Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 29 novembre 2021
Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita'.


IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA IN MATERIA DI SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», e, in particolare, l'art. 3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto [...] nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», e, in particolare, l'art. 34, che introduce «misure a tutela delle persone con disabilita'»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-quater, che ha istituito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Considerato che le risorse di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono state iscritte sul capitolo n. 2081 «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo inclusione delle persone con disabilita'», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Tenuto conto che, ai fini dell'adozione del decreto recante disposizioni in tema di inclusione sociale delle persone con disabilita', l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prescrive l'acquisizione dei concerti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di sport;
Vista l'intesa sancita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 7 ottobre 2021;
Acquisiti i concerti del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 19016 del 1° ottobre 2021, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 8485 del 4 ottobre 2021, e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di sport con nota prot. n. 447 del 7 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e risorse finanziarie

1. Il «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita'», di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e' istituito al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con disabilita'.
2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, prevede una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento e' trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Della dotazione del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilita', trasferita dal Ministero dell'economia e delle finanze e stanziata sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 2081 per un importo pari ad euro 100 milioni, le risorse pari ad euro 60 milioni sono destinate a finanziare interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilita' attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attivita' ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilita', l'organizzazione di servizi di sostegno nonche' di servizi per l'inclusione lavorativa e sportiva.
 
Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati, della effettiva realizzazione degli stessi, e delle risorse effettivamente
erogate ai comuni, anche in forma associata.

1. Ciascuna regione, si impegna a fornire all'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri (UPFPD) tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi della realizzazione degli interventi e del conseguimento dei risultati.
2. Ciascuna regione, entro nove mesi dal trasferimento delle risorse assegnate, trasmette: l'elenco dei singoli interventi che si intende finanziare recante il relativo costo e cronoprogramma; l'indicazione dei comuni, anche in forma associata, responsabili dell'attuazione; la tempistica di conclusione delle attivita' e i risultati conseguiti; e le modalita' di verifica delle attivita' progettuali adottate dalla regione.
3. Ciascuna regione, dopo la conclusione delle attivita', trasmette all'UPFPD una relazione di rendicontazione finale che contenga i seguenti elementi:
a) importo effettivamente erogato ai comuni, anche in forma associata, ed eventuali rimodulazioni effettuate a seguito di rinunce, revoche o economie, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3;
b) numero degli interventi realizzati e indicazione del costo finale di ogni singolo intervento ivi incluso il dettaglio delle spese.
 
Art. 2

Soggetti destinatari

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 3, sono destinate alle regioni per finanziare interventi e progetti attuati dai comuni, anche in forma associata, negli ambiti di intervento di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4.
2. A tal fine a ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse secondo il riparto di cui alla tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.
 
Art. 3

Riparto delle risorse del Fondo

1. Ciascuna regione e' destinataria del finanziamento previa richiesta accompagnata da un atto di programmazione regionale degli interventi, redatto secondo le modalita' di cui all'art. 6 ed in base alle finalita' previste dall'art. 4, in coerenza con i bisogni e le peculiarita' del territorio.
2. Ciascuna regione provvede al riparto ai comuni, anche in forma associata, della quota di risorse assegnata, per finanziare interventi per l'inclusione delle persone con disabilita' negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3.
3. E' prevista, in ogni caso, la possibilita' di rimodulare il riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al fine di evitare residui finanziari.
 
Art. 4

Criteri e modalita' per l'utilizzazione
delle risorse del Fondo

1. La programmazione regionale e' redatta nel rispetto delle finalita' e degli elementi qualificanti di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle attivita' ludico-sportive, la programmazione deve riguardare le aree accessibili e attrezzate con strutture ludiche, percorsi e altri componenti che consentano a tutti i bambini, anche con condizioni di disabilita', di svolgere in sicurezza attivita' ludico-motorie garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle facolta' cognitive. Gli interventi devono prevedere che siano assicurate le seguenti condizioni:
a) l'area oggetto di intervento sia gia' collocata in prossimita' di scuole, parchi, aree ricreative;
b) gli spazi siano privi di barriere architettoniche o sensoriali per permettere liberta' di movimento anche con l'utilizzo di ausili, sia ai bambini che ai loro accompagnatori;
c) le attrezzature fisse o mobili siano conformi alla finalita' oggetto del finanziamento.
3. Relativamente alla riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilita', gli interventi devono riguardare:
a) la ristrutturazione o riqualificazione delle strutture in cui vengono svolte attivita', qualunque sia il soggetto a cui l'uso e' concesso, e comunque esse siano denominate dalle normative regionali, di tipo non residenziale con finalita' socio-assistenziali, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-occupazionali, riabilitative per persone con disabilita';
b) l'acquisto, l'ammodernamento o il potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori.
4. Relativamente ai servizi in ambito sportivo, gli interventi devono riguardare l'acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il comune, anche in forma associata, puo' concedere in comodato d'uso gratuito alle societa' sportive dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilita' oppure che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali attivita' pur se non espressamente indicate tra le finalita' statutarie.
 
Art. 5

Utilizzo del logo della Presidenza
del Consiglio dei ministri

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i comuni di utilizzare, per tutte le attivita' di comunicazione e promozione, il logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la dicitura «Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per le disabilita'» sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.
 
Art. 6

Trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', secondo gli importi indicati nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli interventi da finanziare come previsti dalle programmazioni regionali adottati in accordo con i comuni e con le autonomie locali.
2. A tal fine la regione adotta una delibera di giunta regionale, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, in cui siano indicati:
a) la tipologia di interventi che si intendono attuare;
b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia;
c) i comuni interessati;
d) le modalita' di attuazione e il relativo cronoprogramma;
e) i benefici attesi, con l'indicazione delle platee di beneficiari stimati.
3. La richiesta di cui al comma 1 deve essere inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1, comma 3.
5. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la richiesta di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al comma 3 restano nella disponibilita' dell'Ufficio, che procede alla ripartizione alle restanti regioni secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le regioni provvedono quindi all'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione degli interventi secondo le modalita' stabilite con propria delibera.
 
Art. 7

Monitoraggio e rendicontazione

1. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1 e la corretta destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre al rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', secondo le modalita' indicate nell'allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, le informazioni necessarie al monitoraggio dello stato del procedimento degli interventi finanziati e della effettiva realizzazione degli stessi.
2. Alla conclusione delle attivita', le regioni rendicontano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' circa l'utilizzo delle risorse assegnate.
3. In caso di rinunce, revoche ed economie le regioni, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' possono riassegnarle.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' puo' procedere all'accertamento dell'intervento realizzato e nel caso di esito negativo provvede al recupero delle risorse erogate.
5. Le regioni provvedono alla restituzione delle risorse a qualunque titolo non utilizzate per le finalita' di cui al presente decreto mediante emissione di mandato a favore della Presidenza del Consiglio. La ricevuta dell'avvenuto versamento e' trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 29 novembre 2021

Il Ministro per le disabilita'
Stefani

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega in materia di sport
Vezzali
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 65