Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2022, n. 6.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2022, n. 6, e' stato adottato il «Regolamento recante disposizioni in materia di fatturazione elettronica per gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in attuazione dell'art. 1, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», che reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, n. 4, sull'attivita' negoziale del DIS, dell'AISE e dell'AISI, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2013, n. 1, sulle funzioni di contabilita' del DIS, dell'AISE e dell'AISI.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della comunicazione, con contestuale pubblicazione per estratto, dell'adozione del predetto regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si riporta di seguito estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2022, n. 6, nella parte in cui modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre 2016, n. 293.

Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
novembre 2016, n. 4

1. Al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2016, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 25, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Gli atti negoziali degli organismi recano disposizioni in ordine alle modalita' di emissione, trasmissione, memorizzazione e consultazione delle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e in coerenza con le specifiche tecniche emanate con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
b) all'art. 61:
1) comma 3, secondo periodo, le parole da: «Tenuto conto» ad «attivita' negoziali,» sono soppresse, le parole: «agli operatori» sono sostituite con le seguenti: «Agli operatori» e le parole: «delle fatture elettroniche e degli altri» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In attuazione dell'art. 1, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tenuto conto delle peculiari esigenze di riservatezza delle attivita' negoziali, le fatture elettroniche emesse nei confronti degli organismi e trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SDI) non sono soggette alla memorizzazione presso il medesimo SDI, oltre il tempo necessario al recapito delle fatture medesime, anche nel caso in cui il prestatore abbia aderito al servizio di consultazione offerto dall'Agenzia delle entrate.».