Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di un prodotto esplosivo


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000639/XVJ/CE/C del 10 febbraio 2022, l'esplosivo denominato «ES-A3» e' classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0483 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 11 gennaio 2022.
Per il citato esplosivo il sig. Giustiniano Tiberio, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.p.a.» con stabilimento in Casalbordino (CH) - localita' Termini, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.20.0019 del 16 ottobre 2020 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo «D») del 6 dicembre 2021, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».
Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento e' prodotto dalla «Esplodenti Sabino S.p.a.» presso lo stabilimento sito in Casalbordino (CH) - localita' Termini.
Tale prodotto e' sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresi', apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nome del fabbricante titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.