Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2021
Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», ed in particolare l'art. 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalita' ad esso riferibili, nonche' le modalita' di ripartizione del Fondo;
Visto il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 67 rubricato «Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari»;
Visto il comma 1 del predetto art. 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 secondo cui alle imprese editrici di quotidiani e periodici, che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilita' e la capillarita' della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, e' riconosciuto, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante;
Visto, altresi', l'ultimo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67 del decreto-legge n. 73 del 2021, che subordina l'efficacia delle disposizioni dello stesso comma 1 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il comma 3 del medesimo art. 67 secondo il quale la presente misura agevolativa non e' cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70;
Visto il comma 5 dello stesso art. 67 del decreto-legge n. 73 del 2021, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta;
Visto l'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, concernente la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione, e gli articoli 32 e 35, commi 1, lettera a) e 3, recanti disposizioni in materia di assistenza fiscale;
Visto l'art. 2409-bis del codice civile recante disposizioni in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto l'art. 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificata dall'art. 57-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, secondo cui, al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, ivi comprese le agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m. in base al quale i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di contrasto ai fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione dell'istanza di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 67, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.
 
Art. 2

Requisiti e ambito soggettivo di applicazione

1. Sono requisiti di ammissione al credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto:
a) la sede legale nello spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale ai fini della tassabilita' in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attivita' commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l'attribuzione del codice di classificazione Ateco «58 attivita' editoriali»:
58.13 (edizione di quotidiani);
58.14 (edizione di riviste e periodici).
d) l'aver stipulato accordi di filiera, anche attraverso le associazioni rappresentative, per garantire la sostenibilita' e la capillarita' della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali. Per piccoli comuni si intendono quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come individuati dall'art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea, nonche' con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
 
Art. 3

Parametri di calcolo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto e' riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.
2. Le suddette spese, riferite all'anno 2020, si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e la loro effettuazione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell' art. 2409-bis del codice civile.
 
Art. 4

Modalita' di accesso al credito d'imposta

1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio di cui al presente decreto presentano la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2021, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale «impresainungiorno.gov.it».
2. La domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 2, comma 1, l'ammontare delle spese effettivamente sostenute con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2 e la mancata percezione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, di altre agevolazioni a copertura delle medesime spese per le quali e' richiesto il credito d'imposta nonche' del contributo diretto di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Alla domanda devono essere allegati gli accordi di filiera stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto nonche' l'attestazione delle spese sostenute nel 2020 per la finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto rilasciata dai soggetti di cui all'art. 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell' art. 2409-bis del codice civile.
3. Ove l'autorizzazione della Commissione europea prevista dall'art. 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non sia intervenuta prima della decorrenza dei termini di presentazione delle domande indicati al comma 1 del presente articolo, i suddetti termini saranno differiti con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
 
Art. 5

Riconoscimento del credito d'imposta

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica la completezza dei dati indicati ed effettua, tramite il registro nazionale degli aiuti di Stato, le ulteriori verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto. Nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, l'ammontare dell'agevolazione concedibile. Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.
2. L'importo dell'aiuto individuale determinato ai sensi del comma 1 e' registrato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti cui e' riconosciuto il credito d'imposta per la distribuzione, con l'indicazione dell'importo spettante a ciascuno, tenendo conto dell'esito dell'eventuale ripartizione proporzionale. Tale elenco e' approvato con decreto del capo del Dipartimento e pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. Contestualmente l'elenco e' trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' concordate con l'Agenzia medesima ai sensi dell'art. 8, comma 4.
 
Art. 6

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito di imposta di cui al presente decreto e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso con il provvedimento di cui all'art. 5, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Il credito d'imposta e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.
 
Art. 7

Controlli

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' sulle condizioni per la fruizione dell'agevolazione.
2. Qualora l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, accertino l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, le stesse ne danno comunicazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale procede al recupero dell'agevolazione ai sensi del comma 3 dell'art. 8.
 
Art. 8

Cause di revoca e di recupero del credito illegittimamente fruito

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza di uno o piu' requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del credito d'imposta o alla sua rideterminazione, nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio.
2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilita' ai benefici richiesti, nonche' ogni altra variazione che incida sulla misura del beneficio.
3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria procede, in forza dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
4. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e l'Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalita' telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo annuo di 60 milioni di euro, previsto dall'art. 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A tal fine, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi.
3. Le disposizioni del presente decreto relative alle modalita' di concessione del credito d'imposta sono subordinate all'autorizzazione delle competenti Autorita' europee. Della decisione adottata dalle autorita' europee e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2021

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed editoria
Moles Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2966