Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 28 dicembre 2021
Modalita' attuative per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge in favore delle imprese armatoriali previsti al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023»;
Vista la comunicazione «Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01», nella quale la Commissione europea ha affermato, tra l'altro, che «...nella comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'epidemia di Covid-19 del 13 marzo 2020 la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della Commissione. Tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle societa', dell'IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»;
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 88, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2020, come da ultimo modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in base al quale «Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione e imbarcato sulle unita' navali suddette.»;
Visto, altresi', il comma 2 del predetto art. 88, in base al quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' attuative delle previsioni recate dal comma 1, anche al fme di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni per l'anno 2020 e 35 milioni per l'anno 2021;
Considerato che con l'art. 73, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono state stanziate ulteriori risorse per l'anno 2021 pari a 49 milioni di euro, in aggiunta ai precedenti 35 milioni gia' stanziati per il medesimo anno dall'art. 1, comma 664, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' 7 milioni di euro per l'anno 2022;
Considerato pertanto che il limite di spesa indicato al suindicato comma 2 dell'art. 88 e' da intendersi integrato ai sensi delle richiamate disposizioni di cui all'art. 73, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e che, conseguentemente, le somme disponibili per le finalita' di cui al medesimo art. 88 del decreto-legge n. 104 del 2020 risultano rideterminate complessivamente in 28 milioni di euro per l'anno 2020, 84 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 per l'anno 2022;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione delle modalita' attuative delle disposizioni dianzi richiamate ai fini dell'assegnazione delle risorse stanziate, ai sensi del suddetto art. 88;
Considerato che l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilita' con il mercato interno in base all'art. 108, par. 3, del TFUE;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Con il presente decreto sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art. 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nei limiti di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020, di 84 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 milioni per l'anno 2022.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Decreto-legge: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
2. Benefici: quelli previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato sulle unita' navali;
3. Domanda: la domanda di ammissione ai benefici di cui al modello allegato 1 al presente decreto;
4. Richiedenti: le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi delle unita' o navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali;
5. Unita' navali: le unita' o navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali;
6. Direzione generale: la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile.
 
Art. 3

Modalita' di richiesta dei benefici

1. I richiedenti presentano alla Direzione generale apposita domanda redatta secondo il modello allegato 1 al presente decreto da inviare, esclusivamente via PEC a pena di inammissibilita', all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it .
2. E' fatto obbligo di presentare una domanda per ciascuna unita' navale per la quale si richiede l'ammissione ai benefici. Non sono ammesse domande cumulative.
3. La domanda deve precisare per ciascuna unita' navale, con riferimento al personale marittimo avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed ivi imbarcato, il periodo compreso rispettivamente tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 per il quale si richiede l'ammissione al beneficio. Nella domanda deve essere, altresi', indicato se, per il medesimo periodo, siano gia' stati effettuati versamenti contributivi ai fini dell'eventuale compensazione di cui all'art. 7, comma 1.
 
Art. 4

Termini di presentazione delle domande

1. Le domande di cui al precedente articolo sono presentate, a pena di inammissibilita', entro sette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale http://www.mit.gov.it
 
Art. 5

Istruttoria

1. La Direzione generale procede all'esame istruttorio delle domande pervenute secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse di concerto, ove necessario, con gli uffici territoriali del Corpo delle capitanerie di porto per le verifiche occorrenti.
2. Concluso l'esame istruttorio, la Direzione generale richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale la quantificazione dell'ammontare dell'esonero contributivo sia in relazione a ciascuna singola domanda che alla somma complessivamente richiesta da tutti i richiedenti, distinta per annualita', ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 88 del decreto-legge richiamato e successive modifiche ed integrazioni.
3. Qualora il totale degli esoneri contributivi riconoscibili alla generalita' dei richiedenti sia complessivamente superiore ai limiti di spesa previsti, l'entita' degli esoneri riconosciuti a ciascun richiedente e' rideterminata per ciascuna domanda accolta in modo proporzionale al totale dei contributi riconoscibili.
 
Art. 6

Provvedimento di ammissione e pubblicita'

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Direzione generale predispone la graduatoria delle domande ammesse a beneficio distinta per ciascuna unita' navale nei periodi 1° agosto/31 dicembre 2020 e 1° gennaio/31 dicembre 2021. La graduatoria e' pubblicata, nei modi di rito, sul sito istituzionale http://www.mit.gov.it
2. La Direzione generale provvede, altresi', ad adottare, per ciascuna domanda, apposito provvedimento di ammissione recante l'indicazione dell'ammontare dell'esonero contributivo concesso per ciascuna annualita'. I provvedimenti sono notificati ai richiedenti nei modi di rito e all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i conseguenti adempimenti.
3. La Direzione generale provvede, infine, ad adottare apposito provvedimento di rigetto nel caso di inammissibilita' della domanda al beneficio da notificare ai richiedenti nei modi di rito.
4. La Direzione generale si riserva la facolta' di effettuare controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dai richiedenti. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito dei controlli effettuati sia accertata l'insussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle compensazioni, anche parziale, i richiedenti decadono dal beneficio di cui al presente decreto e si procede al recupero degli importi erogati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 7

Compensazione

1. I contributi riferiti al periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre 2021 gia' versati alla data di adozione del provvedimento di accoglimento delle domande di esonero saranno compensati dalle imprese interessate attraverso il conguaglio con i contributi correnti, secondo modalita' che saranno indicate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Art. 8

Riserva di attuazione

1. L'attuazione del presente decreto e' subordinata alla positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilita' con il mercato interno in base all'art. 108, paragrafo 3, del TFUE.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Renubblica Italiana.
Roma, 28 dicembre 2021

Il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
Giovannini

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 74