delle presenti linee guida, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT gia' nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.
2.1.3. Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 6 in relazione ai CCT costituiti obbligatoriamente il CCT e' sciolto entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.
2.1.4. Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento puo' intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.
2.2. Scelta dei componenti e del presidente
2.2.1. I componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e sono individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020 e dalle presenti linee guida. Il terzo o il quinto componente del CCT, con funzioni di presidente, e' individuato dai componenti del CCT gia' nominati dalle parti.
2.2.2. In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente, e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, la designazione e' effettuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse, preferibilmente indicando, in ordine di preferenza, anche piu' di un nominativo al fine di assicurare la tempestiva disponibilita' di un presidente nei casi di incompatibilita'. Tale designazione dovra' essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte piu' diligente. Per le opere di esclusivo interesse comunale il presidente e' nominato dalla regione. Relativamente ai contratti nei quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' stazione appaltante o finanziatore dell'opera, il presidente viene nominato dallo stesso Ministero sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
2.2.3. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e i criteri indicati ai successivi punti 2.4 e 2.5, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), del codice e dell'art. 10, comma 1, lettera c), della direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Al fine di garantire la parita' di trattamento e la non discriminazione, le stazioni appaltanti possono costituire elenchi di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Detti elenchi devono essere permanentemente aperti a nuove iscrizioni Le stazioni appaltanti che, alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, hanno gia' costituito i suddetti elenchi, sono tenute alla riapertura dei termini per la predisposizione delle domande di iscrizione, ed a modificare le eventuali regole di costituzione e di aggiornamento degli stessi, in coerenza con quanto qui previsto entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore.
2.2.4. Nel caso di CCT facoltativo di cui al punto 1.3.2, lettera a), due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dai soggetti di cui al precedente punto 2.2.2.
2.2.5. In caso di sostituzione del presidente o dei componenti, si provvede con le medesime modalita' di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalita' di cui all'art. 810, commi 2 e 3, codice di procedura civile.
2.3. Inottemperanza e inosservanza dei termini di costituzione
2.3.1. L'inottemperanza dell'obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020 ed e' valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.
2.3.2. Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini previsti dall'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020, il responsabile dell'unita' organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990.
2.3.3. In caso di mancata designazione la parte non inadempiente puo' rivolgersi al Presidente del tribunale ordinario dove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.
2.4. Requisiti professionali del presidente e dei componenti
2.4.1. I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarita' delle competenze.
2.4.2. Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:
a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
b) ingegneri e architetti: appartenenti o gia' appartenenti ai ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali e' richiesta una anzianita' nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attivita' svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali e' richiesta una anzianita' nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attivita' svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali e' richiesta una anzianita' nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attivita' svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
2.4.3. Possono essere nominati componenti, del CCT:
a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;
b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.
Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.
2.5. Casi di incompatibilita' dei membri e del presidente
2.5.1. Fermo quanto previsto dall'art. 812 del codice di procedura civile, non puo' assumere l'incarico di componente del CCT chi:
a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
b) ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o societa' di cui sia amministratore o legale rappresentante;
c) si trova in una delle ipotesi di «conflitto di interesse» di cui all'art. 42 del codice;
d) non e' in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilita' adeguati all'incarico da assumere;
e) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020.
2.5.2. In considerazione della necessita' di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralita', imparzialita' ed estraneita' all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, non puo' ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto 2.5.1 ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attivita' di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, regio decreto n. 1443/1940.
2.5.3. Fermo quanto previsto dai punti 2.5.1 e 2.5.2, non puo' essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:
a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che e' tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
b) ricada in uno dei casi di incompatibilita' di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
2.5.4. E' incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.
2.6. Composizione e numero dei componenti del Collegio.
2.6.1. Il CCT e' costituito da tre o cinque componenti.
2.6.2. La costituzione del CCT con cinque componenti, e' necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessita' dell'opera e della eterogeneita' delle competenze richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020. In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020 e della ristrettezza dei termini decisionali almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.
3. Insediamento, funzioni e competenze

3.1. Insediamento
3.1.1. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.
3.1.2. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione i componenti il CCT sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.
3.1.3. Nel verbale di cui al precedente punto 3.1.2:
a) sia il presidente, sia i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilita' di cui al precedente punto 2.5, ove non attestata secondo la medesima modalita' al momento dell'accettazione dell'incarico;
b) le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facolta' di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 76/2020;
c) si procede alla determinazione, secondo i parametri e le modalita' di cui al paragrafo 7, degli oneri di funzionamento del CCT, nonche' a stabilire i tempi e le modalita' con cui sara' liquidata la parte fissa di cui al punto 7.2.1, lettera a), al verificarsi delle condizioni ivi indicate.
3.2. Funzioni e compiti del CCT
3.2.1. Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.
3.2.2. Ferma l'obbligatorieta' della sua costituzione a fini consultivi anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, il CCT puo' operare come collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808-ter del codice di procedura civile solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo.
3.2.3. In ogni caso il CCT non puo' esprimersi con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. Il CCT puo' pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale di cui al precedente capoverso sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. In ogni caso il CCT, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori e' tenuto a indicare le modalita' attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.
3.3. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalita' e tempi di rilascio
3.3.1. All'atto della costituzione del CCT, le parti hanno l'onere di fornire allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui la costituzione intervenga quando l'esecuzione e' in fase avanzata, al CCT deve essere trasmessa tutta la documentazione che ha gia' generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi, incluse le relazioni ove disponibili del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore.
3.3.2. Le parti possono fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o piu' documenti forniti dall'altra parte.
3.3.3. Al CCT e' consentito audire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti. Fermo restando il divieto di nomina di consulenti tecnici d'ufficio, il CCT puo' in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere, ancorche' non prodotta dalle parti.
3.3.4. Il termine per le determinazioni del CCT, previsto in quindici giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ovvero venti giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, decorre solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonche' quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.
3.3.5. Qualora tutta la documentazione inerente al contratto, incluse le eventuali modifiche e varianti intervenute durante il periodo di efficacia del contratto stesso, non sia stata messa a disposizione del CCT, il responsabile dell'unita' organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita, d'ufficio o su richiesta del CCT, il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante.
4. Conduzione delle attivita'

4.1. Scopo delle attivita'
4.1.1. Finalita' istituzionale del CCT e' quella di accompagnare l'intera fase di esecuzione, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione.
4.1.2. Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il CCT e' tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.
4.1.3. In nessun caso il CCT puo' intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullita' delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva e' tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
4.1.4. Il presidente del CCT, anche per il tramite della segretaria di cui al successivo punto 4.4, informa la commissione di collaudo in corso d'opera in merito alla costituzione del CCT, ai pareri e alle determinazioni rilasciati, nonche' a ogni altra attivita' di interesse per detta commissione.
4.2. Riunioni, sopralluoghi e audizioni
4.2.1. I CCT definiscono, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'appalto la periodicita' e modalita' di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.
4.2.2. Di ogni riunione del CCT viene redatto apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o della segretaria.
4.2.3. Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non e' tenuto ad osservare specifiche formalita', se non quelle necessarie per garantire l'effettivita' del contraddittorio.
4.2.4. Il CCT informa le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attivita' di propria competenza.
4.2.5. Il direttore dei lavori riporta sul giornale dei lavori i dati relativi alla costituzione del CCT nonche' in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.
4.3. Contraddittorio
4.3.1. Il CCT e' tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.
4.4. Segreteria
4.4.1. Il CCT, per lavori di particolare complessita', in qualsiasi momento, puo' decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attivita' istruttorie e di supporto organizzativo.
4.4.2. Il membro e/o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal presidente che ne comunica il nominativo alle parti.
4.4.3. Gli oneri della Segreteria sono a carico del CCT e vengono liquidati con le modalita' di cui al successivo punto 7.6.
5. Determinazioni

5.1. Natura delle decisioni del CCT
5.1.1. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020, il CCT rende pareri obbligatori ma non vincolanti ferma restando la competenza decisionale del responsabile del procedimento e dalla stazione appaltante in materia di sospensioni e risoluzione del contratto. Nelle ipotesi di sospensioni tecniche di cui alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, decreto-legge n. 76/2020, le decisioni hanno natura di determinazione, salvi sempre gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020, se le parti hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del CCT. Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020 il CCT rende pareri facoltativi.
5.1.2. Se le parti non hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del CCT, le decisioni adottate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020, sono «determinazioni» a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.
5.1.3. Le determinazioni del CCT, produttive degli effetti del lodo contrattuale, sono impugnabili per le ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.
5.1.4. Fermo restando che la volonta' manifestata anche da una soltanto delle parti e' sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, al piu' tardi nel verbale di cui al punto 3.1.2, le parti precisano se non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile e, quindi, che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.
5.1.5. Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni del CCT, previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilita' delle parti.
5.2. Procedimento, modalita' e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni
5.2.1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte. Resta comunque fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni e dal contratto. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT e' da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva gia' esaminata dal CCT stesso.
5.2.2. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione e definire chiaramente il contenuto della domanda.
5.3. Le determinazioni del CCT facoltativo costituito ante operam
5.3.1. Le determinazioni del CCT assunte ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020 sono rese nell'esercizio di funzione di assistenza e consulenza per la stazione appaltante, senza vincolare il responsabile del procedimento nell'adozione dei provvedimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dal comma 3, terzo periodo del medesimo art. 6.
6. Rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle
controversie

6.1.1. Il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell'esecuzione dell'opera fin dall'avvio dei lavori, al fine di prevenire l'insorgere o di risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d'arte.
6.1.2. In caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, ex art. 808-ter del codice di procedura civile, la decisione del CCT e' da ritenersi alternativa all'accordo bonario.
6.1.3. In relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 205, comma 1, del codice.
6.1.4. Nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo e' rimessa alla discrezionalita' del responsabile unico del procedimento. In tale caso i termini di cui al punto 3.3.4 rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata.
6.1.5. Con specifico riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, il CCT puo' assumere determinazioni o rendere pareri solo su questioni che non siano gia' state devolute all'autorita' giudiziaria o per le quali non siano in corso procedure di accordo bonario.
6.1.6. Il responsabile del procedimento, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, puo' decidere di acquisire il parere del CCT che sia stato costituito facoltativamente ante operam. L'acquisizione del suddetto parere non pregiudica il ricorso della stazione appaltante o delle altre parti al parere di precontenzioso ANAC ai sensi dell'art. 211 del codice.
7. Oneri di funzionamento del CCT

7.1. Compensi del Collegio
7.1.1. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarieta' e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.
7.2. Proporzionamento e suddivisione del compenso
7.2.1. Il compenso per ciascun componente del CCT e' costituito:
a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa e' subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attivita' di cui al punto 4.1.2. per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attivita' istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;
b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualita' e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT;
In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, e' incrementato del 25%;
In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso e' determinato secondo quanto previsto per l'attivita' stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
7.2.2. Fermo quanto previsto al punto 7.1.1 il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non puo' comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1, lettera a), stabilito nel verbale di cui al punto 3.1.2, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.
7.2.3. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 76/2020, e in relazione a CCT non ancora costituiti:
i) qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente e' ridotta del 30%;
ii) qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente e' ridotta del 60%.
7.2.4. Il compenso della parte variabile e' decurtato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. L'entita' della decurtazione e' ridotta della meta' nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente piu' quesiti.
7.2.5. Il compenso e' corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.
7.2.6. In relazione ai CCT gia' costituiti alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, le parti, ove lo ritengano, adeguano, mediante specifico accordo scritto, l'entita' dei compensi da riconoscere ai componenti del CCT ai criteri del presente articolo, ancorche' gia' diversamente stabiliti.
7.3. Compensi del CCT costituito in via facoltativa
7.3.1. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi del punto 1.3.2, lettera b), sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui ai precedenti punti 7.2.1 e 7.2.2 ridotti del 20%.
7.4. Importo delle spese
7.4.1. L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile e' determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
7.5. Compenso del presidente
7.5.1. Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.
7.6. Compenso della segretaria
7.6.1. Alla segreteria tecnico amministrativa, ove nominata, e' riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT, a carico degli stessi componenti del CCT.
7.6.2. Il compenso della segretaria e' liquidato con le medesime modalita' e tempistiche previste ai successivi punti 7.7.2 e 7.7.3. per i componenti del CCT.
7.7. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti
7.7.1. Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed e' corrisposto secondo le modalita' e nei termini di cui ai punti 7.7.2 e 7.7.6. Per l'attivita' del CCT di cui al precedente punto 1.3.2, lettera b), il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante.
7.7.2. Il compenso e' corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa di cui al punto 7.2.1., lettera a), alla quarta riunione in cui si sono svolte le attivita' ivi indicate.
7.7.3. Nel verbale di costituzione di cui all'art. 3.1.2, qualora formalmente richiesto, e' riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione e' recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto e' vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.
7.7.4. Il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.
7.7.5. Al fine di evitare che l'appartenenza ad una determinata pubblica amministrazione possa creare situazioni di disparita' di trattamento e di sperequazione tra i dipendenti pubblici nominati membri del Collegio, l'assunzione degli incarichi nel CCT e' regolata unicamente dai vigenti limiti di legge.
7.7.6. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.
8. Osservatorio

8.1. Attivita' dell'Osservatorio
8.1.1. L'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche avvalendosi del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, cura la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei CCT.
8.1.2. Se l'Osservatorio puo' effettuare verifiche a campione per rilevare il mancato rispetto del principio di rotazione o degli altri requisiti richiesti per la nomina a membro o presidente del CCT, segnalando la violazione delle presenti Linee guida alla stazione appaltante competente per l'adozione delle conseguenti determinazioni e all'ordine professionale di appartenenza ove le inadempienze siano da ricondurre a condotte dei componenti del CCT.
8.1.3. L'Osservatorio garantisce l'accesso, da parte dei soggetti interessati ai sensi della legge n. 241/1990 e l'accesso civico ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, ai dati in proprio possesso.
8.2. Trasmissione dei dati all'Osservatorio
8.2.1. I Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, sottoscritti digitalmente, l'atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonche' lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, entro cinque giorni dalla loro adozione.
8.2.2. Le informazioni di cui al precedente 8.2.1. sono trasmesse attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocct@pec.mit.gov.it Le modalita' delle comunicazioni potranno essere variate con apposita determinazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui sara' data comunicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
8.2.3. All'Osservatorio vengono inoltre trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR.
8.3. Monitoraggio e inadempienza nella trasmissione dei dati
8.3.1. Al fine di esercitare l'attivita' di monitoraggio prevista dall'art. 6, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, l'Osservatorio puo' richiedere alle stazioni appaltanti dati, informazioni e documenti relativi alla costituzione e al funzionamento del CCT.
8.3.2. La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, delle informazioni di cui ai punti 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.1, costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti dei collegi consultivi e, ove reiterata, puo' costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di CCT.