Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 28 gennaio 2022
Approvazione del nuovo statuto della societa' «Difesa Servizi S.p.a.».


IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede la costituzione della societa' per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.», ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, i commi 5 e 7 che dispongono, rispettivamente, che lo statuto disciplinante il funzionamento interno della societa' sia approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che le successive modifiche siano deliberate a norma del codice civile ed entrino in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che la pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale tenga luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

E' approvato lo statuto della societa' «Difesa Servizi S.p.a.», allegato al presente decreto.
Roma, 28 gennaio 2022

Il Ministro della difesa
Guerini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
 
Allegato

Art. 1.

Costituzione e denominazione

1. La societa' per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.», di seguito denominata societa', con socio unico il Ministero della difesa, e' costituita ai sensi dell'art. 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e svolge come organo in house la sua attivita' prevalente in favore del Ministero della difesa, anche come soggetto giuridico di diritto privato di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Il presente statuto e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le successive modifiche sono deliberate dall'assemblea ed entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 
Art. 2.

Sede sociale

1. La societa' ha sede in Roma. Su proposta del consiglio di amministrazione, l'assemblea adotta le determinazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, uffici di rappresentanza e di ogni altra unita' operativa, sia in Italia che all'estero.
2. Il domicilio del socio, degli amministratori e dei sindaci, per quel che concerne i rapporti con la societa', si intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dai libri sociali.

 
Art. 3.

Durata della societa'

1. La societa' e' a tempo indeterminato e puo' essere sciolta per legge o per le altre cause previste dal codice civile.

 
Art. 4.

Oggetto e finalita'

1. La societa' e' strumento organizzativo del Ministero della difesa ed esercita l'attivita' societaria in maniera prevalente in favore di quest'ultimo.
2. La societa' ha per oggetto la valorizzazione e la gestione economica, anche in qualita' di concessionario o affidatario, dei beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attivita' istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attivita' operative delle Forze armate.
3. La societa' dovra' effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal Dicastero e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'. Nei limiti stabiliti dalla legge, la societa' esercita le seguenti attivita':
a) valorizzazione e gestione economica, esclusa l'alienazione, degli immobili e dei beni patrimoniali per i quali sia stato conferito apposito incarico, ivi incluse la valorizzazione ambientale di cui all'art. 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari di cui all'art. 211, commi 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia come soggetto attuatore, sia instaurando e sviluppando rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e con gli enti locali, tramite accordi o convenzioni, nonche' con altri soggetti pubblici e privati, anche promuovendo, a tal fine, l'attivazione di politiche di attrazione e di promozione degli investimenti;
a-bis) supporto tecnico, professionale e amministrativo in favore del Ministero della difesa o dell'Agenzia del demanio (qualora incaricata dal predetto Dicastero), nelle ipotesi di dismissione di immobili militari;
b) promozione, sostegno e fatturazione delle attivita' e dei servizi resi dal Dicastero a terzi nei settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello sanitario, meteorologico, geo-cartografico, della formazione, dell'addestramento, della specializzazione professionale, del servizio aereo e navale, della fotoriproduzione aerea e satellitare, della manutenzione di mezzi e materiali, del temporaneo e/o parziale utilizzo a titolo oneroso dei poligoni e delle infrastrutture a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, anche mediante la stipula di apposite convenzioni o accordi;
c) promozione, gestione economica e fatturazione delle attivita', dei servizi e delle prestazioni di carattere tecnico o strumentale, anche connesse all'attivita' industriale e produttiva del Dicastero, per le quali sia stato conferito apposito incarico, da cedersi a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
d) promozione e gestione economica delle attivita' e dei servizi resi, da e per il Dicastero, anche d'intesa con l'industria nazionale, in materia di cooperazione internazionale, inclusa la partecipazione a iniziative di partenariato o ad accordi comunque denominati, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, nonche' la registrazione di brevetti o altre forme di privativa industriale comunque denominate, in attuazione di contratti e intese stipulate con terzi dal Ministero della difesa o dalla stessa societa';
e) promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con possibilita' della loro concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso;
f) promozione e gestione economica dell'immagine delle Forze armate e della realta' militare, da realizzare direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo dei piu' ampi sistemi di comunicazione, compresi nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialita' e, piu' in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112;
g) gestione economica delle concessioni in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate per effettuare prove dimostrative, in Italia e all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
h) promozione di servizi e attivita' destinati al personale militare e civile del Dicastero, mediante la stipula di accordi e convenzioni, senza oneri di spesa, con altri soggetti pubblici o privati;
i) con le sole risorse economiche risultanti dall'utile di esercizio, possibilita' di acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, compreso il pagamento di spese ricorrenti derivanti da contratti stipulati dall'amministrazione;
j) centrale di committenza, ai sensi dell'art. 37 del codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione di servizi e forniture, non direttamente correlati all'attivita' operativa delle Forze armate, anche in favore di altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate, senza l'assunzione diretta di impegni di spesa, che rimangono nella competenza esclusiva dei centri di responsabilita' amministrativa delle singole amministrazioni;
k) gestione economica di forme di collaborazione e partenariato, con esclusione di strumenti finanziari e di rapporti societari, con soggetti pubblici o privati, anche mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 19 del codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.
4. Per il perseguimento del suo oggetto, la Societa', con riguardo alla gestione economica dei beni immobili puo' svolgere le seguenti attivita':
a) attivita' di progettazione, redazione di studi e piani di fattibilita', anche sotto il profilo dell'impatto ambientale;
b) ideazione, promozione e realizzazione di iniziative e interventi di recupero, valorizzazione, riqualificazione ambientale, gestione e sviluppo integrato di beni immobili ad essa affidati in gestione, ivi inclusa la definizione dei contenuti e delle modalita' economiche e operative degli interventi, nonche' le relative operazioni di marketing e comunicazione;
c) svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, quale soggetto produttore e utilizzatore ai sensi dell'art. 355 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
d) amministrazione, vigilanza e tutela dei beni affidati in gestione, manutenzione, ristrutturazione e utilizzazione degli stessi.
5. La societa' puo', altresi', svolgere le medesime attivita' e servizi su richiesta o proposta di altri enti pubblici e di organismi di diritto pubblico, nonche' di enti no-profit e di soggetti privati, nazionali ed esteri, compatibilmente con i limiti di cui all'art. 1.
6. Le prestazioni in favore dei soggetti di cui al comma 3 possono essere svolte solo previa autorizzazione del Ministero della difesa, nei casi cui sussista l'interesse dell'amministrazione, e sono definite con apposite convenzioni.
 
Art. 5.

Vigilanza e indirizzo strategico

1. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e opera secondo gli indirizzi, gli obiettivi strategici e i programmi stabiliti, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La societa' opera in forza di specifico contratto di servizio approvato dal Ministro della difesa, sulla base del quale sono regolati i reciproci rapporti, ivi compresi quelli concernenti l'assegnazione di personale militare e civile, ai sensi dell'art. 535, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Le specifiche convenzioni stipulate per l'attuazione del contratto di servizio sono approvate dal Ministro della difesa, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa o il Segretario generale della difesa, in relazione alle rispettive competenze.

 
Art. 6.

Poteri di controllo e di monitoraggio

1. In analogia a quanto avviene per il controllo dei propri organi, il Ministro della difesa effettua sulla societa' il controllo strategico, di bilancio preventivo e consuntivo, nonche' controlli continuativi sull'attivita' tecnico-amministrativa attraverso le strutture dell'amministrazione in relazione alle specifiche competenze. Il Ministro della difesa esercita, altresi', il proprio controllo sulle decisioni significative della societa' mediante i poteri conferiti all'assemblea dall'art. 14.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i dati della societa' relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, per finalita' di monitoraggio dei conti pubblici.
 
Art. 7.

Capitale sociale

1. Il capitale sociale, interamente versato, e' pari a euro 1.000.000,00 ed e' diviso in azioni mille azioni ordinarie dal valore nominale di euro 1.000,00 cadauna.

 
Art. 8.

Socio unico

1. La societa' si configura come societa' per azioni a capitale interamente sottoscritto dal Ministero della difesa che esercita i diritti dell'azionista e, pertanto, non e' consentita la partecipazione diretta di capitali privati.

 
Art. 9.

Aumenti di capitale

1. Il capitale sociale puo' essere aumentato con decreto del Ministro della difesa, previa delibera dell'assemblea straordinaria.

 
Art. 10.

Azioni

1. Non possono emettersi categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.
2. Le azioni non possono essere cedute ne' possono formare oggetto di qualsivoglia diritto a favore di terzi.
3. Le azioni della societa' non possono essere quotate ne' alla Borsa valori ne' al mercato ristretto.

 
Art. 11.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

1. La societa' puo' costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali e' destinato in via esclusiva a uno specifico affare. A tal fine il consiglio di amministrazione adotta apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 2447-ter del codice civile, che e' sottoposta all'approvazione dell'assemblea che costituisce condizione di efficacia della delibera stessa. Tale deliberazione deve prevedere una responsabilita' limitata della societa' al solo patrimonio destinato.
2. La deliberazione di cui al comma 1 e' depositata e iscritta ai sensi dell'art. 2436 del codice civile.
3. Con riferimento a ciascun patrimonio destinato a uno specifico affare, la Societa' tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.
4. La societa' puo', in via esclusiva, destinare al soddisfacimento dei diritti di soggetti finanziatori di uno specifico affare i proventi dell'affare stesso, ai sensi dell'art. 2447-decies del codice civile.
 
Art. 12.

Organi

1. Sono organi della societa':
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio sindacale.

 
Art. 13.

Assemblea

1. Il socio unico esercita i poteri dell'assemblea. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, puo' essere convocata anche fuori della sede sociale, purche' in Italia.
2. La convocazione dell'assemblea, deliberata dal consiglio di amministrazione, e' effettuata, a cura del presidente del consiglio di amministrazione e in mancanza dal vice presidente, previsto esclusivamente per la sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. In casi straordinari di urgenza, il predetto termine di otto giorni e' ridotto a un giorno.
4. L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice presidente e della seduta e' redatto verbale da un segretario designato dall'assemblea.
5. Spetta al presidente constatare la validita' dell'assemblea, la regolarita' delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, o notaio, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle assemblee.
6. Per la validita' della costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validita' delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
7. Quando richiesto dalla legge e in ogni altro caso ritenuto opportuno, il verbale e' redatto da notaio.
8. Per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

 
Art. 14.

Materie riservate all'assemblea

1. L'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, svolge le seguenti funzioni:
a) nomina, alle successive scadenze delle nomine disposte con il decreto di approvazione del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ivi inclusi i presidenti. Tali nomine entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 535, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Qualora i membri del consiglio di amministrazione cessino dalla carica, la loro sostituzione avviene con le citate modalita' fino alla scadenza del mandato originario. Con la medesima procedura i singoli amministratori, nonche' l'intero consiglio di amministrazione possono essere in qualsiasi momento revocati, per giusta causa. Due sindaci, uno effettivo, con funzioni di presidente, e un supplente, sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sono scelti fra gli esperti e i professionisti iscritti nel registro di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) stabilisce il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione, nella pedissequa osservanza delle vigenti normative di settore; e determina, altresi', l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
c) stabilisce il compenso del presidente e dei membri del collegio sindacale, ai sensi della tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
d) autorizza le operazioni societarie i cui importi superino il limite di spesa assegnato al consiglio di amministrazione, stabilito di volta in volta dall'assemblea, senza che cio' costituisca deroga all'esclusivita' del potere gestorio in capo allo stesso;
e) approva la struttura organizzativa della societa' e la relativa pianta organica;
f) fornisce l'assenso sulle nomine dei dirigenti della societa', in conformita' al parere del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 535, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
g) approva il bilancio di esercizio.

 
Art. 15.

Nomina, composizione, durata del consiglio di amministrazione

1. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tratti anche tra gli appartenenti all'amministrazione della difesa e alle Forze armate in servizio permanente, nominati con le modalita' di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).
La nomina degli amministratori e' effettuata secondo modalita' tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora dall'applicazione di dette modalita' non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore. La societa', assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del consiglio di amministrazione come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. L'assunzione della carica di amministratore e' subordinata al possesso di entrambi i requisiti di seguito specificati. In particolare:
a) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalita', competenza e onorabilita' tra persone che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) siano iscritte da almeno tre anni in albi professionali, riguardanti settori giuridici, economici e tecnici, attinenti l'oggetto della Societa';
2) siano professori universitari di ruolo, da almeno tre anni, in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche attinenti o comunque funzionali all'attivita' di impresa;
3) abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie, presso pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati, operanti in settori attinenti a quello di attivita' dell'impresa, ovvero pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici e privati che non hanno attinenza con i predetti settori.
b) l'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma 2, del codice civile, attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, puo' rivestire la carica di amministratore in non piu' di due ulteriori consigli in societa' per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in societa' controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non piu' di cinque ulteriori consigli in societa' per azioni.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, le relative funzioni sono assunte dal vice presidente.
5. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio deve intendersi decaduto. In tal caso, il collegio sindacale convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

 
Art. 16.

Cause di incompatibilita'

1. La carica di amministratore non puo' essere ricoperta da colui che:
a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero 1, non rilevano se inferiori a un anno.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettera c);
b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 1, lettera d), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
4. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente comma 3. La revoca e' dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale e' effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 3, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

 
Art. 17.

Convocazione riunioni

1. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente con lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi di comunicazione comprovanti l'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi d'urgenza, con telegramma, fax o p.e.c. da inoltrarsi almeno un giorno prima. Il consiglio e' validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti. Il consiglio e' comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le citate formalita' purche' sia presente l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel giorno, ora e luogo indicati nell'avviso di convocazione, in qualunque luogo purche' in Italia, tutte le volte che cio' sia ritenuto necessario dal presidente, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due amministratori o dal collegio sindacale.
3. Per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

 
Art. 18.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

 
Art. 19.

Poteri e compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa', fatti salvi i limiti di spesa di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), essendo a esso demandato il compito di adottare tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal decreto interministeriale e dei contenuti del contratto di servizio di cui all'art. 5, salvo quanto previsto in merito alle attribuzioni dell'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione controlla la regolare gestione della societa' riferendone, periodicamente, al consiglio stesso e ha la rappresentanza della societa' per gli atti deliberati dal consiglio di amministrazione, nonche' quella processuale della societa' con facolta' di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, fatte salve le competenze dell'amministratore delegato in materia di rappresentanza legale e giudiziaria di cui all'art. 21.
3. Il consiglio di amministrazione nomina, su indicazione dell'assemblea, un amministratore delegato, cui conferire i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge, definendone il trattamento economico sulla base delle retribuzioni riconosciute ad amministratori delegati di analoghe societa' pubbliche.
Rimane riservata alla competenza del consiglio di amministrazione l'approvazione di:
a) acquisti di beni e servizi di valore superiore ai limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione;
b) contratti attivi e passivi di valore unitario superiore ai limiti indicati dallo stesso consiglio di amministrazione;
4. Il consiglio di amministrazione puo' conferire, a titolo gratuito, incarichi ai propri membri, nonche' ai dipendenti per singoli atti o categorie di atti.
5. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti e l'eventuale direttore generale, previo assenso del Ministro della difesa, definendone le retribuzioni, sulla base dell'importanza dell'opera prestata, degli utili e degli obiettivi di gestione conseguiti, degli emolumenti liquidati nell'esercizio precedente, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni rese in societa' di analoghe dimensioni ed eventualmente anche tenuto conto della situazione patrimoniale e dell'andamento della Societa', nonche' mansioni e attribuzioni.
6. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
7. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi.
8. Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato:
a) approva i documenti di programmazione annuale e pluriennale della Societa' con i relativi preventivi economico-finanziari;
b) predispone i programmi delle attivita' della societa' in conformita' agli indirizzi strategici ed ai programmi stabiliti dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) delibera la compravendita di beni mobili e immobili della societa' strumentali alle sue finalita' nel limite stabilito di volta in volta dall'assemblea, oltre il quale e' necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera d) del presente statuto;
d) approva le proposte da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea;
e) stabilisce un compenso di risultato per il personale impiegato presso la societa', secondo i criteri di cui al comma 5.
9. Il consiglio di amministrazione redige, ai sensi del codice civile, il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della societa'.

 
Art. 20.

Responsabilita' degli amministratori

1. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della societa', salvo quegli amministratori che abbiano fatto annotare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio il proprio dissenso e ne abbiano dato notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

 
Art. 21.

Amministratore delegato

1. L'amministratore delegato opera nell'ambito delle competenze a esso attribuite con specifica delega. Esercita per le materie delegate la rappresentanza legale della societa', sostanziale e processuale, attiva e passiva, e in tale ambito esercita anche la gestione ordinaria della medesima societa'. In particolare, all'amministratore delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal consiglio di amministrazione, le seguenti deleghe:
a) predisporre la struttura organizzativa della societa' da sottoporre, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'approvazione dell'assemblea;
b) curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della societa';
c) gestire e coordinare la struttura interna della societa', sia di linea che di staff;
d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la societa', entro i limiti indicati dal consiglio di amministrazione;
e) assumere, con preventivo assenso del Ministro della difesa e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e nei limiti di quanto previsto dall'atto di indirizzo e dal contratto di servizio, sospendere e licenziare personale esterno, nonche' fissarne il trattamento economico ed eventuali successive variazioni;
f) sottoscrivere le convenzioni di cui all'art. 5, comma 3;
g) accendere i rapporti bancari e postali;
h) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la societa', entro i limiti indicati dal consiglio di amministrazione;
i) predisporre entro l'anno precedente i budget annuali della societa' da sottoporre per la loro discussione ed approvazione al consiglio di amministrazione;
j) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorita' e corti consentite dalla legge;
k) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonche' presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunzie alle autorita' competenti;
l) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dirigenti della societa', addetti a particolari funzioni per il compimento di particolari atti;
m) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal consiglio di amministrazione ovvero dall'assemblea;
n) dare attuazione a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione compiendo altresi' tutti gli atti, nonche' tutte le operazioni a esse collegate.
2. L'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla societa'.

 
Art. 22.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nominati secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).
La nomina dei sindaci e' effettuata secondo modalita' tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora dall'applicazione di dette modalita' non risulti un numero intero di componenti del collegio sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore. La societa' assicura, anche in caso di sostituzione, il rispetto della composizione del collegio sindacale come sopra indicata per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'ufficio di sindaco puo' essere assunto per un numero di mandati consecutivi non superiori a due.
3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo corretto funzionamento.
4. Per la disciplina del funzionamento e delle attribuzioni del collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice civile.
5. Il compenso dei sindaci e' deliberato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nella misura prevista dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
6. Per la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

 
Art. 23.

Revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile, la revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.


 
Art. 24.

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione della societa'.
2. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
3. L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio deve approvarlo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le circostanze contemplate dall'art. 2364, comma 2, del codice civile.

 
Art. 25.

Utili sociali

1. La destinazione degli utili netti a riserva o ad altro utilizzo e' proposta dal consiglio di amministrazione all'assemblea, per l'approvazione.


 
Art. 26.

Organi collegiali: riunioni per audioconferenza e/o videoconferenza

1. Le riunioni degli organi collegiali (assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale) si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 
Art. 27.

Controllo della Corte dei conti

1. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte medesima, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e del collegio sindacale della societa'.